Decreto cautelare 10 maggio 2021
Sentenza breve 1 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 10/05/2021, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tacchi Venturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) del provvedimento del Questore di -OMISSIS- Prot. Nr. -OMISSIS-/lm emesso in data 15.03.2021 e notificato all'odierno ricorrente in data 03.04.2021 con cui veniva rigettata l'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
2) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale allo stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che - ad una prima sommaria delibazione e rimesso ogni ulteriore approfondimento in sede collegiale - il provvedimento impugnato risulta fondare la reiezione dell’istanza presentata dal ricorrente (al fine della conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro autonomo) sull’inidoneità, stante la documentazione prodotta e quella acquisita in corso di istruttoria, degli elementi reddituali riscontrati al fine del rilascio del titolo di soggiorno, onde comprovare una minima capacità reddituale;
che su tali profili nulla è stato dedotto in ricorso;
atteso che le ragioni di estrema gravità addotte al fine della concessione della misura cautelare inaudita altera parte discendono unicamente dalla possibilità di un allontanamento dello straniero dall’Italia per effetto del provvedimento di espulsione che verrebbe adottato in caso di mancato allontanamento volontario nel termine assegnato dal Questore;
che, quindi, il pregiudizio temuto dal ricorrente discenderebbe in ipotesi da un provvedimento futuro ed eventuale di espulsione, suscettibile di autonomi rimedi anche cautelari ove adottato nelle more della prossima camera di consiglio utile;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 maggio 2021, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 10 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO