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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1157/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1157/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mariachiara Eramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via G. P. da Palestrina n. 6, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] – Parte_2 C.F._2
AN - il 01.07.1990 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annachiara Palese ed Andrea Guarnaschelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano (20133 MI), Viale Romagna n. 61, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 02.12.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“REGIME DI AFFIDO E COLLOCAMENTO
1. Il minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_1 collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica insieme alla madre. TEMPI DI PERMANENZA DEL MINORE INSIEME AL PAPA'
2. Il padre potrà vedere e stare con econdo le seguenti regole minime da intendersi salvo e diverso Per_1 miglior accordo tra le parti volto a favorire la più ampia frequentazione tra il papà e il minore: a. Fine settimana alternati dal sabato mattina alle 11.30/12.00 alla domenica sera con rientro presso la casa materna tra le ore 19.00 e le ore 21.00 avendo possibilmente già cenato con il papà. In caso di imprevisti o per particolari esigenze sopravvenute del minore o dei genitori, le parti potranno modificare l'alternanza dei weekend previo accordo almeno tre giorni prima. Analogamente, l'alternanza dei weekend potrà essere modificata previo accordo tra le parti se utile per evitare al minore di trascorrere periodi eccessivamente prolungati senza una delle due figure genitoriali (ad esempio in caso uno dei genitori debba recarsi nel proprio paese d'origine per più settimane potrà recuperare il tempo non goduto con il minore concordando con l'altro di tenere con sé per più weekend consecutivi, purché ciò risulti Per_1 rispondente alle esigenze e alla serenità del minore) b. : starà sempre con la mamma dalla chiusura scolastica sino al 30 Parte_3 Per_1 dicembre e sempre con il papà dal 31 dicembre sino al 6 gennaio mattina con rientro presso la casa materna indicativamente entro le 11.30. Il papà - se lo desidera e ne avrà la possibilità - potrà incontrare per gli auguri di Natale e lo scambio dei regali nella giornata della Vigilia (o per pranzo o per Per_1 merenda) oppure nel giorno di Natale (per merenda o per la cena), previo accordo con la mamma. Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento del minore nei giorni di propria spettanza sostenendo gli eventuali costi (es baby-sitter). Resta salva la possibilità, qualora risultasse più rispondente alle esigenze lavorative e/o familiari delle parti, di prevedere che il minore trascorra la prima parte delle vacanze comprendente il Natale con il papà e la seconda parte comprendente il Capodanno con la mamma previo accordo da definire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze di Natale. Per le festività natalizie 2025/26 i genitori hanno già concordato che il minore partirà con il papà per una breve vacanza a Napoli dal 31 dicembre al 4 gennaio p.v. c. : Secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno il minore starà dal termine della scuola CP_1
(prelievo del Mercoledì Santo pomeriggio) sino alla sera della Domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera della Domenica di Pasqua sino alla ripresa scolastica con l'altro. Si seguirà il criterio dell'alternanza di anno in anno cercando di fare in modo che possa condividere le festività insieme alla sorella Per_1
Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento della minore nei giorni di propria Per_2 spettanza sostenendo gli eventuali costi (es baby-sitter). d. Per i restanti ponti o giorni di chiusura scolastica (1° novembre, Santo Patrono, 8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) si manterrà l'alternanza ordinaria tra i fine settimana, estendendo il weekend all'intero periodo di chiusura scolastica. Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento della minore nei giorni di propria spettanza sostenendo gli eventuali costi (es: baby-sitter). In caso di chiusura scolastica infrasettimanale non legata al fine settimana gli eventuali costi per l'accudimento della minore (es: baby-sitter), qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a tenerla con sé, saranno divisi al 50%. e. ESTATE: Ciascun genitore trascorrerà con il minore almeno due settimane di vacanza (In ogni caso non più di due consecutive). Nel restante periodo di chiusura scolastica qualora nessuno dei due genitori possa beneficiare di ulteriori giorni di ferie, i costi per l'accudimento di (baby-sitter o campus Per_1 estivo) saranno ripartiti al 50% tra i due genitori. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con il minore entro il 30 maggio di ogni anno, e comunque tenendo conto dei termini per l'iscrizione ad eventuali centri estivi. f. Qualora uno dei genitori abbia delle ferie da godere al di fuori del periodo estivo o natalizio potrà organizzare una vacanza con il minore previo accordo con l'altro genitore almeno 30 giorni prima e nel rispetto degli obblighi di frequenza scolastica del minore. Le parti si scambiano sin d'ora il consenso a che ciascuno possa portare con sé in Perù in occasione dei periodi di vacanza di propria spettanza Per_1 con preavviso di almeno 30 giorni prima della partenza. g. Ciascun genitore nei periodi in cui il minore è con l'altro potrà sentire il figlio tramite video chiamata almeno una volta al giorno indicativamente prima di cena oppure prima della messa a letto. h. Il minore trascorrerà i rispettivi compleanni dei genitori con ciascuno di loro i. Nelle occasioni speciali riguardanti il minore (es: recite scolastiche, saggi di fine anno, festa di compleanno con i compagni di classe, Prima Comunione, Cresima ecc.) potranno sempre presenziare entrambi i genitori. l. Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del bambino se non in caso di relazioni consolidate a seguito di una frequentazione di almeno sei mesi. PROFILI ECONOMICI 3. Il signor si impegna a contribuire mensilmente al mantenimento ordinario del minore versando Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese alla signora la somma di euro 250,00 somma rivalutabile ogni Pt_1 anno secondo gli indici Istat;
quanto alla mensa scolastica di le parti si accordano che il costo dei Per_1 pasti li anticiperà loa signora e che all'inizio delle vacanze di Natale, all'inizio delle vacanze di Pt_1
Pasqua e alla fine dell'anno scolastico che la stessa calcolerà la quota di competenza del signor Pt_2
(pari al 50% dei costi sostenuti) e il signor si impegna a restituire l'importo di sua spettanza. Pt_2
4. SPESE EXTRA ASSEGNO: divise al 50% tra genitori in conformità alle linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano.
5. L'Assegno unico universale per il minore continuerà ad essere percepito integralmente al 100% dalla signora in qualità di genitore collocatario Pt_1
6. Il minore verrà dichiarato fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%
7. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé che per il minore” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 19.02.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1157/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mariachiara Eramo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Via G. P. da Palestrina n. 6, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato in [...] – Parte_2 C.F._2
AN - il 01.07.1990 e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Annachiara Palese ed Andrea Guarnaschelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano (20133 MI), Viale Romagna n. 61, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti hanno concluso all'udienza del 02.12.2025 alle seguenti condizioni congiunte:
“REGIME DI AFFIDO E COLLOCAMENTO
1. Il minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con Per_1 collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica insieme alla madre. TEMPI DI PERMANENZA DEL MINORE INSIEME AL PAPA'
2. Il padre potrà vedere e stare con econdo le seguenti regole minime da intendersi salvo e diverso Per_1 miglior accordo tra le parti volto a favorire la più ampia frequentazione tra il papà e il minore: a. Fine settimana alternati dal sabato mattina alle 11.30/12.00 alla domenica sera con rientro presso la casa materna tra le ore 19.00 e le ore 21.00 avendo possibilmente già cenato con il papà. In caso di imprevisti o per particolari esigenze sopravvenute del minore o dei genitori, le parti potranno modificare l'alternanza dei weekend previo accordo almeno tre giorni prima. Analogamente, l'alternanza dei weekend potrà essere modificata previo accordo tra le parti se utile per evitare al minore di trascorrere periodi eccessivamente prolungati senza una delle due figure genitoriali (ad esempio in caso uno dei genitori debba recarsi nel proprio paese d'origine per più settimane potrà recuperare il tempo non goduto con il minore concordando con l'altro di tenere con sé per più weekend consecutivi, purché ciò risulti Per_1 rispondente alle esigenze e alla serenità del minore) b. : starà sempre con la mamma dalla chiusura scolastica sino al 30 Parte_3 Per_1 dicembre e sempre con il papà dal 31 dicembre sino al 6 gennaio mattina con rientro presso la casa materna indicativamente entro le 11.30. Il papà - se lo desidera e ne avrà la possibilità - potrà incontrare per gli auguri di Natale e lo scambio dei regali nella giornata della Vigilia (o per pranzo o per Per_1 merenda) oppure nel giorno di Natale (per merenda o per la cena), previo accordo con la mamma. Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento del minore nei giorni di propria spettanza sostenendo gli eventuali costi (es baby-sitter). Resta salva la possibilità, qualora risultasse più rispondente alle esigenze lavorative e/o familiari delle parti, di prevedere che il minore trascorra la prima parte delle vacanze comprendente il Natale con il papà e la seconda parte comprendente il Capodanno con la mamma previo accordo da definire almeno 30 giorni prima dell'inizio delle vacanze di Natale. Per le festività natalizie 2025/26 i genitori hanno già concordato che il minore partirà con il papà per una breve vacanza a Napoli dal 31 dicembre al 4 gennaio p.v. c. : Secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno il minore starà dal termine della scuola CP_1
(prelievo del Mercoledì Santo pomeriggio) sino alla sera della Domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera della Domenica di Pasqua sino alla ripresa scolastica con l'altro. Si seguirà il criterio dell'alternanza di anno in anno cercando di fare in modo che possa condividere le festività insieme alla sorella Per_1
Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento della minore nei giorni di propria Per_2 spettanza sostenendo gli eventuali costi (es baby-sitter). d. Per i restanti ponti o giorni di chiusura scolastica (1° novembre, Santo Patrono, 8 dicembre, Carnevale, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) si manterrà l'alternanza ordinaria tra i fine settimana, estendendo il weekend all'intero periodo di chiusura scolastica. Ciascun genitore si farà carico di organizzare l'accudimento della minore nei giorni di propria spettanza sostenendo gli eventuali costi (es: baby-sitter). In caso di chiusura scolastica infrasettimanale non legata al fine settimana gli eventuali costi per l'accudimento della minore (es: baby-sitter), qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a tenerla con sé, saranno divisi al 50%. e. ESTATE: Ciascun genitore trascorrerà con il minore almeno due settimane di vacanza (In ogni caso non più di due consecutive). Nel restante periodo di chiusura scolastica qualora nessuno dei due genitori possa beneficiare di ulteriori giorni di ferie, i costi per l'accudimento di (baby-sitter o campus Per_1 estivo) saranno ripartiti al 50% tra i due genitori. I genitori dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di ferie e le destinazioni di vacanza con il minore entro il 30 maggio di ogni anno, e comunque tenendo conto dei termini per l'iscrizione ad eventuali centri estivi. f. Qualora uno dei genitori abbia delle ferie da godere al di fuori del periodo estivo o natalizio potrà organizzare una vacanza con il minore previo accordo con l'altro genitore almeno 30 giorni prima e nel rispetto degli obblighi di frequenza scolastica del minore. Le parti si scambiano sin d'ora il consenso a che ciascuno possa portare con sé in Perù in occasione dei periodi di vacanza di propria spettanza Per_1 con preavviso di almeno 30 giorni prima della partenza. g. Ciascun genitore nei periodi in cui il minore è con l'altro potrà sentire il figlio tramite video chiamata almeno una volta al giorno indicativamente prima di cena oppure prima della messa a letto. h. Il minore trascorrerà i rispettivi compleanni dei genitori con ciascuno di loro i. Nelle occasioni speciali riguardanti il minore (es: recite scolastiche, saggi di fine anno, festa di compleanno con i compagni di classe, Prima Comunione, Cresima ecc.) potranno sempre presenziare entrambi i genitori. l. Entrambi i genitori si impegnano a non introdurre nuovi partner nella vita del bambino se non in caso di relazioni consolidate a seguito di una frequentazione di almeno sei mesi. PROFILI ECONOMICI 3. Il signor si impegna a contribuire mensilmente al mantenimento ordinario del minore versando Pt_2 entro il giorno 15 di ogni mese alla signora la somma di euro 250,00 somma rivalutabile ogni Pt_1 anno secondo gli indici Istat;
quanto alla mensa scolastica di le parti si accordano che il costo dei Per_1 pasti li anticiperà loa signora e che all'inizio delle vacanze di Natale, all'inizio delle vacanze di Pt_1
Pasqua e alla fine dell'anno scolastico che la stessa calcolerà la quota di competenza del signor Pt_2
(pari al 50% dei costi sostenuti) e il signor si impegna a restituire l'importo di sua spettanza. Pt_2
4. SPESE EXTRA ASSEGNO: divise al 50% tra genitori in conformità alle linee guida adottate dalla Corte d'Appello di Milano.
5. L'Assegno unico universale per il minore continuerà ad essere percepito integralmente al 100% dalla signora in qualità di genitore collocatario Pt_1
6. Il minore verrà dichiarato fiscalmente a carico di ciascun genitore al 50%
7. Le parti si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sé che per il minore” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 19.02.2024, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Claudia Bonomi