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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
dott. AN IG Presidente
dott. Giulio Corsini Giudice
dott.ssa AR RE Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 272/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
con sede legale in Villabate (PA), Via G. Tesauro n. 31, P.I. e C.F.
, iscritta al Registro delle Imprese al n. REA PA-319804, in P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore, Parte_2
Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data 7 novembre 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso depositato in data 24 settembre 2025, con cui la Liquidazione
Giudiziale n. 5/2023 della (dichiarata con sentenza Parte_3
del Tribunale di Termini Imerese del 4 aprile 2023) in persona del curatore, avv. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Monastero del Parte_4
1 foro di Palermo, giusta procura rilasciata su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso, e in virtù del provvedimento autorizzativo del 24 giugno 2025, reso dal giudice delegato, dott.ssa Giovanna Debernardi, ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della società, esponendo un credito di € 58.566,12, oltre interessi moratori e spese del procedimento, in forza del decreto ingiuntivo n.
758/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 9 aprile 2024, dichiarato esecutivo in data 25 luglio 2024, e del successivo atto di precetto notificato in data 21 ottobre 2024 alla posta elettronica certificata della società
; Email_1
ritenuto che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la società resistente ha sede nel circondario del Tribunale di
Palermo;
rilevato che la società resistente non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto eseguita dalla Cancelleria in data 26 settembre 2025 all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese;
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ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dalla resistente, avente ad oggetto attività di esecuzione di lavori edili;
ritenuto che la società è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
rilevato, in particolare, che la stessa, non essendosi costituita, non ha contestato, né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
rilevato, in ogni caso, che dalla documentazione depositata dall'amministratore della società presso la Cancelleria in data 31 ottobre
2025 e, in particolare, dalle situazioni patrimoniali degli anni 2023, 2024 e
2025 non emergono elementi per ritenere che l'impresa presenti
2 congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d), atteso che i ricavi relativi all'esercizio 2023 ammontano ad € 738.788,90;
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma, C.C.I.I., tenuto conto dei debiti menzionati in ricorso e del debito pari ad € 1.165.681,19 risultante dalla nota trasmessa dall'Agenzia Entrate
Riscossione datata 29 settembre 2025;
ritenuto che tali elementi, unitamente al mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio del 2022, dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII, peraltro confermato dalla perdita di esercizio pari ad euro 242.730,21 risultante dalla situazione economico -patrimoniale relativa all'esercizio 2025 depositata dall'amministratore della società in cancelleria in data 31 ottobre 2025;
ritenuto, per tali ragioni, che sussiste il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII;
tenuto conto dell'attività svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
nonché degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e rotazione e valutata, altresì,
l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
con sede legale in Villabate (PA), Via G. Tesauro n. 31, Parte_1
P.I. e C.F. , iscritta al Registro delle Imprese al n. REA PA- P.IVA_1
3 319804, in persona del suo rappresentante legale pro tempore,
[...]
Parte_2
nomina
Giudice Delegato la dott.ssa AR RE;
nomina
Curatore l'avv. Roberta Reina con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
– in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato
4 dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà
d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti
5 o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della
Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
6 d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
prescrive
al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce
il giorno 11/03/2026, ore 9:30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
7 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e Procedure Concorsuali del giorno 12/11/2025.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
AR RE AN IG
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato
8 disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L.
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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