Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.