Articolo 4 della Legge 21 ottobre 1950, n. 991
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 gennaio 1951
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1951