Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.1191/2023 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1191/2023 R.G. avente ad oggetto: impugnazione per difetto di veridicità
e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FIORENZI CESARE e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Vercelli, via Silvio Pellico n. 2
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Abg. d'intesa P_ C.F._2 Parte_2 con l'Avv. CHIERICI ALESSANDRA e con domicilio eletto in Milano Via Frua n. 14
CONVENUTA
CONTRO
(CF: ) con il patrocinio degli Avv.ti DE RADA DIMITRI e DE RADA Controparte_2 C.F._3
GIROLAMO e con domicilio eletto in Pavia, Corso Mazzini n. 1/A;
CONVENUTO
CONTRO
pagina 1 di 7
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PER SI TI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- accogliere l'impugnativa di riconoscimento proposta da per difetto di veridicità ai sensi dell'art. Parte_1
263 c.c., dichiarando che , nato l'[...], non è il padre di , nato il 20 Controparte_2 CP_3 aprile 2022 e, per l'effetto, annullare il riconoscimento effettuato da costui;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
CONCLUSIONI PER P_
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Dichiarare che nato l'11giugno 1990, non è il padre di , nato il [...] Controparte_2 CP_3
e, per l'effetto, annullare il riconoscimento di figlio naturale effettuato dal SI. ; CP_3
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
CONCLUSIONI PER Controparte_2
“In via principale e nel merito:
- dichiarare che , nato l'[...], non è il padre di , nato il [...] e, Controparte_2 CP_3 per l'effetto, annullare il riconoscimento di figlio naturale effettuato dal SInor;
Controparte_2
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
CONCLUSIONI PER CP_3
“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, accertato e dichiarato che il SI. non è il padre biologico del minore Pronunciare Controparte_2 CP_3 sentenza di annullamento del riconoscimento di paternità effettuato dal SI. per difetto di Controparte_2 veridicità, e conseguentemente dichiarare la perdita da parte del minore del cognome , per CP_3 CP_2 acquisire quello della madre, P_
pagina 2 di 7 - Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita del piccolo di effettuare le dovute CP_3 annotazioni e/o trascrizioni e/o qualsiasi adempimento necessario e/o in conseguenza della declaratoria di annullamento del riconoscimento
- Con vittoria di spese e competenze del curatore da porsi a carico delle parti processuali in solido e da liquidarsi ai sensi dell'articolo10-septies D.M. 13 agosto 2022 n.147”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a e a l'attore premetteva di aver P_ Controparte_2 intrattenuto una relazione sentimentale con la SI.ra , dalla quale, in data 20.04.2022 nasceva P_
che, tuttavia, veniva riconosciuto dal SI. nella convinzione che il minore fosse CP_3 Controparte_2 suo figlio in quanto all'epoca convivente con la SI.ra ; precisava, difatti, l'attore che, informato della P_ nascita del figlio dalla SI.ra le manifestava fin da subito il proprio convincimento di esserne il padre, P_ nonostante il riconoscimento effettuato dal SI. e che, pertanto, in data 26.10.2022, si Controparte_2 sottoponeva insieme alla convenuta e al minore agli esami finalizzati all'accertamento della paternità presso l'Istituto Endeavor DNA Laboratories dal cui referto si evinceva la sua paternità del bambino con un tasso di probabilità prossimo al 100% (doc. n. 1). Chiedeva, pertanto, di far accertare e dichiarare dal Tribunale che
[...]
non era il padre di e, per l'effetto, di annullare per difetto di veridicità il riconoscimento CP_2 CP_3 effettuato da costui, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Alla richiesta avanzata da parte attrice hanno aderito le due parti convenute, ossia la SI.ra e il SI. P_
, oltre che il curatore speciale del minore, nominato con provvedimento del 13.9.2023, il quale ha Controparte_2 chiesto, altresì, di disporre la sostituzione del cognome acquisito dal minore per effetto del suo riconoscimento con quello materno.
Giova premettere che, come ribadito dalla Corte di Cassazione, l'azione ex art. 263 c.c. nasce con l'intento di far emergere il difetto di veridicità del riconoscimento, ovvero la non corrispondenza della relativa dichiarazione (per dolo, malafede o anche semplice errore) rispetto all'effettiva realtà biologica. Per effetto del suo accoglimento, dunque, viene meno il presupposto giuridico della filiazione e rimosso il relativo status in capo al genitore che si sia accertato aver effettuato il riconoscimento in assenza di un sottostante reale rapporto di procreazione (v. Cass.
Civ., sez. I, ord.
2.2.2022 n. 3252). L'art. 263 c.c. al comma 3, tuttavia, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi - da un lato alla stabilità del rapporto di filiazione acquisito col riconoscimento e, dall'altro, a far emergere la verità biologica della filiazione - prevede rigidi termini di decadenza e, in particolare, che "l'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita (...)" (la recente Corte Cost., sent. n. 133 del
2021, peraltro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma nella parte in cui non prevede che, per pagina 3 di 7 l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità) e, al comma 4, che l'azione non può essere promossa dai legittimati diversi dall'autore del riconoscimento (o dalla madre) "oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento". Termini di decadenza che rispondono alla ratio di preservare la stabilità dello stato di filiazione, seppur non veridico, goduto dal figlio per un certo lasso di tempo posto che “se l'interesse ad uno stato di filiazione veridico, ex latere filii, si configura - in ragione del carattere imprescrittibile dell'azione - come diritto pieno, per il genitore o chiunque altro vi abbia interesse l'accertamento della non veridicità dello stato è soccombente di fronte alla contrapposta eSIenza di conservare la relazione genitoriale protrattasi per un certo lasso di tempo” (v. Cass. Civ. 3252/2022).
Nel caso di specie, deve preliminarmente ritenersi che l'azione sia stata tempestivamente esperita dall'attore nel termine di decadenza previsto dall'art. 263 c.c.
Per quanto concerne, poi, le caratteristiche dell'azione esperita, giova premettere che secondo giurisprudenza costante e consolidata "l'azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità postula, a norma dell'art. 263 cod. civ., la dimostrazione della assoluta impossibilità che il soggetto che abbia inizialmente compiuto il riconoscimento sia, in realtà, il padre biologico del soggetto riconosciuto come figlio" (si veda, ex plurimis, Cass. civ., n. 17095 del 10/07/2013).
Ai fini probatori, la cosiddetta analisi dei polimorfismi del DNA ha, di fatto, sostituito le precedenti analisi probabilistiche basate sull'utilizzo dei marcatori genetici, proprio in ragione dell'elevato grado di certezza in ordine al raggiungimento della verità biologica. Essa costituisce l'unico mezzo di prova diretto e non presuntivo della paternità e viene effettuata procedendo al confronto tra il profilo genetico del figlio con quello di entrambi i genitori;
una volta individuate nel figlio le caratteristiche genetiche di provenienza materna, viene valutato se vi sia o meno corrispondenza con quelle di provenienza paterna e, in caso negativo, l'indagine si conclude con l'esclusione certa della paternità. Nel caso, invece, in cui venga accertata una compatibilità fra padre e figlio, viene determinata la percentuale di probabilità statistica che il soggetto in esame sia effettivamente il padre biologico (cfr. Cass. civ.
Sez. I, 22.1.2014, n. 1279; v. anche Cass. 2013/28467; Cass. 2011/15568; Cass. 2008/23944).
La c.t.u. disposta nel presente giudizio ha avuto ad oggetto proprio l'analisi dei polimorfismi genetici STRs utilizzati per l'identificazione umana, al fine di accertare la compatibilità genetica tra il SI. e il minore Controparte_2
. Le risultanze della consulenza, depositata in data 26/3/2024, non lasciano adito a dubbi;
la c.t.u., CP_3 infatti, rispondendo definitivamente al quesito, è pervenuta alle seguenti conclusioni: "le 19 incompatibilità genetiche riscontrate consentono di affermare che non può essere ritenuto il padre biologico di Controparte_2
Sulla base delle valutazioni e delle comparazioni genetiche effettuate è possibile concludere CP_3 che non è il padre biologico di ”. Controparte_2 CP_3
I risultati cui è pervenuta la consulente devono pertanto senza dubbio essere condivisi, dato il metodo scientifico con il quale gli accertamenti sono stati svolti, peraltro non contestati da alcuna delle parti.
pagina 4 di 7 Risulta, quindi, pienamente fondata la domanda proposta dall'attore, cui del resto hanno aderito tutte le altre parti, compreso il curatore speciale del minore.
Peraltro, nel caso di specie non possono individuarsi ragioni ostative all'accoglimento della domanda, né sono stati allegati o ipotizzati dal curatore speciale elementi di pregiudizio (anche solo materiale) per il minore. A tale riguardo, del resto, è opportuno richiamare la giurisprudenza costituzionale, secondo cui "la crescente considerazione del favor veritatis non si pone in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, che si traduce nella eSIenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico" (cfr. Corte Costituzionale con sentenza del 12 gennaio 2012, n. 7).
Il Tribunale, in definitiva, reputa che nel caso di specie il favor veritatis non collida con l'interesse del minore ad essere preservato da mutamenti di status, poiché non vengono pregiudicati gli equilibri affettivi e educativi, anche in considerazione della sua tenerissima età e considerata, del resto, la circostanza non contestata per cui la relazione e anche convivenza tra e cessava prima dell'introduzione del presente P_ Controparte_2 giudizio, quando il minore non aveva ancora compiuto l'anno di vita (v. comparsa di costituzione del curatore speciale).
In conclusione, deve, pertanto, essere dichiarata l'inesistenza del rapporto di filiazione tra e Controparte_2
, con le conseguenti annotazioni di legge. CP_4
In merito all'ulteriore domanda svolta dal curatore speciale in ordine alla perdita da parte del minore del cognome del SI. con acquisizione di quello materno, va premesso che la normativa in punto di impugnazione del CP_2 riconoscimento non prevede alcuna automatica conseguenza in proposito e che pertanto all'uopo occorre fare applicazione dei principi generali desumibili dalla disciplina vigente in materia di attribuzione del cognome come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio che sia riconosciuto non contestualmente dai genitori “i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta” sicché “la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'eSIenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo” (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 12640 del 18/06/2015).
Ora, i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità intervenuti sul tema dell'attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio risultano tutti informati al principio del preminente interesse del pagina 5 di 7 soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status filiationis a non vedersi per ciò pregiudicato nella sua identità personale.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che “posto che nella disciplina giuridica del nome confluiscono eSIenze di natura sia pubblica che privata, ove si accerti che il cognome già attribuito ad un soggetto non è quello spettantegli per legge in base allo "status familiae", l'interesse pubblico a garantire la fede del registro degli atti dello stato civile è soddisfatto mediante la rettifica dell'atto riconosciuto non veritiero, ma non può condurre a sacrificare l'interesse individuale a conservare il cognome mantenuto fino a quel momento nella vita di relazione e divenuto ormai segno distintivo dell'identità personale, tutelata dall'art. 2 Cost.” (v. Sentenza n. 8876 del 2014).
Va, tuttavia, pure osservato che l'attitudine identificativa della persona in forza del cognome è tanto maggiore nei soggetti che, data l'età anagrafica, abbiano avuto occasione di spendere quel cognome nella propria vita di relazione.
Pertanto, quando come nel caso di specie il soggetto rispetto al quale sia accertato un diverso status di filiazione è di così tenera età da non aver ancora acquisito un'identità sociale in senso proprio, non soltanto non si ravvisa alcun pregiudizio alla perdita di un cognome che non ha ancora assunto quella pregnanza identificativa, ma anzi appare più confacente al suo preminente interesse l'elisione di un elemento di disturbo che presenta chiari nessi con uno statuto biologico diverso dal reale, in un caso come quello in esame in cui il minore non ha instaurato un forte legame con il suo padre putativo, come evidenziato dal curatore speciale e non contestato dalle altre parti.
La domanda va dunque accolta anche sotto tale profilo e il cognome del SI. va, quindi, sostituito con CP_2 quello della madre del minore, allo stato unico genitore che ha operato il suo riconoscimento.
Atteso l'esito della lite e valorizzata la natura degli interessi coinvolti sussistono le condizioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, vanno, infine, definitivamente poste a carico di Parte_1
e in parti uguali.
[...] Controparte_2 P_
PQM
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così decide:
1) dichiara la nullità del riconoscimento, per difetto di veridicità, che ha effettuato nei confronti del Controparte_2 minore , nato il [...]; CP_3
2) sostituisce il cognome del minore, ora con il cognome CP_2 P_
3) manda all'ufficiale di stato civile del Comune di Robbio per l'annotazione delle statuizioni che precedono sull'atto di nascita (atto n.18, Parte II, serie B, dell'anno 2022);
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico di , e le spese di c.t.u. Parte_1 Controparte_2 P_
Così deciso nella camera di conSIlio del 7.2.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice estensore
(dott.ssa Claudia Caldore)
La Presidente
(dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 7 di 7