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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 336/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Relatore dott. Giuseppe Sciscioli Giudice dott. ssa Margherita Valeriani Giudice all'esito dell'udienza del 7 marzo 2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 336/2022 promosso da:
(C.F. ) difensore in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.
- RICORRENTE -
contro (C.F. ) elettivamente domiciliato in Sannicandro CP_1 C.F._2
Garganico (FG) alla via Adriatico n. 80 presso lo studio dell'Avv. Alfonso ZACCAGNINO ( ), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con C.F._3
l'avv. Giovanni GUALANO
- RESISTENTE - Ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20/1/2022, l'avv. Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , chiedendo il pagamento dei compensi CP_1 maturati in relazione all'attività professionale espletata nei giudizi e per gli importi di seguito indicati: A) procedimento incardinato innanzi alla Corte di Appello di Bari RG n.1083/2014 conclusosi con sentenza definitiva 1221/2019: € 18.210,64 (nota spese redatta secondo i parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza, tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); B) procedimento di esecuzione presso terzi su sentenza n.1221/2019 – Tribunale di Foggia:
€ 839,56 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); C) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG n.1992/2014 : € 3.049,20 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); D) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RGNR 14729/2017: € 3.157,46 ( precisamente € 2.106,89 per la fase cautelari reali ed € 1.050,57 per la fase delle indagini preliminari;
nota spese redatta secondo i valori minimi);
Pagina 1 E) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG ES. MOB. n.2426/2019: € 5.331,60 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); F) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG n.8187/2019 : € 4.840,48 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); G) procedimento incardinato innanzi alla Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile RG n.26291/2019, ancora pendente: € 2.357,16 (nota spese è redatta secondo i parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014). Disposta la comparizione delle parti, con memoria di risposta del 29/6/2022 si è costituito il quale, pur riconoscendo l'attività prestata dal professionista – peraltro CP_1 ampiamente documentata – ha contestato la pretesa sotto il profilo del quantum, a suo dire determinato attraverso l'applicazione di parametri assolutamente eccessivi ed inadeguati. All'udienza del 7/3/ 2025, il Tribunale ha riservato la causa in decisione. 2. Il riscorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. 2.1) Con riferimento all'an debeatur, occorre preliminarmente ribadire che non forma oggetto di contestazione alcuna né il conferimento del mandato professionale in favore del ricorrente nei giudizi sopra indicati né, tanto meno, lo svolgimento delle relative attività da parte del medesimo professionista. E tuttavia, con le note depositate in data 22/6/2023 il resistente ha dedotto, per la priva volta, l'esistenza di un accordo tombale intervenuto fra l'Avv. e l'Avv. Metta Parte_1 del Foro di Bari - quest'ultimo difensore di nei plurimi giudizi cui si Controparte_2 riferisce la pretesa dell'attore - evidenziando, in particolare, che: a) in forza di tale accordo, era stata sottoscritta la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda relativamente al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Foggia al n. 8187/2019, definito con sentenza n. 3242/2022 del 27/12/2022 (che aveva accolto la revocatoria per l'annullamento di atti dispositivi posti in essere dal sig. CP_2
);
[...]
b) con atto del 10/03/2023, sottoscritto dagli Avv.ti Metta Maria Serena e Monteleone Lucio Giulio del foro di Foggia - procuratori costituiti del ricorrente - Controparte_2
e controfirmato dall'avv. del foro di Foggia - procuratore dei Parte_1 controricorrenti sig.ri (germani e ) e – era stata CP_1 CP_1 CP_3 Controparte_4 depositata presso la Suprema Corte di Cassazione espressa rinuncia al ricorso n. RG 26291/2019 sez. II civ;
c) con decreto pubblicato in data 17/05/2023 n. 13574/2023, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione aveva disposto, l'estinzione del giudizio. Orbene, a parere del resistente, le circostanze sopra rappresentate dimostrerebbero che il ricorrente ha “ certamente percepito compensi anche per conto dell'odierno resistente a sua insaputa, in quanto lo stesso non veniva coinvolto nella transazione (comunque ammessa dall'avv.
ma che lo stesso ha strenuamente evitato di esibirla) e che certamente il non Parte_1 CP_1 avrebbe espresso il consenso a tali operazioni se non liberato dal pagamento delle spese processuali
Pagina 2 così come richieste in questo giudizio”; con la conseguenza che il medesimo Avv. Parte_1
“non può chiedere ulteriore pagamento al cliente, infatti ci troveremmo innanzi ad una duplicazione di parcella e duplice incasso da parte del difensore, che ha anche violato gravemente il contratto di rappresentanza”. Tale argomentazione appare priva di pregio e non può essere condivisa. Innanzitutto, deve essere sottolineato l'atteggiamento ondivago, se non addirittura contraddittorio del resistente il quale, nelle successive note del 7/7/2023 ha invece ribadito che “ non vi è alcuna negazione al diritto dell'avv. di procedere alla richiesta di Parte_1 liquidazione dei compensi allo stesso dovuti per la rappr l'opera svolta nei giudizi richiamati. Ciò che si è contestato, e diversamente rappresentato, riguarda l'indicazione dei parametri utilizzati per la quantificazione del dovuto. Parametri che divergono sensibilmente da quanto risultante dagli atti giudiziari o dalla indicazione di valore riportato dalla domanda...“. Non di meno, la tesi della “duplicazione di parcella” e “del duplice incasso” per un verso non è in alcun modo provata, apparendo piuttosto il frutto di una mera illazione del convenuto. Per altro verso, è smentita dal tenore dell'atto di rinuncia al ricorso n. 26291/2019, in cui si chiedeva espressamente al Supremo Collegio di non adottare alcun provvedimento in ordine alle spese e competenze, “essendo le stesse concordate con compensazione fra le parti”.
2.c) Accertata la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, con specifico riferimento al quantum debeatur, il Tribunale osserva che:
- in relazione al procedimento sub A) non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 6.078,00 ( 12.156,00 :2), applicando lo scaglione di valore relativo alle causa di valore indeterminabile di media complessità;
- in relazione al procedimento sub B), non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.057,50 ( 2.115,00 :2);
- in relazione al procedimento sub C), non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.607,50 ( 3.215,00:2);
- in relazione al procedimento sub D), appare congrua la richiesta di € 2.160,00 effettuata in relazione per l'attività espletata nel corso delle indagini preliminari e per la fase cautelare;
- in relazione al procedimento sub E) non deve essere riconosciuto, in assenza di prova, l'onorario richiesto per la fase istruttoria/ trattazione, né l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 2.767,00 ( 5.534,00:2);
- in relazione al procedimento sub F), non deve essere riconosciuto l'onorario relativo alla fase decisionale, svoltasi successivamente alla rinuncia al mandato da parte del professionista, né l'aumento del 90% ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 2.345,00 ( 9.380,00:4);
Pagina 3 - in relazione al procedimento sub G) non deve essere riconosciuto l'aumento del 90% ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.212,75 ( 4.851,00:4). Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo riguardo a quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sez. Un. (sent. 14699/10), ovvero che “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità e pertanto, le
“poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”, il compenso spettante al professionista ammonta a € 17.227,75 (oltre accessori di legge), così determinato ai sensi del d.m. 55/2014 ratione temporis vigente, applicati sul valore delle varie controversie e per le singole attività espletate i parametri medi. Alla somma come sopra quantificata dovranno essere aggiunti gli interessi nella misura legale a partire dalla data della presente decisione - data nella quale si procede alla liquidazione delle somme dovute al professionista, e data dalla quale il cliente deve ritenersi in mora - e fino al dì dell'avvenuto saldo (per tali principi, e cioè per la decorrenza degli interessi dalla data della decisione, cfr. Cass. n. 17655/2018; n. 2954/2016). Il che esclude, di conseguenza, che al ricorrente possano essergli riconosciuti, come dallo stesso preteso, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, e come già osservato supra in ordine al momento in cui il cliente deve ritenersi in mora,
“quando insorge controversia tra avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito” (Cass., n. 22982/2013), non essendo assistito il credito, prima di tale momento, del necessario requisito della liquidità. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( determinato in base al decisum) ed all'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'avv. ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'avv. e per le causali di cui alla narrativa, Parte_1 della complessiva somma 17.227,75 oltre accessori di legge ed interessi dalla pronuncia al saldo;
- condanna altresì alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento che liquida € 259,00 per esborsi ed € 3.397,00 per onorario, oltre accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sulle voci come per legge. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 7/3/2025 Il Presidente Estensore dott. Francesco Pellecchia
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Pellecchia Presidente Relatore dott. Giuseppe Sciscioli Giudice dott. ssa Margherita Valeriani Giudice all'esito dell'udienza del 7 marzo 2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 336/2022 promosso da:
(C.F. ) difensore in proprio ai sensi Parte_1 C.F._1 dell'art. 86 c.p.c.
- RICORRENTE -
contro (C.F. ) elettivamente domiciliato in Sannicandro CP_1 C.F._2
Garganico (FG) alla via Adriatico n. 80 presso lo studio dell'Avv. Alfonso ZACCAGNINO ( ), che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con C.F._3
l'avv. Giovanni GUALANO
- RESISTENTE - Ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20/1/2022, l'avv. Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di , chiedendo il pagamento dei compensi CP_1 maturati in relazione all'attività professionale espletata nei giudizi e per gli importi di seguito indicati: A) procedimento incardinato innanzi alla Corte di Appello di Bari RG n.1083/2014 conclusosi con sentenza definitiva 1221/2019: € 18.210,64 (nota spese redatta secondo i parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile di particolare importanza, tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); B) procedimento di esecuzione presso terzi su sentenza n.1221/2019 – Tribunale di Foggia:
€ 839,56 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); C) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG n.1992/2014 : € 3.049,20 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); D) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RGNR 14729/2017: € 3.157,46 ( precisamente € 2.106,89 per la fase cautelari reali ed € 1.050,57 per la fase delle indagini preliminari;
nota spese redatta secondo i valori minimi);
Pagina 1 E) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG ES. MOB. n.2426/2019: € 5.331,60 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); F) procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Foggia RG n.8187/2019 : € 4.840,48 (nota spese redatta secondo i valori medi, tenendo conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014); G) procedimento incardinato innanzi alla Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile RG n.26291/2019, ancora pendente: € 2.357,16 (nota spese è redatta secondo i parametri applicabili alle cause di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto dell'aumento del 30% per la presenza di più parti avente la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2 D.M. 55/2014). Disposta la comparizione delle parti, con memoria di risposta del 29/6/2022 si è costituito il quale, pur riconoscendo l'attività prestata dal professionista – peraltro CP_1 ampiamente documentata – ha contestato la pretesa sotto il profilo del quantum, a suo dire determinato attraverso l'applicazione di parametri assolutamente eccessivi ed inadeguati. All'udienza del 7/3/ 2025, il Tribunale ha riservato la causa in decisione. 2. Il riscorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. 2.1) Con riferimento all'an debeatur, occorre preliminarmente ribadire che non forma oggetto di contestazione alcuna né il conferimento del mandato professionale in favore del ricorrente nei giudizi sopra indicati né, tanto meno, lo svolgimento delle relative attività da parte del medesimo professionista. E tuttavia, con le note depositate in data 22/6/2023 il resistente ha dedotto, per la priva volta, l'esistenza di un accordo tombale intervenuto fra l'Avv. e l'Avv. Metta Parte_1 del Foro di Bari - quest'ultimo difensore di nei plurimi giudizi cui si Controparte_2 riferisce la pretesa dell'attore - evidenziando, in particolare, che: a) in forza di tale accordo, era stata sottoscritta la richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda relativamente al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Foggia al n. 8187/2019, definito con sentenza n. 3242/2022 del 27/12/2022 (che aveva accolto la revocatoria per l'annullamento di atti dispositivi posti in essere dal sig. CP_2
);
[...]
b) con atto del 10/03/2023, sottoscritto dagli Avv.ti Metta Maria Serena e Monteleone Lucio Giulio del foro di Foggia - procuratori costituiti del ricorrente - Controparte_2
e controfirmato dall'avv. del foro di Foggia - procuratore dei Parte_1 controricorrenti sig.ri (germani e ) e – era stata CP_1 CP_1 CP_3 Controparte_4 depositata presso la Suprema Corte di Cassazione espressa rinuncia al ricorso n. RG 26291/2019 sez. II civ;
c) con decreto pubblicato in data 17/05/2023 n. 13574/2023, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione aveva disposto, l'estinzione del giudizio. Orbene, a parere del resistente, le circostanze sopra rappresentate dimostrerebbero che il ricorrente ha “ certamente percepito compensi anche per conto dell'odierno resistente a sua insaputa, in quanto lo stesso non veniva coinvolto nella transazione (comunque ammessa dall'avv.
ma che lo stesso ha strenuamente evitato di esibirla) e che certamente il non Parte_1 CP_1 avrebbe espresso il consenso a tali operazioni se non liberato dal pagamento delle spese processuali
Pagina 2 così come richieste in questo giudizio”; con la conseguenza che il medesimo Avv. Parte_1
“non può chiedere ulteriore pagamento al cliente, infatti ci troveremmo innanzi ad una duplicazione di parcella e duplice incasso da parte del difensore, che ha anche violato gravemente il contratto di rappresentanza”. Tale argomentazione appare priva di pregio e non può essere condivisa. Innanzitutto, deve essere sottolineato l'atteggiamento ondivago, se non addirittura contraddittorio del resistente il quale, nelle successive note del 7/7/2023 ha invece ribadito che “ non vi è alcuna negazione al diritto dell'avv. di procedere alla richiesta di Parte_1 liquidazione dei compensi allo stesso dovuti per la rappr l'opera svolta nei giudizi richiamati. Ciò che si è contestato, e diversamente rappresentato, riguarda l'indicazione dei parametri utilizzati per la quantificazione del dovuto. Parametri che divergono sensibilmente da quanto risultante dagli atti giudiziari o dalla indicazione di valore riportato dalla domanda...“. Non di meno, la tesi della “duplicazione di parcella” e “del duplice incasso” per un verso non è in alcun modo provata, apparendo piuttosto il frutto di una mera illazione del convenuto. Per altro verso, è smentita dal tenore dell'atto di rinuncia al ricorso n. 26291/2019, in cui si chiedeva espressamente al Supremo Collegio di non adottare alcun provvedimento in ordine alle spese e competenze, “essendo le stesse concordate con compensazione fra le parti”.
2.c) Accertata la sussistenza dei fatti posti a fondamento della domanda, con specifico riferimento al quantum debeatur, il Tribunale osserva che:
- in relazione al procedimento sub A) non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 6.078,00 ( 12.156,00 :2), applicando lo scaglione di valore relativo alle causa di valore indeterminabile di media complessità;
- in relazione al procedimento sub B), non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.057,50 ( 2.115,00 :2);
- in relazione al procedimento sub C), non deve essere riconosciuto l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.607,50 ( 3.215,00:2);
- in relazione al procedimento sub D), appare congrua la richiesta di € 2.160,00 effettuata in relazione per l'attività espletata nel corso delle indagini preliminari e per la fase cautelare;
- in relazione al procedimento sub E) non deve essere riconosciuto, in assenza di prova, l'onorario richiesto per la fase istruttoria/ trattazione, né l'aumento del 30 % ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 2.767,00 ( 5.534,00:2);
- in relazione al procedimento sub F), non deve essere riconosciuto l'onorario relativo alla fase decisionale, svoltasi successivamente alla rinuncia al mandato da parte del professionista, né l'aumento del 90% ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 2.345,00 ( 9.380,00:4);
Pagina 3 - in relazione al procedimento sub G) non deve essere riconosciuto l'aumento del 90% ex art. 4 comma 2, trattandosi di attività espletata nei confronti di soggetti aventi identica posizione ed ispirata dalla medesima strategia processuale, sicché il compenso deve essere rideterminato nella minor somma di € 1.212,75 ( 4.851,00:4). Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo riguardo a quanto autorevolmente affermato dalla Suprema Corte a Sez. Un. (sent. 14699/10), ovvero che “la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità e pertanto, le
“poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice”, il compenso spettante al professionista ammonta a € 17.227,75 (oltre accessori di legge), così determinato ai sensi del d.m. 55/2014 ratione temporis vigente, applicati sul valore delle varie controversie e per le singole attività espletate i parametri medi. Alla somma come sopra quantificata dovranno essere aggiunti gli interessi nella misura legale a partire dalla data della presente decisione - data nella quale si procede alla liquidazione delle somme dovute al professionista, e data dalla quale il cliente deve ritenersi in mora - e fino al dì dell'avvenuto saldo (per tali principi, e cioè per la decorrenza degli interessi dalla data della decisione, cfr. Cass. n. 17655/2018; n. 2954/2016). Il che esclude, di conseguenza, che al ricorrente possano essergli riconosciuti, come dallo stesso preteso, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Infatti, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, e come già osservato supra in ordine al momento in cui il cliente deve ritenersi in mora,
“quando insorge controversia tra avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito” (Cass., n. 22982/2013), non essendo assistito il credito, prima di tale momento, del necessario requisito della liquidità. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( determinato in base al decisum) ed all'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall'avv. ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna al CP_1 pagamento, in favore dell'avv. e per le causali di cui alla narrativa, Parte_1 della complessiva somma 17.227,75 oltre accessori di legge ed interessi dalla pronuncia al saldo;
- condanna altresì alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del CP_1 presente procedimento che liquida € 259,00 per esborsi ed € 3.397,00 per onorario, oltre accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sulle voci come per legge. Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 7/3/2025 Il Presidente Estensore dott. Francesco Pellecchia
Pagina 4