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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 132/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.7.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Viviana Clementel e dall'avv. Riccardo Zanon
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Sabrina Fraccaro
pec Email_2
pagina 1 di 25 convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
- previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, dell'accordo
di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui limita
l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00;
- accertare e dichiarare il diritto del signor all'inclusione nella Parte_1
retribuzione ordinaria dovuta per ferie annuali anche dei compensi (calcolati sulla media dell'anno precedente o di altro periodo ritenuto di giustizia) maturati a titolo di
diarie, di concorso pasto, di avvicendamento, di nuova produttività giornaliera, di
indennità festiva e domenicale, di turno, di emissione e di versamento biglietti, di
agente unico, di guida autosnodato, di digitalizzazione, di supero nastro;
- per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare in favore del ricorrente, , la Parte_1
somma lorda pari a complessivi Euro 3.957,01, a titolo di differenze retributive
maturate dalla data di assunzione sino al mese di gennaio 2024, o la diversa somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ai contributi previdenziali ed
assistenziali, alla rivalutazione monetaria ed gli interessi legali a decorrere dalla
maturazione dei singoli crediti sino alla data della domanda giudiziale ed agli interessi
maggiorati ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
In ogni caso:
con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.” pagina 2 di 25 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
dichiarare parzialmente prescritto il credito azionato.
Nel merito:
respingere le domande tutte proposte col ricorso avversario in quanto infondate in fatto
e in diritto, con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i
nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge”
MOTIVAZIONE
§ 1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_2
premesso:
✓ di lavorare, dal 4.8.2008, alle dipendenze della convenuta società
[...]
con inquadramento nell'area operativa dell'esercizio, figura Controparte_1
professionale di operatore di esercizio, parametro 140, dall'1.1.2016 parametro 158, e con mansioni di autista/bigliettaio nei servizi di linea urbani ed extraurbani gestiti dalla datrice,
✓ di aver, in relazione al periodo dal 4 agosto 2008 al 31 gennaio 2024, svolto le prestazioni e percepito gli emolumenti risultanti dai rispettivi prospetti paga (doc. 7,
8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22a fasc. ric.),
propone:
1) pagina 3 di 25 domanda volta ad accertare la nullità “per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, dell'accordo di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui limita l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00”, anziché computare i seguenti emolumenti:
1) indennità di turno
2) indennità nuova produttività giornaliera
3) indennità di emissione biglietti (dal 2017)
4) indennità versamento (dal 2017)
5) indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020),
6) indennità di agente unico (dal novembre 2020)
7) diaria (dal novembre 2020)
8) indennità di digitalizzazione (dal 2021)
9) indennità di supero nastro (dal 2021)
10) indennità concorso pasto (fino al 2020),
11) indennità avvicendamento fino al 2019;
12) indennità festiva dal 2008 al 2019.
13) indennità domenicale dal 2008 al 2019
2)
conseguente domanda volta ad accertare il diritto di ciascun ricorrente a percepire, per ogni giorno di ferie spettante, una retribuzione giornaliera comprensiva degli emolumenti indicati nella domanda sub 1) e percepiti nell'anno precedente la fruizione delle ferie;
3)
pagina 4 di 25 conseguente domanda di condanna della datrice convenuta Controparte_1
alla corresponsione, in favore del ricorrente , della somma
[...] Parte_1
di € 3.957,01.
§ 2 le ragioni della decisione
1. il contesto normativo eurounitario
A fondamento delle domande proposte nei confronti della società datrice
[...]
il ricorrente ponela nullità “per violazione Controparte_1 Parte_1
dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea,
dell'accordo di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL nella parte in cui Controparte_2
limita l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00”,
anziché computare i seguenti emolumenti:
1) indennità di turno
2) indennità nuova produttività giornaliera
3) indennità di emissione biglietti (dal 2017)
4) indennità versamento (dal 2017)
5) indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020),
6) indennità di agente unico (dal novembre 2020)
7) diaria (dal novembre 2020)
8) indennità di digitalizzazione (dal 2021)
9) indennità di supero nastro (dal 2021)
10) indennità concorso pasto (fino al 2020),
11) indennità avvicendamento fino al 2019;
12) indennità festiva dal 2008 al 2019. pagina 5 di 25 13) indennità domenicale dal 2008 al 2019
Appare, quindi, opportuno ricordare il contesto normativo eurounitario, che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, può essere sintetizzato, in stretta funzione alle necessità scaturenti dalla trattazione della presente controversia, nei termini che seguono.
a)
L' art. 31, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”) sancisce il principio secondo cui a ogni lavoratore è garantito il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite;
l'art. 7 co.1 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (“Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) attua questo principio fissando la durata di tale periodo.
Quindi è alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta che occorre interpretare l'articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva (sentenza 13 gennaio 2022, C-514/20, Per_1
EU:C:2022:19, punto 27).
b)
La direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 60; del 15 settembre Persona_2
pagina 6 di 25 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 26; del 22 maggio 2014, C- Per_3 Per_4
539/12. EU:C:2014:351, punto 17).
Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite ha una duplice finalità: consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro;
beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 20 gennaio 2009, Z- e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18,
punto 25; del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34; del 4 Per_5
Per_ ottobre 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27; del 25 giugno 2020,
[...]
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, Controparte_3
EU:C:2020:504, punto 57; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto Per_1
30; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 23). P.IVA_1
c)
Il beneficio di un riposo effettivo è funzionale all'efficace protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (sentenze del 26 giugno 2001, , C-173/99, Per_7
EU:C:2001:356, punto 44; del 18 marzo 2004, C-342/01, Parte_3
EU:C:2004:160, punto 29; del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, Persona_2
EU:C:2009:18, punto 23; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto Per_1
30; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 24). P.IVA_1
d)
Quindi ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, costituita dalla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua pagina 7 di 25 Per_ sicurezza e della sua salute (sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 39; del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_9
punto 49; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto 32;). Per_1
e)
L'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite
(nonché nel periodo successiva nella vicenda esaminata dalla sentenza del 22 maggio
2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 21) è volto a consentire al lavoratore di Per_4
prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto (sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49; del 22 maggio Persona_10
2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 20; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44;).
Infatti, se al lavoratore viene garantito di ricevere, in relazione ai periodi in cui gode delle ferie, la medesima retribuzione che egli percepisce in ordine ai periodi in cui presta effettiva attività lavorativa, egli non avrà alcuna remora ad esercitare il suo diritto a fruire delle ferie a lui spettanti.
f)
Inversamente, qualora la retribuzione corrisposta in relazione ai periodi di ferie sia inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, egli rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite al fine di non incorrere, durante il periodo della loro fruizione, nella diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto
44; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto 33; del 9 dicembre 2021, Per_1
Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C: , punto 33). P.IVA_1
g)
pagina 8 di 25 Quindi, la Corte di giustizia ha risolto la questione in ordine a quanto deve ammontare la retribuzione che il lavoratore ha diritto di percepire in riferimento al periodo di ferie annuali minime garantite dal diritto dell'Unione (questione, rispetto alla quale, come ha evidenziato la sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, Per_3
punto 17, “la formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione”), attribuendo all' espressione “ferie annuali retribuite” (di cui, ai sensi dell'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore ha diritto di fruire per un periodo di quattro settimane all'anno) la portata precettiva secondo la quale “per la durata delle “ferie annuali”, ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (sentenze del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_10
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 50; del 20 gennaio 2009, Z- e a., cause riunite C-350/06 e C-520/06, punto 58 e 61; del 15 settembre 2011, Williams e a.,
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 19; del 22 maggio 2014, C-539/12. Per_4
EU:C:2014:351, punto 16; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018,
punto 32; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 26). P.IVA_1
Quindi “la retribuzione versata a titolo di ferie annuali deve in linea di principio essere calcolata in modo che corrisponda alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore”
(sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 21, Per_3
nonché del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 26; del 9 dicembre
2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C: , punto 27). P.IVA_1
“Infatti, l'obbligo di pagare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile
Pe ai periodi di lavoro” (sentenze del 16 marzo 2006, e C-131/04 e Persona_10
pagina 9 di 25 C-257/04, EU:C:2006:177, punto 58; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 20; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018,
punto 33; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C:2021:987, punto 28).
“Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, Per_3
punto 23, nonché del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34; del
9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C:2021:987, punto
30).
Il lavoratore non gode durante i periodi di riposo e di distensione che gli sono garantiti dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro qualora egli in quei periodi riceva una “retribuzione che non corrisponde alla retribuzione ordinaria che egli percepisce durante i periodi di lavoro effettivo” (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein,
C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 37).
h)
E' opportuno specificamente evidenziare e ribadire che il diritto di ricevere, durante i periodi di fruizione delle “ferie annuali” per la durata stabilita dall'art. 7, paragrafo 1
della direttiva 2003/88, la retribuzione percepita nel corso dei periodi di lavoro effettivo, concerne esclusivamente la “retribuzione ordinaria”.
Infatti, la possibilità, che il lavoratore sia indotto a non prendere le sue “ferie annuali retribuite”, sorge soltanto nell'ipotesi in cui la retribuzione, che egli ha diritto di ricevere pagina 10 di 25 in ordine a quelle ferie, sia inferiore alla retribuzione ordinaria, che ha percepito durante i periodi di lavoro effettivo.
Di contro, è agevole comprendere come il lavoratore non si trovi esposto al rischio di essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite qualora egli non riceva durante la loro fruizione emolumenti che, nei periodi di svolgimento del lavoro effettivo, percepisce in modo non prevedibile e non abituale, nonché in misura tale da non costituire elementi significativi della retribuzione complessiva che il lavoratore riceve quale corrispettivo per le prestazioni svolte in favore del datore, e come tali sono estranei alla retribuzione ordinaria.
In questo senso si è espressa la Corte di giustizia (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein,
C-385/17, EU:C:2018:1018, punti 46-47) in riferimento al compenso per lavoro straordinario: “… a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”.
pagina 11 di 25 Appaiono diretti a individuare gli emolumenti integranti la “retribuzione ordinaria” nell'accezione appena precisata gli ulteriori criteri indicati dalla Corte di giustizia:
“ogni incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e compensato da un importo in denaro che rientra nel calcolo della retribuzione globale del lavoratore deve necessariamente far parte dell'importo cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 24, nonché del 22 Per_3
maggio 2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 29); Per_4
anche “tutti gli elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore devono continuare a essere versati durante le sue ferie annuali retribuite. Quindi, eventualmente, i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali devono essere mantenuti” (sentenza del 1° luglio 2010, , C-471/08, Per_12
EU:C:2010:391, punto 73; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 28; del 22 maggio 2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto Per_4
30);
“gli elementi della retribuzione globale del lavoratore che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione all'atto del calcolo del pagamento da corrispondere durante le ferie annuali” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 25; del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto
31);
a quest'ultimo proposito è opportuno rilevare che, trattandosi comunque di “elementi della retribuzione globale del lavoratore”, questi emolumenti non si identificano in quelli pagina 12 di 25 aventi natura di restitutoria ossia diretti a rimborsare le eventuali spese assunte personalmente dal lavoratore nello svolgimento della sua prestazione;
infatti la loro affermata natura retributiva impone di ricondurre i “costi”, che sono diretti a coprire, a quelli che il datore di lavoro assume, in via occasionale o accessoria, nell'esercizio della sua impresa (non già quelli che il lavoratore sopporta temporaneamente nell'eseguire la propria prestazione); quindi sono riconducibili agli emolumenti che, nei periodi di svolgimento del lavoro effettivo, il lavoratore percepisce in modo non prevedibile e non abituale, nonché in misura tale da non costituire elementi significativi della retribuzione complessiva che il lavoratore riceve a titolo di corrispettivo delle prestazioni svolte in favore del datore.
Comunque la Corte di giustizia (sentenza del 1° luglio 2010, , C-471/08, Per_12
EU:C:2010:391, punto 63; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 30;) ha osservato che “nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”.
i)
La Corte di giustizia ha anche precisato (sentenza del 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 31; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 47) che spetta al giudice nazionale accertare quali siano gli emolumenti che devono essere attribuiti al lavoratore, in relazione ai periodi di “ferie annuali” per la durata stabilita dall'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 2003/88, affinché sia esclusa la possibilità che il lavoratore si induca a non prendere quelle “ferie annuali”; a tal fine il giudice deve stabilire quali siano gli emolumenti che rientrano nella pagina 13 di 25 retribuzione ordinaria in quanto si riferiscono a prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro comportano siano svolte con carattere ampiamente prevedibile e abituale e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quindi spetta al giudice nazionale “interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.”
(sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 53).
Così ben si comprende anche la ragione per cui, “allorché la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di più elementi, la determinazione della retribuzione ordinaria, alla quale il lavoratore ha diritto nel corso delle ferie annuali, necessita di una specifica analisi” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto Per_3
22, nonché del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 27).
Infine la Corte di giustizia ha statuito (sentenza del 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 26): “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
Robinson-Steele e a., punto 58 e Z-, punto 60)”. pagina 14 di 25 l)
La Corte di giustizia ha precisato (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 42) che: “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a
34 della presente sentenza sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione, le quali sono maturate dal dipendente, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, soltanto per i periodi di lavoro effettivo”.
2. il recepimento da parte della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ampiamente recepito gli orientamenti della Corte di giustizia, richiamando il principio secondo cui “le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (ex multis, di recente Cass. 27.9.2024, n.
25840; Cass. 19.7.2024, n. 19992; Cass. 19.7.2024, n. 19992; Cass. 21.5.2024, n. 14089;
Cass. 20.5.2024, n. 13972; Cass. 2.5.2024, n. 11760).
a)
pagina 15 di 25 In primo luogo la Suprema Corte (ex multis, di recente Cass. 25840/2024 cit.; Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024 cit.;
Cass. 11760/2024 cit.; Cass. ) ricorda che:
“… la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale… ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria..
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione…
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”
Di conseguenza:
“il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (ex multis, di recente
Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024
cit.;);
pagina 16 di 25 “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (ex multis, di recente
Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;);
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell' art. 7 della Direttiva 2003/88/CE … comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore” (ex multis, di recente Cass.
25840/2024 cit.; Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;
Cass. 13972/2024 cit.; Cass. 11760/2024 cit.;);
b)
Anche la Suprema Corte afferma che, qualora la retribuzione, versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, sia inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, egli rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite al fine di non incorrere, durante tali periodi, in una diminuzione della sua retribuzione (Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;).
Quindi, la retribuzione riconosciuta al lavoratore in ordine ai periodi di ferie non deve essere “inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo” (Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; ).
La Suprema Corte ha escluso che “l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua pagina 17 di 25 famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. (Cass. 19992/2024 cit.; Cass.
19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;
Occorre, quindi, porre confronto:
A) la media, rispetto a un arco di tempo ritenuto rappresentativo (che solitamente viene individuato nell'anno precedente a quello in cui il lavoratore ha goduto le ferie della cui retribuzione si controverte), della retribuzione ordinaria maturata in un periodo costituito da un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
con
B) la retribuzione maturata secondo i parametri normativi applicati dalla società datrice
(quindi con esclusione delle indennità su cui si controverte nel presente giudizio) in relazione al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
c)
La Suprema Corte – evidenziando, laddove si è espressa in senso favorevole ai lavoratori, come il giudice di merito avesse “proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva” al godimento delle ferie, che aveva suscitato nel lavoratore l'eliminazione degli emolumenti, oggetto di controversia, dalla retribuzione erogata in relazione ai periodi di ferie fruite (ex multis, di recente Cass. 25840/2024 cit.; Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024 cit.;
Cass. 11760/2024 cit.;) – presuppone così la necessità che il giudice di merito compia tale verifica (mentre non è sufficiente che si limiti a constatare l'avvenuta fruizione in concreto delle ferie – così espressamente Cass. 11760/2024 cit.).
Ha anche espressamente statuito che: “con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione pagina 18 di 25 idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito” (Cass. 13972/2024 cit.; Cass.
11760/2024 cit.).
Si tratta di una valutazione che il giudice di merito deve compiere verificando se l'emolumento sia stato erogato con continuità o meno nel periodo ritenuto rappresentativo (che, come si è già evidenziato, solitamente viene individuato nell'anno precedente a quello in cui il lavoratore ha goduto le ferie della cui retribuzione si controverte) e quale sia stata la sua incidenza sul suo trattamento mensile (Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 11760/2024 cit.).
Evidente appare la piena corrispondenza di questi caratteri con quelli menzionati dalla
Corte di giustizia al fine di individuare i confini della “retribuzione ordinaria” percepita durante i periodi di lavoro, la quale deve essere mantenuta anche in relazione ai periodi di ferie affinché il lavoratore non si trovi esposto al rischio di essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. Infatti la Corte di Lussemburgo ha statuito che il lavoratore non incorre in questo rischio qualora egli abbia diritto a percepire durante le ferie una retribuzione comprendente ogni emolumento che durante i periodi di lavoro egli riceve in modo prevedibile e abituale e che costituisce un elemento significativo della retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo per il lavoro prestato. Di contro quello stesso rischio non sorge allorquando l'emolumento escluso dalla retribuzione, che il lavoratore ha diritto di percepire in ordine ai periodi di ferie, non venga corrisposto con prevedibilità e abitualità nei periodi di lavoro o non costituisca un elemento significativo della retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo per il lavoro prestato.
Infatti il requisito della “continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno”, menzionato dalla Suprema Corte, equivale al “carattere ampiamente prevedibile e abituale” della pagina 19 di 25 prestazione richiesta dal datore e della corresponsione del correlativo emolumento,
considerato dalla Corte di giustizia;
inoltre “l'incidenza sul trattamento economico mensile” esercitata dall'emolumento, menzionata dalla Suprema Corte, equivale ad assurgere a “elemento significativo della retribuzione complessiva” percepita dal lavoratore quale corrispettivo per le prestazioni svolte.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 23.6.2022, n. 20216) “l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”.
d)
Anche la Suprema Corte ha statuito che “i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono "in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (Cass. 11760/2024 cit.; Cass. 23.6.2022, n. 20216;).
3. le prime statuizioni in ordine all' an
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi compiutamente accertato che:
❖ ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente
[indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato
(dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre 2020); diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021); indennità di supero nastro
(dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020); indennità avvicendamento fino al pagina 20 di 25 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019; indennità domenicale dal 2008 al 2019]
rientra nella retribuzione ordinaria – che il ricorrente ha diritto di percepire durante i periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 – qualora nell'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite:
1) il diritto alla percezione di ognuno dei suddetti tredici emolumenti sia maturato in ragione di prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato tra le parti hanno imposto al ricorrente di svolgere con carattere ampiamente prevedibile e abituale;
2) il corrispettivo maturato dal ricorrente nei confronti della società datrice, a titolo di ognuno dei suddetti tredici emolumenti – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, abbia costituito un elemento significativo della retribuzione complessiva maturata – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
❖ in difetto di uno o di entrambi questi presupposti, ognuno dei suddetti tredici emolumenti assume natura di elemento della retribuzione globale del ricorrente esclusivamente diretto a coprire costi occasionali o accessori che sono insorti in occasione dei compiti che incombevano al ricorrente secondo il contratto di lavoro subordinato stipulato dalla convenuta, e, quindi, non deve essere preso in considerazione per il computo della retribuzione afferente ai periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
pagina 21 di 25
3. gli approfondimenti istruttori necessariamente conseguenti
In ragione delle statuizioni sub 1. appare necessario che parte ricorrente depositi note nelle quali vengano precisati:
A) in ordine a ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente [indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre 2020);
diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021); indennità di supero nastro (dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020); indennità
avvicendamento fino al 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019; indennità
domenicale dal 2008 al 2019]
B) in riferimento a ogni anno precedente a quello in cui sono state fruite le ferie della cui retribuzione si controverte, vale a dire agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2103,
2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,
➢ i presupposti di fatto da cui è scaturito il diritto all'emolumento, la loro entità e la loro collocazione temporale nell'ambito dell'anno di riferimento (ossia dell'anno precedente a quello in cui è stato fruito il periodo di ferie, della cui retribuzione si controverte);
➢ l'ammontare dell'emolumento maturato – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88;
➢ l'ammontare della retribuzione complessiva conseguita – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello, in cui le ferie sono state fruite
– in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero pagina 22 di 25 di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88
Ovviamente parte convenuta avrà facoltà di replica parimenti mediante il deposito di note.
A questi fini viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 4 cod.proc.civ..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che:
❖ ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente
[indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre
2020); diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021);
indennità di supero nastro (dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020);
indennità avvicendamento fino al 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019;
indennità domenicale dal 2008 al 2019] rientra nella retribuzione ordinaria – che il ricorrente ha diritto di percepire durante i periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 – qualora nell'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite:
1) il diritto alla percezione di ognuno dei suddetti tredici emolumenti sia maturato in ragione di prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di pagina 23 di 25 lavoro subordinato tra le parti hanno imposto al ricorrente di svolgere con carattere ampiamente prevedibile e abituale;
2) il corrispettivo maturato dal ricorrente nei confronti della società datrice, a titolo di ognuno dei suddetti tredici emolumenti – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, abbia costituito un elemento significativo della retribuzione complessiva maturata – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88
❖ in difetto di uno o di entrambi questi presupposti, ognuno dei suddetti tredici emolumenti assume natura di elemento della retribuzione globale del ricorrente esclusivamente diretto a coprire costi occasionali o accessori che sono insorti in occasione dei compiti che incombevano al ricorrente secondo il rispettivo contratto di lavoro subordinato, e, quindi, non deve essere preso in considerazione per il computo della retribuzione afferente ai periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
2. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
3. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 24 di 25 pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
5.7.2024
d a
Parte_1
rappresentato e difesodall'avv. Viviana Clementel e dall'avv. Riccardo Zanon
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Sabrina Fraccaro
pec Email_2
pagina 1 di 25 convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale:
- previa disapplicazione e/o declaratoria di nullità, per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, dell'accordo
di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui limita
l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00;
- accertare e dichiarare il diritto del signor all'inclusione nella Parte_1
retribuzione ordinaria dovuta per ferie annuali anche dei compensi (calcolati sulla media dell'anno precedente o di altro periodo ritenuto di giustizia) maturati a titolo di
diarie, di concorso pasto, di avvicendamento, di nuova produttività giornaliera, di
indennità festiva e domenicale, di turno, di emissione e di versamento biglietti, di
agente unico, di guida autosnodato, di digitalizzazione, di supero nastro;
- per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a versare in favore del ricorrente, , la Parte_1
somma lorda pari a complessivi Euro 3.957,01, a titolo di differenze retributive
maturate dalla data di assunzione sino al mese di gennaio 2024, o la diversa somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ai contributi previdenziali ed
assistenziali, alla rivalutazione monetaria ed gli interessi legali a decorrere dalla
maturazione dei singoli crediti sino alla data della domanda giudiziale ed agli interessi
maggiorati ex art. 1284, IV comma, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo saldo.
In ogni caso:
con vittoria di spese di causa, oltre 15% rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.” pagina 2 di 25 CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via preliminare:
dichiarare parzialmente prescritto il credito azionato.
Nel merito:
respingere le domande tutte proposte col ricorso avversario in quanto infondate in fatto
e in diritto, con vittoria di spese e compenso professionale da determinarsi secondo i
nuovi parametri di cui al Decreto Ministero Giustizia 10.3.2014 n. 55, G.U. 2.4.2014, oltre oneri di legge”
MOTIVAZIONE
§ 1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_2
premesso:
✓ di lavorare, dal 4.8.2008, alle dipendenze della convenuta società
[...]
con inquadramento nell'area operativa dell'esercizio, figura Controparte_1
professionale di operatore di esercizio, parametro 140, dall'1.1.2016 parametro 158, e con mansioni di autista/bigliettaio nei servizi di linea urbani ed extraurbani gestiti dalla datrice,
✓ di aver, in relazione al periodo dal 4 agosto 2008 al 31 gennaio 2024, svolto le prestazioni e percepito gli emolumenti risultanti dai rispettivi prospetti paga (doc. 7,
8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22a fasc. ric.),
propone:
1) pagina 3 di 25 domanda volta ad accertare la nullità “per violazione dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, dell'accordo di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL Autoferrotranvieri nella parte in cui limita l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00”, anziché computare i seguenti emolumenti:
1) indennità di turno
2) indennità nuova produttività giornaliera
3) indennità di emissione biglietti (dal 2017)
4) indennità versamento (dal 2017)
5) indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020),
6) indennità di agente unico (dal novembre 2020)
7) diaria (dal novembre 2020)
8) indennità di digitalizzazione (dal 2021)
9) indennità di supero nastro (dal 2021)
10) indennità concorso pasto (fino al 2020),
11) indennità avvicendamento fino al 2019;
12) indennità festiva dal 2008 al 2019.
13) indennità domenicale dal 2008 al 2019
2)
conseguente domanda volta ad accertare il diritto di ciascun ricorrente a percepire, per ogni giorno di ferie spettante, una retribuzione giornaliera comprensiva degli emolumenti indicati nella domanda sub 1) e percepiti nell'anno precedente la fruizione delle ferie;
3)
pagina 4 di 25 conseguente domanda di condanna della datrice convenuta Controparte_1
alla corresponsione, in favore del ricorrente , della somma
[...] Parte_1
di € 3.957,01.
§ 2 le ragioni della decisione
1. il contesto normativo eurounitario
A fondamento delle domande proposte nei confronti della società datrice
[...]
il ricorrente ponela nullità “per violazione Controparte_1 Parte_1
dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea,
dell'accordo di rinnovo del 10 maggio 2022 del CCNL nella parte in cui Controparte_2
limita l'indennità da corrispondere nelle giornate di ferie all'importo fisso di Euro 8,00”,
anziché computare i seguenti emolumenti:
1) indennità di turno
2) indennità nuova produttività giornaliera
3) indennità di emissione biglietti (dal 2017)
4) indennità versamento (dal 2017)
5) indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020),
6) indennità di agente unico (dal novembre 2020)
7) diaria (dal novembre 2020)
8) indennità di digitalizzazione (dal 2021)
9) indennità di supero nastro (dal 2021)
10) indennità concorso pasto (fino al 2020),
11) indennità avvicendamento fino al 2019;
12) indennità festiva dal 2008 al 2019. pagina 5 di 25 13) indennità domenicale dal 2008 al 2019
Appare, quindi, opportuno ricordare il contesto normativo eurounitario, che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, può essere sintetizzato, in stretta funzione alle necessità scaturenti dalla trattazione della presente controversia, nei termini che seguono.
a)
L' art. 31, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Ogni
lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”) sancisce il principio secondo cui a ogni lavoratore è garantito il diritto fondamentale a un periodo annuale di ferie retribuite;
l'art. 7 co.1 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (“Gli
Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie
annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) attua questo principio fissando la durata di tale periodo.
Quindi è alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta che occorre interpretare l'articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva (sentenza 13 gennaio 2022, C-514/20, Per_1
EU:C:2022:19, punto 27).
b)
La direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come due aspetti di un unico diritto (sentenze del 20 gennaio
2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 60; del 15 settembre Persona_2
pagina 6 di 25 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 26; del 22 maggio 2014, C- Per_3 Per_4
539/12. EU:C:2014:351, punto 17).
Il diritto a un periodo annuale di ferie retribuite ha una duplice finalità: consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro;
beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione
(sentenza del 20 gennaio 2009, Z- e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18,
punto 25; del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34; del 4 Per_5
Per_ ottobre 2018, , C-12/17, EU:C:2018:799, punto 27; del 25 giugno 2020,
[...]
e Iccrea Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, Controparte_3
EU:C:2020:504, punto 57; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto Per_1
30; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 23). P.IVA_1
c)
Il beneficio di un riposo effettivo è funzionale all'efficace protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (sentenze del 26 giugno 2001, , C-173/99, Per_7
EU:C:2001:356, punto 44; del 18 marzo 2004, C-342/01, Parte_3
EU:C:2004:160, punto 29; del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, Persona_2
EU:C:2009:18, punto 23; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto Per_1
30; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 24). P.IVA_1
d)
Quindi ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, costituita dalla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua pagina 7 di 25 Per_ sicurezza e della sua salute (sentenza del 29 novembre 2017, C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 39; del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, Per_9
punto 49; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto 32;). Per_1
e)
L'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite
(nonché nel periodo successiva nella vicenda esaminata dalla sentenza del 22 maggio
2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 21) è volto a consentire al lavoratore di Per_4
prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto (sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49; del 22 maggio Persona_10
2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 20; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44;).
Infatti, se al lavoratore viene garantito di ricevere, in relazione ai periodi in cui gode delle ferie, la medesima retribuzione che egli percepisce in ordine ai periodi in cui presta effettiva attività lavorativa, egli non avrà alcuna remora ad esercitare il suo diritto a fruire delle ferie a lui spettanti.
f)
Inversamente, qualora la retribuzione corrisposta in relazione ai periodi di ferie sia inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, egli rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite al fine di non incorrere, durante il periodo della loro fruizione, nella diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto
44; del 13 gennaio 2022, C-514/20, EU:C:2022:19, punto 33; del 9 dicembre 2021, Per_1
Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C: , punto 33). P.IVA_1
g)
pagina 8 di 25 Quindi, la Corte di giustizia ha risolto la questione in ordine a quanto deve ammontare la retribuzione che il lavoratore ha diritto di percepire in riferimento al periodo di ferie annuali minime garantite dal diritto dell'Unione (questione, rispetto alla quale, come ha evidenziato la sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, Per_3
punto 17, “la formulazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 non fornisce alcuna esplicita indicazione”), attribuendo all' espressione “ferie annuali retribuite” (di cui, ai sensi dell'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88, ogni lavoratore ha diritto di fruire per un periodo di quattro settimane all'anno) la portata precettiva secondo la quale “per la durata delle “ferie annuali”, ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo” (sentenze del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e Persona_10
C-257/04, EU:C:2006:177, punto 50; del 20 gennaio 2009, Z- e a., cause riunite C-350/06 e C-520/06, punto 58 e 61; del 15 settembre 2011, Williams e a.,
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 19; del 22 maggio 2014, C-539/12. Per_4
EU:C:2014:351, punto 16; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018,
punto 32; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C: , punto 26). P.IVA_1
Quindi “la retribuzione versata a titolo di ferie annuali deve in linea di principio essere calcolata in modo che corrisponda alla retribuzione ordinaria percepita dal lavoratore”
(sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 21, Per_3
nonché del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 26; del 9 dicembre
2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C: , punto 27). P.IVA_1
“Infatti, l'obbligo di pagare queste ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile
Pe ai periodi di lavoro” (sentenze del 16 marzo 2006, e C-131/04 e Persona_10
pagina 9 di 25 C-257/04, EU:C:2006:177, punto 58; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 20; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018,
punto 33; del 9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20,
ECLI:EU:C:2021:987, punto 28).
“Sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, Per_3
punto 23, nonché del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 34; del
9 dicembre 2021, Staatssecretaris van Financiën, C-217/20, ECLI:EU:C:2021:987, punto
30).
Il lavoratore non gode durante i periodi di riposo e di distensione che gli sono garantiti dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro qualora egli in quei periodi riceva una “retribuzione che non corrisponde alla retribuzione ordinaria che egli percepisce durante i periodi di lavoro effettivo” (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein,
C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 37).
h)
E' opportuno specificamente evidenziare e ribadire che il diritto di ricevere, durante i periodi di fruizione delle “ferie annuali” per la durata stabilita dall'art. 7, paragrafo 1
della direttiva 2003/88, la retribuzione percepita nel corso dei periodi di lavoro effettivo, concerne esclusivamente la “retribuzione ordinaria”.
Infatti, la possibilità, che il lavoratore sia indotto a non prendere le sue “ferie annuali retribuite”, sorge soltanto nell'ipotesi in cui la retribuzione, che egli ha diritto di ricevere pagina 10 di 25 in ordine a quelle ferie, sia inferiore alla retribuzione ordinaria, che ha percepito durante i periodi di lavoro effettivo.
Di contro, è agevole comprendere come il lavoratore non si trovi esposto al rischio di essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite qualora egli non riceva durante la loro fruizione emolumenti che, nei periodi di svolgimento del lavoro effettivo, percepisce in modo non prevedibile e non abituale, nonché in misura tale da non costituire elementi significativi della retribuzione complessiva che il lavoratore riceve quale corrispettivo per le prestazioni svolte in favore del datore, e come tali sono estranei alla retribuzione ordinaria.
In questo senso si è espressa la Corte di giustizia (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein,
C-385/17, EU:C:2018:1018, punti 46-47) in riferimento al compenso per lavoro straordinario: “… a causa del suo carattere eccezionale e imprevedibile, la retribuzione percepita per ore di straordinario svolte non fa parte, in linea di principio, della retribuzione ordinaria cui il lavoratore ha diritto a titolo di ferie annuali retribuite previste all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
Tuttavia, quando gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro richiedono al lavoratore di svolgere ore di straordinario con carattere ampiamente prevedibile e abituale, e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito dell'esercizio della sua attività professionale, la retribuzione percepita per tali ore di straordinario dovrebbe essere inclusa nella retribuzione ordinaria a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, affinché il lavoratore goda, in occasione di tali ferie, di condizioni economiche paragonabili a quelle di cui beneficia nell'esercizio del suo lavoro”.
pagina 11 di 25 Appaiono diretti a individuare gli emolumenti integranti la “retribuzione ordinaria” nell'accezione appena precisata gli ulteriori criteri indicati dalla Corte di giustizia:
“ogni incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione dei compiti incombenti al lavoratore in base al contratto di lavoro e compensato da un importo in denaro che rientra nel calcolo della retribuzione globale del lavoratore deve necessariamente far parte dell'importo cui il lavoratore ha diritto durante le ferie annuali” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto 24, nonché del 22 Per_3
maggio 2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 29); Per_4
anche “tutti gli elementi della retribuzione globale che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore devono continuare a essere versati durante le sue ferie annuali retribuite. Quindi, eventualmente, i premi che si ricolleghino alla sua qualità di superiore gerarchico, alla sua anzianità o alle sue qualifiche professionali devono essere mantenuti” (sentenza del 1° luglio 2010, , C-471/08, Per_12
EU:C:2010:391, punto 73; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 28; del 22 maggio 2014, C-539/12. EU:C:2014:351, punto Per_4
30);
“gli elementi della retribuzione globale del lavoratore che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione dei compiti che incombono al lavoratore secondo il suo contratto di lavoro non devono essere presi in considerazione all'atto del calcolo del pagamento da corrispondere durante le ferie annuali” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 25; del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto
31);
a quest'ultimo proposito è opportuno rilevare che, trattandosi comunque di “elementi della retribuzione globale del lavoratore”, questi emolumenti non si identificano in quelli pagina 12 di 25 aventi natura di restitutoria ossia diretti a rimborsare le eventuali spese assunte personalmente dal lavoratore nello svolgimento della sua prestazione;
infatti la loro affermata natura retributiva impone di ricondurre i “costi”, che sono diretti a coprire, a quelli che il datore di lavoro assume, in via occasionale o accessoria, nell'esercizio della sua impresa (non già quelli che il lavoratore sopporta temporaneamente nell'eseguire la propria prestazione); quindi sono riconducibili agli emolumenti che, nei periodi di svolgimento del lavoro effettivo, il lavoratore percepisce in modo non prevedibile e non abituale, nonché in misura tale da non costituire elementi significativi della retribuzione complessiva che il lavoratore riceve a titolo di corrispettivo delle prestazioni svolte in favore del datore.
Comunque la Corte di giustizia (sentenza del 1° luglio 2010, , C-471/08, Per_12
EU:C:2010:391, punto 63; del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, Per_3
EU:C:2011:588, punto 30;) ha osservato che “nessuna disposizione del diritto dell'Unione osta a che gli Stati membri, oppure, se del caso, le parti sociali, si spingano oltre la tutela minima del lavoratore, garantita dalla normativa dell'Unione, e prevedano il mantenimento di tutti gli elementi della retribuzione complessiva che gli spettano durante il periodo di lavoro”.
i)
La Corte di giustizia ha anche precisato (sentenza del 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 31; del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 47) che spetta al giudice nazionale accertare quali siano gli emolumenti che devono essere attribuiti al lavoratore, in relazione ai periodi di “ferie annuali” per la durata stabilita dall'art. 7, paragrafo 1 della direttiva 2003/88, affinché sia esclusa la possibilità che il lavoratore si induca a non prendere quelle “ferie annuali”; a tal fine il giudice deve stabilire quali siano gli emolumenti che rientrano nella pagina 13 di 25 retribuzione ordinaria in quanto si riferiscono a prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro comportano siano svolte con carattere ampiamente prevedibile e abituale e la cui retribuzione costituisce un elemento significativo della retribuzione complessiva che il lavoratore percepisce nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quindi spetta al giudice nazionale “interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso articolo 7, paragrafo 1, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.”
(sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 53).
Così ben si comprende anche la ragione per cui, “allorché la retribuzione percepita dal lavoratore è composta di più elementi, la determinazione della retribuzione ordinaria, alla quale il lavoratore ha diritto nel corso delle ferie annuali, necessita di una specifica analisi” (sentenza del 15 settembre 2011, e a., C-155/10, EU:C:2011:588, punto Per_3
22, nonché del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12. EU:C:2014:351, punto 27).
Infine la Corte di giustizia ha statuito (sentenza del 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, EU:C:2011:588, punto 26): “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto (v. citate sentenze
Robinson-Steele e a., punto 58 e Z-, punto 60)”. pagina 14 di 25 l)
La Corte di giustizia ha precisato (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 42) che: “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non richiede che la retribuzione ordinaria prevista dalla giurisprudenza citata ai punti 32 a
34 della presente sentenza sia concessa per tutta la durata delle ferie annuali di cui il dipendente beneficia in forza del diritto nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a concedere tale retribuzione, in forza di detto articolo 7, paragrafo 1, soltanto per la durata delle ferie annuali minime previste da tale disposizione, le quali sono maturate dal dipendente, come ricordato al punto 29 della presente sentenza, soltanto per i periodi di lavoro effettivo”.
2. il recepimento da parte della Suprema Corte
La Suprema Corte ha ampiamente recepito gli orientamenti della Corte di giustizia, richiamando il principio secondo cui “le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (ex multis, di recente Cass. 27.9.2024, n.
25840; Cass. 19.7.2024, n. 19992; Cass. 19.7.2024, n. 19992; Cass. 21.5.2024, n. 14089;
Cass. 20.5.2024, n. 13972; Cass. 2.5.2024, n. 11760).
a)
pagina 15 di 25 In primo luogo la Suprema Corte (ex multis, di recente Cass. 25840/2024 cit.; Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024 cit.;
Cass. 11760/2024 cit.; Cass. ) ricorda che:
“… la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale… ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria..
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione…
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza”
Di conseguenza:
“il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (ex multis, di recente
Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024
cit.;);
pagina 16 di 25 “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (ex multis, di recente
Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;);
“la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell' art. 7 della Direttiva 2003/88/CE … comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo
"status" personale e professionale del lavoratore” (ex multis, di recente Cass.
25840/2024 cit.; Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;
Cass. 13972/2024 cit.; Cass. 11760/2024 cit.;);
b)
Anche la Suprema Corte afferma che, qualora la retribuzione, versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, sia inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, egli rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite al fine di non incorrere, durante tali periodi, in una diminuzione della sua retribuzione (Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;).
Quindi, la retribuzione riconosciuta al lavoratore in ordine ai periodi di ferie non deve essere “inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo” (Cass. 19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; ).
La Suprema Corte ha escluso che “l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua pagina 17 di 25 famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita” (Cass. (Cass. 19992/2024 cit.; Cass.
19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.;
Occorre, quindi, porre confronto:
A) la media, rispetto a un arco di tempo ritenuto rappresentativo (che solitamente viene individuato nell'anno precedente a quello in cui il lavoratore ha goduto le ferie della cui retribuzione si controverte), della retribuzione ordinaria maturata in un periodo costituito da un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
con
B) la retribuzione maturata secondo i parametri normativi applicati dalla società datrice
(quindi con esclusione delle indennità su cui si controverte nel presente giudizio) in relazione al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
c)
La Suprema Corte – evidenziando, laddove si è espressa in senso favorevole ai lavoratori, come il giudice di merito avesse “proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva” al godimento delle ferie, che aveva suscitato nel lavoratore l'eliminazione degli emolumenti, oggetto di controversia, dalla retribuzione erogata in relazione ai periodi di ferie fruite (ex multis, di recente Cass. 25840/2024 cit.; Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 14089/2024 cit.; Cass. 13972/2024 cit.;
Cass. 11760/2024 cit.;) – presuppone così la necessità che il giudice di merito compia tale verifica (mentre non è sufficiente che si limiti a constatare l'avvenuta fruizione in concreto delle ferie – così espressamente Cass. 11760/2024 cit.).
Ha anche espressamente statuito che: “con riguardo specificatamente alla idoneità della mancata erogazione di tali compensi ad integrare una diminuzione della retribuzione pagina 18 di 25 idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie, ritiene il Collegio che la sua valutazione in concreto appartiene al giudice di merito” (Cass. 13972/2024 cit.; Cass.
11760/2024 cit.).
Si tratta di una valutazione che il giudice di merito deve compiere verificando se l'emolumento sia stato erogato con continuità o meno nel periodo ritenuto rappresentativo (che, come si è già evidenziato, solitamente viene individuato nell'anno precedente a quello in cui il lavoratore ha goduto le ferie della cui retribuzione si controverte) e quale sia stata la sua incidenza sul suo trattamento mensile (Cass.
19992/2024 cit.; Cass. 19991/2024 cit.; Cass. 11760/2024 cit.).
Evidente appare la piena corrispondenza di questi caratteri con quelli menzionati dalla
Corte di giustizia al fine di individuare i confini della “retribuzione ordinaria” percepita durante i periodi di lavoro, la quale deve essere mantenuta anche in relazione ai periodi di ferie affinché il lavoratore non si trovi esposto al rischio di essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite. Infatti la Corte di Lussemburgo ha statuito che il lavoratore non incorre in questo rischio qualora egli abbia diritto a percepire durante le ferie una retribuzione comprendente ogni emolumento che durante i periodi di lavoro egli riceve in modo prevedibile e abituale e che costituisce un elemento significativo della retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo per il lavoro prestato. Di contro quello stesso rischio non sorge allorquando l'emolumento escluso dalla retribuzione, che il lavoratore ha diritto di percepire in ordine ai periodi di ferie, non venga corrisposto con prevedibilità e abitualità nei periodi di lavoro o non costituisca un elemento significativo della retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo per il lavoro prestato.
Infatti il requisito della “continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno”, menzionato dalla Suprema Corte, equivale al “carattere ampiamente prevedibile e abituale” della pagina 19 di 25 prestazione richiesta dal datore e della corresponsione del correlativo emolumento,
considerato dalla Corte di giustizia;
inoltre “l'incidenza sul trattamento economico mensile” esercitata dall'emolumento, menzionata dalla Suprema Corte, equivale ad assurgere a “elemento significativo della retribuzione complessiva” percepita dal lavoratore quale corrispettivo per le prestazioni svolte.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 23.6.2022, n. 20216) “l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie Europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie Europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti”.
d)
Anche la Suprema Corte ha statuito che “i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono "in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (Cass. 11760/2024 cit.; Cass. 23.6.2022, n. 20216;).
3. le prime statuizioni in ordine all' an
Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi compiutamente accertato che:
❖ ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente
[indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato
(dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre 2020); diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021); indennità di supero nastro
(dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020); indennità avvicendamento fino al pagina 20 di 25 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019; indennità domenicale dal 2008 al 2019]
rientra nella retribuzione ordinaria – che il ricorrente ha diritto di percepire durante i periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 – qualora nell'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite:
1) il diritto alla percezione di ognuno dei suddetti tredici emolumenti sia maturato in ragione di prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro subordinato tra le parti hanno imposto al ricorrente di svolgere con carattere ampiamente prevedibile e abituale;
2) il corrispettivo maturato dal ricorrente nei confronti della società datrice, a titolo di ognuno dei suddetti tredici emolumenti – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, abbia costituito un elemento significativo della retribuzione complessiva maturata – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88
❖ in difetto di uno o di entrambi questi presupposti, ognuno dei suddetti tredici emolumenti assume natura di elemento della retribuzione globale del ricorrente esclusivamente diretto a coprire costi occasionali o accessori che sono insorti in occasione dei compiti che incombevano al ricorrente secondo il contratto di lavoro subordinato stipulato dalla convenuta, e, quindi, non deve essere preso in considerazione per il computo della retribuzione afferente ai periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
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3. gli approfondimenti istruttori necessariamente conseguenti
In ragione delle statuizioni sub 1. appare necessario che parte ricorrente depositi note nelle quali vengano precisati:
A) in ordine a ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente [indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre 2020);
diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021); indennità di supero nastro (dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020); indennità
avvicendamento fino al 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019; indennità
domenicale dal 2008 al 2019]
B) in riferimento a ogni anno precedente a quello in cui sono state fruite le ferie della cui retribuzione si controverte, vale a dire agli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2103,
2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,
➢ i presupposti di fatto da cui è scaturito il diritto all'emolumento, la loro entità e la loro collocazione temporale nell'ambito dell'anno di riferimento (ossia dell'anno precedente a quello in cui è stato fruito il periodo di ferie, della cui retribuzione si controverte);
➢ l'ammontare dell'emolumento maturato – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88;
➢ l'ammontare della retribuzione complessiva conseguita – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello, in cui le ferie sono state fruite
– in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero pagina 22 di 25 di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88
Ovviamente parte convenuta avrà facoltà di replica parimenti mediante il deposito di note.
A questi fini viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 4 cod.proc.civ..
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta che:
❖ ognuno dei tredici emolumenti afferenti alle domande proposte dal ricorrente
[indennità di turno;
indennità nuova produttività giornaliera;
indennità di emissione biglietti (dal 2017); indennità versamento (dal 2017); indennità di guida autosnodato (dal novembre 2020); indennità di agente unico (dal novembre
2020); diaria (dal novembre 2020); indennità di digitalizzazione (dal 2021);
indennità di supero nastro (dal 2021); indennità concorso pasto (fino al 2020);
indennità avvicendamento fino al 2019; indennità festiva dal 2008 al 2019;
indennità domenicale dal 2008 al 2019] rientra nella retribuzione ordinaria – che il ricorrente ha diritto di percepire durante i periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 – qualora nell'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite:
1) il diritto alla percezione di ognuno dei suddetti tredici emolumenti sia maturato in ragione di prestazioni che gli obblighi derivanti dal contratto di pagina 23 di 25 lavoro subordinato tra le parti hanno imposto al ricorrente di svolgere con carattere ampiamente prevedibile e abituale;
2) il corrispettivo maturato dal ricorrente nei confronti della società datrice, a titolo di ognuno dei suddetti tredici emolumenti – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di ferie annuali pari a quello previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, abbia costituito un elemento significativo della retribuzione complessiva maturata – mediamente nell'arco di tempo rappresentato dall'anno precedente a quello in cui le ferie sono state fruite – in relazione a un numero di giorni di lavoro effettivo corrispondente al numero di giorni di ferie annuali previsto all'articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 2003/88
❖ in difetto di uno o di entrambi questi presupposti, ognuno dei suddetti tredici emolumenti assume natura di elemento della retribuzione globale del ricorrente esclusivamente diretto a coprire costi occasionali o accessori che sono insorti in occasione dei compiti che incombevano al ricorrente secondo il rispettivo contratto di lavoro subordinato, e, quindi, non deve essere preso in considerazione per il computo della retribuzione afferente ai periodi di ferie annuali previsti all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.
2. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
3. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim pagina 24 di 25 pagina 25 di 25