Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 973 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. BLASI GIANLUCA;
parte elettivamente Parte_1 domiciliata in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro e Controparte_1 [...]
con l'avv. SERAFINO Controparte_2
FRANCESCO e l'avv. ROVELLI STEFANO, parte legalmente domiciliata presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso, in via Soderini 24, Milano;
- RESISTENTE -
Oggetto: retribuzione professionale docenti
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27/01/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione
Professionale Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 2) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con l'esclusione di
1.1. Premesso di essere stata alle dipendenze del , Controparte_1 in qualità di docente, con plurimi incarichi a tempo determinato, nell'anno scolastico 2021/2022, la ricorrente lamenta di non aver percepito la retribuzione professionale docenti.
2. Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_1 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
2.1. All'udienza del 10.4.2025, il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi di controparte e di ridurre la domanda ad
€ 1.219,33.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione e all'esito ha pronunciato dispositivo con contestuali motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze dell'amministrazione resistente nell'anno scolastico
2021/2022, in forza di plurimi contratti a termine specificatamente indicati a pag. 2 del ricorso e risultanti dai cedolini paga prodotti.
3. La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il comparto scuola del 15.03.2001. L'art. 7, in particolare, afferma che “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti
2 didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24
e 25 del CCNL 4.8.1995”. I contratti collettivi succedutisi nel tempo hanno modificato gli importi lasciando inalterata, per il resto, la disciplina originaria. Va anche sottolineato che sono state estese alla RPD le condizioni e modalità di corresponsione stabilite dall'art.25 del CCNI 1999
e, conseguentemente, è venuto meno il requisito di attribuzione ai soli docenti di ruolo con almeno 10 anni di servizio e previo concorso, con conseguente estensione a tutti i docenti di ruolo ed anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato almeno fino al termine delle attività didattiche.
4. Sulla questione dell'estensione di tale compenso anche ai docenti con contratti di durata inferiore all'anno scolastico, si ritiene di condividere e, dunque, di dover dare continuità all'orientamento della Corte d'Appello di
Milano, sent. n. 353/2021 (est. richiamata anche dalla sent. n. Per_1
347/2023 est. ) che si riporta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Per_2
118 disp. att. c.p.c.: “L'appello proposto da è fondato e meritevole di Pt_2 accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. Le doglianze svolte dall'appellante avverso il mancato riconoscimento della voce retributiva oggetto di causa sono, ad avviso del Collegio, condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata
3 giurisprudenza di legittimità. Sulla specifica questione, discussa nel presente giudizio, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. La ratio sottesa alla previsione del compenso, richiesto da Con n primo grado, è indicata dal co. I del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al
“servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dal Supremo Collegio nella disposizione dell'art. 25
CCNI 1999, richiamata dal co. III del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione
– fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI
1999 co. I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico:
4 da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa. In particolare, il Supremo Collegio ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa
Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto
Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
(Cass. 5.3.2020, n. 6293). Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la
Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi
“nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
“del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”.
5 5. L'applicazione di tali principi, condivisi dal giudicante, al caso di specie, consente di ritenere fondata la domanda svolta dalla ricorrente. Va, pertanto, accertato e dichiarato il diritto di alla Parte_1 percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del
CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il nell'a.s. Controparte_1
2021/22.
6. Con riferimento al quantum, il ha chiesto di ridurre la CP_1 domanda in ragione delle assenze per malattia e per la fruizione di un permesso non retribuito per motivi familiari;
il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di aderire ai conteggi di controparte e, conseguentemente, di ridurre la pretesa. Il va, pertanto, CP_1 condannato al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo lordo di € 1.219,33, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
7. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il resistente deve essere condannato al pagamento CP_1 delle stesse liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del pregio dell'attività prestata nonché della complessità delle questioni giuridiche affrontate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per l'a.s. 2021/22; Controparte_1
2) per l'effetto, condanna il al Controparte_1 pagamento delle relative differenze retributive pari ad € 1.219,33 lordi oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6 3) condanna il al pagamento delle Controparte_1 spese di lite pari ad € 1.030,00 oltre spese generali, iva, c.p.a. e contributo unificato da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
Milano, 10/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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