Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso.