Articolo 2 della Legge 13 aprile 1977, n. 191
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 maggio 1977
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato all'articolo precedente, nonche' ai relativi emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente agli articoli XV, sezione 2, e XII, lettera c), dell'accordo stesso.
Entrata in vigore il 31 maggio 1977
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