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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16344/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...]), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
-ricorrente-
E
( , nato a [...] il [...]), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. RIZZO BARBARA**;
-resistente- NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio con rito concordatario era stato celebrato in data 28.04-2010 in Napoli (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, anno 2010, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Sez. D), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi, con esclusione di assegno di mantenimento per ciascun coniuge.
- il rapporto di c/c bancario Mediolanum IBAN [...], cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso;
- ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del rapporto di c/c bancario allo stesso esclusivamente intestato, nonché proprietario esclusivo delle somme ivi depositate
- ciascun coniuge resterà proprietario esclusivo delle autovetture rispettivamente a ciascuno di essi intestate;
- la sig.ra si obbliga, nel termine di 15 giorni dall'omologa, ad intestarsi Pt_1 Co Co l'utenza n. 3332045716 e l'utenza n. 3395304606 relativa ad un tablet, dandone comunicazione al sig. ; in mancanza quest'ultimo sarà legittimato e chiedere CP_1 la cessazione delle utenze. - le spese del presente procedimento si intendono interamente e reciprocamente compensate tra le Parti, cosicché ciascun coniuge corrisponderà direttamente i compensi legali al proprio difensore.
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi All'esito e a far data dalla sottoscrizione del processo verbale dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 743-bis.51 comma 4 c.p.c. -se disposta in presenza- ovvero delle note di trattazione scritta -se disposta in modalità scritta stante contestuale loro espressa richiesta ex art. 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
- i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 158 c.c.
3- Consenso relativo all'assegnazione della casa coniugale Ritenuto come “il godimento della casa familiare è - ex lege, art. 337-sexies c.c.- attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la casa coniugale sita a Roma in Via Italo Piccagli n. 30, resta assegnata al coniuge SI. CP_1 tenuto conto che la convivenza coniugale delle parti è già cessata a decorrere dall'anno 2021 quando la SI.ra , in accordo e con consenso del marito che Parte_1 non si è opposto, ha già trasferito la propria residenza, domicilio e dimora presso l'abitazione sita in Roma Viale Aurelio Galleppini n. 27;
- con il presente Ricorso, la SI.ra dichiara di aver già asportato i propri Pt_1 effetti personali e di lavoro dalla casa coniugale salvo il diritto di asportarvi alcuni restanti suoi beni (libri e oggetti personali), eventualmente ivi ancora presenti, assumendone le spese di trasporto, con obbligo di provvedervi entro 60 giorni dal deposito della Sentenza di Separazione;
- il SI. , provvederà al pagamento di tutte le utenze e spese afferenti la casa CP_1 coniugale;
4- Consenso relativo all'affidamento condiviso del figlio minore:
- I Ricorrenti concordano e confermano la volontà affinché la responsabilità genitoriale sul figlio minore , sia esercitata da entrambi i genitori, congiuntamente e Per_1 disgiuntamente, in regime di affidamento condiviso: disgiuntamente, ovvero separatamente da ciascun genitore, per le questioni e decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, ovvero di comune accordo, per le questioni e decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dello Stesso nelle modalità di cui si rinvia al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e, soprattutto, nel rispetto delle patologie psicofisiche di disabilità di cui è portatore il minore e per le quali è titolare di particolare tutela, agevolazioni ed erogazione assistenziale ai sensi della L. n. 104/1992 di cui usufruisce direttamente e/o per il tramite dei genitori;
- in caso di disaccordo per ogni suddetta condivisione delle scelte inerenti il minore, fallito il tentativo di mediazione, la decisione sarà rimessa in via giudiziale ex art. 337- ter/comma 3 c.c. ferma comunque la competenza giurisdizionale di vigilanza sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337 c.c.; 6- Consenso relativo al collocamento paritetico ed alternato del figlio presso ciascun genitore:
- premesso il disposto secondo cui -ex art 337-ter e 337-sexies c.c.- “i figli minori abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi, nel caso di specie, atteso il buon esito dell'attuale e pregresso collocamento del minore in tempi paritetici ed alternati presso la residenza di ciascun genitore, Persona_2
i Ricorrenti confermano la volontà di conservare il regime del collocamento paritetico alternato in tempi e modalità paritetiche, in ragione del quale, ferma la residenza anagrafica che il minore conserverà presso l'abitazione del padre, Egli sarà collocato a giorni alterni presso ciascun genitore come da successivo piano genitoriale. PIANO GENITORIALE CONDIVISO DAI GENITORI
Stante la premessa e condivisa volontà dei Ricorrenti di adottare il regime di affidamento condiviso del figlio con suo collocamento in tempi paritetici a giorni e fine settimana alternati presso l'abitazione di ciascun genitore, essi concordano il seguente piano genitoriale: Nella settimana coincidente con il fine-settimana alternato del padre, il minore sarà collocato presso il padre nei giorni settimanali del lunedì, dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
mercoledì dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
giovedì dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
fine settimana con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 10:00 del lunedì nei giorni non scolastici o accompagno a scuola nei restanti giorni;
il padre preleverà il minore dalla casa materna e/o dalla scuola nei giorni di sua spettanza.
Nella settimana coincidente con il fine settimana alternato della madre, il minore sarà collocato presso la madre nei giorni settimanali di martedì, dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso la madre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte della madre;
fine settimana con la madre dalle ore 10:00 del venerdì nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni alle ore 10:00 del lunedì nei giorni non scolastici o con accompagno a scuola negli altri giorni;
la madre preleverà il minore dalla casa paterna e/o dalla scuola nei giorni di sua spettanza.
- Le festività natalizie e di fine-inizio anno saranno ripartite tra i genitori in due periodi alternati ad anno alterno: dalle ore 17:00 del 22 dicembre alle ore 17:00 del 31 dicembre, con un genitore;
dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 17:00 del 6 gennaio, con l'altro genitore, salvo accordo diverso tra i Ricorrenti da comunicare entro il 1° dicembre di ciascun anno, e tenuto conto del diverso parere dei figli;
in caso di disaccordo, il primo periodo natalizio dal 22 al 31 dicembre, successivo alla comunicazione della sentenza di separazione, sarà di spettanza del SI. , salvo CP_1 accordo diverso da comunicare entro il 1° dicembre del 2024;
- le festività pasquali: le vacanze pasquali seguono la regola del fine settimana presso ciascun genitore;
- la ricorrenza di festività annuali del 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre seguono la regolamentazione ordinaria, salvo accordo diverso da comunicare con 30 giorni di anticipo dalla data della ricorrenza;
-le vacanze estive, il minore trascorrerà una settimana continuativa con la madre nel mese di luglio;
con riferimento al mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con e presso ciascun genitore;
se consecutive, preferibilmente dal 1° agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 1° settembre ad anno alterno con e presso ciascun genitore;
il periodo di preferenza deve essere comunicato entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio (genitore) compleanno, la Festa della Mamma e la Festa del Papà;
- Il compleanno del figlio sarà preferibilmente festeggiato con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, il figlio trascorre il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore previo accordo da convenire entro un mese prima del giorno del compleanno e comunque ad anno alterno;
- Regime di concorso dei genitori al mantenimento dei figli
Stante la premessa e condivisa volontà dei Ricorrenti di adottare il regime di affidamento condiviso del figlio con collocamento in tempi e modalità paritetica ed alternata, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in modalità diretta Per_1 salvo il contributo mensile di mantenimento di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici ISTAT, che il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, a titolo di mantenimento per maggiori spese di natura ordinaria che la sostiene per l'assistenza del figlio stante la maggiore distanza Pt_2 geografica tra la propria abitazione e la Scuola frequentata dal minore e i Centri di assistenza ove Egli svolge le proprie attività di supporto psicofisico;
tutte le spese straordinarie del figlio saranno assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo di spesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 fermo restando che tutte le prestazioni economiche statali, erogate a titolo previdenziale ed assistenziali, corrisposte dall'INPS o altro Ente Statale nell'interesse del figlio, incluso l'Assegno Unico Universale, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50%; le erogazioni spettanti ai sensi della L. 104/1992 sono destinate esclusivamente al minore e verranno assunte dai genitori in comune accordo previo reciproco preavviso e rendiconto dei relativi esborsi da documentare nel termine di 5 giorni dall'emissione di eventuali fatture o preventivi spesa. In particolare, queste ultime erogazioni saranno utilizzate per far fronte alle spese straordinarie del minore, cosicché ciascun genitore concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% solo in caso di incapienza delle erogazioni spettanti ai sensi della L.104/1992.
- Esenzioni bollo auto La SInora beneficerà dell'esenzione bollo auto per il figlio disabile titolare di Pt_1
L.104/1992
- Reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio I genitori prestano reciprocamente il consenso:
- per l'iscrizione del minore su entrambi i passaporti dei genitori;
- per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità del minore con validità per l'espatrio;
- per il rilascio/rinnovo dei rispettivi (dei coniugi) passaporti e carte d'identità. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( nata a [...] il [...]), e C.F._1 CP_1
( , nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio C.F._2 in data 28.04-2010 in Napoli (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli, anno 2010, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Sez. D), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16344/2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...]), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. COPPOLA ANNAFRANCA;
-ricorrente-
E
( , nato a [...] il [...]), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. RIZZO BARBARA**;
-resistente- NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 CP_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio con rito concordatario era stato celebrato in data 28.04-2010 in Napoli (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Napoli, anno 2010, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Sez. D), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- Ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi, con esclusione di assegno di mantenimento per ciascun coniuge.
- il rapporto di c/c bancario Mediolanum IBAN [...], cointestato ad entrambi i coniugi verrà chiuso;
- ciascun coniuge resterà titolare esclusivo del rapporto di c/c bancario allo stesso esclusivamente intestato, nonché proprietario esclusivo delle somme ivi depositate
- ciascun coniuge resterà proprietario esclusivo delle autovetture rispettivamente a ciascuno di essi intestate;
- la sig.ra si obbliga, nel termine di 15 giorni dall'omologa, ad intestarsi Pt_1 Co Co l'utenza n. 3332045716 e l'utenza n. 3395304606 relativa ad un tablet, dandone comunicazione al sig. ; in mancanza quest'ultimo sarà legittimato e chiedere CP_1 la cessazione delle utenze. - le spese del presente procedimento si intendono interamente e reciprocamente compensate tra le Parti, cosicché ciascun coniuge corrisponderà direttamente i compensi legali al proprio difensore.
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi All'esito e a far data dalla sottoscrizione del processo verbale dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 743-bis.51 comma 4 c.p.c. -se disposta in presenza- ovvero delle note di trattazione scritta -se disposta in modalità scritta stante contestuale loro espressa richiesta ex art. 473-bis.51 comma 3 c.p.c.
- i coniugi saranno autorizzati a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 158 c.c.
3- Consenso relativo all'assegnazione della casa coniugale Ritenuto come “il godimento della casa familiare è - ex lege, art. 337-sexies c.c.- attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”, la casa coniugale sita a Roma in Via Italo Piccagli n. 30, resta assegnata al coniuge SI. CP_1 tenuto conto che la convivenza coniugale delle parti è già cessata a decorrere dall'anno 2021 quando la SI.ra , in accordo e con consenso del marito che Parte_1 non si è opposto, ha già trasferito la propria residenza, domicilio e dimora presso l'abitazione sita in Roma Viale Aurelio Galleppini n. 27;
- con il presente Ricorso, la SI.ra dichiara di aver già asportato i propri Pt_1 effetti personali e di lavoro dalla casa coniugale salvo il diritto di asportarvi alcuni restanti suoi beni (libri e oggetti personali), eventualmente ivi ancora presenti, assumendone le spese di trasporto, con obbligo di provvedervi entro 60 giorni dal deposito della Sentenza di Separazione;
- il SI. , provvederà al pagamento di tutte le utenze e spese afferenti la casa CP_1 coniugale;
4- Consenso relativo all'affidamento condiviso del figlio minore:
- I Ricorrenti concordano e confermano la volontà affinché la responsabilità genitoriale sul figlio minore , sia esercitata da entrambi i genitori, congiuntamente e Per_1 disgiuntamente, in regime di affidamento condiviso: disgiuntamente, ovvero separatamente da ciascun genitore, per le questioni e decisioni di ordinaria amministrazione;
congiuntamente, ovvero di comune accordo, per le questioni e decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dello Stesso nelle modalità di cui si rinvia al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni e, soprattutto, nel rispetto delle patologie psicofisiche di disabilità di cui è portatore il minore e per le quali è titolare di particolare tutela, agevolazioni ed erogazione assistenziale ai sensi della L. n. 104/1992 di cui usufruisce direttamente e/o per il tramite dei genitori;
- in caso di disaccordo per ogni suddetta condivisione delle scelte inerenti il minore, fallito il tentativo di mediazione, la decisione sarà rimessa in via giudiziale ex art. 337- ter/comma 3 c.c. ferma comunque la competenza giurisdizionale di vigilanza sulle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 337 c.c.; 6- Consenso relativo al collocamento paritetico ed alternato del figlio presso ciascun genitore:
- premesso il disposto secondo cui -ex art 337-ter e 337-sexies c.c.- “i figli minori abbiano il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi, nel caso di specie, atteso il buon esito dell'attuale e pregresso collocamento del minore in tempi paritetici ed alternati presso la residenza di ciascun genitore, Persona_2
i Ricorrenti confermano la volontà di conservare il regime del collocamento paritetico alternato in tempi e modalità paritetiche, in ragione del quale, ferma la residenza anagrafica che il minore conserverà presso l'abitazione del padre, Egli sarà collocato a giorni alterni presso ciascun genitore come da successivo piano genitoriale. PIANO GENITORIALE CONDIVISO DAI GENITORI
Stante la premessa e condivisa volontà dei Ricorrenti di adottare il regime di affidamento condiviso del figlio con suo collocamento in tempi paritetici a giorni e fine settimana alternati presso l'abitazione di ciascun genitore, essi concordano il seguente piano genitoriale: Nella settimana coincidente con il fine-settimana alternato del padre, il minore sarà collocato presso il padre nei giorni settimanali del lunedì, dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
mercoledì dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
giovedì dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso il padre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte del padre;
fine settimana con il padre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 10:00 del lunedì nei giorni non scolastici o accompagno a scuola nei restanti giorni;
il padre preleverà il minore dalla casa materna e/o dalla scuola nei giorni di sua spettanza.
Nella settimana coincidente con il fine settimana alternato della madre, il minore sarà collocato presso la madre nei giorni settimanali di martedì, dalle ore 10:00 nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni, con pernotto presso la madre e accompagno a scuola il giorno dopo da parte della madre;
fine settimana con la madre dalle ore 10:00 del venerdì nei giorni non scolastici e dall'uscita da scuola nei restanti altri giorni alle ore 10:00 del lunedì nei giorni non scolastici o con accompagno a scuola negli altri giorni;
la madre preleverà il minore dalla casa paterna e/o dalla scuola nei giorni di sua spettanza.
- Le festività natalizie e di fine-inizio anno saranno ripartite tra i genitori in due periodi alternati ad anno alterno: dalle ore 17:00 del 22 dicembre alle ore 17:00 del 31 dicembre, con un genitore;
dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 17:00 del 6 gennaio, con l'altro genitore, salvo accordo diverso tra i Ricorrenti da comunicare entro il 1° dicembre di ciascun anno, e tenuto conto del diverso parere dei figli;
in caso di disaccordo, il primo periodo natalizio dal 22 al 31 dicembre, successivo alla comunicazione della sentenza di separazione, sarà di spettanza del SI. , salvo CP_1 accordo diverso da comunicare entro il 1° dicembre del 2024;
- le festività pasquali: le vacanze pasquali seguono la regola del fine settimana presso ciascun genitore;
- la ricorrenza di festività annuali del 25 Aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre seguono la regolamentazione ordinaria, salvo accordo diverso da comunicare con 30 giorni di anticipo dalla data della ricorrenza;
-le vacanze estive, il minore trascorrerà una settimana continuativa con la madre nel mese di luglio;
con riferimento al mese di agosto, il minore trascorrerà due settimane anche non consecutive con e presso ciascun genitore;
se consecutive, preferibilmente dal 1° agosto al 16 agosto e dal 16 agosto al 1° settembre ad anno alterno con e presso ciascun genitore;
il periodo di preferenza deve essere comunicato entro il 31 maggio di ciascun anno;
- ciascun genitore trascorrerà con il figlio il giorno del proprio (genitore) compleanno, la Festa della Mamma e la Festa del Papà;
- Il compleanno del figlio sarà preferibilmente festeggiato con entrambi i genitori;
in caso di disaccordo, il figlio trascorre il pranzo con un genitore e la cena con l'altro genitore previo accordo da convenire entro un mese prima del giorno del compleanno e comunque ad anno alterno;
- Regime di concorso dei genitori al mantenimento dei figli
Stante la premessa e condivisa volontà dei Ricorrenti di adottare il regime di affidamento condiviso del figlio con collocamento in tempi e modalità paritetica ed alternata, ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario del figlio in modalità diretta Per_1 salvo il contributo mensile di mantenimento di euro 300,00 (trecento/00), rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo indici ISTAT, che il SI. si CP_1 obbliga a versare alla SI.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a Parte_1 mezzo di bonifico bancario, a titolo di mantenimento per maggiori spese di natura ordinaria che la sostiene per l'assistenza del figlio stante la maggiore distanza Pt_2 geografica tra la propria abitazione e la Scuola frequentata dal minore e i Centri di assistenza ove Egli svolge le proprie attività di supporto psicofisico;
tutte le spese straordinarie del figlio saranno assunte da entrambi i genitori nella misura del 50% nelle forme e modalità di cui al Protocollo di spesa del Tribunale di Roma del 17.12.2014 fermo restando che tutte le prestazioni economiche statali, erogate a titolo previdenziale ed assistenziali, corrisposte dall'INPS o altro Ente Statale nell'interesse del figlio, incluso l'Assegno Unico Universale, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 50%; le erogazioni spettanti ai sensi della L. 104/1992 sono destinate esclusivamente al minore e verranno assunte dai genitori in comune accordo previo reciproco preavviso e rendiconto dei relativi esborsi da documentare nel termine di 5 giorni dall'emissione di eventuali fatture o preventivi spesa. In particolare, queste ultime erogazioni saranno utilizzate per far fronte alle spese straordinarie del minore, cosicché ciascun genitore concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 50% solo in caso di incapienza delle erogazioni spettanti ai sensi della L.104/1992.
- Esenzioni bollo auto La SInora beneficerà dell'esenzione bollo auto per il figlio disabile titolare di Pt_1
L.104/1992
- Reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio I genitori prestano reciprocamente il consenso:
- per l'iscrizione del minore su entrambi i passaporti dei genitori;
- per il rilascio/rinnovo del passaporto e della carta d'identità del minore con validità per l'espatrio;
- per il rilascio/rinnovo dei rispettivi (dei coniugi) passaporti e carte d'identità. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
( nata a [...] il [...]), e C.F._1 CP_1
( , nato a [...] il [...]), che hanno contratto matrimonio C.F._2 in data 28.04-2010 in Napoli (NA) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Napoli, anno 2010, Atto n. 4, Parte II, Serie A, Sez. D), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 24.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi