Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 549
CASS
Sentenza 17 gennaio 2012

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In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell'art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, perché queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore. Trattandosi di recesso "titolato", la comunicazione del conduttore non può, tuttavia, prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto inidonea a legittimare il recesso, per mancata specificazione dei motivi, la comunicazione della conduttrice in cui si faceva generico riferimento all'andamento del mercato, in una con le sopravvenienze di segno negativo avveratesi nel periodo).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2012, n. 549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 549
Data del deposito : 17 gennaio 2012

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