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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 18/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1305 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 19/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1969 rappresentato e difeso dall' avv. PAVONI EMANUELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/07/1977
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 30/04/2025: Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertato e dichiarato che e sono divenuti economicamente CP_2 Parte_2
indipendenti quanto a , a far data dal febbraio 2023 e quanto a , a far data dal CP_2 Pt_2
novembre 2022, dato atto che comunque essi hanno interrotto da anni il percorso di studi ed hanno dato prova di avere adeguate capacità lavorative atte a renderli autonomi, revocare l'obbligo del signor di versare l'assegno di mantenimento mensile per i figli, con Pt_1
decorrenza, quanto a dal novembre 2022 e quanto a dal Parte_2 CP_3
febbraio 2023, o da quelle diverse date, precedenti o successive, che dovessero essere accertate in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte in via principale:
2) Accertato e dichiarato che è economicamente indipendente, dato atto che CP_3
comunque ha interrotto da anni il percorso di studi ed ha dato prova di avere specifiche capacità lavorative, revocare l'obbligo del signor di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento mensile per il figlio , con decorrenza da febbraio 2023, o da quella CP_2
diversa data, precedente o successiva, che dovesse essere accertata in corso di causa;
3) Dato atto che ha da anni interrotto gli studi;
accertato e dichiarato che essa Parte_2
ha svolto da novembre 2022 e sino a novembre 2024, per quanto noto al ricorrente, diverse attività lavorative, dando prova di avere specifiche capacità lavorative, disporre la riduzione del contributo di mantenimento mensile per la stessa nella misura di non più di € 150,00, mensili, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con decorrenza da novembre 2022, o dalla diversa data, antecedente o successiva, che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso, accertato che ha dato prova di avere capacità lavorative specifiche ed ha Parte_2
interrotto gli studi, disporre che il contributo di mantenimento, integrale o ridotto, che ancora fosse ritenuto da questo giudice dovuto da parte del signor venga da quest'ultimo Pt_1
versato alla signora quale contributo di mantenimento per per non più CP_1 Parte_2
di mesi 6;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19/07/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con n Comazzo in data 8/04/2020 (trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Napoli Anno), unione dalla quale sono nati i figli (nato il CP_2
23/08/1999) e (nata il [...]), e di aver divorziato dalla moglie con sentenza del Persona_1
Tribunale di Cremona n. 241/07 del 30/04/2007 (pubblicata il 17/05/2007), chiedeva a questo
Tribunale di modificare le condizioni economiche vigenti. Il ricorrente, in particolare, domandava, in via principale, di revocare ovvero, in via subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore di entrambi i figli, ormai maggiorenni con decorrenza da gennaio 2021; egli, inoltre, domandava la condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite sino al mese di marzo 2023.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia della parte resistente e adottava i provvedimenti istruttori, stabilendo il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione, e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 11/09/2025 , sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 15/09/2025.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Deve poi rilevarsi che, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019).
In questo quadro, l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Tanto premesso, quanto alla vicenda odierna, osserva il Collegio che entrambi i figli della coppia, ormai più che maggiorenni, si stanno da tempo dedicando ad attività lavorativa.
In specie, risulta che (nato il [...]) nel corso del 2023 è stato assunto presso Trasporti CP_2
Pesanti srl e, in seguito, presso Tamoil Raffinazione spa, a partire dal 01/04/2023 (rapporto di lavoro tuttora in corso).
Il datore di lavoro ha quindi fornito tutta la documentazione richiesta dal Giudice, dando evidenza che in data 20/03/2023 il giovane è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e retribuzione lorda di € 2036,54; il contratto è stato in seguito trasformato in rapporto a tempo indeterminato in data 1/07/2023. Da ultimo deve osservarsi che i cedolini in atti attestano una retribuzione netta di € 1800 circa e la C.U. 2025 certifica un reddito da lavoro dipendente di €
34131,90 con imposta netta di € 7116,07.
Emerge, dunque, chiaramente la complessiva e ormai stabile posizione lavorativa e reddituale di
. CP_2
Quanto, invece, a (nata il [...]), la documentazione prodotta dal ricorrente Persona_1
riscontra che nel 2021ella si è iscritta ad un corso di formazione come operatore socio sanitario. Dalla comunicazione pervenuta dal Centro per l'impiego, invero, risultano diversi rapporti lavorativi instaurati dalla giovane a partire dal 1/11/2022, tra cui, da ultimo, quello presso MD spa con decorrenza dal 02/05/2024. I cedolini depositati dal datore di lavoro per ordine del Giudice danno inoltre contezza che il suddetto rapporto lavorativo si è protratto sino al 19/07/2024 con erogazione di uno stipendio mensile di circa € 1000.
Appare dunque evidente che anche ormai ventiquattrenne, è da tempo autosufficiente Persona_1
e dedita al lavoro, avendo lei svolto diverse mansioni all'interno di supermercati e società, tenuto peraltro conto che il concetto di autonomia non è affatto dipendente dalla percezione di un reddito soggettivamente avvertito come sufficiente. In tale frangente, osserva e ribadisce incidentalmente il
Collegio che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione. In questo quadro di riferimento, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro e la percezione di una retribuzione, sia pure modesta, segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comportano la reviviscenza del dovere del genitore (in termini Cass. 22 luglio 2019, n. 19696). Nessuna rilevanza, dunque, può attribuirsi alla circostanza che – per quanto noto – l'ultimo impiego di sia cessato a Persona_1
luglio 2024. Più in generale, del resto, i dati raccolti, anche in rapporto all'età dei figli e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate (v. C.U. 2024: redditi di € 34481), giustificano la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio, in quanto entrambi i ragazzi hanno raggiunto una età e un reddito professionale tali da fondare la cessazione di qualsiasi obbligo di mantenimento in capo ai genitori,
D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, è onere del beneficiario dell'assegno provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio, precondizione del diritto preteso, ma anche che questi abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ovvero si sia attivato nella ricerca di un lavoro;
difatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (in tal senso, ex multis, Cass. n. 26875/2023 del 20/09/2023).
Dunque, nell'odierno giudizio, avendo la prole raggiunto ormai da tempo la maggiore età, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a un mantenimento ulteriore grava sul soggetto attivo del rapporto che, tuttavia, non si è costituito né ha formulato alcuna domanda in tal senso. Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
La statuizione non potrà che avere decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (mensilità di luglio 2024) posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Resta da precisare che sono invece inammissibili le domande formulate dal ricorrente in ordine alle mensilità asseritamente versate in date antecedenti alla proposizione dell'odierno ricorso. Infatti, come noto, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio (ovvero, modifica delle condizioni separative o divorzili) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828).
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il contributo al mantenimento posto a CP_4
carico di in favore dei figli (nato il [...]) e Parte_1 CP_2
(nata il [...]); Persona_1
2) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Annalisa Petrosino Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 19/07/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/05/1969 rappresentato e difeso dall' avv. PAVONI EMANUELA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/07/1977
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
*
CONCLUSIONI
Per ome precisate con nota depositata il 30/04/2025: Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
1) Accertato e dichiarato che e sono divenuti economicamente CP_2 Parte_2
indipendenti quanto a , a far data dal febbraio 2023 e quanto a , a far data dal CP_2 Pt_2
novembre 2022, dato atto che comunque essi hanno interrotto da anni il percorso di studi ed hanno dato prova di avere adeguate capacità lavorative atte a renderli autonomi, revocare l'obbligo del signor di versare l'assegno di mantenimento mensile per i figli, con Pt_1
decorrenza, quanto a dal novembre 2022 e quanto a dal Parte_2 CP_3
febbraio 2023, o da quelle diverse date, precedenti o successive, che dovessero essere accertate in corso di causa;
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle domande svolte in via principale:
2) Accertato e dichiarato che è economicamente indipendente, dato atto che CP_3
comunque ha interrotto da anni il percorso di studi ed ha dato prova di avere specifiche capacità lavorative, revocare l'obbligo del signor di versare l'assegno di Pt_1
mantenimento mensile per il figlio , con decorrenza da febbraio 2023, o da quella CP_2
diversa data, precedente o successiva, che dovesse essere accertata in corso di causa;
3) Dato atto che ha da anni interrotto gli studi;
accertato e dichiarato che essa Parte_2
ha svolto da novembre 2022 e sino a novembre 2024, per quanto noto al ricorrente, diverse attività lavorative, dando prova di avere specifiche capacità lavorative, disporre la riduzione del contributo di mantenimento mensile per la stessa nella misura di non più di € 150,00, mensili, o in quella diversa ritenuta di giustizia, con decorrenza da novembre 2022, o dalla diversa data, antecedente o successiva, che sarà accertata in corso di causa;
in ogni caso, accertato che ha dato prova di avere capacità lavorative specifiche ed ha Parte_2
interrotto gli studi, disporre che il contributo di mantenimento, integrale o ridotto, che ancora fosse ritenuto da questo giudice dovuto da parte del signor venga da quest'ultimo Pt_1
versato alla signora quale contributo di mantenimento per per non più CP_1 Parte_2
di mesi 6;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 19/07/2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con n Comazzo in data 8/04/2020 (trascritto presso gli atti dello Controparte_1
Stato civile del Comune di Napoli Anno), unione dalla quale sono nati i figli (nato il CP_2
23/08/1999) e (nata il [...]), e di aver divorziato dalla moglie con sentenza del Persona_1
Tribunale di Cremona n. 241/07 del 30/04/2007 (pubblicata il 17/05/2007), chiedeva a questo
Tribunale di modificare le condizioni economiche vigenti. Il ricorrente, in particolare, domandava, in via principale, di revocare ovvero, in via subordinata, di ridurre l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore di entrambi i figli, ormai maggiorenni con decorrenza da gennaio 2021; egli, inoltre, domandava la condanna della resistente alla restituzione delle somme percepite sino al mese di marzo 2023.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato dichiarava la contumacia della parte resistente e adottava i provvedimenti istruttori, stabilendo il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione, e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 11/09/2025 , sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 15/09/2025.
*
Contributo paterno al mantenimento dei figli
Deve preliminarmente rammentarsi che, sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 147,
148, 316 bis e 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. In questo contesto, la corresponsione dell'assegno è la modalità attraverso la quale, in assenza di convivenza familiare, un genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando un importo fisso con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurare a questi uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass., Sez. I, 20.01.2012, n. 785).
Siffatto obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma continua finché il figlio non ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa (ex multis Cass., 03/04/2002 n. 4765; Cass. n. 19589 del
26/09/2011). Deve poi rilevarsi che, in materia, è ormai consolidato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di continuare a mantenere il figlio maggiorenne ha una funzione educativa e va valutato necessariamente insieme al principio di autoresponsabilità del figlio, considerati anche i doveri che gravano sui figli adulti (Cass. n. 17183/2020). In particolare, l'obbligo di mantenimento non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (in termini, Cass. 19135/2019).
In questo quadro, l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli abbia terminato il percorso di studi e sia stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione coerente con la formazione conseguita.
Tanto premesso, quanto alla vicenda odierna, osserva il Collegio che entrambi i figli della coppia, ormai più che maggiorenni, si stanno da tempo dedicando ad attività lavorativa.
In specie, risulta che (nato il [...]) nel corso del 2023 è stato assunto presso Trasporti CP_2
Pesanti srl e, in seguito, presso Tamoil Raffinazione spa, a partire dal 01/04/2023 (rapporto di lavoro tuttora in corso).
Il datore di lavoro ha quindi fornito tutta la documentazione richiesta dal Giudice, dando evidenza che in data 20/03/2023 il giovane è stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante e retribuzione lorda di € 2036,54; il contratto è stato in seguito trasformato in rapporto a tempo indeterminato in data 1/07/2023. Da ultimo deve osservarsi che i cedolini in atti attestano una retribuzione netta di € 1800 circa e la C.U. 2025 certifica un reddito da lavoro dipendente di €
34131,90 con imposta netta di € 7116,07.
Emerge, dunque, chiaramente la complessiva e ormai stabile posizione lavorativa e reddituale di
. CP_2
Quanto, invece, a (nata il [...]), la documentazione prodotta dal ricorrente Persona_1
riscontra che nel 2021ella si è iscritta ad un corso di formazione come operatore socio sanitario. Dalla comunicazione pervenuta dal Centro per l'impiego, invero, risultano diversi rapporti lavorativi instaurati dalla giovane a partire dal 1/11/2022, tra cui, da ultimo, quello presso MD spa con decorrenza dal 02/05/2024. I cedolini depositati dal datore di lavoro per ordine del Giudice danno inoltre contezza che il suddetto rapporto lavorativo si è protratto sino al 19/07/2024 con erogazione di uno stipendio mensile di circa € 1000.
Appare dunque evidente che anche ormai ventiquattrenne, è da tempo autosufficiente Persona_1
e dedita al lavoro, avendo lei svolto diverse mansioni all'interno di supermercati e società, tenuto peraltro conto che il concetto di autonomia non è affatto dipendente dalla percezione di un reddito soggettivamente avvertito come sufficiente. In tale frangente, osserva e ribadisce incidentalmente il
Collegio che l'autonomia del figlio maggiorenne è da considerarsi raggiunta quando egli ha terminato il percorso di studi ed è stato posto nelle condizioni di reperire un'occupazione. In questo quadro di riferimento, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro e la percezione di una retribuzione, sia pure modesta, segna la fine dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore e la successiva eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comportano la reviviscenza del dovere del genitore (in termini Cass. 22 luglio 2019, n. 19696). Nessuna rilevanza, dunque, può attribuirsi alla circostanza che – per quanto noto – l'ultimo impiego di sia cessato a Persona_1
luglio 2024. Più in generale, del resto, i dati raccolti, anche in rapporto all'età dei figli e alle sostanze del padre, così come dallo stesso rappresentate e documentate (v. C.U. 2024: redditi di € 34481), giustificano la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio, in quanto entrambi i ragazzi hanno raggiunto una età e un reddito professionale tali da fondare la cessazione di qualsiasi obbligo di mantenimento in capo ai genitori,
D'altra parte deve considerarsi che, a fronte dell'istanza di revoca proposta dal genitore obbligato, è onere del beneficiario dell'assegno provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio, precondizione del diritto preteso, ma anche che questi abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, ovvero si sia attivato nella ricerca di un lavoro;
difatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (in tal senso, ex multis, Cass. n. 26875/2023 del 20/09/2023).
Dunque, nell'odierno giudizio, avendo la prole raggiunto ormai da tempo la maggiore età, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a un mantenimento ulteriore grava sul soggetto attivo del rapporto che, tuttavia, non si è costituito né ha formulato alcuna domanda in tal senso. Ne consegue che la domanda di revoca deve essere accolta.
La statuizione non potrà che avere decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (mensilità di luglio 2024) posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
Resta da precisare che sono invece inammissibili le domande formulate dal ricorrente in ordine alle mensilità asseritamente versate in date antecedenti alla proposizione dell'odierno ricorso. Infatti, come noto, l'art. 40 c.p.c. consente, nello stesso processo, il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio (ovvero, modifica delle condizioni separative o divorzili) e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione o il pagamento di somme dovute a qualunque titolo, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2009 n. 11828).
* le spese di lite Nulla sulle spese di lite che devono considerarsi irripetibili attesa la mancata costituzione e la non opposizione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1) con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, il contributo al mantenimento posto a CP_4
carico di in favore dei figli (nato il [...]) e Parte_1 CP_2
(nata il [...]); Persona_1
2) DICHIARA inammissibili le ulteriori domande;
3) DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato