Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.sa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 792/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 05/02/2024 e vertente
T R A
, (C.F. ) che è subentrata alla Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 ai sensi della Legge n. 56 del 7 aprile 2014, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Maria Paviglianiti, ed elettivamente domiciliata, presso la sede dell'Ente sita in , Via Mons. G. Ferro n. 1/B Parte_1
APPELLANTE
E
, (C.F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Laurendi, ed elettivamente domiciliato, presso il suo sito in Gioia Tauro, via S. Maria, n. 25
APPELLATO
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 729/2019 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 05/02/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 02/02/2024, nonché il difensore dell'appellato precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 30/01/2024 nei termini assegnati con l'ordinanza del 04/03/2023 del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
<< Con riferimento al giudizio R.G. n.792/2019, pendente presso codesta autorità giudiziaria, il procuratore di questa Amministrazione appellante, , preliminarmente impugna e Parte_1 contesta la comparsa di costituzione dell'appellato per le ragioni che saranno esplicitate nella comparsa conclusionale ed insiste nell'opposizione, già espressa nelle note depositate per l'udienza del 02.04.2020, alla produzione degli atti del procedimento penale allegati alla predetta comparsa in quanto nel corso del giudizio di primo grado sono stati prodotti con le memorie ex art.183 c.p.c. III termine e, pertanto, con ordinanza del 05.02.2016 allegata alle predette note, sono stati dichiarati dal Giudice inammissibili in quanto avevano ad oggetto circostanze già contestate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e dovevano, quindi, essere avanzati tutt'al più nella seconda memoria ex art.183 c.p.c.
Ciò premesso, questa difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a tutti gli atti e verbali di causa, insistendo nell'accoglimento dell'appello e delle conclusioni ivi rassegnate:
in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi esplicitati nell'atto d'appello
-rigettare la domanda nei confronti dell'odierna per i motivi addotti;
Parte_1
-con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si chiede altresì che la causa sia trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c..>>
Avv. Giovanni Laurendi:
<<.. si precisano le conclusioni riportandosi alle domande e alle conclusioni già rassegnate con atto di comparsa di costituzione e si chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze, e si chiede la decisione della causa >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
<< Con atto di citazione del 9 Giugno 2014, notificato il 25 Giugno 2014, ha convenuto Controparte_2 dinanzi al Tribunale di Palmi la (ora ) in Controparte_1 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo testualmente:
1) II sig. è proprietario dell'immobile sito in Gioia Tauro, via Nazionale 18, Traversa Controparte_2
Vallomena, n. 25, di superficie coperta i due piani fuori terra, con garage e cortile di pertinenza;
2) In data 02.11.2011 l'intero quartiere dove è ubicato l'immobile dell'attore subiva l'esondazione del vicino fiume Budello dal quale sono fuoriuscite diverse centinaia di mc. di acqua, tanto da invadere l'intero quartiere e l'immobile di proprietà attorea.
3) L'invasione di acqua e fango interveniva sia dalla strada pubblica, sia dallo stesso impianto fognario, invadendo il garage posto al pian terreno e l'abitazione dell'attore fino a raggiungere 2,10 metri di altezza;
4) Ogni bene mobile presente all'interno dell'abitazione dell'attore, tra cui opere murarie e impianti, veniva danneggiato dall'acqua e dal fango, per come riscontrato dall'arch. che redigeva la perizia Persona_1 giurata del 03.02.2011, che si allega in copia al presente atto, quantificando i danni riscontrati per un ammontare complessivo pari ad € 88.160,00, oltre alle spese tecniche;
6) Dopo aver formalizzato apposita denuncia/querela contro ignoti di cui sino ad oggi non si è avuta alcuna notizia, sì constatava e accertava che l'esondazione del fiume Budello veniva causata sia per la mancata manutenzione ordinaria dell'alveo del fiume, sia per la mancanza di interventi di manutenzione straordinaria, di esclusiva competenza dell'Ente provinciale di al quale l'attore inviava una lettera di Parte_1 risarcimento danni rimasta priva di alcun riscontro”.
1.1 Su tali premesse l'attore ha concluso chiedendo al Tribunale di:
“1) Accertare e dichiarare la responsabilità della , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, in ordine ai danni subiti dall'attore e di conseguenza condannarla al pagamento della somma di € 88.960,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di ricezione della messa in mora sino al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
2. In data 5 Dicembre 2014 si è costituita la (ora Controparte_1 Parte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, che ha contestato la fondatezza dell'avversa
[...] domanda in quanto “i predetti eventi calamitosi di carattere eccezionale costituiscono caso fortuito, idoneo quindi ad escludere la responsabilità dell'Ente” e ha chiesto conclusivamente di:
” - accertare e dichiarare la mancanza di responsabilità dell convenuto per quanto lamentato CP_3 da parte attrice nel giudizio de quo per i motivi sopra esposti;
rigettare la domanda attrice perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto per i motivi addotti e comunque non provata”.
Esperita l'attività istruttoria - incentrata sulla rituale produzione documentale delle parti nonché sull'espletamento delle prove orali e della C.T.U.
Precisate le conclusioni la causa andava in decisione ex art 281 sexies cpc
Con sentenza n. 729/2019, emessa il 17/07/2019 il Tribunale di Palmi così provvedeva:
<<
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la (già Parte_1 [...]
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di Controparte_1 [...]
: CP_2
a) la somma di € 53.430,00, oltre alla rivalutazione monetaria dal 30 Marzo 2019 alla presente decisione ed agli interessi compensativi al tasso legale sulla somma sopra indicata, devalutata al 2 Novembre 2010 e rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino ad oggi;
il tutto, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) il 50% delle spese di lite che liquida, già dimezzate, in € 6.715,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n.
115/2002;
2. pone definitivamente a carico della (già Parte_1 Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di C.T.U. così come liquidate con
[...] separato decreto>>
Con atto di appello ritualmente notificato la ha impugnato la sentenza Parte_1 rilevando :1)la erronea valutazione delle risultanze processuali in merito alla sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dell'allora , oggi Controparte_4 [...]
; 2)l'infondatezza del rilievo del giudice in merito alla tardività della documentazione allegata Parte_1 nonchè all'irrilevanza ed inutilizzabilità dell'eccezione sollevata dall'ente convenuto con riferimento alla corresponsabilità di altri enti pubblici.
Formulava istanza di inibitorie ex art 283 cpc
Chiedeva:
<<…..rigettare la domanda nei confronti dell'odierna per le ragioni Parte_1 sopra esplicitate;
con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio >>
Si costituiva l'appellato contestando l'appello, e chiedeva la conferma della impugnata Controparte_2 sentenza, con la condanna alle spese del presente grado di giudizio.
Si instaurava il contraddittorio.
Con ordinanza del 08.05.2020, la Corte di Appello rigettava la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinvia la causa all'udienza del 11.03.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 05/02/2024, dopo che i difensore delle parti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 cpc con provvedimento comunicato in data 20/02/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e
352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di gravame la difesa appellante censura la sentenza di primo grado lamentando la erronea valutazione delle risultanze processuali in merito alla sussistenza di una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. a carico dell'allora , oggi . Controparte_4 Parte_1
Assume, infatti, che contrariamente all'affermazione del primo Giudice <<…..i danni sono imputabili agli eccezionali eventi meteorologici che si sono abbattuti sul territorio della Regione Calabria nei giorni dal 3 al
5 settembre, dal 17 al 20 ottobre e dal 01 al 4 novembre 2010, tanto che con DPCM del 05 novembre 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza e con successiva ordinanza n.3918 del 18 gennaio 2011 (cfr. allegato n.3 del fascicolo di primo grado di questa parte appellante), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto una serie di interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai predetti eventi calamitosi e tra questi interventi è stata prevista la possibilità di erogare dei contributi per consentire il ripristino delle unità abitative distrutte o danneggiate>>.
Sostiene che < è stato inserito nell'elenco dei Comuni della Regione Calabria il cui Controparte_5 territorio sia stato danneggiato dagli eccezionali eventi meteorologici nei giorni dal 1 al 4 novembre 2010
(cfr. allegato 3 all'OCD n.1/3918/2011 del 14 febbraio 2011, allegato n.2 delle memorie ex art.183 c.p.c. II termine di questa parte appellante)>>, ed indica una serie di Direttive ministeriali e dirigenziali al fine di dimostrare che il risulta inserito nell'elenco dei Comuni che hanno beneficiato del Controparte_5 contributo per interventi di somma urgenza di cui all'allegato 1, pag.2, all'ordinanza del Commissario
Delegato n.16/3918/2011 del 27 settembre 2011 (cfr. allegato n.5 delle succitate memorie).
Inoltre, considerato che i danni si sono verificati in data 02.11.2010 e che per tali eventi eccezionali la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza nel territorio della Regione Calabria, ritiene che < imprevedibili ed inevitabili>>, per cui nessuna responsabilità ex art. 2051 cc doveva essere riconosciuta in capo alla stessa appellante, <<…in quanto, secondo l'orientamento espresso dalla maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte e di merito, non si può configurare alcuna responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia quando si fornisce la prova del caso fortuito che – ormai per giurisprudenza costante – sussiste solo quando un fattore causale, estraneo al soggetto danneggiante, riesce ad interrompere il nesso tra la cosa custodita e l'evento lesivo>>, nella specie dato dalla eccezionalità dei predetti eventi calamitosi.
Rileva questa Corte che il primo Giudice, inquadrando il caso nell'ambito dell'art. 2051 cc, secondo cui
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”, ha evidenziato che per ius receptum < piano della ripartizione dell'onere della prova, l'attore deve dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) il quale presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ., n. 11227/2008; nn. 1106-2108-13260-15720/2011; n.
6101/2013; n. 7805/2017 e n. 9631/2018)>>
Proprio facendo riferimento alla giurisprudenza in tema di configurabilità del caso fortuito ex art 2051 cc e delle conseguenti condizioni di verificabilità, il Giudice ha fatto riferimento ed indicato alcune delle pronunce del Supremo Collegio in tema di caso fortuito, secondo cui, affinchè le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.
Premesso ciò, il Giudice ha ritenuto che, mentre, l'attore, nel rispetto dei suindicati principi ha
< causalità” tra la cosa in custodia (id est: il tratto terminale della fiumara Budello) e i danni lamentati>>,
<
“eccezionale intensità” (all.ti nn.
1-5 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), non ha dato alcuna prova d'aver diligentemente tenuto una condotta suscettibile d'interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni lamentati dall'attore, ossia che le piogge eccezionali abbiano costituito la causa esclusiva
(o una concausa) di tali danni, ovvero ch'essi si siano verificati nonostante l'adozione da parte sua - quale
Ente tenuto alla realizzazione e manutenzione di opere idrauliche sui corsi d'acqua giusta LL.RR. nn. 34/2002
e 14/2015 - di un tempestivo e adeguato intervento manutentivo del tratto di alveo della fiumara oggetto di causa.>>, precisando così che l'appellante, convenuto in primo grado, nonostante l'eccezionalità dell'evento, non ha provato di aver realizzato quelle opere necessarie alla corretta manutenzione del tratto del torrente interessato che lo avrebbe tenuto esente da responsabilità.
In particolare, lo stesso Giudice ha rilevato che< prova positiva che quei danni siano stati conseguenza diretta ed esclusiva dell'omessa o inadeguata manutenzione del tratto di fiumara in questione da parte della (ora Controparte_1 [...]
).>>. Parte_1
Ritiene, questa Corte, proprio per chiarire che le condizioni del torrente Budello erano in uno stato di degrado tale che già nel mese di dicembre 2009, tanto che alcuni membri del movimento politico “ Cittadinanza
Democratica”, insieme al responsabile della Protezione Civile, dopo aver effettuato un sopralluogo e fotografato lo stato di abbandono del Budello (pieno di detriti e spazzatura di ogni genere e specie), avevan0 scritto agli Enti territoriali e Regione) preannunciando un possibile disastro ambientale, CP_5 CP_1 opportuno riprendere e riportare le dichiarazioni testimoniali indicate dal Giudice: teste Testimone_1 sentito all'udienza del 18 Aprile 2017: < movimento politico di nome “Cittadinanza democratica” mi interessavo di tutela e salvaguardia dell'ambiente anche in materia di sanità. Preciso che il 02.11.2010 ero Sindaco di Gioia Tauro e confermo che in tale data le acque del fiume Budello erano straripate certamente in due punti, all'incrocio della SS.18, quartiere Valle Amena, e all'incrocio di via De Rose. Probabilmente anche in altri punti più a monte avvenne qualche straripamento se non ricordo male al confine con il di Rizziconi. Era una giornata soleggiata CP_5 ma aveva piovuto per due giorni e dopo lo straripamento si rimise a piovere. Il fiume si trovava in pessime condizioni, vi erano rovi e rifiuti che ostruivano il passaggio e tale situazione risaliva ad almeno un anno prima.
Analoghi eventi si verificarono nel 2004 e nel 2008 ed il fiume non era in condizioni di manutenzione ottimale>>.
E, ancora, teste sentito all'udienza dell'11 luglio 2018:<< ADR: Prima dell'alluvione del 2010 Tes_2 facevo parte di un movimento politico che aveva più volte denunciato il cattivo stato di manutenzione del fiume Budello che attraversa il Comune di Gioia Tauro. All'epoca dei fatti, cioè nel 2010, ero invece vice sindaco del . Controparte_5
ADR: L'alveo del fiume presenta dei restringimenti e, se non si mantiene pulito, si può otturare anche con della semplice vegetazione o con i rifiuti che vengono riversati nell'acqua.
ADR: Il fiume non è mai stato manutenuto tant'è che, prima delle elezioni avevamo protestato e la Protezione
Civile era venuta a fare un sopralluogo certificando lo stato di abbandono e l'urgenza di un intervento.
ADR: Non so quali rifiuti vengano gettati nel torrente in quanto questo attraversa vari Comuni e ci si trova di tutto.
ADR: L'alluvione è stata prima dell'inverno del 2010.
ADR: Il fiume Budello è straripato in più punti. Quelli di maggiore rilevanza per la comunità, per i danni che ha fatto, sono in corrispondenza dell'incrocio con la Nazionale 18 (quartiere Vallamena), vicino al ponticello del quartiere Fiume e la zona vicino al mare dove si trovano delle attività economiche. So che i danni si sono verificati anche nella parte alta del Comune dove c'è la campagna.
ADR: Il fiume è straripato intorno a mezzogiorno e in quel momento non pioveva ma ricordo che c'era il sole.
Tutti, infatti, speravamo che, avendo smesso di piovere ed essendoci il sole, il livello dell'acqua non continuasse a salire.
ADR: All'epoca dell'alluvione, il fiume si trovava nello stesso stato che ho prima descritto. Anzi, peggio perché il degrado era andato avanti. Il non poteva intervenire perché la competenza era e, CP_5 CP_4 quando abbiamo tentato di sostituirci alla Provincia (intorno al 2013), siamo stati diffidati perché incompetenti.
ADR: Non ricordo chi della Provincia abbia inoltrato la diffida ma sono sicuro che sia arrivata.
ADR: Prima del 2010, so che ci sono state altre esondazioni, anche se non così gravi, ma non ricordo con precisione quando. Ne sono a conoscenza perché, in epoca successiva, mi sono occupato della questione del fiume ma non conosco i dettagli.
ADR: Il fiume è tutt'oggi in cattive condizioni e quindi il rischio di esondazione è elevato. Ci sono dei lavori della fermi ma non so perché. Mi risulta che, ad oggi, detti lavori avrebbero dovuto essere già CP_1 conclusi.
ADR: Non sono a conoscenza di eventuali contributi erogati dalla a favore del CP_1 Controparte_5
nel 2008 perché, all'epoca, non ricoprivo alcuna carica politica>>.
[...]
Nonché la testimonianza resa dal teste sentito all'udienza del 26 Settembre 2017: < Testimone_3 conosco i fatti di causa in quanto abito vicino alla parte attrice e sono stato anche io danneggiato dagli eventi alluvionali”.
ADR: confermo che in data 02.11.2010 le acque del fiume Budello strariparono in almeno tre punti sul territorio del Comune di Gioia Tauro. ADR: era una giornata soleggiata. Il fiume si trovava in pessime condizioni di manutenzione ed infestato da rifiuti di ogni genere e da vegetazione di tipo fluviale che ostruiva il regolare flusso delle acque verso la foce.
La situazione è rimasta immutata fino ad oggi. Da quanto ricordo l'unico intervento di manutenzione effettuato risale al 2005 in occasione di un altro evento alluvionale;
in quella occasione si era provveduto a ripulire il fiume dai rifiuti. Non ricordo altri interventi analoghi.
ADR dell'Avv. Laurendi: ricordo che l'abitazione del sig. è stata completamente allagata, come anche CP_2 la mia, infatti ci siamo ritrovati all'hotel Mediterraneo a Gioia Tauro in quanto le nostre abitazioni erano inagibili>>
In linea generale la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto, tra il custode e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte o possano insorgere e/o di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Si tratta di una responsabilità oggettiva fondandosi sulla relazione diretta tra l'evento dannoso e la cosa. Si tratta di una presunzione di responsabilità che può essere vinta dal danneggiante unicamente dimostrando che l'evento si è verificato per caso fortuito.
La nozione di caso fortuito attiene al profilo causale ed è legata alla valutazione della esistenza di un fattore oggettivo, estraneo alla cosa, imprevedibile, inevitabile e capace di elidere il nesso eziologico tra fatto e danno. Pertanto, l'elemento in base al quale limitare la portata dell'art. 2051 cc, riguarda esclusivamente il nesso di causalità e non il comportamento del custode.
Come detto, detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione «iuris tantum» della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
In definitiva, la norma dell'art. 2051 cod. civ. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Nella fattispecie in esame, concordemente a quanto deciso dal primo Giudice il danneggiato ha assolto al proprio onere di provare sia il fatto dannoso sia il nesso causale tra l'evento e la cosa. E' emerso infatti dalla prova testimoniale chela situazione di pericolo consistente nelle condizioni in cui versava il torrente Budello era stato più volte denunciato e che poteva creare un pericolo.
Inoltre, dalla espletata ctu sono emerse le reali condizioni in cui il torrente versava descrivendo dettagliatamente la fiumara Budello: < circa 84 kmq. racchiuso in un perimetro di circa 53 km. ed abbraccia diversi comuni. Detto bacino è raffigurato all'allegato E. Nel tratto terminale del suo percorso la fiumara attraversa la periferia nord dell'abitato di Gioia
Tauro, dove si è verificata l'esondazione del 2010. Appare utile segnalare preliminarmente alcuni aspetti di carattere storico riguardo l'assetto della fiumara in questo tratto:
- agli inizi del novecento è stata eseguita la deviazione del corso naturale in corrispondenza del rilevato della rete ferroviaria (punto B) facendola passare sotto il rilevato stesso. La planimetria (all. C) e l'aerofoto (all. D) mostrano in maniera palese la deviazione;
- verso la metà del novecento è stato effettuato un intervento di regimazione idraulica mediante rivestimenti d'alveo e opere di difesa spondale;
- sono stati realizzati poi una serie di attraversamenti (All. D), e l'intervento di rilievo più recente è stato la sistemazione della foce (foto n. 30). L'osservazione del tratto di fiumara che interessa l'abitato di Gioia Tauro, a valle dell'intersezione tra la stessa e la SS 18, porta alle seguenti considerazioni.
Riguardo lo stato manutentivo, osservato in occasione dell'inizio delle operazioni peritali del 03.09.2018, non si può che segnalarne la palese carenza: l'alveo è invaso da fitta vegetazione e materiale detritico che limita in maniera decisiva la sezione utile, come testimoniato dalle foto (foto n. 12-27), rendendo più facile l'esondazione in occasione di forti piogge. Per dare evidenza di tale stato di cose è utile osservare dei dettagli di aerofoto (all. D) dai quali si evince che la larghezza dell'alveo libera è circa 1/3 rispetto alla larghezza degli argini. Solo alla foce la situazione è soddisfacente. Qui troviamo vegetazione molto minore e l'alveo sostanzialmente pulito (foto n. 29, 30)
Occorre segnalare che successivamente alla data del sopralluogo (12.09.2018) è stata intrapresa una vasta operazione di pulizia dell'alveo della fiumara in corrispondenza dell'abitato di Gioia Tauro (a valle dell'intersezione con la linea ferroviaria). Le foto n. 31-42 sono state scattate il 20.01.2019 e, confrontate con quelle di settembre 2018, fanno capire ancor meglio quanto carente fosse lo stato manutentivo a quella data.
Riguardo l'assetto strutturale generale, gli aspetti critici su cui porre l'attenzione sono:
- la riduzione della sezione utile in corrispondenza degli attraversamenti determinata dagli impalcati stessi
(foto n. 37-45). In presenza di vegetazione e detriti la situazione, evidentemente, si aggrava ulteriormente;
- la limitatezza della sezione utile in corrispondenza del punto in cui la fiumara attraversa il rilevato ferroviario. Si tratta di una “strozzatura” che limita in maniera importante la portata;
Relativamente alla foce, invece, occorre effettuare una segnalazione di segno opposto: le opere ivi osservate appaiono soddisfacenti. Si osserva un alveo molto largo delimitato da argini alti, rivestiti in pietra (foto n. 29,
30). Dagli atti di causa emerge che tali opere sono state realizzate dalla di nel 2007. CP_1 Parte_1
In sintesi, i tre elementi segnalati, uno manutentivo e gli altri due strutturali, hanno un impatto certamente importante, in senso negativo, sulla capacità della fiumara di contenere e scaricare efficacemente le proprie acque alla foce.
Riguardo le condizioni di rischio della fiumara è utile consultare le previsioni del P.A.I. (Piano Assetto
Idrogeologico) redatto nel 2001 dall'Autorità di Bacino Regionale.
L'allegato F riporta la carta PAI nella quale sono indicati i cosiddetti “Punti di Attenzione” che, come si vede, coincidono proprio con l'intersezione con il rilevato ferroviario e con gli attraversamenti.
Ciò conferma che le problematiche segnalate sono cosa conosciuta da tempo, sulla quale occorre porre la giusta “attenzione” ed attuare le necessarie misure di messa in sicurezza a cura degli enti preposti. (4.2
FIUMARA BUDELLO, pagg. 6-9)].>>
Non può non evidenziarsi il lavoro certosino del CTU che ha ricostruito passo passo l'esatta sequenza cronologica di tutti gl'interventi eseguiti sulla fiumara Budello prima dell'esondazione del 2 Novembre 2010:
< effettua dei lavori sulla foce consistenti in Parte_1 ampie arginature in c.a. rivestite in pietra. Le foto n. 29 e 30 mostrano tali opere (all. G);
- novembre 2008/febbraio 2009 – si verifica una esondazione di acqua e fango nell'area adiacente al sottopasso ferroviario (all. G);
- 11.12.2009 – L'unità operativa di , a seguito di un sopralluogo del Parte_1 Controparte_6
01.12.2009 riferisce gli esiti dello stesso agli enti interessati ( , CP_5 CP_5 Controparte_1
, Regione Calabria, Prefettura). In detta nota (All. H) si segnalano una serie di criticità della fiumara
[...]
Budello: - “... si è constatato l'effettivo stato di degrado e pericolosità del torrente Budello che in condizioni di normale piovosità presenta criticità idraulica a causa della difficoltà del normale deflusso delle acque...”
- “il punto critico del summenzionato torrente è situato tra il ponte sulla statale e più a valle il ponte “Tre
Palmenti”... ove è ubicato il rione Valleamena...”
- “in questo tratto l'asta in questione presenta una strozzatura che, già di per se, non garantisce il normale scorrimento...”
- “…nel tratto a monte il torrente si presenta fitto di vegetazione spontanea di tipo fluviale, che se trascinata dalla piena può intasare in tombini posti a valle con pericolo di esondazione che potrebbe interessare le zone urbanizzate circostanti”
- “...dissesto strutturale di una parte di muro d'argine in sinistra idraulica in prossimità dell'ultimo tombino ed in adiacenza alla strada denominata “Tre Palmenti”, arteria particolarmente trafficata.
La nota si conclude sostenendo che è necessario ed urgente procedere alla pulizia e scolmatura fino alla foce, il rifacimento dell'argine dissestato, l'innalzamento degli argini;
- 13.03.2010 - La redige tre verbali di somma urgenza, dell'importo Controparte_1 rispettivamente di 135.000 €. 150.000 € e 140.000 €, relativi a lavori di scolmo ed eliminazione vegetazione.
Tali interventi sono stati poi approvati con determine dirigenziali del 29.04.2010 (03, 04, 05). In dette procedure si riferisce: “RICONOSCIUTA LA NECESSITA' di disporre interventi per la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare danni alle strutture, alle proprietà e ad opere pubbliche, per effetti di esondazioni, nonché a garantire la pubblica e privata incolumità”. La convenuta ha versato in atti solo le CP_1 determine di approvazione, munite dei verbali di somma urgenza e dei verbali di consegna all'impresa esecutrice. Da questi ultimi si evince che i lavori dovevano essere ultimati il 11.05.2010. Non viene però fornito nessun atto successivo dal quale si possa evincere che detti lavori siano stati effettivamente eseguiti quali contabilità lavori, ultimazione lavori, etc.
- 07.06.2010 - La Calabria approva il progetto preliminare relativo agli interventi di Controparte_1 ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Budello e dei suoi affluenti (All. L) per un importo di €
1.000.000. Nella determina di approvazione si fa riferimento agli avvenimenti del novembre 2008/febbraio
2009. Anche riguardo a questo lavoro non viene fornito alcun elemento che dimostri che l'iter si sia concluso con i successivi livelli di progettazione e con l'esecuzione dell'opera. (4.3 CRONISTORIA, pp. 6-8)].>>
Ha chiarito, inoltre, che le attività di realizzazione e manutenzione di opere idrauliche sui corsi d'acqua è affidata alla , come previsto dalle L.R. 34/2002 e L.R 14/2015. A detto Ente Controparte_1 spettava la manutenzione (pulizia dell'alveo) e la predisposizione di adeguate opere di difesa per far fronte a fenomeni di esondazione piuttosto frequenti, precisando, pure che l'allagamento è stato determinato dalla inadeguatezza delle opere di protezione ed alla cattiva manutenzione dell'alveo. Evidenziando, ancora una volta che l'adeguamento strutturale delle opere di protezione e la manutenzione << fanno capo, .., al medesimo Ente, la , che avrebbe dovuto provvedere ad una corretta Controparte_1 manutenzione effettuando < questi riducano la sezione utile dell'alveo e provochino esondazioni nei punti più critici.>>
Va aggiunto che lo stesso CTU ha riconosciuto che < molto intense. Come specificato i dati pluviometrici presentano delle carenze..>> precisando, però che <<.. sulla base dei dati disponibili l'evento può essere considerato raro, ma non eccezionale, avendo comunque avuto dei precedenti.
A seguito dell'evento meteorico in esame (e di altri due dei mesi precedenti) è stato dichiarato lo stato di emergenza con DPCM del 05.11.2010 (all. R).>> ed evidenziando che < 18.01.2011 (all. S) il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza. Con tale provvedimento si sono previste altresì delle misure di sostegno economico per affrontare l'emergenza e per riparare i danni. Il Commissario Delegato ha emesso successivamente una serie di ordinanze e comunicazioni in materia (6. RISPOSTE AI QUESITI, pagg. 26-28)].>>
Il convenuto Ente, oggi appellante, di contro, come correttamente evidenziato dal Giudice, non ha provato di aver effettuato tutti gli interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'officiosità idraulica del torrente Budello che, invece, sostiene di aver effettuato.
Inoltre, come è anche emerso e dimostrato dalla attività istruttoria svolta – prova testi e ctu – nel caso di specie l'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche non possono configurare il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, tenuto conto che è stato accertato che il torrente Budello era già esondato nel 2004, nel 2008 e poi nel 2010 e, il CTU ha affermato che il torrente in questione esondava altre nove volte prima del 2010 e , in ogni caso l'appellante Ente, convenuto in primo grado, aveva l'obbligo e il dovere di vigilare sulle condizioni e sulla pericolosità del torrente Budello che come accertato anche dalla ctu, in condizioni di normale piovosità presenta criticità idraulica a causa delle difficoltà del normale deflusso delle acque.
Alla luce delle superiori argomentazioni, questa Corte ritiene correttamente motivata l'impugnata sentenza, pertanto, l'appello sul punto non può essere accolto.
2. Col secondo motivo di gravame la difesa appellante lamenta l'infondatezza del rilievo del giudice in merito alla tardività della documentazione allegata nonchè all'irrilevanza ed inutilizzabilità dell'eccezione sollevata dall'ente convenuto con riferimento alla corresponsabilità di altri enti pubblici.
Per quanto riguarda la rilevata tardività della documentazione allegata, questa Corte esaminato anche il giudizio di primo grado, ha accertato che la stessa non è stata depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 183 cpc, sesto comma, n. 2, ma, come rilevato dal primo Giudice, la stessa è stata allegata, anche se
<>, alle osservazioni inviate al C.T.U. dal C.T.P. dell'Ente convenuto.
Per quanto riguarda le corresponsabilità di altri enti, considerata la natura solidale dell'obbligazione (art 2055 cc), non esclude la condanna per l'intero dell'appellante nei confronti dell'attore danneggiato.
Pertanto, anche questo secondo motivo di censura non può essere accolto.
3. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante il quantum liquidato per il primo grado di giudizio € 53.430,00, indicato anche nella dichiarazione di valore dalla difesa appellante, applicando i parametri minimi, l'importo può essere liquidato in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed
IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 1.489,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 956,00
3.Fase istruttoria € 2.163,00
3.Fase decisionale € 2.552,00
4. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , in persona del Sindaco Parte_1
e legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 729/2019 pubblicata il 17/07/2019 dal Tribunale di Palmi:
1) Rigetta l'appello
2) Condanna la , in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
3) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 16/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.sa Patrizia Morabito)