Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 25/01/2026, n. 996
CGT1
Sentenza 25 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità e nullità per violazione art. 25 DPR n. 602/1973; mancata notifica atti presupposti

    Il giudice osserva che le cartelle sono state notificate al ricorrente in qualità di coobbligato ed erede, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle stesse. La notifica degli avvisi di accertamento è risultata legittima, poiché gli eredi non avevano effettuato la comunicazione di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, gli avvisi sono divenuti definitivi per mancata impugnazione.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle di pagamento per carenza di soggettività passiva

    Il giudice rileva che il de cuius era titolare del diritto di usufrutto al momento del verificarsi dei presupposti d'imposta. A seguito del decesso, vi è stata devoluzione dell'eredità e la madre ha provveduto al ricongiungimento dell'usufrutto. L'ente non era a conoscenza di tali modifiche soggettive, che avrebbero dovuto essere oggetto di apposita dichiarazione IMU, non presentata.

  • Rigettato
    Manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza e prescrizione

    Il giudice ritiene non fondata l'eccezione di prescrizione, applicando il termine breve di cinque anni previsto dall'art. 2948 n. 4 del Codice Civile, decorrente dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo. Le notifiche delle cartelle di pagamento sono risultate tempestive.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 25/01/2026, n. 996
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 996
    Data del deposito : 25 gennaio 2026

    Testo completo