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Sentenza 25 gennaio 2026
Sentenza 25 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 25/01/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 25/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16484/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Torre Orsaia - Via 84077 Torre Orsaia SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113398512501 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230014048186501 TASI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176733776501 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176733776501 TASI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate riscossione e al Comune di Torre Orsaia in data 29/10/2025 e depositato il 13/11/2025 il Sig. Ricorrente_2 impugna le seguenti cartelle di pagamento, notificate in qualità di erede del defunto padre Nominativo_2, deceduto il 03/03/2019.
1) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2021 01133985 12 501 NOTIFICATA IL 9 AGOSTO 2025 anno d'imposta tasi 2015 notificata 09/08/2025
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2023 00140481 86 501 NOTIFICATA IL 9 AGOSTO 2025 anno d'imposta tasi 2016 notificata il 09/08/2025
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2024 01767337 76 501 NOTIFICATA IL 6 AGOSTO 2025 anno d'imposta 2018 tasi IMU notificata il 06/08/2025
Deduce:
a)Illegittimità e conseguente nullità per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/1973; mancata notifica degli atti presupposti.
b)Nullità delle cartelle di pagamento per carenza di soggettività passiva. Eccepisce che gli immobili sono stati donati all'odierno ricorrente in nuda proprietà, come emerge dalle visure allegate (All.6), mentre il de cuius padre e la madre risultavano usufruttuari e pertanto gli unici obbligati al pagamento sono gli usufruttuari ancora in vita.
c)Manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza;
la mancata notifica degli accertamenti entro i cinque anni dal mancato pagamento determina l'intervenuta decadenza;
comunque la prescrizione della pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 097 2024 01767337 76 501.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre Orsaia rilevando che le cartelle impugnate a carico del sig. Nominativo_2, deceduto in data 03.03.2019 sono state notificate a tutti gli eredi, tra cui, anche all'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_2 in qualità di coobbligato.
Premette che il sig, Nominativo_2 all'epoca dei fatti era soggetto passivo in quanto titolare per l'intero 100% del diritto reale di usufrutto;
a seguito del decesso vi è stata devoluzione dell'eredità essendo stati indicati quali eredi Ricorrente_2 figlio, Nominativo_2 figlio, Nominativo_3, coniuge. A seguito del decesso la Nominativo_3 ha provveduto al ricongiungimento di usufrutto, per l'intero, sulle UU.II. di cui in precedenza era titolare di analogo beneficio il defunto coniuge. Tutte le modificazioni soggettive sopra elencate non potevano essere conosciute dall'Ente scrivente ed avrebbero dovuto essere oggetto di apposita dichiarazione IMU.
Ad oggi non risulta presentata alcuna dichiarazione IMU.
Deduce che tutti gli avvisi sono stati regolarmente notificati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni afferenti le attività degli enti creditori. Le cartelle sono state correttamente notificate, come si evince dalla relata di notifica allegata.
In data 16 dicembre 2025 il ricorrente rinunciava alla sospensiva.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi agli atti impugnati.
Il giudice osserva che le cartelle impugnate da parte ricorrente sono state notificate al ricorrente in qualità di coobbligato ed erede del defunto padre, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle stesse.
Come correttamente dedotto dall'ufficio occorre osservare che il Sig. Nominativo_2 è deceduto in data 03/03/2019 e che i debiti contestati negli avvisi di accertamento si riferiscono agli anni 2015, 2016 e
2018; sostiene l'ufficio altresì che tutti e quattro gli avvisi sono stati legittimamente notificati.
Nel nostro ordinamento l'articolo 65 del D.P.R 600/1973, prevede in materia di imposte dirette a carico degli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione, sia del decesso del contribuente che del nominativo degli eredi;
tale adempimento è destinato a consentire all'Amministrazione finanziaria di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15437/2019, ha espresso un principio molto importante, ovvero che la disciplina prevista dall'art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 trova applicazione anche in materia di imposte locali.
Gli eredi sono quindi onerati di comunicare e proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius o direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, poiché tale comunicazione permetterà agli uffici di azionare direttamente nei confronti dei singoli eredi le proprie pretese tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente al decesso del de cuius.
Secondo più recente giurisprudenza di questa Corte “…in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”(ordinanza Cassazione Sezione quinta n. 12964 del 13/05/2024).
La Corte ha chiarito che, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'Ufficio, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede; ha chiarito inoltre che in assenza di comunicazione di cui all'articolo 65, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi non inficia la validità del procedimento notificatorio, qualora l'ente abbia notificato l'atto a uno degli eredi.
Ed ha concluso affermando che “Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che - sotto pena di nullità insanabile - prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall' art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombenza.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata in atti dal Comune di Torre Orsaia, risulta che l'avviso prot. 6904/113 e relativo a TASI anno 2015 è stato notificato, come da facoltà dell'ente, collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto a mezzo raccomandata e invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata restituita per compiuta giacenza in data
24.03.2020 poiché “non ritirato nel termine di dieci giorni”..
L'avviso prot. 2088/60 relativo a TASI 2016, risulta notificato alla signora Nominativo_3 in qualità di erede e firmato dal Sig. Ricorrente_2, anch'esso erede.
Gli avvisi prot. 7312/100 (IMU 2018) e prot. 7435/32 (TASI 2018) risultano notificati alla Signora Nominativo_3 in qualità di erede e sottoscritti da persona addetta alla casa e invio della CAD.
Pertanto, non essendo stata effettuata la comunicazione da parte degli eredi, la notifica degli avvisi di accertamento risulta legittima, con la conseguenza che gli stessi sono divenuti definitivi in mancanza di tempestiva impugnazione. A tal proposito si rileva che è giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione che in presenza di un atto, nel caso di specie la cartella esattoriale, avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e a suo tempo non impugnato, esso può essere contestato innanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidato, solo per vizi propri e non per vizi che avrebbero potuto rendere nulla o annullabile l'atto presupposto, contenente pretese che si sono ormai consolidate a seguito della mancata impugnazione nei termini degli avvisi.
Del pari non risulta fondata l'eccezione di prescrizione. Ed infatti in tema di riscossione mediante ruolo il diritto alla riscossione dell'IMU, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione applica il termine breve di cinque anni previsto dall'articolo 2948 n. 4, del Codice Civile;
tale termine inizia a decorrere dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato.
Risultano quindi tempestive le notifiche delle cartelle di pagamento tenendo conto dei sessanta giorni previsti per l'impugnazione degli avvisi di accertamento e della proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del D.
L. n. 18/2020.
Il ricorso pertanto deve essere respinto. Anche se vi è soccombenza del ricorrente, si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della non sempre univoca giurisprudenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso. compensa le spese.
Depositata il 25/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZITELLI MARA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16484/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Torre Orsaia - Via 84077 Torre Orsaia SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210113398512501 TASI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230014048186501 TASI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176733776501 IMU 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176733776501 TASI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in motivazione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate riscossione e al Comune di Torre Orsaia in data 29/10/2025 e depositato il 13/11/2025 il Sig. Ricorrente_2 impugna le seguenti cartelle di pagamento, notificate in qualità di erede del defunto padre Nominativo_2, deceduto il 03/03/2019.
1) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2021 01133985 12 501 NOTIFICATA IL 9 AGOSTO 2025 anno d'imposta tasi 2015 notificata 09/08/2025
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2023 00140481 86 501 NOTIFICATA IL 9 AGOSTO 2025 anno d'imposta tasi 2016 notificata il 09/08/2025
2) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2024 01767337 76 501 NOTIFICATA IL 6 AGOSTO 2025 anno d'imposta 2018 tasi IMU notificata il 06/08/2025
Deduce:
a)Illegittimità e conseguente nullità per violazione dell'art. 25 DPR n. 602/1973; mancata notifica degli atti presupposti.
b)Nullità delle cartelle di pagamento per carenza di soggettività passiva. Eccepisce che gli immobili sono stati donati all'odierno ricorrente in nuda proprietà, come emerge dalle visure allegate (All.6), mentre il de cuius padre e la madre risultavano usufruttuari e pertanto gli unici obbligati al pagamento sono gli usufruttuari ancora in vita.
c)Manifesta infondatezza e/o illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza;
la mancata notifica degli accertamenti entro i cinque anni dal mancato pagamento determina l'intervenuta decadenza;
comunque la prescrizione della pretesa relativa alla cartella di pagamento n. 097 2024 01767337 76 501.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torre Orsaia rilevando che le cartelle impugnate a carico del sig. Nominativo_2, deceduto in data 03.03.2019 sono state notificate a tutti gli eredi, tra cui, anche all'odierno ricorrente, sig. Ricorrente_2 in qualità di coobbligato.
Premette che il sig, Nominativo_2 all'epoca dei fatti era soggetto passivo in quanto titolare per l'intero 100% del diritto reale di usufrutto;
a seguito del decesso vi è stata devoluzione dell'eredità essendo stati indicati quali eredi Ricorrente_2 figlio, Nominativo_2 figlio, Nominativo_3, coniuge. A seguito del decesso la Nominativo_3 ha provveduto al ricongiungimento di usufrutto, per l'intero, sulle UU.II. di cui in precedenza era titolare di analogo beneficio il defunto coniuge. Tutte le modificazioni soggettive sopra elencate non potevano essere conosciute dall'Ente scrivente ed avrebbero dovuto essere oggetto di apposita dichiarazione IMU.
Ad oggi non risulta presentata alcuna dichiarazione IMU.
Deduce che tutti gli avvisi sono stati regolarmente notificati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate riscossione eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in ordine a tutte le contestazioni afferenti le attività degli enti creditori. Le cartelle sono state correttamente notificate, come si evince dalla relata di notifica allegata.
In data 16 dicembre 2025 il ricorrente rinunciava alla sospensiva.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'omessa notifica degli avvisi di accertamento sottesi agli atti impugnati.
Il giudice osserva che le cartelle impugnate da parte ricorrente sono state notificate al ricorrente in qualità di coobbligato ed erede del defunto padre, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento indicati nelle stesse.
Come correttamente dedotto dall'ufficio occorre osservare che il Sig. Nominativo_2 è deceduto in data 03/03/2019 e che i debiti contestati negli avvisi di accertamento si riferiscono agli anni 2015, 2016 e
2018; sostiene l'ufficio altresì che tutti e quattro gli avvisi sono stati legittimamente notificati.
Nel nostro ordinamento l'articolo 65 del D.P.R 600/1973, prevede in materia di imposte dirette a carico degli eredi del contribuente un obbligo di comunicazione, sia del decesso del contribuente che del nominativo degli eredi;
tale adempimento è destinato a consentire all'Amministrazione finanziaria di azionare direttamente nei confronti degli eredi stessi le obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15437/2019, ha espresso un principio molto importante, ovvero che la disciplina prevista dall'art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 trova applicazione anche in materia di imposte locali.
Gli eredi sono quindi onerati di comunicare e proprie generalità ed il proprio domicilio fiscale all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius o direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, poiché tale comunicazione permetterà agli uffici di azionare direttamente nei confronti dei singoli eredi le proprie pretese tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente al decesso del de cuius.
Secondo più recente giurisprudenza di questa Corte “…in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973, la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi”(ordinanza Cassazione Sezione quinta n. 12964 del 13/05/2024).
La Corte ha chiarito che, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi una mera facoltà dell'Ufficio, non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede; ha chiarito inoltre che in assenza di comunicazione di cui all'articolo 65, la circostanza che la notifica non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi non inficia la validità del procedimento notificatorio, qualora l'ente abbia notificato l'atto a uno degli eredi.
Ed ha concluso affermando che “Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che - sotto pena di nullità insanabile - prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall' art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombenza.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione allegata in atti dal Comune di Torre Orsaia, risulta che l'avviso prot. 6904/113 e relativo a TASI anno 2015 è stato notificato, come da facoltà dell'ente, collettivamente e impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto a mezzo raccomandata e invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) con raccomandata restituita per compiuta giacenza in data
24.03.2020 poiché “non ritirato nel termine di dieci giorni”..
L'avviso prot. 2088/60 relativo a TASI 2016, risulta notificato alla signora Nominativo_3 in qualità di erede e firmato dal Sig. Ricorrente_2, anch'esso erede.
Gli avvisi prot. 7312/100 (IMU 2018) e prot. 7435/32 (TASI 2018) risultano notificati alla Signora Nominativo_3 in qualità di erede e sottoscritti da persona addetta alla casa e invio della CAD.
Pertanto, non essendo stata effettuata la comunicazione da parte degli eredi, la notifica degli avvisi di accertamento risulta legittima, con la conseguenza che gli stessi sono divenuti definitivi in mancanza di tempestiva impugnazione. A tal proposito si rileva che è giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione che in presenza di un atto, nel caso di specie la cartella esattoriale, avente il titolo in un precedente avviso di accertamento notificato e a suo tempo non impugnato, esso può essere contestato innanzi agli organi del contenzioso tributario e può da tali organi essere invalidato, solo per vizi propri e non per vizi che avrebbero potuto rendere nulla o annullabile l'atto presupposto, contenente pretese che si sono ormai consolidate a seguito della mancata impugnazione nei termini degli avvisi.
Del pari non risulta fondata l'eccezione di prescrizione. Ed infatti in tema di riscossione mediante ruolo il diritto alla riscossione dell'IMU, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione applica il termine breve di cinque anni previsto dall'articolo 2948 n. 4, del Codice Civile;
tale termine inizia a decorrere dalla data in cui l'atto è divenuto definitivo, non essendo stato impugnato.
Risultano quindi tempestive le notifiche delle cartelle di pagamento tenendo conto dei sessanta giorni previsti per l'impugnazione degli avvisi di accertamento e della proroga di 85 giorni prevista dall'articolo 67 del D.
L. n. 18/2020.
Il ricorso pertanto deve essere respinto. Anche se vi è soccombenza del ricorrente, si ritiene equa la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della non sempre univoca giurisprudenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso. compensa le spese.