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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/10/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3737/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3737/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENZA Parte_1 C.F._1
NE
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIRONDA GUIDO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a)pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt.2-3 , comma 3 lett.b della L.01/12/1970 ,N.898 ,come modificato dalla
l.74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ciampino (RM) il 13.05.2006 tra la Sigra ed il Sig Trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Ciampino n.10 parte 2 serie A anno 2006 e conseguentemente ordinare all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al Regio Decr.09/07/1939 n.1238 e successive modifiche;
b)disporre, pertanto, l'affidamento della LI minore ad entrambe i genitori in modo condiviso con residenza e Per_1 collocazione della LI presso l'abitazione materna , con il diritto del padre di vederla e tenerla con se nelle modalità come riportate nel verbale di separazione consensuale , facente parte integrante dell'omologa ; c) modificare l'assegno di mantenimento previsto per la minore nell'importo d €.
200,00 mensili, rivalutabili ex indici ISTAT , stante la nuova composizione familiare del SIg. Pt_1 ora padre di altri due bambini;
d) per la Sigra considerati anche i rapporti interpersonali CP_1 modificati rispetto a quanto concordato in sede di separazione consensuale;
nessuna somma dovrò essere riconosciuta a titolo di mantenimento, considerata la possibilità della Stessa di provvedere , vista la giovane età , autonomamente al proprio sostentamento Con vittoria di spese , competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente: “riconfermare l'erogazione, a carico del Sig. dell'assegno Parte_1 mensile di mantenimento di € 315,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in favore della esponente, Sig.ra nonché dell'assegno mensile di mantenimento di € 250,00, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in favore della LI;
- riconfermare Per_2
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ciampino (RM), in Via Carlo Pirzio Biroli n. 111/C, in favore della esponente, con tutto quanto in essa contenuto;
- riconfermare il regime di affidamento condiviso con residenza e collocazione della minore presso l'abitazione materna, secondo le Per_2 modalità richieste dal Sig. nel proprio ricorso introduttivo;
- pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 13 maggio 2006 in Ciampino
(RM) tra le parti e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, mandando agli Ufficiali di stato civile di competenza di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi, con salvezza di impugnativa, in cui il Giudice ritenesse di non riconoscere in favore della esponente l'assegno di divorzio o di ridurne l'importo rispetto a quanto testé sopra richiesto, aumentare della somma corrispondente a quella ridotta o non riconosciuta alla Sig.ra l'attualmente mantenimento mensile pari ad € CP_1
250,00 della LI , con rivalutazione annuale Istat;
- in caso di riconoscimento integrale del Per_2 mantenimento di € 315,00 in favore della concludente, riconfermare a carico del Sig. Parte_1 la corresponsione di € 250,00 a titolo di mantenimento della LI , con rivalutazione annuale Per_2
Istat; - disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative a LI nella misura del 50%; - in via riconvenzionale, condannare il Sig. alla Per_2 Parte_1 restituzione, in favore della esponente, di tutti gli assegni familiari dal medesimo percepiti con decorrenza dal mese di novembre 2015 ad oggi per un importo totale di € 5.880,00 o per altro importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre a CP_ rivalutazione ed interessi di legge, nonché autorizzare la esponente a richiedere ed ottenere dall' iure proprio, la corresponsione degli assegni familiari dovuti per la LI minore, (se del caso, Per_2 anche con provvedimento di condanna all'Istituto previdenziale de quo); - in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € Parte_1 CP_1
17.500,00, oltre a rivalutazione ed interessi di legge, avendo il primo per proprie esigenze personali usufruito in via esclusiva dalla data del 9 dicembre 2010 anche della quota parte del finanziamento totale di 35.00,00 che era stato erogato dalla Banca Popolare di Novara anche in favore della esponente, quale codebitrice;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 919,80, oltre a rivalutazione ed CP_1 interessi di legge, anticipata da quest'ultima il 28 febbraio 2015 per l'acquisto di una cucina presso
l'esercizio commerciale Agos Ducato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Ciampino il 13.5.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Ciampino, Anno 2006, Parte 2,
Serie A, n. 10.
Dal matrimonio è nata una LI, (n. 17.8.2007). Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa del 19.11.2015 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato in data 6.6.2019 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3,
n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni concordate fra le parti in sede di separazione (ad eccezione del contributo del ricorrente alla ex coniuge, ridotto ad € 158,00 mensili) ed ha disposto il passaggio alla fase istruttoria.
Le parti si sono costituite integrando le rispettive difese. Il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie istruttorie, le istanze probatorie sono state rigettate. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 2. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n.
55/2015, immediatamente applicabile.
È provata la separazione in conseguenza di decreto di omologa del Tribunale di Velletri. La domanda
è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo data certificata dell'accordo di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Ciò posto, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di in data 17.8.2025, nulla Per_2 deve essere disposto in ordine al suo affidamento, nonché alla sua collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario.
È pacifico e incontestato che quest'ultima non sia ancora economicamente autosufficiente e che viva con la madre. Va quindi confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale, non essendo del resto provato , come asserito dal ricorrente, che la i sia allontanata da questa e le parti avrebbero CP_1 deciso di adibirla ad “affitto transitorio” – ed anzi si tratta di circostanza contestata dalla resistente.
In ordine al mantenimento di , giova ricordare che nessun rilievo ha la situazione economico- Per_2 patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017, n.
22314).
In ogni caso, dalla documentazione in atti risulta che il a nelle more costituito un nuovo nucleo Pt_1 familiare con la nascita di due figli (risulta peraltro in atti il decreto del Tribunale di Roma del
15.4.2025, la cui produzione è ammissibile in quanto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui è stato onerato del mantenimento ordinario degli stessi per un importo complessivo di € 400,00). Svolge la professione di guardia giurata e percepisce mensilmente circa €
1.700, oltre tredicesima e quattordicesima. Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2022, risulta avere un reddito imponibile pari ad € 21.700 circa. Quanto alle sue condizioni economiche, si deve inoltre rilevare che dagli estratti conto prodotti emergono vari versamenti in contanti, sebbene per lo più di modesto importo, in ogni caso a cadenza mensile (ad esempio, a novembre 2022 ha versato € 300,00, mentre a dicembre 2022 ha versato € 470,00) e che risulta aver accesso a una formula di piano di accantonamento denaro denominata “salvadanaio XME”. È titolare al 50% unitamente alla ex coniuge della casa coniugale, per la quale è ancora acceso un mutuo trentennale con pagamento di una rata di € 630,00 a carico di entrambe le parti (a tale proposito, la resistente ha precisato che “le parti hanno stipulato con la Banca Popolare di Novara un contratto di mutuo 30ennale per l'importo di complessivi € 120.000,00 con una rata mensile attualmente pari ad € 630,00 mensili (di cui € 444,63 per il prestito fondiario di € 85.000,00 ed € 184,40 per il prestito personale accordato al Signor ”). Pt_2
Ciò posto, in ordine al mantenimento di ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del Per_2 padre il pagamento di un assegno pari a € 300,00, attese le aumentate esigenze della stessa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la CP_1 sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri”
(art. 16, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso. In definitiva, si tratta di valutare:
a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale);
c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato, con riguardo alla resistente che la stessa era CP_1 dipendente fino ad almeno il luglio 2024 della società “ con contratto parziale a Parte_3 tempo indeterminato e paga mensile variabile di circa € 800,00-1.000,00. Dal CU 2022 risultano redditi per lavoro dipendente per € 11.000 circa. Ha dichiarato di essere stata licenziata in data
14.7.2024 e di usufruire della NASPI.
Ciò posto, si deve ulteriormente osservare come la ricorrente abbia allegato di non aver lavorato durante il matrimonio per scelte condivise, essendosi dedicata alla gestione della casa e alla educazione dei figli (dette affermazioni risultano tuttavia sfornite di supporto probatorio).
Risulta inoltre in atti che il matrimonio è durato 8 anni e che la ricorrente ha oggi 44 anni.
Orbene, osserva il Collegio che la oltre ad avere piena capacità lavorativa, considerata anche CP_1
l'età della stessa, non abbia comprovato l'effettivo stato di disoccupazione;
non risulta infatti prodotta la lettera relativa all'asserito licenziamento e, quindi, l'effettiva cessazione dell'attività presso la società dal luglio 2024 (occorre peraltro rilevare come la abbia prodotto Parte_3 CP_1 soltanto la domanda di accesso alla NASPI compilata dalla stessa senza prova della presentazione, nella quale dichiara che il lavoro sarebbe cessato in data differente – agosto 2023 anziché luglio 2024
-, e una schermata - scarsamente leggibile - denominata “stato di disoccupazione” nella quale si legge il nominativo di altra società, la “F.lli Reccia La Bufala”).
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile, atteso peraltro che non risulta la dedotta sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti.
5. Quanto alle restanti domande della resistente condanna del alla restituzione “di tutti CP_1 Pt_1 gli assegni familiari dal medesimo percepiti con decorrenza dal mese di novembre 2015 ad oggi…”, nonché “al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 17.500,00, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi di legge, avendo il primo per proprie esigenze personali usufruito in via esclusiva dalla data del 9 dicembre 2010 anche della quota parte del finanziamento totale di 35.00,00 che era stato erogato dalla Banca Popolare di Novara anche in favore della esponente, quale codebitrice” e “al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 919,80, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi di legge, anticipata da quest'ultima il 28 febbraio 2015 per l'acquisto di una cucina presso l'esercizio commerciale Agos Ducato”), il Tribunale osserva che le stesse non sono ammissibili, atteso che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
[...] Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino di provvedere alle incombenze di legge;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- pone per il mantenimento della LI maggiorenne un assegno mensile a carico del padre di €
300,00 che dovrà essere corrisposto alla madre a decorrere dalla presente sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- rigetta le ulteriori domande, compresa la domanda relativa all'assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO IC MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. LO NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3737/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COSENZA Parte_1 C.F._1
NE
RICORRENTE nei confronti di:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI GIRONDA GUIDO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI
Per il P.M.: “visto, nulla si oppone”.
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: a)pronunciare ai sensi del combinato disposto degli artt.2-3 , comma 3 lett.b della L.01/12/1970 ,N.898 ,come modificato dalla
l.74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ciampino (RM) il 13.05.2006 tra la Sigra ed il Sig Trascritto negli atti di matrimonio del Comune di CP_1 Parte_1
Ciampino n.10 parte 2 serie A anno 2006 e conseguentemente ordinare all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Ciampino di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al Regio Decr.09/07/1939 n.1238 e successive modifiche;
b)disporre, pertanto, l'affidamento della LI minore ad entrambe i genitori in modo condiviso con residenza e Per_1 collocazione della LI presso l'abitazione materna , con il diritto del padre di vederla e tenerla con se nelle modalità come riportate nel verbale di separazione consensuale , facente parte integrante dell'omologa ; c) modificare l'assegno di mantenimento previsto per la minore nell'importo d €.
200,00 mensili, rivalutabili ex indici ISTAT , stante la nuova composizione familiare del SIg. Pt_1 ora padre di altri due bambini;
d) per la Sigra considerati anche i rapporti interpersonali CP_1 modificati rispetto a quanto concordato in sede di separazione consensuale;
nessuna somma dovrò essere riconosciuta a titolo di mantenimento, considerata la possibilità della Stessa di provvedere , vista la giovane età , autonomamente al proprio sostentamento Con vittoria di spese , competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente: “riconfermare l'erogazione, a carico del Sig. dell'assegno Parte_1 mensile di mantenimento di € 315,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in favore della esponente, Sig.ra nonché dell'assegno mensile di mantenimento di € 250,00, CP_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, in favore della LI;
- riconfermare Per_2
l'assegnazione della casa coniugale, sita in Ciampino (RM), in Via Carlo Pirzio Biroli n. 111/C, in favore della esponente, con tutto quanto in essa contenuto;
- riconfermare il regime di affidamento condiviso con residenza e collocazione della minore presso l'abitazione materna, secondo le Per_2 modalità richieste dal Sig. nel proprio ricorso introduttivo;
- pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in data 13 maggio 2006 in Ciampino
(RM) tra le parti e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, mandando agli Ufficiali di stato civile di competenza di trascrivere la emananda sentenza a margine del precitato atto di matrimonio;
- in via subordinata, nella denegata e non concessa ipotesi, con salvezza di impugnativa, in cui il Giudice ritenesse di non riconoscere in favore della esponente l'assegno di divorzio o di ridurne l'importo rispetto a quanto testé sopra richiesto, aumentare della somma corrispondente a quella ridotta o non riconosciuta alla Sig.ra l'attualmente mantenimento mensile pari ad € CP_1
250,00 della LI , con rivalutazione annuale Istat;
- in caso di riconoscimento integrale del Per_2 mantenimento di € 315,00 in favore della concludente, riconfermare a carico del Sig. Parte_1 la corresponsione di € 250,00 a titolo di mantenimento della LI , con rivalutazione annuale Per_2
Istat; - disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie relative a LI nella misura del 50%; - in via riconvenzionale, condannare il Sig. alla Per_2 Parte_1 restituzione, in favore della esponente, di tutti gli assegni familiari dal medesimo percepiti con decorrenza dal mese di novembre 2015 ad oggi per un importo totale di € 5.880,00 o per altro importo ritenuto di giustizia da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre a CP_ rivalutazione ed interessi di legge, nonché autorizzare la esponente a richiedere ed ottenere dall' iure proprio, la corresponsione degli assegni familiari dovuti per la LI minore, (se del caso, Per_2 anche con provvedimento di condanna all'Istituto previdenziale de quo); - in via riconvenzionale, condannare il Sig. al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € Parte_1 CP_1
17.500,00, oltre a rivalutazione ed interessi di legge, avendo il primo per proprie esigenze personali usufruito in via esclusiva dalla data del 9 dicembre 2010 anche della quota parte del finanziamento totale di 35.00,00 che era stato erogato dalla Banca Popolare di Novara anche in favore della esponente, quale codebitrice;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. al Parte_1 pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 919,80, oltre a rivalutazione ed CP_1 interessi di legge, anticipata da quest'ultima il 28 febbraio 2015 per l'acquisto di una cucina presso
l'esercizio commerciale Agos Ducato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. I coniugi indicati in epigrafe hanno contratto matrimonio in Ciampino il 13.5.2006, trascritto nei
Registri dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio del Comune di Ciampino, Anno 2006, Parte 2,
Serie A, n. 10.
Dal matrimonio è nata una LI, (n. 17.8.2007). Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa del 19.11.2015 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato in data 6.6.2019 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3,
n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987.
All'udienza presidenziale il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo;
il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori confermando le condizioni concordate fra le parti in sede di separazione (ad eccezione del contributo del ricorrente alla ex coniuge, ridotto ad € 158,00 mensili) ed ha disposto il passaggio alla fase istruttoria.
Le parti si sono costituite integrando le rispettive difese. Il G.I. ha concesso i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.; all'esito del deposito delle memorie istruttorie, le istanze probatorie sono state rigettate. La causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.3.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. 2. Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), della L. 898/1970, modificata dalla legge 74/1987, nonché dalla L. n.
55/2015, immediatamente applicabile.
È provata la separazione in conseguenza di decreto di omologa del Tribunale di Velletri. La domanda
è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo data certificata dell'accordo di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
3. Ciò posto, atteso il raggiungimento della maggiore età da parte di in data 17.8.2025, nulla Per_2 deve essere disposto in ordine al suo affidamento, nonché alla sua collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario.
È pacifico e incontestato che quest'ultima non sia ancora economicamente autosufficiente e che viva con la madre. Va quindi confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale, non essendo del resto provato , come asserito dal ricorrente, che la i sia allontanata da questa e le parti avrebbero CP_1 deciso di adibirla ad “affitto transitorio” – ed anzi si tratta di circostanza contestata dalla resistente.
In ordine al mantenimento di , giova ricordare che nessun rilievo ha la situazione economico- Per_2 patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e l'obbligo in parola si fondano sulla situazione del figlio, e non già sulle capacità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass. civ., 25.09.2017, n.
22314).
In ogni caso, dalla documentazione in atti risulta che il a nelle more costituito un nuovo nucleo Pt_1 familiare con la nascita di due figli (risulta peraltro in atti il decreto del Tribunale di Roma del
15.4.2025, la cui produzione è ammissibile in quanto sopravvenuto all'udienza di precisazione delle conclusioni, con cui è stato onerato del mantenimento ordinario degli stessi per un importo complessivo di € 400,00). Svolge la professione di guardia giurata e percepisce mensilmente circa €
1.700, oltre tredicesima e quattordicesima. Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta relativa all'anno 2022, risulta avere un reddito imponibile pari ad € 21.700 circa. Quanto alle sue condizioni economiche, si deve inoltre rilevare che dagli estratti conto prodotti emergono vari versamenti in contanti, sebbene per lo più di modesto importo, in ogni caso a cadenza mensile (ad esempio, a novembre 2022 ha versato € 300,00, mentre a dicembre 2022 ha versato € 470,00) e che risulta aver accesso a una formula di piano di accantonamento denaro denominata “salvadanaio XME”. È titolare al 50% unitamente alla ex coniuge della casa coniugale, per la quale è ancora acceso un mutuo trentennale con pagamento di una rata di € 630,00 a carico di entrambe le parti (a tale proposito, la resistente ha precisato che “le parti hanno stipulato con la Banca Popolare di Novara un contratto di mutuo 30ennale per l'importo di complessivi € 120.000,00 con una rata mensile attualmente pari ad € 630,00 mensili (di cui € 444,63 per il prestito fondiario di € 85.000,00 ed € 184,40 per il prestito personale accordato al Signor ”). Pt_2
Ciò posto, in ordine al mantenimento di ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del Per_2 padre il pagamento di un assegno pari a € 300,00, attese le aumentate esigenze della stessa, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%.
4. L'ulteriore domanda sulla quale è chiamato a pronunciarsi il Collegio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della a ricevere assegno divorzile, ex art. art. 5, comma 6, L. 898/1970 (“con la CP_1 sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno
o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”).
Si tratta, com'è noto, di un istituto che ha presupposti differenti rispetto all'assegno di mantenimento, quest'ultimo previsto e disciplinato dall'art. 156 c.c. (v. in particolare i commi 1 e 2: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”).
Detto ancor più chiaramente, dal tenore letterale delle norme sopraccitate risulta che:
- in sede di separazione è sufficiente che il coniuge richiedente non abbia “adeguati redditi propri”
(art. 16, comma 1, c.c.);
- in sede di divorzio è necessario che il coniuge richiedente non abbia "mezzi adeguati", o, comunque, non possa procurarseli “per ragioni obbiettive” (art. art. 5, comma 6, L. 898/1970).
La ratio della differente disciplina risiede nella circostanza che entrambi i coniugi dovrebbero aspirare, dopo la cessazione del vincolo, ad una maggiore indipendenza reciproca.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 c.c. alla condizione che chi lo pretenda non abbia adeguati redditi propri, a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma 6, l. 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 l. 6 marzo 1987 n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive;
ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi” (Cass. civ., sez. I, 19.03.2004 , n. 5555).
Per quanto poi riguarda più nel dettaglio l'assegno divorzile, è stato chiarito che “ai sensi della l. n.
898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”
(Cass. civile, S.U., 11.07.2018, n.18287).
In tale contesto – e fermo restando che deve essere escluso che le mere divergenze economico patrimoniali tra la parti possano di per sé stesse giustificare il riconoscimento in capo al richiedente del diritto all'assegno divorzile: come infatti osservato dalle stesse S.U. della Cassazione nella pronuncia più sopra richiamata, “questa valutazione, ove costituisca il fattore determinante l'an debeatur dell'assegno, non può sottrarsi a forti rischi di loclupetazione ingiustificata dell'ex coniuge richiedente in tutte quelle situazioni in cui egli possa godere comunque non solo di una posizione economica autonoma ma anche di una condizione di particolare agiatezza oppure quando non abbia significativamente contribuito alla formazione della posizione economico-patrimoniale dell'altro ex coniuge” – quando la parte debole si trovi incolpevolmente a non disporre di un reddito minimo, tale da non consentirle una vita dignitosa, e vi sia una sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti, potrà essere preso in considerazione il cosiddetto criterio assistenziale dell'assegno divorzile – anche in via esclusiva rispetto alle altre funzioni (perequativa, compensativa e retributiva) –, e ciò sulla base di un principio di uguaglianza e solidarietà dei coniugi, che permane anche dopo lo scioglimento del vincolo.
In aggiunta al criterio assistenziale occorre poi considerare, in via residuale, anche gli altri criteri, ossia quello compensativo-perequativo (quello compensativo impone di valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia, mentre quello perequativo di apprezzare il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo del coniuge richiedente), e, infine, quello risarcitorio: in ogni caso, è onere della parte che domanda l'assegno dare prova degli elementi costitutivi di esso. In definitiva, si tratta di valutare:
a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, sussistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non poter condurre una vita dignitosa per situazione incolpevole (id est il criterio assistenziale);
c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche tragga origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Tutto ciò premesso, deve essere osservato, con riguardo alla resistente che la stessa era CP_1 dipendente fino ad almeno il luglio 2024 della società “ con contratto parziale a Parte_3 tempo indeterminato e paga mensile variabile di circa € 800,00-1.000,00. Dal CU 2022 risultano redditi per lavoro dipendente per € 11.000 circa. Ha dichiarato di essere stata licenziata in data
14.7.2024 e di usufruire della NASPI.
Ciò posto, si deve ulteriormente osservare come la ricorrente abbia allegato di non aver lavorato durante il matrimonio per scelte condivise, essendosi dedicata alla gestione della casa e alla educazione dei figli (dette affermazioni risultano tuttavia sfornite di supporto probatorio).
Risulta inoltre in atti che il matrimonio è durato 8 anni e che la ricorrente ha oggi 44 anni.
Orbene, osserva il Collegio che la oltre ad avere piena capacità lavorativa, considerata anche CP_1
l'età della stessa, non abbia comprovato l'effettivo stato di disoccupazione;
non risulta infatti prodotta la lettera relativa all'asserito licenziamento e, quindi, l'effettiva cessazione dell'attività presso la società dal luglio 2024 (occorre peraltro rilevare come la abbia prodotto Parte_3 CP_1 soltanto la domanda di accesso alla NASPI compilata dalla stessa senza prova della presentazione, nella quale dichiara che il lavoro sarebbe cessato in data differente – agosto 2023 anziché luglio 2024
-, e una schermata - scarsamente leggibile - denominata “stato di disoccupazione” nella quale si legge il nominativo di altra società, la “F.lli Reccia La Bufala”).
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile, atteso peraltro che non risulta la dedotta sperequazione tra le capacità patrimoniali e reddituali delle parti.
5. Quanto alle restanti domande della resistente condanna del alla restituzione “di tutti CP_1 Pt_1 gli assegni familiari dal medesimo percepiti con decorrenza dal mese di novembre 2015 ad oggi…”, nonché “al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 17.500,00, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi di legge, avendo il primo per proprie esigenze personali usufruito in via esclusiva dalla data del 9 dicembre 2010 anche della quota parte del finanziamento totale di 35.00,00 che era stato erogato dalla Banca Popolare di Novara anche in favore della esponente, quale codebitrice” e “al pagamento, in favore della Sig.ra della somma di € 919,80, oltre a CP_1 rivalutazione ed interessi di legge, anticipata da quest'ultima il 28 febbraio 2015 per l'acquisto di una cucina presso l'esercizio commerciale Agos Ducato”), il Tribunale osserva che le stesse non sono ammissibili, atteso che è generalmente esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di divorzio, con le domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio stesso.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
[...] Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ciampino di provvedere alle incombenze di legge;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- pone per il mantenimento della LI maggiorenne un assegno mensile a carico del padre di €
300,00 che dovrà essere corrisposto alla madre a decorrere dalla presente sentenza entro i primi cinque giorni di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, nonché le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
- rigetta le ulteriori domande, compresa la domanda relativa all'assegno divorzile;
- compensa integralmente le spese di lite.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 08/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
LO NO IC MA