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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 14/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3659/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038548659000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Siciliana Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto, depositato in data 25.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, da “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00385486 59, notificata in data 30/04/2024, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2021 per un ammontare complessivo di euro
15.160,16.
La ricorrente eccepiva:
1. la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata;
2. la violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
3. il difetto di motivazione dell'atto impositivo, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per omessa allegazione di atti richiamati;
4. la violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, per mancato invio di avviso bonario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva la Regione Siciliana opponendosi al ricorso con proprie motivazioni.
La ricorrente in data 21.10.2025 presentava una memoria illustrativa in replica alle eccezioni dei resistenti.
La Corte in data 3.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso proposto dalla ricorrente società avverso la cartella di pagamento n.
29320240038548659000 emessa per la tassa automobilistica regionale anno 2021 non è fondato e va rigettato.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché la violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e del diritto di difesa, lamentando altresì difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. Tali doglianze non possono essere accolte.
In primo luogo, quanto alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – per l'annualità 2021, trova applicazione la legge della
Regione Siciliana n. 16 del 2015 con la quale la Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente, ribadendone i relativi profili costitutivi.
Pertanto, a decorrere da tale modifica, la Regione Siciliana è legittimata a iscrivere direttamente a ruolo le somme dovute per tassa automobilistica non versata, senza necessità di previa notifica di un separato avviso di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2021, la cartella di pagamento costituisce il primo e unico atto impositivo legittimamente notificabile al contribuente.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione del diritto di difesa o dello Statuto del contribuente, giacché la cartella consente pienamente al soggetto passivo di conoscere la pretesa tributaria e di impugnarla nei modi e nei termini di legge, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla dedotta insufficiente motivazione dell'atto, si osserva che la cartella impugnata è redatta in conformità al modello ministeriale e riporta gli elementi essenziali previsti dalla normativa: l'indicazione della targa del veicolo, dell'annualità d'imposta, nonché l'importo distinto per tributo, sanzioni e interessi.
Secondo costante giurisprudenza, la cartella di pagamento soddisfa l'obbligo di motivazione qualora indichi l'importo richiesto e la base normativa degli interessi, senza che sia necessario specificare i singoli saggi applicati o la modalità di calcolo.
La censura della ricorrente risulta pertanto infondata.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata comunicazione di un avviso bonario.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'avviso bonario è obbligatorio solo nei casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o dell'imponibile, ipotesi che non ricorre nella riscossione della tassa automobilistica, tributo a pagamento diretto, per il quale la cartella costituisce il primo atto impositivo.
Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza relativa all'esclusione dalla tassazione dei veicoli rottamati o non più nella disponibilità della società, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953 e dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 16/2015, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica permane fino alla cancellazione formale del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La semplice dismissione materiale o rottamazione di fatto del veicolo, se non seguita dalla comunicazione ufficiale e dalla conseguente cancellazione dal PRA, non comporta estinzione dell'obbligo tributario.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la data di effettiva cancellazione dei veicoli dal PRA, limitandosi a dedurre genericamente l'avvenuta rottamazione.
La Regione, al contrario, ha fondato la propria pretesa sui dati provenienti dal Pubblico Registro
Automobilistico, che costituiscono fonte legale e vincolante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
Pertanto, la tassazione risulta correttamente riferita ai veicoli ancora formalmente intestati alla società nell'anno d'imposta 2021, e la doglianza deve essere rigettata. Infine, l'avvenuto pagamento rateale parziale da parte della contribuente, come documentato dalla
Regione, costituisce ulteriore conferma del riconoscimento del debito tributario e dell'inesistenza di vizi radicali dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto precede, la cartella di pagamento impugnata risulta pienamente legittima, non prescritta, completa nei suoi elementi essenziali e validamente notificata.
Le spese seguono i la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato e la società ricorrente è condannata a pagare le spese di lite ai resistenti liquidate in
€ 1.489,00 ciascuno oltre a spese accessorie.
Palermo 3.11.2025.
Il RE Il Presidente
(CO TE) (EL OL)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
PILLITTERI COSTANTINO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3659/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240038548659000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Siciliana Ass.Econ. Dip Fin.e cred.Serv. 2 Tasse Auto, depositato in data 25.07.2024 presso la segreteria di questa Corte di Giustizia
Tributaria, da “Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione”, come rappresentata e difesa in atti, ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00385486 59, notificata in data 30/04/2024, avente ad oggetto tassa registro automobilistico, relativa all'anno 2021 per un ammontare complessivo di euro
15.160,16.
La ricorrente eccepiva:
1. la mancata notifica dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata;
2. la violazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000 e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
3. il difetto di motivazione dell'atto impositivo, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e per omessa allegazione di atti richiamati;
4. la violazione dell'art.
6-bis dello Statuto del contribuente, per mancato invio di avviso bonario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva la Regione Siciliana opponendosi al ricorso con proprie motivazioni.
La ricorrente in data 21.10.2025 presentava una memoria illustrativa in replica alle eccezioni dei resistenti.
La Corte in data 3.11.2025 poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso proposto dalla ricorrente società avverso la cartella di pagamento n.
29320240038548659000 emessa per la tassa automobilistica regionale anno 2021 non è fondato e va rigettato.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi, l'illegittimità della cartella per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico, nonché la violazione degli artt. 7 e 17 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e del diritto di difesa, lamentando altresì difetto di motivazione e mancata indicazione del calcolo degli interessi. Tali doglianze non possono essere accolte.
In primo luogo, quanto alla mancata notifica dell'avviso di accertamento, la Corte rileva che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – per l'annualità 2021, trova applicazione la legge della
Regione Siciliana n. 16 del 2015 con la quale la Regione ha istituito la tassa automobilistica regionale, chiamata a sostituire quella erariale in precedenza vigente, ribadendone i relativi profili costitutivi.
Pertanto, a decorrere da tale modifica, la Regione Siciliana è legittimata a iscrivere direttamente a ruolo le somme dovute per tassa automobilistica non versata, senza necessità di previa notifica di un separato avviso di accertamento.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2021, la cartella di pagamento costituisce il primo e unico atto impositivo legittimamente notificabile al contribuente.
Non sussiste, dunque, alcuna violazione del diritto di difesa o dello Statuto del contribuente, giacché la cartella consente pienamente al soggetto passivo di conoscere la pretesa tributaria e di impugnarla nei modi e nei termini di legge, come in effetti avvenuto nel caso di specie.
Quanto alla dedotta insufficiente motivazione dell'atto, si osserva che la cartella impugnata è redatta in conformità al modello ministeriale e riporta gli elementi essenziali previsti dalla normativa: l'indicazione della targa del veicolo, dell'annualità d'imposta, nonché l'importo distinto per tributo, sanzioni e interessi.
Secondo costante giurisprudenza, la cartella di pagamento soddisfa l'obbligo di motivazione qualora indichi l'importo richiesto e la base normativa degli interessi, senza che sia necessario specificare i singoli saggi applicati o la modalità di calcolo.
La censura della ricorrente risulta pertanto infondata.
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla mancata comunicazione di un avviso bonario.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'avviso bonario è obbligatorio solo nei casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o dell'imponibile, ipotesi che non ricorre nella riscossione della tassa automobilistica, tributo a pagamento diretto, per il quale la cartella costituisce il primo atto impositivo.
Per quanto riguarda l'ulteriore doglianza relativa all'esclusione dalla tassazione dei veicoli rottamati o non più nella disponibilità della società, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n.
953 e dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 16/2015, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica permane fino alla cancellazione formale del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
La semplice dismissione materiale o rottamazione di fatto del veicolo, se non seguita dalla comunicazione ufficiale e dalla conseguente cancellazione dal PRA, non comporta estinzione dell'obbligo tributario.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare la data di effettiva cancellazione dei veicoli dal PRA, limitandosi a dedurre genericamente l'avvenuta rottamazione.
La Regione, al contrario, ha fondato la propria pretesa sui dati provenienti dal Pubblico Registro
Automobilistico, che costituiscono fonte legale e vincolante ai fini dell'individuazione del soggetto passivo.
Pertanto, la tassazione risulta correttamente riferita ai veicoli ancora formalmente intestati alla società nell'anno d'imposta 2021, e la doglianza deve essere rigettata. Infine, l'avvenuto pagamento rateale parziale da parte della contribuente, come documentato dalla
Regione, costituisce ulteriore conferma del riconoscimento del debito tributario e dell'inesistenza di vizi radicali dell'atto impugnato.
Alla luce di quanto precede, la cartella di pagamento impugnata risulta pienamente legittima, non prescritta, completa nei suoi elementi essenziali e validamente notificata.
Le spese seguono i la soccombenza.
P.Q.M.
Il ricorso è rigettato e la società ricorrente è condannata a pagare le spese di lite ai resistenti liquidate in
€ 1.489,00 ciascuno oltre a spese accessorie.
Palermo 3.11.2025.
Il RE Il Presidente
(CO TE) (EL OL)