Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 615 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2024 al numero 615, e vertente
TRA
elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3
domicliati in Perugia, via C. Caporali, n. 39, presso l'avv. Giovanni Spina, che li assiste e difende giusta procura allegata telematicamente;
ATTORI - OPPONENTI
CONTRO
e per essa la mandataria Controparte_1 Parte_4
domiciliata in Milano, via Vittoria Colonna, n. 4, presso lo studio dell'avv.
[...]
Francesco Concio e dell'avv. Marco Pesenti, che la assistono e difendono giusta procura prodotta telematicamente con il ricorso monitorio;
CONVENUTO-OPPOSTO
e avente ad oggetto: contratti bancari;
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. – Con ricorso depositato il 24 novembre 2023, la società ha Controparte_1
chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 13 dicembre 2023, n. 1612, per l'importo di euro 77.261,38 oltre accessori e spese, a carico della società quale Parte_1
debitore principale, e a carico di e di quali fideiussori Parte_2 Parte_3
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2. – Con atto di citazione ritualmente notificato si oppongono la società Parte_1
nonché i fideiussori, sostenendo:
[...]
a) la prescrizione del credito azionato, per non essere stata compiuta alcuna messa in mora dalla data della stipula alla data dell'introduzione del procedimento per decreto ingiuntivo.
b) il proprio diritto di essere tenuti indenni dalla società Parte_5
– che hanno chiesto di chiamare in causa – che, secondo quanto riferito, si
[...] costituiva “garante ex l. 662/96” assumendo che “poiché dell'originario credito di euro
300.000 residua solo l'importo di euro 77.261,38, ben inferiore all'80% garantito, il creditore avrebbe dovuto soddisfarsi mediante il fondo di garanzia” (v. atto di citazione).
Chiedono quindi revocare il decreto ingiuntivo e, in subordine, chiamarsi in causa il terzo e condannarlo a tenere indenni i fideiussori da ogni somma a loro carico.
3. – Con comparsa ritualmente prodotta, si è costituita la società
[...]
sostenendo: Parte_4
a) quanto all'assunta prescrizione del credito, richiamando conforme giurisprudenza, che il dies a quo della prescrizione in ogni caso correrebbe con la scadenza dell'ultima rata prevista dal contratto, sicchè nel caso di specie decorrerebbe dal 31 marzo 2015, e dunque la domanda sarebbe tempestiva;
inoltre, avendo secondo la prospettazione di parte i resistenti sottoscritto riconoscimento del debito nel 2014, in ogni caso a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione sarebbe stata ulteriormente interrotta.
b) quanto alla chiamata in causa, che il creditore non sarebbe tenuto ad agire preliminarmente nei confronti del fondo di garanzia, ben potendo agire direttamente contro i fideiussori e il debitore principale, atteso che non sarebbe stato pattuito alcun beneficium excussionis.
Chiede quindi respingersi l'avversa opposizione con conferma del decreto o, in ogni caso, condannare le controparti al pagamento di quanto dovuto.
3. – Fissata la prima udienza, i procuratori delle parti hanno depositato le memorie ex art. 171 ter c.p.c. previste dal rito, ribadendo le proprie posizioni e ragioni. L'opposto
Pagina 2 di 4 ha dato atto di aver esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
Alla prima udienza si è tentata la conciliazione della lite, su proposta del Tribunale, infruttuosamente. Alla successiva udienza i procuratori delle parti sono stati invitati a precisare le conclusioni e quindi a discutere oralmente la causa ex art. 281 sexies c.p.c., che quindi è passata in decisione a norma dell'ultimo comma.
5. – L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Può preliminarmente osservarsi che la società ha prodotto in Controparte_1
giudizio il contratto di mutuo chirografo con il quale ha concesso al debitore principale la somma di euro 300.000, da restituire in 60 rate mensili oltre 12 di preammortamento al tasso nominale variabile inizialmente determinato in misura del 6,409% con ammortamento alla francese, nonché successivo atto di modifica del piano di ammortamento con postergazione della scadenza dell'ultima rata al 31 marzo 2015. Nel contratto di mutuo è altresì stipulata, all'art. 7, la fideiussione di Parte_2
(amministratore della società) e di che hanno garantito l'adempimento Parte_3
di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto fino all'importo di euro 390.000.
Venendo al merito della controversia, non può che ritenersi che la prescrizione eccepita dagli opponenti non sia maturata. Correttamente infatti la parte opposta rileva che in materia di contratti di mutuo la prescrizione del credito decorre dall'ultima rata prevista dall'ammortamento (in termini, Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4232;
Cass. civ., Sez. III, 30 agosto 2011, n. 17798), sicchè, a tacere di ogni altra questione
(non risultando neppure risoluzione unilaterale del contratto) in ogni caso, correndo la prescrizione dal 31 marzo 2015, la stessa, comunque decennale (v. Cass. civ., Sez. I, 20 dicembre 2011, n. 27656), alla data del deposito della domanda monitoria (né della notifica del ricorso e del decreto) non era compiuta.
L'eccezione è dunque infondata.
Passando alla questione inerente l'affermato obbligo del creditore di chiedere l'adempimento al terzo garante – fermo che la chiamata in Parte_5
causa, come noto, può essere respinta anche solo per ragioni di economia processuale, ben potendo, se ritiene, la parte che assume di avere titolo contro il terzo, spiegare autonoma domanda giudiziale – la questione è infondata.
E' infatti evidente che – in linea generale –, ove vi siano più condebitori solidali (in quanto la garanzia personale costituisce, ovviamente, una forma di solidarietà tra i vari
Pagina 3 di 4 garanti) il creditore ben può chiedere l'adempimento al debitore che ritenga di aggredire, essendo appunto la solidarietà un vantaggio per il creditore che, appunto, può chiedere l'intero a ciascun debitore solidale.
Quanto invece alla tesi per la quale i fideiussori avrebbero titolo per vedersi integralmente tenuti immediatamente indenni (e neppure rifusi) dal
[...]
(cft. le conclusioni spiegate) – che in questa sede si esamina solo per Parte_5
completezza, stante la mancata autorizzazione della chiamata in causa – basti il rilievo che, nel presente procedimento, è spiegata univocamente spiegata azione di manleva, assumendosi i fideiussori garantiti dal terzo: è chiaro, invece, che il garantito è il debitore principale, in una garanzia a solidarietà imperfetta (o a interesse disuguale) sicchè, ovviamente, quest'ultimo (nel cui interesse in effetti non è spiegata domanda) non ha titolo verso il garante per vedersi rifuso, avendo invece il garante, in ipotesi di suo pagamento, regresso contro il debitore principale.
L'opposizione è, quindi, complessivamente infondata e deve essere respinta.
6. – Le spese seguono la soccombenza ma, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, possono essere liquidate nella misura minima (tutte le fasi, minimi:
7.052 euro)
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così definitivamente provvede nella causa in epigrafe:
- respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 13 dicembre
2023, n. 1612, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna solidalmente, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di e per essa in favore di Controparte_1
spese che liquida in misura di euro 7.052 oltre spese Parte_4
generali (15%) iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Perugia il 17 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio Contini
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