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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40958/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma via Emanuele Gianturco 6..
RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Simone Rossetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio in data 6.09.2019, rep. 9614, racc. Per_1
3235
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1
€1.249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 8.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di
[...] CP_2 avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale: accertata l'illegittimità degli accordi del 27 giugno 2014 e del 17 luglio 2015, nonché della modifica intervenuta l'11 dicembre 2015 per quanto sopra esplicitato e CP_ accertata la natura discriminatoria del comportamento di consistente nel mancato computo dal novembre 2015 al novembre 2018 delle assenze ex art. 33 L.104/92 ai fini della maturazione del Bonus Era (o maggiorazione ERA) e del riconoscimento di ERA CP_ 1, ordinare ad la cessazione del comportamento discriminatorio nei suoi confronti;
condannarla, altresì, a corrispondere al sig. le differenze retributive ad esso Parte_1 spettanti dal novembre 2015 al novembre 2018 da calcolarsi in altro e separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo nonché́ il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” Deduceva il ricorrente di essere dipendente della resistente e di usufruire dei permessi ex art.33 comma 3 legge 104/92 per l'assistenza della moglie. Deduceva che le assenze giustificate ex legge 104/1992, possibili in numero di 3 mensili, non venivano computate ai fini della maturazione di una parte della retribuzione e, specificatamente per la c.d. maggiorazione ERA. Precisava al riguardo:
- che con l'accordo integrativo del 27 giugno 2014, aveva provveduto CP_1
a riorganizzare l'articolazione retributiva prevista per i propri dipendenti e, in particolare, aveva suddiviso le indennità in due macrocategorie ERA1 ed ERA2 ;
- che tale accordo poi rivisto con quello successivo del 17 luglio 2015, aveva istituito inoltre, delle ulteriori maggiorazioni legate al raggiungimento di specifici obiettivi di presenza, computati su base semestrale (chiamate maggiorazioni ERA):
- di €500,00 poi elevati a €700,00 dal successivo dicembre 2015 per i macchinisti che non avessero superato il 4% complessivo di assenze;
- di €150,00 se le assenze erano superiori al 4% ma inferiori al 9%;
- che a tale aumento, l'accordo dell'11 dicembre 2015 aveva aggiunto un altro bonus erogato annualmente pari ad € 1.000,00 nel caso in cui il lavoratore non avesse superato il 3% complessivo di assenze;
- che per il computo delle maggiorazioni ERA, però, non venivano considerati i giorni presi per i permessi ex L.104/92, a differenza dei giorni presi per ferie o permessi sindacali ex art. 23 L. n. 300/70;
- che inoltre, a differenza di quanto previsto dall'accordo del 27 giugno 2014, al Testim ricorrente non era mai corrisposto neppure 1 nei tre giorni di permesso mensile che invece gli sarebbe sempre spettato;
Premessi tali fatti deduceva che il suo diritto ad usufruire dei permessi ex L.104/1992 era andato a detrimento della retribuzione percepita e che tali accordi erano illegittimi perché costituivano una illegittima disparità di trattamento nei suoi confronti in quanto soggetto che usufruiva dei permessi ex legge 104/1992. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del
CP_1 ricorso in quanto infondato. Al riguardo la resistente dopo aver ricostruito le vicende che avevano portato alla fusione di con le altre aziende di trasporto e Met.Ro. fino
CP_1 CP_3 alla sottoscrizione dell'accordo 27 giugno 2014, evidenziava come proprio per effetto della fusione di tre preesistenti strutture organizzative, si era
CP_1 trovata in una condizione di forte esposizione debitoria, e, in più, con personale in esubero e deduceva che si era reso quindi procedere ad complessivo risanamento economico - finanziario. Deduceva che per affrontare tale stato di crisi su sollecitazione ed in
CP_1 concerto con la controllante aveva predisposto un Piano Parte_2
Industriale relativo agli anni 2011-2015, contenente le linee guida per il risanamento e la razionalizzazione delle risorse del Trasporto Pubblico Locale della Capitale adottando una serie di misure di contenimento dei costi che avevano riguardato fondamentalmente la riduzione dei costi del personale e una razionalizzazione delle risorse impiegate così da salvaguardare, da un lato, il servizio pubblico affidatole e, dall'altro, il posto di lavoro dei propri dipendenti. Deduceva che in tale ottica in data 27 giugno 2014, era stato stipulato un accordo tra e le OO.SS. più rappresentative sul territorio nazionale CP_1 relativo al riordino salariale di secondo livello, sempre nell'ottica di riduzione dei costi, al fine di ricostituire un'equilibrata rispondenza tra i trattamenti complessivamente riconosciuti, le qualifiche professionali ricoperte e le prestazioni effettivamente rese e con l'intento di far partecipare il personale alla produttività e ai risultati aziendali. Deduceva che su questa scia si dovevano leggere gli accordi del 27 giugno 2014 e del 17.7.2015. che avevano disciplinato le modalità di erogazione degli elementi Era 1 e Era 2 al personale operativo. Precisava che le due voci retributive ERA1 e ERA2 non venivano più corrisposte in maniera fissa ma in maniera variabile a seconda della effettiva presenza in servizio del dipendente. In particolare, deduceva che nell'ERA1 erano computati i permessi ex legge 104/92 usufruiti per il dipendente disabile o per assistere figli coniuge e genitori disabili. Al riguardo deduceva che l'importo di Era1 era sempre stato riconosciuto al ricorrente anche per i giorni di permesso ex L.10471992 essendo tale ipotesi prevista dagli accordi aziendali. Deduceva che era stata altresì prevista una maggiorazione retributiva annuale, c.d. Bonus ERA in aggiunta alle voci ERA1 ed ERA 2. Deduceva che come riportato negli accordi e nella disposizione gestionale, la maggiorazione annuale era finalizzata all'incentivazione economica strettamente correlata alla maggiore presenza in servizio e veniva calcolata ed erogata semestralmente, in rapporto al raggiungimento di specifici obiettivi di presenza individuati nelle seguenti soglie, a cui si collegano due differenti importi (calcolati al parametro 175), e precisamente: a) per le assenze a qualsiasi titolo che raggiungevano un livello inferiore o pari al 4% veniva erogato l'importo annuale di €500,00; b) per le assenze a qualsiasi titolo che raggiungevano un livello superiore al 4% ma inferiore al 9% veniva erogato l'importo annuale di € 150,00. c) per le assenze a qualsiasi titolo oltre il livello del 9% non veniva erogato alcun importo premiale. Precisava che solo in relazione a tale bonus non venivano computate come presenza le fattispecie di sospensione/astensione dal rapporto di lavoro, come l'astensione obbligatoria per maternità, la malattia grave, gli infortuni etc e anche le assenze per permessi ex a Legge 104/1992. Precisava che per tutta la popolazione aziendale, dunque, le uniche assenze che non concorrevano al raggiungimento delle soglie limitative della Testim maggiorazione erano riferibili alle giornate di ferie. Contestava quindi che sussistesse alcuna discriminazione avente ad oggetto la disabilità, mancando il presupposto dell'azione. Richiamava al riguardo precedenti giurisprudenziali della Corte di Appello di Roma e del tribunale. Precisava altresì che il ricorrente non aveva quantificato le differenze retributive pretese e allegava conteggio attestante l'eventuale importo del bonus Era dovuto, che era inferiore al massimo del bonus preteso avendo il ricorrente avuto nel periodo oggetto della domanda anche altre assenze diverse dai permessi ex legge 104/1992, assenze che venivano computate per escludere la debenza del bonus. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni “in via principale, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutti i motivi e le eccezioni svolte in narrativa;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le differenze retributive per ERA 1 e per maggiorazione ERA (c.d. bonus ERA) per il periodo dal novembre 2015 al novembre 2018, sono pari a complessivi € 696,00, come da conteggi in atti;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare come non dovuto il risarcimento richiesto sulla scorta di quanto motivato al cap. 6) sub par. b). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” 3.Con memoria ritualmente depositata parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per avere la stessa ad oggetto un diritto del lavoratore. Deduceva comunque in ordine alla quantificazione effettuata da che le CP_1 somme dovute a titolo di Bonus ERA erano pari a €696,00 e le somme non pagate e dovute a titolo di Era1 erano pari a €1.249,91. 4.Alla prima udienza del 10.4.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste e il difensore di dichiarava “ di accettare il contraddittorio e la quantificazione CP_1 operata da parte ricorrente sull'importo di ERA 1 avanzato da parte ricorrente in caso di accoglimento sull'an “ All'esito della camera di consiglio il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 26.6.2025 con termine per note. Alla udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
5.Il ricorrente lamenta che non gli abbia riconosciuto il computo del c.d. CP_1
Bonus Era e non abbia corrisposto l'ERA1 per il periodo indicato in ricorso.
6.Occorre analizzare tali due voci retributive accessorie.
7.Con l'accordo sindacale del 27/6/2014 è stato previsto un complessivo riordino del sistema retributivo aziendale anche al fine di garantire una riduzione di costi e una corrispondenza tra le prestazioni effettivamente rese e la qualifica professionale con cessazione delle indennità previste nella tabella A alla data del 30.9.2014 e la costituzione di un nuovo emolumento denominato ERA1, corrisposto per 12 mensilità annue e commisurato ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il citato accordo è stato richiamato anche dal successivo accordo del 17.7.2015 che “ Confermando e vivendo quanto già sottoscritto con l'accordo del 27.6.2014 …” ha specificato:
non ha contestato che l'emolumento ERA1 dovesse essere pagato al CP_1 ricorrente e in sede di costituzione ha dedotto che lo stesso era stato regolarmente pagato. Tuttavia preso atto delle note depositate da parte ricorrente in via riconvenzionale ha aderito al conteggio allegato da parte ricorrente in ordine all'importo dovuto a titolo di ERA1 e ha accettato il contraddittorio in ordine a detta quantificazione. Poiché pertanto l'accordo richiamato dal ricorrente , riconosce allo stesso il diritto al pagamento dell riconosciuta anche per le assenze relative a Pt_3 ferie, malattie gravi, maternità e permessi ex legge 104/1992, tale accordo è pienamente legittimo. Inoltre avendo il ricorrente dedotto che non gli aveva pagato tale CP_1 emolumento per il periodo 27.6.2014 al 17.7.2015 ed avendo accettato CP_1 il contraddittorio ed aderito al conteggio sviluppato dal ricorrente in merito alle differenze dovute per il citato periodo a titolo di Era1, la resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di €1249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Nessuna discriminazione in ordine alla disabilità è stata al riguardo commessa da che ha siglato l'accordo che riconosceva tale beneficio anche ai CP_1 soggetti che usufruivano di permessi ex legge 104/1992 ed ha ammesso che detto emolumento era dovuto al ricorrente. 8.In ordine invece al Bonus ERA gli accordi siglati con le organizzazioni sindaci del 27.6.2014 e 17.7.2015 sono stati richiamati nel successivo accordo dell'11.12.2015 che in relazione alla Maggiorazione ERA e all'accordo del 17.7.2015 precisava:
Il ricorrente lamenta l'illegittimità di detto accordo e un comportamento discriminatorio adottato da in danno della necessità del ricorrente di CP_1 usufruire dei permessi ex legge 104/1992 per assistere la moglie disabile. Tuttavia, tale assunto è infondato. La normativa ex legge 104/1992 infatti garantisce al lavoratore disabile o che usufruisce dei permessi ex art.33 comma 3 legge 104/92, il diritto alla normale retribuzione e contribuzione, non il diritto anche a percepire le variabili della retribuzione di natura premiale legate alla produttività e liberamente concordate con le organizzazioni sindacali e legate alla effettiva presenza in servizio. Nel caso in questione i citati accordi siano stati raggiunti con tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative in azienda e detti accordi prevedono che non vengano computati come giorni di presenza per la maggiorazione ERA non solo le assenze per i permessi ex legge 104/1992 ma anche le assenze per maternità, per la malattia lunga superiore a 30 giorni, per malattia grave, per infortunio sul lavoro, per congedo straordinario, per congedo matrimoniale etc. Infondate sono poi le censure relative alla natura discriminatoria di tali accordi aziendali. Al riguardo il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 (novellato con legge n. 99/2013), di attuazione della direttiva 2000/78/CE, recante norme per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, stabilisce, all'art. 3, comma 1, che il “principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: … omissis …. b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione …. omissis ….”. Tuttavia l'art. comma 3-bis del citato decreto legislativo n. 216/2003 precisa che “al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori”. La Convenzione delle Nazioni Unite indica per “accomodamento ragionevole”: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” ( art.2 Convenzione) L'art.2 del Decreto legislativo 216/2003 chiarisce poi la nozione di discriminazione diretta e indiretta . In relazione alla questione oggetto del presente giudizio, la discriminazione è diretta quando una persona per l'handicap è trattato meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. Si ha, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone portatrici di handicap in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Pertanto, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, si ha parità di trattamento quando situazioni analoghe vengono trattate in modo eguale o situazioni diverse sono trattate in modo differente, e le situazioni appaiono obiettivamente diverse. Nel caso di specie gli accordi aziendali richiamati hanno utilizzato gli stessi principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nel pieno contemperamento di due interessi contrapposti di rango costituzionale, da un lato, il diritto del lavoratore disabile e del lavoratore che assiste il componente del nucleo familiare con grave disabilità e, dall'altro, il libero esercizio di impresa finalizzato alla produttività del servizio o del prodotto, in quanto introduce condizioni economiche di miglior favore per il lavoratore disabile e i lavoratori che assistono i familiari con gravi disabilità, garantendo in ogni caso a tutti i beneficiari dell'agevolazione legale l'intera retribuzione prevista dal CCNL. Le predette disposizioni sono, quindi, idonee ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica del lavoratore disabile e del lavoratore che assiste i congiunti portatori di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso stesso. Allo stesso modo le esigenze di produttività legano gli incentivi anche alla presenza del dipendente ma non sussiste invece alcuna discriminazione per i permessi di assistenza dei congiunti disabili , atteso che la stessa contrattazione aziendale esclude che vengano computate come giorni di presenza non solo le assenze per permessi ex legge 104/1992 ma anche le ipotesi di assenza per malattia non grave , per malattia grave, per infortunio, per maternità etc.
Per questi motivi
non si ritiene di aderire alla giurisprudenza del Tribunale di Roma allegata da parte ricorrente che ha ritenuto la natura discriminatoria di tali accordi in quanto inciderebbero negativamente solo sulle assenze per permessi ex legge 104/1992 mentre, come evidenziato tale normativa aziendale applica la medesima disciplina alle assenze per permessi ex legge 104/1992 e alle assenze per malattia o maternità. Inoltre nel caso di specie nessuna norma legale impone ad di CP_1 corrispondere anche una retribuzione di miglior favore a quei lavoratori che non partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'azienda e contenuti negli accordi aziendali che sono pertanto pienamente legittimi non solo rispetto alla norma nazionale ma anche nell'ambito delle norme comunitarie . Se così fosse, si lederebbe la libera negoziazione delle parti anch'essa tutelata con norme di rango costituzionale. Tali conclusioni sono in linea con la sentenza n. 6879/2018 del Tribunale di Roma e con lea sentenza n.944/2022 della Corte di Appello di Roma. 9.La parziale reciproca soccombenza e l'esistenza di contrasti anche nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1
€1.249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.40958/2024 RG
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Manno, Parte_1 giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma via Emanuele Gianturco 6..
RICORRENTI E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Prenestina n. 45, presso l'Avv. Simone Rossetti, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio in data 6.09.2019, rep. 9614, racc. Per_1
3235
RESISTENTE
all'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1
€1.249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 8.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di
[...] CP_2 avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“in via principale: accertata l'illegittimità degli accordi del 27 giugno 2014 e del 17 luglio 2015, nonché della modifica intervenuta l'11 dicembre 2015 per quanto sopra esplicitato e CP_ accertata la natura discriminatoria del comportamento di consistente nel mancato computo dal novembre 2015 al novembre 2018 delle assenze ex art. 33 L.104/92 ai fini della maturazione del Bonus Era (o maggiorazione ERA) e del riconoscimento di ERA CP_ 1, ordinare ad la cessazione del comportamento discriminatorio nei suoi confronti;
condannarla, altresì, a corrispondere al sig. le differenze retributive ad esso Parte_1 spettanti dal novembre 2015 al novembre 2018 da calcolarsi in altro e separato giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo nonché́ il risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al saldo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio” Deduceva il ricorrente di essere dipendente della resistente e di usufruire dei permessi ex art.33 comma 3 legge 104/92 per l'assistenza della moglie. Deduceva che le assenze giustificate ex legge 104/1992, possibili in numero di 3 mensili, non venivano computate ai fini della maturazione di una parte della retribuzione e, specificatamente per la c.d. maggiorazione ERA. Precisava al riguardo:
- che con l'accordo integrativo del 27 giugno 2014, aveva provveduto CP_1
a riorganizzare l'articolazione retributiva prevista per i propri dipendenti e, in particolare, aveva suddiviso le indennità in due macrocategorie ERA1 ed ERA2 ;
- che tale accordo poi rivisto con quello successivo del 17 luglio 2015, aveva istituito inoltre, delle ulteriori maggiorazioni legate al raggiungimento di specifici obiettivi di presenza, computati su base semestrale (chiamate maggiorazioni ERA):
- di €500,00 poi elevati a €700,00 dal successivo dicembre 2015 per i macchinisti che non avessero superato il 4% complessivo di assenze;
- di €150,00 se le assenze erano superiori al 4% ma inferiori al 9%;
- che a tale aumento, l'accordo dell'11 dicembre 2015 aveva aggiunto un altro bonus erogato annualmente pari ad € 1.000,00 nel caso in cui il lavoratore non avesse superato il 3% complessivo di assenze;
- che per il computo delle maggiorazioni ERA, però, non venivano considerati i giorni presi per i permessi ex L.104/92, a differenza dei giorni presi per ferie o permessi sindacali ex art. 23 L. n. 300/70;
- che inoltre, a differenza di quanto previsto dall'accordo del 27 giugno 2014, al Testim ricorrente non era mai corrisposto neppure 1 nei tre giorni di permesso mensile che invece gli sarebbe sempre spettato;
Premessi tali fatti deduceva che il suo diritto ad usufruire dei permessi ex L.104/1992 era andato a detrimento della retribuzione percepita e che tali accordi erano illegittimi perché costituivano una illegittima disparità di trattamento nei suoi confronti in quanto soggetto che usufruiva dei permessi ex legge 104/1992. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del
CP_1 ricorso in quanto infondato. Al riguardo la resistente dopo aver ricostruito le vicende che avevano portato alla fusione di con le altre aziende di trasporto e Met.Ro. fino
CP_1 CP_3 alla sottoscrizione dell'accordo 27 giugno 2014, evidenziava come proprio per effetto della fusione di tre preesistenti strutture organizzative, si era
CP_1 trovata in una condizione di forte esposizione debitoria, e, in più, con personale in esubero e deduceva che si era reso quindi procedere ad complessivo risanamento economico - finanziario. Deduceva che per affrontare tale stato di crisi su sollecitazione ed in
CP_1 concerto con la controllante aveva predisposto un Piano Parte_2
Industriale relativo agli anni 2011-2015, contenente le linee guida per il risanamento e la razionalizzazione delle risorse del Trasporto Pubblico Locale della Capitale adottando una serie di misure di contenimento dei costi che avevano riguardato fondamentalmente la riduzione dei costi del personale e una razionalizzazione delle risorse impiegate così da salvaguardare, da un lato, il servizio pubblico affidatole e, dall'altro, il posto di lavoro dei propri dipendenti. Deduceva che in tale ottica in data 27 giugno 2014, era stato stipulato un accordo tra e le OO.SS. più rappresentative sul territorio nazionale CP_1 relativo al riordino salariale di secondo livello, sempre nell'ottica di riduzione dei costi, al fine di ricostituire un'equilibrata rispondenza tra i trattamenti complessivamente riconosciuti, le qualifiche professionali ricoperte e le prestazioni effettivamente rese e con l'intento di far partecipare il personale alla produttività e ai risultati aziendali. Deduceva che su questa scia si dovevano leggere gli accordi del 27 giugno 2014 e del 17.7.2015. che avevano disciplinato le modalità di erogazione degli elementi Era 1 e Era 2 al personale operativo. Precisava che le due voci retributive ERA1 e ERA2 non venivano più corrisposte in maniera fissa ma in maniera variabile a seconda della effettiva presenza in servizio del dipendente. In particolare, deduceva che nell'ERA1 erano computati i permessi ex legge 104/92 usufruiti per il dipendente disabile o per assistere figli coniuge e genitori disabili. Al riguardo deduceva che l'importo di Era1 era sempre stato riconosciuto al ricorrente anche per i giorni di permesso ex L.10471992 essendo tale ipotesi prevista dagli accordi aziendali. Deduceva che era stata altresì prevista una maggiorazione retributiva annuale, c.d. Bonus ERA in aggiunta alle voci ERA1 ed ERA 2. Deduceva che come riportato negli accordi e nella disposizione gestionale, la maggiorazione annuale era finalizzata all'incentivazione economica strettamente correlata alla maggiore presenza in servizio e veniva calcolata ed erogata semestralmente, in rapporto al raggiungimento di specifici obiettivi di presenza individuati nelle seguenti soglie, a cui si collegano due differenti importi (calcolati al parametro 175), e precisamente: a) per le assenze a qualsiasi titolo che raggiungevano un livello inferiore o pari al 4% veniva erogato l'importo annuale di €500,00; b) per le assenze a qualsiasi titolo che raggiungevano un livello superiore al 4% ma inferiore al 9% veniva erogato l'importo annuale di € 150,00. c) per le assenze a qualsiasi titolo oltre il livello del 9% non veniva erogato alcun importo premiale. Precisava che solo in relazione a tale bonus non venivano computate come presenza le fattispecie di sospensione/astensione dal rapporto di lavoro, come l'astensione obbligatoria per maternità, la malattia grave, gli infortuni etc e anche le assenze per permessi ex a Legge 104/1992. Precisava che per tutta la popolazione aziendale, dunque, le uniche assenze che non concorrevano al raggiungimento delle soglie limitative della Testim maggiorazione erano riferibili alle giornate di ferie. Contestava quindi che sussistesse alcuna discriminazione avente ad oggetto la disabilità, mancando il presupposto dell'azione. Richiamava al riguardo precedenti giurisprudenziali della Corte di Appello di Roma e del tribunale. Precisava altresì che il ricorrente non aveva quantificato le differenze retributive pretese e allegava conteggio attestante l'eventuale importo del bonus Era dovuto, che era inferiore al massimo del bonus preteso avendo il ricorrente avuto nel periodo oggetto della domanda anche altre assenze diverse dai permessi ex legge 104/1992, assenze che venivano computate per escludere la debenza del bonus. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni “in via principale, rigettare la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, per tutti i motivi e le eccezioni svolte in narrativa;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare che le differenze retributive per ERA 1 e per maggiorazione ERA (c.d. bonus ERA) per il periodo dal novembre 2015 al novembre 2018, sono pari a complessivi € 696,00, come da conteggi in atti;
in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, accertare e dichiarare come non dovuto il risarcimento richiesto sulla scorta di quanto motivato al cap. 6) sub par. b). Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio” 3.Con memoria ritualmente depositata parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per avere la stessa ad oggetto un diritto del lavoratore. Deduceva comunque in ordine alla quantificazione effettuata da che le CP_1 somme dovute a titolo di Bonus ERA erano pari a €696,00 e le somme non pagate e dovute a titolo di Era1 erano pari a €1.249,91. 4.Alla prima udienza del 10.4.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste e il difensore di dichiarava “ di accettare il contraddittorio e la quantificazione CP_1 operata da parte ricorrente sull'importo di ERA 1 avanzato da parte ricorrente in caso di accoglimento sull'an “ All'esito della camera di consiglio il giudice rinviava la causa per discussione alla udienza del 26.6.2025 con termine per note. Alla udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata pronunciata sentenza. DIRITTO
5.Il ricorrente lamenta che non gli abbia riconosciuto il computo del c.d. CP_1
Bonus Era e non abbia corrisposto l'ERA1 per il periodo indicato in ricorso.
6.Occorre analizzare tali due voci retributive accessorie.
7.Con l'accordo sindacale del 27/6/2014 è stato previsto un complessivo riordino del sistema retributivo aziendale anche al fine di garantire una riduzione di costi e una corrispondenza tra le prestazioni effettivamente rese e la qualifica professionale con cessazione delle indennità previste nella tabella A alla data del 30.9.2014 e la costituzione di un nuovo emolumento denominato ERA1, corrisposto per 12 mensilità annue e commisurato ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il citato accordo è stato richiamato anche dal successivo accordo del 17.7.2015 che “ Confermando e vivendo quanto già sottoscritto con l'accordo del 27.6.2014 …” ha specificato:
non ha contestato che l'emolumento ERA1 dovesse essere pagato al CP_1 ricorrente e in sede di costituzione ha dedotto che lo stesso era stato regolarmente pagato. Tuttavia preso atto delle note depositate da parte ricorrente in via riconvenzionale ha aderito al conteggio allegato da parte ricorrente in ordine all'importo dovuto a titolo di ERA1 e ha accettato il contraddittorio in ordine a detta quantificazione. Poiché pertanto l'accordo richiamato dal ricorrente , riconosce allo stesso il diritto al pagamento dell riconosciuta anche per le assenze relative a Pt_3 ferie, malattie gravi, maternità e permessi ex legge 104/1992, tale accordo è pienamente legittimo. Inoltre avendo il ricorrente dedotto che non gli aveva pagato tale CP_1 emolumento per il periodo 27.6.2014 al 17.7.2015 ed avendo accettato CP_1 il contraddittorio ed aderito al conteggio sviluppato dal ricorrente in merito alle differenze dovute per il citato periodo a titolo di Era1, la resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo di €1249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Nessuna discriminazione in ordine alla disabilità è stata al riguardo commessa da che ha siglato l'accordo che riconosceva tale beneficio anche ai CP_1 soggetti che usufruivano di permessi ex legge 104/1992 ed ha ammesso che detto emolumento era dovuto al ricorrente. 8.In ordine invece al Bonus ERA gli accordi siglati con le organizzazioni sindaci del 27.6.2014 e 17.7.2015 sono stati richiamati nel successivo accordo dell'11.12.2015 che in relazione alla Maggiorazione ERA e all'accordo del 17.7.2015 precisava:
Il ricorrente lamenta l'illegittimità di detto accordo e un comportamento discriminatorio adottato da in danno della necessità del ricorrente di CP_1 usufruire dei permessi ex legge 104/1992 per assistere la moglie disabile. Tuttavia, tale assunto è infondato. La normativa ex legge 104/1992 infatti garantisce al lavoratore disabile o che usufruisce dei permessi ex art.33 comma 3 legge 104/92, il diritto alla normale retribuzione e contribuzione, non il diritto anche a percepire le variabili della retribuzione di natura premiale legate alla produttività e liberamente concordate con le organizzazioni sindacali e legate alla effettiva presenza in servizio. Nel caso in questione i citati accordi siano stati raggiunti con tutte le sigle sindacali maggiormente rappresentative in azienda e detti accordi prevedono che non vengano computati come giorni di presenza per la maggiorazione ERA non solo le assenze per i permessi ex legge 104/1992 ma anche le assenze per maternità, per la malattia lunga superiore a 30 giorni, per malattia grave, per infortunio sul lavoro, per congedo straordinario, per congedo matrimoniale etc. Infondate sono poi le censure relative alla natura discriminatoria di tali accordi aziendali. Al riguardo il decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216 (novellato con legge n. 99/2013), di attuazione della direttiva 2000/78/CE, recante norme per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, stabilisce, all'art. 3, comma 1, che il “principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: … omissis …. b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione …. omissis ….”. Tuttavia l'art. comma 3-bis del citato decreto legislativo n. 216/2003 precisa che “al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena uguaglianza con gli altri lavoratori”. La Convenzione delle Nazioni Unite indica per “accomodamento ragionevole”: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” ( art.2 Convenzione) L'art.2 del Decreto legislativo 216/2003 chiarisce poi la nozione di discriminazione diretta e indiretta . In relazione alla questione oggetto del presente giudizio, la discriminazione è diretta quando una persona per l'handicap è trattato meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga. Si ha, invece, discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone portatrici di handicap in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone. Non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. Pertanto, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, si ha parità di trattamento quando situazioni analoghe vengono trattate in modo eguale o situazioni diverse sono trattate in modo differente, e le situazioni appaiono obiettivamente diverse. Nel caso di specie gli accordi aziendali richiamati hanno utilizzato gli stessi principi di ragionevolezza e proporzionalità, anche nel pieno contemperamento di due interessi contrapposti di rango costituzionale, da un lato, il diritto del lavoratore disabile e del lavoratore che assiste il componente del nucleo familiare con grave disabilità e, dall'altro, il libero esercizio di impresa finalizzato alla produttività del servizio o del prodotto, in quanto introduce condizioni economiche di miglior favore per il lavoratore disabile e i lavoratori che assistono i familiari con gravi disabilità, garantendo in ogni caso a tutti i beneficiari dell'agevolazione legale l'intera retribuzione prevista dal CCNL. Le predette disposizioni sono, quindi, idonee ad evitare che l'incidenza sull'ammontare della retribuzione possa fungere da aggravio della situazione economica del lavoratore disabile e del lavoratore che assiste i congiunti portatori di handicap e disincentivare l'utilizzazione del permesso stesso. Allo stesso modo le esigenze di produttività legano gli incentivi anche alla presenza del dipendente ma non sussiste invece alcuna discriminazione per i permessi di assistenza dei congiunti disabili , atteso che la stessa contrattazione aziendale esclude che vengano computate come giorni di presenza non solo le assenze per permessi ex legge 104/1992 ma anche le ipotesi di assenza per malattia non grave , per malattia grave, per infortunio, per maternità etc.
Per questi motivi
non si ritiene di aderire alla giurisprudenza del Tribunale di Roma allegata da parte ricorrente che ha ritenuto la natura discriminatoria di tali accordi in quanto inciderebbero negativamente solo sulle assenze per permessi ex legge 104/1992 mentre, come evidenziato tale normativa aziendale applica la medesima disciplina alle assenze per permessi ex legge 104/1992 e alle assenze per malattia o maternità. Inoltre nel caso di specie nessuna norma legale impone ad di CP_1 corrispondere anche una retribuzione di miglior favore a quei lavoratori che non partecipano attivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'azienda e contenuti negli accordi aziendali che sono pertanto pienamente legittimi non solo rispetto alla norma nazionale ma anche nell'ambito delle norme comunitarie . Se così fosse, si lederebbe la libera negoziazione delle parti anch'essa tutelata con norme di rango costituzionale. Tali conclusioni sono in linea con la sentenza n. 6879/2018 del Tribunale di Roma e con lea sentenza n.944/2022 della Corte di Appello di Roma. 9.La parziale reciproca soccombenza e l'esistenza di contrasti anche nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1
€1.249,91 a titolo di ERA1 non corrisposta dal 27.6.2014 al 17.7.2015 oltre interessi e rivalutazione come per legge. Rigetta per il resto il ricorso. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Roma, 26.6.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso