Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05365/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5365 del 2022, proposto da
Aniello Abate, rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Abate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
del Decreto di accoglimento dell'istanza ex lege 89/2001 avente ad oggetto l'indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio in tema di azione di risarcimento danni n. 48/2021 pubblicato in data 13/01/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, in persona del Giudice dott.ssa Erminia Baldini, notificato il 13/01/2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- la Corte di Appello di Napoli, nel procedimento recante il n. 2439/2020 R.G. tra il sig. CO NC ed il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., ha emesso il Decreto n. 48/2021, pubblicato in data 13/01/2021, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dal ricorrente, ha così statuito: “a) ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, in favore del ricorrente la somma di €.3.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione; b) ingiunge altresì al Ministero della Giustizia il pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate in €. 30,00 per spese e in €. 540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, con attribuzione all’avv.Aniello Abate”;
- il predetto decreto di accoglimento è stato notificato unitamente al ricorso introduttivo in copia conforme a mezzo pec alla parte resistente in data 13/01/2021 ai sensi dell’art. 5, L. 24/03/2001, n. 89 ed è passato in giudicato (cfr. certificato di mancata impugnazione, all. 2 del ric.);
- in data 11.10.2021 venivano ritualmente trasmesse al Ministero le dichiarazioni sostitutive di notorietà ai sensi dell’art. 5-sexies della richiamata Legge Pinto, a mezzo pec (all 3 del ric.);
Considerato che:
- il predetto decreto è coperto da giudicato; nonostante il decorso dei 120 giorni previsti dall’art. 14 del D.L. 669/96 nessuna liquidazione in favore dei ricorrenti è stata disposta; sono stati inoltrati al Ministero della Giustizia i moduli necessari per la liquidazione delle somme dovute senza alcun esito, pur essendo trascorsi oltre sei mesi dal predetto invio telematico;
- è pacifico che il decreto di condanna emesso ai sensi dell'art. 3 legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è quindi idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, ai fini della ammissibilità del giudizio di ottemperanza;
- il Ministero della Giustizia, neppure costituitosi nel presente giudizio, non ha provato di aver provveduto a corrispondere quanto dovuto né ad avviare la procedura di liquidazione nonostante sia decorso il termine di legge;
Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, a questo T.A.R.:
- Accogliere il presente ricorso e per l’effetto ordinare l’ottemperanza al giudicato costituito dal Decreto n. 48/2021 pubblicato in data 13/01/2021, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, disponendo il pagamento di € 30,00 per spese ed € 540,00, per compensi oltre al rimborso forfettario delle spese, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge, per un importo complessivo di € 693,72, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;
- disporre per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del decreto;
- l’ulteriore condanna, in favore difensore antistatario, delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Rilevato che all’Udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2024 dicembre 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto, preliminarmente:
- che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
- che parte ricorrente adisce correttamente questo Tribunale, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. c) e 113, comma 2 del c.p.a., per l’ottemperanza del Ministero resistente al decreto della Corte d’Appello di Napoli, indicato in epigrafe;
- Ritenuto, quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa:
- che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:
- il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D. L. 31.12.1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»); - l’ulteriore termine dilatorio, di cui all’art. 5 sexies della l. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);
- che l’ottemperando decreto della Corte d’Appello di Napoli è passato in giudicato;
- che il Ministero intimato, costituitosi con atto meramente formale il 23 novembre 2022 della difesa erariale, non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01);
Ritenuto, quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta:
- che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 89/2001 come introdotto dalla citata l. 208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
Rilevato, quanto alla richiesta di condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dei compensi e delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che la stessa va accolta, in base alla regola della soccombenza, e che, in particolare:
- per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
- le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. T.A.R. Campania, Sez. IV, n. 01103/2016);
- non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
- che più di recente la giurisprudenza, anche di questo Tribunale ha ribadito il delineato avviso (T.A.R. Campania - Napoli, sez. IV, 09/07/2024, n. 4167; T.A.R. Campania - Napoli, sez. VII , 09/09/2024 , n. 4882; T.A.R. Campania - Napoli , sez. IV, 1/08/2023 , n. 4688; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II , 19/10/2023, n. 15477);
- che, pertanto, le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 (cfr., in particolare, l’art. 19, comma 1, ultimo alinea: “Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”), in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
Ritenuto, pertanto, conclusivamente, che:
- la domanda di esecuzione debba essere accolta, nei termini sopra precisati;
- l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi, come indicato nel titolo portato a esecuzione;
- in mancanza di spontaneo adempimento, da parte del Ministero della Giustizia, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, si provvede alla nomina del commissario ad acta, secondo quanto sopra precisato, il quale s’insedierà a semplice domanda di parte ricorrente, una volta elasso tale termine, e che provvederà sollecitamente, e comunque entro e non oltre il termine dei successivi sessanta giorni, al pagamento di quanto spettante al ricorrente, per le causali sopra indicate;
- dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente già pagate, per il medesimo titolo;
- le spese del presente giudizio d’ottemperanza, anche in funzione della serialità della controversia, vanno poste a carico del Ministero della Giustizia e sono liquidate, come in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione – entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza – in favore della parte ricorrente, al titolo esecutivo di cui in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’Amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, giusta le specificazioni di cui in parte motiva, che s’insedierà e provvederà con le modalità e nel termine pure ivi precisati;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi euro 1000,00 (mille), oltre agli accessori di legge con attribuzione in favore dell’Avv. Aniello Abate. difensore di sé medesimo, antistatario, ex art. 93 c.p.c.; con esclusione del contributo unificato, poiché la controversia riguarda l’ottemperanza di un provvedimento reso ex legge 89/01 ed è, pertanto, esente dal pagamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO