CASS
Ordinanza 12 novembre 2024
Ordinanza 12 novembre 2024
Massime • 1
Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese alla Polizia stradale dal conducente del veicolo responsabile civile, con le quali aveva ammesso di avere tamponato l'altro veicolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 12/11/2024, n. 29231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29231 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Responsabilità RAFFAELE FRASCA Presidente civile – circolazione ENRICO SCODITTI Pres. Sez. - Rel. stradale FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere MARCO ROSSETTI Consigliere STEFANIA TASSONE Consigliere Cron. R.G.N. Ad.14/10/2024CC 4745/2020 Cron. R.G.N.20950/2023 Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20950/2023 R.G. proposto da: DE CA RO, rappresentato e difeso dall'avvocato GRAMEGNA MARIO ([...]) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE., rappresentato e difeso dall'avvocato NAPOLITANO FRANCESCO ([...]) -controricorrente- 1 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 nonché contro UG TO -intimato- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 3104/2023 depositata il 13/07/2023. Udita la relazione svolta nella camera del 14/10/2024 dal Presidente di sezione ENRICO SCODITTI Rilevato che: OB De UC convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di RA di OL ON AS e UR Insurance PLC chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno subito dall'autovettura attorea a seguito di sinistro stradale. Espose l'attore che, mentre procedeva alla guida del mezzo, il veicolo di proprietà del convenuto era entrato da tergo in collisione con il suo veicolo, determinandone il ribaltamento. Il giudice adito, disposta CTU, accolse la domanda, condannando la società assicuratrice al pagamento della somma di Euro 13.528,00 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello UR Insurance PLC. Con sentenza di data 13 luglio 2023 il Tribunale di OL accolse l'appello, rigettando la domanda, con condanna del De UC alla restituzione in favore di UR Insurance PLC della somma di Euro 13.528,00. Premesso che il processo verbale redatto dalla Polizia stradale non era sufficiente per la prova dell'evento, non avendo gli agenti assistito all'asserito evento per essere intervenuti successivamente, osservò il Tribunale che neppure la mancata presentazione del convenuto all'interrogatorio formale costituiva prova nei confronti della società assicuratrice, in assenza di ulteriori prove al riguardo. 2 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 Ha proposto ricorso per cassazione OB De UC sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso UR Insurance PLC. Il consigliere delegato dal presidente della sezione ha formulato la seguente sintetica proposta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.: «-) l'intero ricorso è manifestamente inammissibile, in quanto pur prospettando plurime violazioni di legge, nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e le ha ritenute insufficienti non solo per attribuire con certezza le rispettive responsabilità, ma - prima ancora - per ritenere dimostrato che un sinistro sia addirittura avvenuto;
-) che, infatti, a p. 3 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che né il rapporto della Polizia, né la renitenza del convenuto a rendere l'interrogatorio formale potessero costituire "prova del fatto storico"; -) che, di conseguenza, è fuor di luogo discorrere sia di violazione dell'art. 2054 c.c., sia di violazione dell'art. 2700 c.c., in quanto la presunzione di cui alla prima di tali norme presuppone accertato lo storico avverarsi d'un sinistro, mentre la fede privilegiata di cui alla seconda delle suddette norme non si estende - come correttamente ritenuto dal Tribunale - alla dimostrazione di fatti cui il pubblico ufficiale non ha direttamente assistito;
-) che lo stabilire se e come si sia svolto un sinistro stradale;
come debbano essere valutati ed interpretati i rapporti della polizia;
se vi sia o non vi sia la prova della credibilità del fatto, sono altrettante valutazioni di merito, non censurabili in questa sede;
-) che per quanto attiene la violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte 3 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01); -) che per quanto attiene la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c., poi, la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l'atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei "Motivi della decisione"). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l'omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto - a tutto concedere - un error in iudicando;
-) che la prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo della "non contestazione" (p. 24 del ricorso) è manifestamente infondata, posto che "contestare il fatto storico”, come dichiarò la società assicuratrice convenuta nella propria comparsa di costituzione in primo grado, null'altro può significare se non negare che il sinistro fosse avvenuto». E' stata nel termine chiesta la decisione, osservando che nella proposta non risulta menzionato il secondo motivo di ricorso. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria dal ricorrente.
Considerato che:
4 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relazione di notifica della sentenza poiché, essendo stato notificato il ricorso nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza, ha esito positivo la prova di resistenza ai fini del rispetto del termine breve di impugnazione. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2700 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che il rapporto della Polizia stradale conteneva le dichiarazioni del conducente del veicolo responsabile civile (Luigi UCs) nelle quali ammise di avere tamponato con lo spigolo anteriore della propria auto lo spigolo posteriore dell'altro veicolo, il quale, a seguito dell'urto, si era rigirato su sé stesso. Osserva quindi che il Tribunale di OL ha ritenuto liberamente apprezzabili elementi che invece assurgono al rango di piena prova legale in quanto le dichiarazioni rese dal AS, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza, risultano coperte da fede privilegiata e non liberamente apprezzabile dal giudice. Aggiunge che, nel caso di tamponamento, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti - che opera nel caso di scontro tra veicoli - è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (Cass. n. 3398 del 2023). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., 2054, comma secondo, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, UR Insurance, oltre a richiedere la declaratoria di carenza di legittimazione attiva, nonché la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità della domanda formulata dall'odierno ricorrente, in ordine al merito, richiese: «in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza nr. 3078/ 2018, resa dal Giudice di 5 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 pace di RA di OL, dottor Vito Chiacchio, tra De UC OB nonché UCs ON, contro la UR insurance LC, convenuti, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e delle modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuno escluso eccettuata ai sensi dell'articolo 346 c.p.c». Osserva quindi che nel quarto motivo di appello l'appellante si dolse del mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'articolo 2697 c.c., con affermazioni che circoscrivevano il thema decidendum del giudizio di appello, non in ordine all'effettiva prova del fatto storico (di cui non vi è mai stata contestazione in sé), ma in relazione all'effettivo raggiungimento della prova del superamento della presunzione di responsabilità, affermando che «l'appellato non ha assolto all'onere imposto all'articolo 2697 c.c., in quanto non ha fornito la prova che la responsabilità del sinistro de quo è da imputare esclusivamente al veicolo di proprietà del signor AS ON». Aggiunge che con il quinto motivo di appello, l'analisi del merito, rimessa alla nuova valutazione del giudice d'appello, era stata circoscritta alla circostanza che, nel giudizio di primo grado, non fosse emersa la prova del superamento della responsabilità esclusiva del convenuto e che pertanto al contrario si dovesse ritenere accertato dal CTU il concorso di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, concludendo nel senso che si era formato il giudicato interno sulla verificazione del sinistro ed essendo sub iudice solo la questione del riparto di responsabilità. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo, e si tratta di motivo fondato. L'atto di appello non ha ad oggetto, effettivamente, l'accadimento storico del sinistro stradale, ma l'esclusiva responsabilità dell'appellante e la riferibilità dei danni al veicolo al sinistro in questione, 6 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 non accertabili mediante il rapporto della Polizia stradale (quarto motivo), nonché il concorso della responsabilità del danneggiato sotto il profilo del mancato rispetto del limite di velocità e della percorrenza della strada a cavallo fra le due corsie (quinto motivo). Non può farsi riferimento al rinvio alle eccezioni sollevate in primo grado attraverso la menzione dell'art. 346 c.p.c. nella parte finale delle conclusioni dell'atto di appello, posto che la condizione di parte soccombente della società assicuratrice imponeva la proposizione dell'impugnazione, senza potersi limitare alla mera riproposizione delle eccezioni. L'appello si esaurisce in quanto appena evidenziato, per cui si è formato il giudicato interno sulla verificazione storica del sinistro stradale e ciò che con il gravame si mantiene sub iudice è l'identificazione del responsabile (anche per una quota di responsabilità) del sinistro e dei danni a quest'ultimo riferibili. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo motivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la società ricorrente non ha mai contestato l'accadimento del fatto storico rappresentato dallo scontro fra i due veicoli, quanto piuttosto l'effettiva riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto, per cui erroneamente il Tribunale ha considerato non provato il sinistro denunciato. L'accoglimento del motivo precedente determina l'assorbimento del motivo. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2054, comma secondo, cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice ha ritenuto insussistente altro elemento di prova se non la mancata presentazione del convenuto all'interrogatorio formale, essendo in atti anche il rapporto della Polizia stradale, liberamente apprezzabile dal giudice del 7 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 merito, ivi comprese le dichiarazioni delle parti, facenti piena prova e comunque liberamente apprezzabili dal magistrato. Il motivo è parzialmente fondato. La censura ha ad oggetto la regola di diritto di cui si deve fare applicazione in relazione alle dichiarazioni rese dal AS alla Polizia stradale. Viene così in rilievo il principio di diritto da applicare per la risoluzione della controversia nei limiti dell'appello così definiti in sede di esame del secondo motivo. Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (Cass. n. 10825 del 2000; n. 3309 del 1997). I verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 cod. civ. per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma primo cod. civ. (Cass. n. 1384 del 1997). L'esistenza del litisconsorzio necessario fra proprietario del veicolo ed assicuratore comporta che, come affermato con riferimento al modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ. la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti sia liberamente apprezzata dal giudice in relazione al litisconsorte (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 25770 del 2019). Come affermato da risalente giurisprudenza, la confessione stragiudiziale fatta a un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice il quale può valersene quale mezzo esclusivo di prova, per trarne elementi bastevoli alla decisione secondo il suo 8 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 prudente potere discrezionale ed estenderne l'opponibilità al litisconsorte (Cass. n. 1748 del 1965; n. 1980 del 1967). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma secondo, cod. civ. e 149, comma 1, C.d.S., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, riconosciuta l'esistenza del fatto storico, la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta integralmente al veicolo di parte convenuta, perché l'accertamento in concreto della condotta colposa di uno dei due conducenti, ed in particolare il tamponamento, consente di ritenere liberato l'altro dalla presunzione di corresponsabilità (in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto " di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale - Cass. n. 3398 del 2023). L'accoglimento di secondo motivo e parzialmente del quarto motivo determina l'assorbimento del motivo.
P. Q. M.
Accoglie il secondo e, parzialmente, il quarto motivo, dichiarando assorbito per il resto il ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia al Tribunale di OL in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile il giorno 14 ottobre 2024 Il Presidente Dott. Raffaele CA 9 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 10
-) che, infatti, a p. 3 della sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che né il rapporto della Polizia, né la renitenza del convenuto a rendere l'interrogatorio formale potessero costituire "prova del fatto storico"; -) che, di conseguenza, è fuor di luogo discorrere sia di violazione dell'art. 2054 c.c., sia di violazione dell'art. 2700 c.c., in quanto la presunzione di cui alla prima di tali norme presuppone accertato lo storico avverarsi d'un sinistro, mentre la fede privilegiata di cui alla seconda delle suddette norme non si estende - come correttamente ritenuto dal Tribunale - alla dimostrazione di fatti cui il pubblico ufficiale non ha direttamente assistito;
-) che lo stabilire se e come si sia svolto un sinistro stradale;
come debbano essere valutati ed interpretati i rapporti della polizia;
se vi sia o non vi sia la prova della credibilità del fatto, sono altrettante valutazioni di merito, non censurabili in questa sede;
-) che per quanto attiene la violazione dell'art. 115 c.p.c., il motivo è inammissibile in quanto la violazione di tale norma può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte 3 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre. (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 - 01); -) che per quanto attiene la pretesa violazione dell'art. 116 c.p.c., poi, la violazione di tale norma può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l'atto pubblico (Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei "Motivi della decisione"). Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l'omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo, ma soltanto - a tutto concedere - un error in iudicando;
-) che la prospettata violazione dell'art. 115 c.p.c. sotto il profilo della "non contestazione" (p. 24 del ricorso) è manifestamente infondata, posto che "contestare il fatto storico”, come dichiarò la società assicuratrice convenuta nella propria comparsa di costituzione in primo grado, null'altro può significare se non negare che il sinistro fosse avvenuto». E' stata nel termine chiesta la decisione, osservando che nella proposta non risulta menzionato il secondo motivo di ricorso. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E' stata presentata memoria dal ricorrente.
Considerato che:
4 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito della relazione di notifica della sentenza poiché, essendo stato notificato il ricorso nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza, ha esito positivo la prova di resistenza ai fini del rispetto del termine breve di impugnazione. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 2700 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che il rapporto della Polizia stradale conteneva le dichiarazioni del conducente del veicolo responsabile civile (Luigi UCs) nelle quali ammise di avere tamponato con lo spigolo anteriore della propria auto lo spigolo posteriore dell'altro veicolo, il quale, a seguito dell'urto, si era rigirato su sé stesso. Osserva quindi che il Tribunale di OL ha ritenuto liberamente apprezzabili elementi che invece assurgono al rango di piena prova legale in quanto le dichiarazioni rese dal AS, quale fatto attestato dal pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza, risultano coperte da fede privilegiata e non liberamente apprezzabile dal giudice. Aggiunge che, nel caso di tamponamento, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti - che opera nel caso di scontro tra veicoli - è superata dalla presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante (Cass. n. 3398 del 2023). Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ., 2054, comma secondo, cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che nelle conclusioni dell'atto di citazione in appello, UR Insurance, oltre a richiedere la declaratoria di carenza di legittimazione attiva, nonché la declaratoria di inammissibilità e improcedibilità della domanda formulata dall'odierno ricorrente, in ordine al merito, richiese: «in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza nr. 3078/ 2018, resa dal Giudice di 5 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 pace di RA di OL, dottor Vito Chiacchio, tra De UC OB nonché UCs ON, contro la UR insurance LC, convenuti, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e delle modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuno escluso eccettuata ai sensi dell'articolo 346 c.p.c». Osserva quindi che nel quarto motivo di appello l'appellante si dolse del mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'articolo 2697 c.c., con affermazioni che circoscrivevano il thema decidendum del giudizio di appello, non in ordine all'effettiva prova del fatto storico (di cui non vi è mai stata contestazione in sé), ma in relazione all'effettivo raggiungimento della prova del superamento della presunzione di responsabilità, affermando che «l'appellato non ha assolto all'onere imposto all'articolo 2697 c.c., in quanto non ha fornito la prova che la responsabilità del sinistro de quo è da imputare esclusivamente al veicolo di proprietà del signor AS ON». Aggiunge che con il quinto motivo di appello, l'analisi del merito, rimessa alla nuova valutazione del giudice d'appello, era stata circoscritta alla circostanza che, nel giudizio di primo grado, non fosse emersa la prova del superamento della responsabilità esclusiva del convenuto e che pertanto al contrario si dovesse ritenere accertato dal CTU il concorso di responsabilità nella produzione dell'evento dannoso, concludendo nel senso che si era formato il giudicato interno sulla verificazione del sinistro ed essendo sub iudice solo la questione del riparto di responsabilità. Pregiudiziale è l'esame del secondo motivo, e si tratta di motivo fondato. L'atto di appello non ha ad oggetto, effettivamente, l'accadimento storico del sinistro stradale, ma l'esclusiva responsabilità dell'appellante e la riferibilità dei danni al veicolo al sinistro in questione, 6 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 non accertabili mediante il rapporto della Polizia stradale (quarto motivo), nonché il concorso della responsabilità del danneggiato sotto il profilo del mancato rispetto del limite di velocità e della percorrenza della strada a cavallo fra le due corsie (quinto motivo). Non può farsi riferimento al rinvio alle eccezioni sollevate in primo grado attraverso la menzione dell'art. 346 c.p.c. nella parte finale delle conclusioni dell'atto di appello, posto che la condizione di parte soccombente della società assicuratrice imponeva la proposizione dell'impugnazione, senza potersi limitare alla mera riproposizione delle eccezioni. L'appello si esaurisce in quanto appena evidenziato, per cui si è formato il giudicato interno sulla verificazione storica del sinistro stradale e ciò che con il gravame si mantiene sub iudice è l'identificazione del responsabile (anche per una quota di responsabilità) del sinistro e dei danni a quest'ultimo riferibili. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo motivo. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la società ricorrente non ha mai contestato l'accadimento del fatto storico rappresentato dallo scontro fra i due veicoli, quanto piuttosto l'effettiva riferibilità dei danni riportati all'evento dedotto, per cui erroneamente il Tribunale ha considerato non provato il sinistro denunciato. L'accoglimento del motivo precedente determina l'assorbimento del motivo. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116 cod. proc. civ., 2697 e 2054, comma secondo, cod. civ.. Osserva la parte ricorrente che erroneamente il giudice ha ritenuto insussistente altro elemento di prova se non la mancata presentazione del convenuto all'interrogatorio formale, essendo in atti anche il rapporto della Polizia stradale, liberamente apprezzabile dal giudice del 7 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 merito, ivi comprese le dichiarazioni delle parti, facenti piena prova e comunque liberamente apprezzabili dal magistrato. Il motivo è parzialmente fondato. La censura ha ad oggetto la regola di diritto di cui si deve fare applicazione in relazione alle dichiarazioni rese dal AS alla Polizia stradale. Viene così in rilievo il principio di diritto da applicare per la risoluzione della controversia nei limiti dell'appello così definiti in sede di esame del secondo motivo. Le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (Cass. n. 10825 del 2000; n. 3309 del 1997). I verbali della polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso a norma dell'art. 2700 cod. civ. per quanto attiene alle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale, riproducendole nel verbale, attesta come rese in sua presenza, mentre resta affidata alla libera valutazione del giudice di merito l'intrinseca veridicità di dette dichiarazioni, anche quando concretino, per il loro contenuto, una confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735, comma primo cod. civ. (Cass. n. 1384 del 1997). L'esistenza del litisconsorzio necessario fra proprietario del veicolo ed assicuratore comporta che, come affermato con riferimento al modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ. la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti sia liberamente apprezzata dal giudice in relazione al litisconsorte (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 25770 del 2019). Come affermato da risalente giurisprudenza, la confessione stragiudiziale fatta a un terzo può essere liberamente apprezzata dal giudice il quale può valersene quale mezzo esclusivo di prova, per trarne elementi bastevoli alla decisione secondo il suo 8 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 prudente potere discrezionale ed estenderne l'opponibilità al litisconsorte (Cass. n. 1748 del 1965; n. 1980 del 1967). Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma secondo, cod. civ. e 149, comma 1, C.d.S., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, riconosciuta l'esistenza del fatto storico, la responsabilità avrebbe dovuto essere ascritta integralmente al veicolo di parte convenuta, perché l'accertamento in concreto della condotta colposa di uno dei due conducenti, ed in particolare il tamponamento, consente di ritenere liberato l'altro dalla presunzione di corresponsabilità (in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto " di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale - Cass. n. 3398 del 2023). L'accoglimento di secondo motivo e parzialmente del quarto motivo determina l'assorbimento del motivo.
P. Q. M.
Accoglie il secondo e, parzialmente, il quarto motivo, dichiarando assorbito per il resto il ricorso;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia al Tribunale di OL in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile il giorno 14 ottobre 2024 Il Presidente Dott. Raffaele CA 9 Numero registro generale 20950/2023 Numero sezionale 3324/2024 Numero di raccolta generale 29231/2024 Data pubblicazione 12/11/2024 10