Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 192/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/01/2025, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
(C.F. ), nata a [...]-Chiovenda (VB) il CP_1 C.F._2
19/12/1980, e residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina MARINI (CF D332V) presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola (VB), Piazza Arturo dell'Oro, 13, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“Voglia il Tribunale adito, previ i provvedimenti presidenziali di legge, dichiarare la separazione personale consensuale tra i SIg.ri e , matrimonio contratto in Parte_1 CP_1
Comune di Crevoladossola (Atto n. 3, P. II , Serie.A, Anno 2013), e con la sentenza voglia disporre:
1) i coniugi vivranno separati;
2) la casa coniugale sita in Pieve Vergonte (VB), via Leonardo da
Vinci n.9, in comproprietà al 50% fra i coniugi, verrà assegnata in uso al marito, con facoltà per la moglie di permanere nell'abitazione fintanto che non avrà reperito una soluzione abitativa idonea, comunque per un tempo non superiore a sei mesi dalla data del deposito del presente ricorso;
3) le figlie minori e verranno affidate in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno la potestà genitoriale con i relativi obblighi di legge;
una volta che la madre avrà reperito una nuova abitazione verranno disposte le seguenti modalità di frequentazione: - il padre terrà con sé le figlie nella giornata di mercoledì, allorquando, al termine della giornata lavorativa, attorno alle ore 18.00, andrà a prendere e presso la casa della madre o della nonna Per_1 Per_2
materna per poi tenerle con sé fino al giorno successivo quando, alle ore 07.00 circa, arriverà la baby sitter che provvederà a preparare le bambine per poi accompagnarle a scuola;
terrà inoltre con sé le minori a weekend alternati a partire dalle ore 10.00 del sabato, allorquando andrà a prendere le figlie presso la casa della madre e fino a lunedì mattina quando, alle ore 07.00 circa, arriverà la baby sitter che provvederà a preparare le bambine per poi accompagnarle a scuola;
nelle settimane in cui e staranno con la madre per il weekend, il padre terrà con sé Per_1 Per_2
le figlie anche nella giornata di venerdì, allorquando, al termine della giornata di lavoro, troverà le bambine presso la casa coniugale con la nonna materna o, in alternativa, andrà a prendere le medesime presso la casa della nonna materna in per poi riaccompagnarle presso l'abitazione Per_3
della madre il giorno successivo entro le ore 18.00; - in settimana, compatibilmente con gli impegni extrascolastici di e , la nonna materna si recherà a prendere le bambine all'uscita da Per_1 Per_2 scuola per poi accompagnarle presso la casa coniugale fino all'arrivo della madre o del padre;
- durante le vacanze natalizie, pasquali e le altre festività, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori uguali periodi, da previamente concordarsi tra i coniugi;
le giornate di Natale e Santo
Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via alternata ogni anno;
- i coniugi terranno con sé le figlie 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutto quanto sopra, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente con le eSIenze e lo stato di salute delle minori;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente;
4) quando la SI.ra si trasferirà presso la nuova unità abitativa, come indicato al punto 2) del Pt_1
ricorso, il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di euro 800,00, annualmente aggiornabile secondo indici Istat. Tale contributo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario su c/c intestato alla SI.ra ; le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti, Parte_1
con obbligo di rimborso al genitore che ha anticipato la spesa previa esibizione di documento fiscale comprovante il relativo importo;
nell'individuazione e determinazione delle spese ordinarie e straordinarie per i minori, le parti faranno riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di
Verbania del quale, dichiarano, di averne ricevuto copia dai rispettivi difensori;
5) gli importi relativi all'assegno unico e universale per i figli a carico verranno percepiti integralmente dalla SI.ra
mentre le detrazioni fiscali per figli a carico verranno percepiti al 50% per ciascun genitore;
Pt_1
6) il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di euro 15.0000,00 a CP_1 Pt_1 riconoscimento del contributo economico apportato dalla moglie per l'acquisto di mobili e arredi presenti nella casa coniugale assegnata in uso al medesimo;
tale somma verrà versata in rate mensili di euro 500,00 ciascuna, a partire dal deposito del presente ricorso e fino all'esaurimento dell'intero importo;
7) le autovetture acquistate in costanza di matrimonio verranno così suddivise: l'auto Opel
InSIna targata EC530LW, oggi intestata al SI. , rimarrà al medesimo, l'auto Golf CP_1
Volkswagen targata FN527YW, intestata alla SI.ra rimarrà alla medesima che provvederà Pt_1
a pagare le restanti n.4 rate del finanziamento di euro 298,00 ciascuna acceso per l'acquisto del mezzo
8) ad ulteriore definizione dei loro rapporti economici e patrimoniali, le parti convengono l'obbligo
a trasferire da parte dei SInori e , ciascuno per la propria quota e senza corrispettivo Pt_1 CP_1
alcuno, alle figlie e , in parti uguali tra loro, la piena proprietà dell'immobile di Per_1 Per_2
seguito identificato: immobile sito in Comune di Pieve Vergonte e censito al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 638 sub 2 e sub 3. L'atto notarile di perfezionamento dell'indicata pattuizione dovrà essere rogato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, entro un anno dalla data del deposito del presente ricorso, con relative spese a carico di entrambe le parti. 8) i denari e i risparmi comuni, sono stati già divisi concordemente tra i coniugi;
9) i coniugi si dichiarano ad oggi economicamente autosufficienti;
10) le spese di procedura si intendono interamente compensate tra le parti.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 28/01/2025, e Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio in Crevoladossola il 20.07.2013 hanno CP_1 chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli minori è rispondente al loro superiore interesse.
Si dà atto che si impegna a versare a la somma di euro 15.000,00 CP_1 Parte_1
a riconoscimento del contributo economico apportato dalla moglie per l'acquisto di mobili e arredi presenti nella casa coniugale assegnata in uso al medesimo;
tale somma verrà versata in rate mensili di euro 500,00 ciascuna, a partire dal deposito del presente ricorso e fino all'esaurimento dell'intero importo;
Si dà, inoltre, atto che le autovetture acquistate in costanza di matrimonio verranno così suddivise:
l'auto Opel InSIna targata EC530LW, oggi intestata al SI. rimarrà al medesimo, l'auto Golf CP_1
Volkswagen targata FN527YW, intestata alla SI.ra rimarrà alla medesima che provvederà a Pt_1
pagare le restanti n.4 rate del finanziamento di euro 298,00 ciascuna acceso per l'acquisto del mezzo.
Si dà, altresì, atto che le parti convengono l'obbligo a trasferire da parte dei genitori, ciascuno per la propria quota e senza corrispettivo alcuno, alle figlie e in parti uguali tra loro, la piena Per_1 Per_2 proprietà dell'immobile di seguito identificato: immobile sito in Comune di Pieve Vergonte e censito al Catasto Fabbricati al foglio 10 particella 638 sub 2 e sub 3; l'atto notarile di perfezionamento dell'indicata pattuizione dovrà essere rogato, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, entro un anno dalla data del deposito del presente ricorso, con relative spese a carico di entrambe le parti.
Si dà, altresì, atto che i denari e i risparmi comuni, sono stati già divisi concordemente tra i coniugi, che i coniugi si dichiarano ad oggi economicamente autosufficienti e che le spese di procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , uniti in matrimonio il 20.07.2013 in Crevoladossola (VB); CP_1
- assegna la casa coniugale sita in Pieve Vergonte (VB), via Leonardo da Vinci,9, in comproprietà al 50% fra i coniugi, al marito, con facoltà per la moglie di permanere nell'abitazione fintanto che non avrà reperito una soluzione abitativa idonea, comunque per un tempo non superiore a sei mesi dalla data del deposito del presente ricorso;
- affida le figlie minori, e in via condivisa ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale con i relativi obblighi di legge;
una volta che la madre avrà reperito una nuova abitazione verranno disposte le seguenti modalità di frequentazione: - il padre terrà con sé le figlie nella giornata di mercoledì, allorquando, al termine della giornata lavorativa, attorno alle ore 18.00, andrà a prendere e presso la casa della madre o della nonna materna per poi tenerle con sé Per_1 Per_2
fino al giorno successivo quando, alle ore 07.00 circa, arriverà la baby sitter che provvederà a preparare le bambine per poi accompagnarle a scuola;
terrà inoltre con sé le minori a weekend alternati a partire dalle ore 10.00 del sabato, allorquando andrà a prendere le figlie presso la casa della madre e fino a lunedì mattina quando, alle ore 07.00 circa, arriverà la baby sitter che provvederà a preparare le bambine per poi accompagnarle a scuola;
nelle settimane in cui e staranno con la madre per il weekend, il padre terrà Per_1 Per_2
con sé le figlie anche nella giornata di venerdì, allorquando, al termine della giornata di lavoro, troverà le bambine presso la casa coniugale con la nonna materna o, in alternativa, andrà a prendere le medesime presso la casa della nonna materna in per poi Per_3 riaccompagnarle presso l'abitazione della madre il giorno successivo entro le ore 18.00;
- in settimana, compatibilmente con gli impegni extrascolastici di e la Per_1 Per_2
nonna materna si recherà a prendere le bambine all'uscita da scuola per poi accompagnarle presso la casa coniugale fino all'arrivo della madre o del padre;
- durante le vacanze natalizie, pasquali e le altre festività, le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori uguali periodi, da previamente concordarsi tra i coniugi;
le giornate di Natale e Santo Stefano, ultimo dell'anno e Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo in via alternata ogni anno;
- i coniugi terranno con sé le figlie 10 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- tutto quanto sopra, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente con le eSIenze e lo stato di salute delle minori;
- la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale delle minori saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dai genitori separatamente - pone a carico del padre, l'obbligo di versare alla moglie, quando la stessa avrà trovato un'altra abitazione, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma complessiva di € 800,00, annualmente aggiornabile secondo indici Istat;
tale contributo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario su c/c intestato a Parte_1
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere per il 50% ciascuno alle spese straordinarie con obbligo di rimborso al genitore che ha anticipato la spesa previa esibizione di documento fiscale comprovante il relativo importo;
nell'individuazione e determinazione delle spese ordinarie e straordinarie per i minori, le parti faranno riferimento al protocollo di intesa del Tribunale di Verbania del quale, dichiarano, di averne ricevuto copia dai rispettivi difensori;
- dispone che gli importi relativi all'assegno unico e universale per i figli a carico verranno percepiti integralmente da mentre le detrazioni fiscali per figli a carico Parte_1
verranno percepiti al 50% per ciascun genitore;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 20.5.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO