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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3038 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina ST Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1235/2023
T R A
nata il [...] a [...] e residente a Piedimonte Matese (CE) alla Parte_1 via Gianfrancesco Trutta, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is.F/10; Appellante
E
con sede in Roma alla Via Controparte_1
Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Luca Cuzzupoli, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.9.2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere titolare di pensione cat.SO n. Parte_1 CP_ 20055025 e di aver ricevuto nota del 10.10.2018 con cui l' le comunicava che nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 erano stati pagati euro 3.252,60 in più sulla predetta pensione ai superstiti in quanto l'ammontare dei redditi era risultato superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95, ritenuto l'indebito irripetibile per mancanza di una condotta dolosa ex art. 52 della L. 88/1989 e il difetto di motivazione dell'atto impugnato, aveva chiesto di “- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, non dovuto dalla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 3.252,60 di cui alla nota del 10.10.2018, e, conseguentemente, ordinare
[...] all' in persona del Legale Rappresentante pro tempore, la restituzione alla ricorrente di CP_1 tutte quelle somme già trattenute e/o a trattenersi sull'importo mensile del trattamento pensionistico Catg.SO n.20055025; - Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La ricorrente aveva tra l'altro esposto che ai sensi dell'art. 1 comma 41 legge 335/95 “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime… Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F…” e aveva prodotto il Mod.730/2016 (cfr. doc. 4 fasc. di primo grado) a riprova dei redditi percepito nell'anno 2015 al di sotto della fascia reddituale prevista nella citata tabella F (doc. 3 fasc. primo grado).
CP_ Si era costituito l' deducendo l'infondatezza della domanda avversaria e la ripetibilità dell'indebito e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 125/2023 pubblicata in data 23.1.2023, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, ritenendo soddisfatto l'onere di motivazione a carico della Amministrazione ma non ritenendo provato, da parte della ricorrente, il possesso dei requisiti reddituali per poter fruire della pensione in godimento in relazione alla annualità del 2014, avendo l'istante impostato la propria difesa esclusivamente sul rispetto dei requisiti reddituali relativi all'anno 2015.
Avverso la suddetta statuizione ha interposto gravame l'epigrafata parte appellante, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 29/05/2023, chiedendo di riformare la sentenza di prime cure con accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che, resistendo Controparte_2 con plurime argomentazioni al gravame, ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente l'Ente appellato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Disposta la trattazione scritta, la parte appellante ha chiesto fissarsi udienza in presenza;
quindi all'esito della discussione odierna dei procuratori, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 - applicabile ai ricorsi depositati a far data dall'11 settembre 2012 - che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., sia l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro, nonché alla luce delle ulteriori modifiche apportate dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabili ai procedimenti (come quello di specie) instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 comma 1).
In particolare, la disposizione in parola, dopo le modifiche apportate dal citato art. 54 D.L. 83/2012, così testualmente recitava: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A seguito della riformulazione operata con la Riforma Cartabia, l'art. 434 statuisce: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In merito alla novella del 2012, sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la
“specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente e in modo chiaro e specifico le parti del provvedimento che si vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).
Questa ricostruzione del modello legale dell'atto di appello non solo recepisce, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n. 23299 del 2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”), ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che, rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
La finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434 c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. “filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante.
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
A suffragio dell'interpretazione descritta, sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 27199 del 16.11.2017) che hanno ritenuto di confermare la giurisprudenza di legittimità che, senza particolari contrasti e in linea di continuità rispetto alla tradizionale impostazione interpretativa, si è andata pronunciando sulle norme introdotte nel 2012, a partire dalla sentenza n. 2143 del 5 febbraio 2015 della Sezione Lavoro, che ha evidenziato come la riscrittura della norma sul contenuto dell'atto di appello risponda ad un'esigenza di contenimento dei tempi processuali, ottenibile solo esigendo da parte dell'appellante il rispetto “di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione”. Detti oneri devono “consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte". La Sezione Lavoro ha quindi aggiunto che la novella “ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale”. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 83/2012 “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ulteriori pronunce sono andate nella stessa direzione (cfr. di recente, Cass. SS.UU. 13/12/2022, n. 36481; Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 13535 del 30/5/2018; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ove si afferma “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c.
- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha confermato la ricostruzione sopra descritta sancendo espressamente che nell'atto introduttivo dell'appello le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte “in modo chiaro, sintetico e specifico” (in senso analogo, cfr. anche il successivo correttivo di cui al D.Lgs. n. 164 del 31.10.2024 che ha nuovamente riformulato l'art. 434 in esame, il quale nella attuale versione richiede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che l'errore in fatto, se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2 c.p.c. (n. 3 dopo la Riforma Cartabia) è condizionato alla indicazione delle
“violazioni di legge denunciate” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica, di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento, corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierna ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante, dopo aver riprodotto interamente il ricorso CP_ di primo grado, la memoria di costituzione dell' e i motivi alla base della decisione gravata, si limita a riformulare confusamente gli assunti esposti nel precedente grado, senza indicare espressamente la singola statuizione o la singola parte di motivazione oggetto di doglianza, senza neppure specificare gli errori nei quali sarebbe incorso il GL e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare gli argomenti e le conclusioni di primo grado. Né parte appellante spiega in che modo una diversa analisi avrebbe ribaltato l'esito dell'istruttoria da cui il Giudice ha tratto il convincimento circa l'infondatezza della domanda.
L'appellante non ha indicato in modo chiaro e preciso le parti della sentenza contestate né i motivi alla base del gravame (cfr. pagg. 12 e ss. dell'atto di appello ove si riproduce la parte della CP_ sentenza relativa alla adeguata motivazione del provvedimento dell' si richiamano confusamente “profili di nullità, illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata per CP_ motivazione apparente” per poi denunciare la condotta dell' . Non ha specificamente impugnato il capo relativo alla rilevanza della sua situazione reddituale per l'anno 2014 (anziché per l'anno 2015); nulla ha dedotto in modo chiaro e circostanziato a confutazione delle ragioni alla base della decisione. Le allegazioni contenute nell'atto di appello sullo stato di famiglia e la situazione reddituale della ricorrente (cfr. pag. 15) si riferiscono alla dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c. ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, e non al merito della domanda.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c. esso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in punto di spese attesa la dichiarazione della appellante di possedere redditi al di sotto della soglia di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c. E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2022 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-dichiara inammissibile l'appello;
-nulla per le spese.
-A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R . n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina ST
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina ST Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1235/2023
T R A
nata il [...] a [...] e residente a Piedimonte Matese (CE) alla Parte_1 via Gianfrancesco Trutta, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Carozza, elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Direzionale Is.F/10; Appellante
E
con sede in Roma alla Via Controparte_1
Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Piera Messina e Luca Cuzzupoli, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Sede Provinciale di Napoli, in Napoli alla via Alcide De Gasperi, 55; Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.9.2020 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere titolare di pensione cat.SO n. Parte_1 CP_ 20055025 e di aver ricevuto nota del 10.10.2018 con cui l' le comunicava che nel periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015 erano stati pagati euro 3.252,60 in più sulla predetta pensione ai superstiti in quanto l'ammontare dei redditi era risultato superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95, ritenuto l'indebito irripetibile per mancanza di una condotta dolosa ex art. 52 della L. 88/1989 e il difetto di motivazione dell'atto impugnato, aveva chiesto di “- Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di fatto e di diritto di cui in premessa, non dovuto dalla Sig.ra Pt_1
l'importo di € 3.252,60 di cui alla nota del 10.10.2018, e, conseguentemente, ordinare
[...] all' in persona del Legale Rappresentante pro tempore, la restituzione alla ricorrente di CP_1 tutte quelle somme già trattenute e/o a trattenersi sull'importo mensile del trattamento pensionistico Catg.SO n.20055025; - Vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione”.
La ricorrente aveva tra l'altro esposto che ai sensi dell'art. 1 comma 41 legge 335/95 “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime… Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F…” e aveva prodotto il Mod.730/2016 (cfr. doc. 4 fasc. di primo grado) a riprova dei redditi percepito nell'anno 2015 al di sotto della fascia reddituale prevista nella citata tabella F (doc. 3 fasc. primo grado).
CP_ Si era costituito l' deducendo l'infondatezza della domanda avversaria e la ripetibilità dell'indebito e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n. 125/2023 pubblicata in data 23.1.2023, il Tribunale adito ha respinto il ricorso, ritenendo soddisfatto l'onere di motivazione a carico della Amministrazione ma non ritenendo provato, da parte della ricorrente, il possesso dei requisiti reddituali per poter fruire della pensione in godimento in relazione alla annualità del 2014, avendo l'istante impostato la propria difesa esclusivamente sul rispetto dei requisiti reddituali relativi all'anno 2015.
Avverso la suddetta statuizione ha interposto gravame l'epigrafata parte appellante, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 29/05/2023, chiedendo di riformare la sentenza di prime cure con accoglimento della domanda formulata in primo grado, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito l' che, resistendo Controparte_2 con plurime argomentazioni al gravame, ne ha chiesto il rigetto. Preliminarmente l'Ente appellato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.
Disposta la trattazione scritta, la parte appellante ha chiesto fissarsi udienza in presenza;
quindi all'esito della discussione odierna dei procuratori, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo.
In via del tutto preliminare, l'appello deve essere esaminato sotto il profilo della sua ammissibilità, e tale verifica va condotta alla luce della novella intervenuta per effetto dell'art. 54 del D.L. 83/2012 convertito (con modifiche) in L. 134/2012 - applicabile ai ricorsi depositati a far data dall'11 settembre 2012 - che ha riformulato sia l'art. 342, comma 1, c.p.c., sia l'art. 434 c.p.c., concernente l'appello in relazione alle controversie in materia di lavoro, nonché alla luce delle ulteriori modifiche apportate dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabili ai procedimenti (come quello di specie) instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 comma 1).
In particolare, la disposizione in parola, dopo le modifiche apportate dal citato art. 54 D.L. 83/2012, così testualmente recitava: "Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
A seguito della riformulazione operata con la Riforma Cartabia, l'art. 434 statuisce: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In merito alla novella del 2012, sin dalle prime applicazioni giurisprudenziali (cfr. Corte di Appello di Roma 15 gennaio 2013, n. 377; Corte di Appello Genova S.L., 11-16 gennaio 2013, n. 17; Corte di Appello Salerno, 1 febbraio 2013) si è voluto rimarcare come la riformulazione della disposizione in esame abbia significativamente sancito l'obbligo di motivazione dell'appello, stabilendo altresì che esso debba contenere, a pena di inammissibilità, la
“specificazione analitica delle parti impugnate della sentenza gravata, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
L'enunciazione espressa di due cause di inammissibilità dell'appello collegate alla parte motiva dell'atto medesimo ha portato a ritenere che la nuova formulazione dell'art. 434 1° comma c.p.c impone precisi oneri di forma dell'appello in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. (Cass., 24 novembre 2005, n. 24834; 28 luglio 2004, n. 14251) in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 434 cpc, ma, prevedendo che l'appello deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, ha imposto “che esso deve essere redatto in modo più organico e strutturato rispetto al passato, quasi come una sentenza: occorre infatti indicare esattamente al giudice quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono rispetto a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice”; di conseguenza non solo non basterà riferirsi alle sole statuizioni del dispositivo, dovendo tenersi conto anche delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si sono basate le decisioni del primo giudice, ma occorrerà anche, per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza, articolare le modifiche che il giudice di appello deve apportare, con attenta e precisa ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinate.
Pertanto l'appello per superare il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 434 c.p.c. deve indicare espressamente e in modo chiaro e specifico le parti del provvedimento che si vuole impugnare (profilo volitivo); per parti vanno intesi non solo i capi della decisione ma anche tutti i singoli segmenti (o se si vuole, “sottocapi”) che la compongono quando assumano un rilievo autonomo (o di causalità) rispetto alla decisione;
deve suggerire le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto (profilo argomentativo) e il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite (profilo di causalità).
Questa ricostruzione del modello legale dell'atto di appello non solo recepisce, sotto forma di codificazione, quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di specificità dei motivi di impugnazione, che ritiene necessario che la domanda contenga “un'esposizione chiara e specifica delle ragioni e delle censure mosse nei confronti del provvedimento impugnato” (invero, già le Sezioni Unite avevano stabilito con la pronuncia n. 23299 del 2011, che affinché un capo della sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che l'atto manifesti una volontà in tal senso “ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; con la conseguenza che tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame rilevabile d'ufficio, una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”), ma sembra piuttosto imporre un'articolazione dell'atto che, rispondendo a precisi requisiti di forma e di contenuto, consenta al giudice di individuare esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e per tali parti quali modifiche si richiedono a quanto formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
La finalità di agevolazione e sveltimento dell'attività decisoria del giudice di appello vieppiù si coglie ponendo mente alla contestualità della novella dell'art. 434 c.p.c con l'introduzione dell'art. 436-bis c.p.c. e delle norme da esso richiamate (artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), relative al c.d. “filtro” di ammissibilità dell'appello a seconda della sussistenza o meno di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, giacché è evidente che in tanto tale ultima valutazione potrà essere agevolmente e sollecitamente condotta in quanto chiara, pertinente e precisa appaia la traccia decisoria proposta dall'appellante.
Ciò nell'ottica, secondo la volontà del legislatore, di semplificare l'attività del giudice di seconde cure “che vedrà agevolato il proprio compito di esame” così fugando “il rischio di utilizzo arbitrario del filtro, impedito dalla traccia specifica proposta dall'appellante e su cui necessariamente dovrà tararsi la prognosi di ragionevole probabilità di accoglimento” (così nella relazione illustrativa all'emendamento approvato in Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 23 luglio 2012 all'art. 54 del d.l. n. 83/2012 in sede di conversione).
A suffragio dell'interpretazione descritta, sono intervenute le Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 27199 del 16.11.2017) che hanno ritenuto di confermare la giurisprudenza di legittimità che, senza particolari contrasti e in linea di continuità rispetto alla tradizionale impostazione interpretativa, si è andata pronunciando sulle norme introdotte nel 2012, a partire dalla sentenza n. 2143 del 5 febbraio 2015 della Sezione Lavoro, che ha evidenziato come la riscrittura della norma sul contenuto dell'atto di appello risponda ad un'esigenza di contenimento dei tempi processuali, ottenibile solo esigendo da parte dell'appellante il rispetto “di precisi oneri formali che impongano e traducano uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione”. Detti oneri devono “consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, il quantum appellatum e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza del Tribunale, ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono;
sotto il profilo qualitativo, le argomentazioni che vengono formulate devono proporre lo sviluppo di un percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice e devono chiarire in che senso tale sviluppo logico alternativo sia idoneo a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte". La Sezione Lavoro ha quindi aggiunto che la novella “ha, sostanzialmente e ragionevolmente, recepito e formalizzato gli approdi cui era giunta la giurisprudenza più recente, rendendone certa ed efficace la sanzione processuale”. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal D.L. 83/2012 “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
Ulteriori pronunce sono andate nella stessa direzione (cfr. di recente, Cass. SS.UU. 13/12/2022, n. 36481; Cass. Sez. 6 Ordinanza n. 13535 del 30/5/2018; Cass. Sez. 2 Ordinanza n. 2320 del 25/01/2023 ove si afferma “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c.
- prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure”).
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha confermato la ricostruzione sopra descritta sancendo espressamente che nell'atto introduttivo dell'appello le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano esposte “in modo chiaro, sintetico e specifico” (in senso analogo, cfr. anche il successivo correttivo di cui al D.Lgs. n. 164 del 31.10.2024 che ha nuovamente riformulato l'art. 434 in esame, il quale nella attuale versione richiede che l'appello sia “motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
La rielaborazione del dato fattuale, id est l'indicazione del contenuto della nuova valutazione richiesta, sembra essere il dato fondamentale e rilevante, posto che l'errore in fatto, se non è fonte di un concreto pregiudizio per la parte che lo denuncia, non può costituire fondamento dell'impugnazione: per dimostrare la sussistenza del pregiudizio, occorre indicare quale sarebbe stata la corretta valutazione dei fatti e quali conseguenze ciò avrebbe comportato a vantaggio della parte.
Parimenti, l'ammissibilità dell'appello, alla stregua dell'ulteriore requisito formale imposto dall'art. 434 c.1°, n. 2 c.p.c. (n. 3 dopo la Riforma Cartabia) è condizionato alla indicazione delle
“violazioni di legge denunciate” e della “loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”; quindi l'appellante avrà anche l'onere di argomentare, indicandone le ragioni, la denunciata violazione di legge nonché la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione del caso concreto.
Appare dunque evidente, così come è stato già rimarcato nelle decisioni sopra richiamate, il trasparire di tre profili caratterizzanti il nuovo atto di appello, il cui difetto, anche di uno solo di essi, conduce irrimediabilmente alla pronuncia di inammissibilità del gravame: la specifica indicazione delle parti del provvedimento impugnato (profilo volitivo), l'indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa e delle ragioni per cui si ritiene violata la legge (profilo argomentativo-censorio), la giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata (profilo causale).
Per le suesposte argomentazioni, che la Corte ritiene di condividere, è pertanto necessario che nell'atto di appello sia assolto l'onere di indicare specificamente ed espressamente sia le parti della motivazione della sentenza che il ricorrente chiede, con il supporto di adeguata e pertinente critica, di eliminare, sia, ed in stretta ed ordinata corrispondenza, permettendo una immediata intelligibilità (nonché le eventuali valutazioni ex art. 436 bis c.p.c.), le modifiche, idoneamente argomentate, che il ricorrente chiede che siano apportate al provvedimento, corredate dalla precisa e chiara indicazione degli aspetti di censura alle denunciate violazioni della legge e della loro rilevanza sulla correttezza della decisione impugnata.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierna ricorrente è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate in quanto la difesa appellante, dopo aver riprodotto interamente il ricorso CP_ di primo grado, la memoria di costituzione dell' e i motivi alla base della decisione gravata, si limita a riformulare confusamente gli assunti esposti nel precedente grado, senza indicare espressamente la singola statuizione o la singola parte di motivazione oggetto di doglianza, senza neppure specificare gli errori nei quali sarebbe incorso il GL e quali sarebbero state le conseguenze (in contrasto con il decisum) da trarsi rispetto alle argomentazioni addotte dal GL a sostegno del rigetto della domanda.
Preme considerare come l'appellante non enunci assolutamente le modifiche che dovrebbero essere apportate alla decisione con riguardo alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dal primo giudice, non deduce come dovrebbe essere modificata la sentenza appellata e, quindi, come dovrebbe essere decisa la controversia, limitandosi a richiamare gli argomenti e le conclusioni di primo grado. Né parte appellante spiega in che modo una diversa analisi avrebbe ribaltato l'esito dell'istruttoria da cui il Giudice ha tratto il convincimento circa l'infondatezza della domanda.
L'appellante non ha indicato in modo chiaro e preciso le parti della sentenza contestate né i motivi alla base del gravame (cfr. pagg. 12 e ss. dell'atto di appello ove si riproduce la parte della CP_ sentenza relativa alla adeguata motivazione del provvedimento dell' si richiamano confusamente “profili di nullità, illegittimità ed infondatezza della sentenza impugnata per CP_ motivazione apparente” per poi denunciare la condotta dell' . Non ha specificamente impugnato il capo relativo alla rilevanza della sua situazione reddituale per l'anno 2014 (anziché per l'anno 2015); nulla ha dedotto in modo chiaro e circostanziato a confutazione delle ragioni alla base della decisione. Le allegazioni contenute nell'atto di appello sullo stato di famiglia e la situazione reddituale della ricorrente (cfr. pag. 15) si riferiscono alla dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c. ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di giudizio, e non al merito della domanda.
Ne consegue che non essendo l'appello conforme alle previsioni di cui agli artt. 434 e 342 c.p.c. esso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in punto di spese attesa la dichiarazione della appellante di possedere redditi al di sotto della soglia di cui all'art. 152 disp.att.c.p.c. E' applicabile al presente appello l'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2022 riferito anche all'impugnazione dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-dichiara inammissibile l'appello;
-nulla per le spese.
-A norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R . n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228, dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina ST