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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 554/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note depositate da parte ricorrente in data 20.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado, introdotta ex art. 700 c.p.c. ed iscritta al n. 554 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata in ROMANIA il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nato a Persona_1
CA (AG) il 23/04/2019 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
BUTTICÈ MARIA LUISA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso cautelare depositato in data 5.3.2025, nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore - alunno della scuola Persona_1
dell'infanzia sez. D dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Verga”, plesso DE AMICIS, di
CA (AG) - ha lamentato l'assegnazione ridotta delle ore dell'assistente alla comunicazione (concesse 12 h settimanali in luogo delle 25 h previste nel PEI);
riferito che, pur correttamente evocato, il Comune di non si è costituito in CP_1
giudizio;
1 considerato, nel merito, che è dimostrato che il minore è invalido con disabilità grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92, che è iscritto alla scuola dell'infanzia sez. D dell'Istituto Comprensivo
Statale “G. Verga” di CA (AG) e che necessita di assistente alla comunicazione per 25
h/settimanali, come da verifica finale del PEI del 13 aprile 2024; mentre - a fronte di tale previsione - il convenuto ne ha garantite 12; CP_1
rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione rientra - al pari dell'affiancamento dell'insegnante curriculare con insegnate specializzato di sostegno - tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto diversamente abile;
riferito che al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria,
diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva,
dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d.
indiretta;
considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo
riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere
possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna”; deve perciò
ritenersi che “l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione
scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale
del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze
rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del
servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da
una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una
discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il
comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio
2 scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di
svantaggio rispetto agli altri alunni” (ancora Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2019, n. 25101);
precisato che ciò che viene in rilievo è il preminente principio di uguaglianza sostanziale,
con la conseguenza che la sola affermazione di inadeguatezza delle coperture finanziarie da parte del non può essere idonea a giustificare una riduzione delle ore;
CP_1
ritenuto, pertanto, alla luce delle suddette ragioni, che il minore si è venuto a trovare in una situazione di svantaggio rispetto agli altri studenti, circostanza idonea a ritenere integrato nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris;
considerato che nei PEI si sottolineano le difficoltà del minore che “non possiede il codice
verbale: comunica bisogni ed esigenze con vocalizzi. Esegue un'attività solo con l'impiego di promt fisici
da parte dell'insegnante”, “presenta deficit attentivo, non verbalizza, non aggancia lo sguardo, assente
il contatto verbale”.
rilevato conseguentemente che, nel caso di specie, l'importanza di un completo supporto alla comunicazione è stata sottolineata da parte del Gruppo di Lavoro data la peculiare situazione;
ritenuto altresì, muovendo al periculum in mora, che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario vanificherebbe per l'effetto di una pronuncia favorevole, successiva Persona_1
alla conclusione dell'anno scolastico;
riferito che il ricorrente ha altresì richiesto che la condanna sia accompagnata dalla decisione ex art. 614 bis c.p.c. Ebbene, tale misura (cc.dd. astreintes) è, nel caso in oggetto,
senz'altro giustificata, per un verso, dall'infungibilità dell'obbligo posto con la presente sentenza e, per l'altro verso, dai suddetti pregiudizi che il minore subirebbe dalla mancata (o ritardata) esecuzione dello stesso provvedimento.
ritenuto che la somma dovuta dal al ricorrente per ogni settimana di ritardo CP_1
nell'esecuzione andrà determinata in € 100,00, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento e termine finale al 30 giugno 2025;
la concessione di tale termine dilatorio si ritiene opportuna considerata la necessità di adottare le determine da parte dell'ente;
P.Q.M.
3 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda cautelare spiegata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e in accoglimento della stessa così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la natura discriminatoria della condotta posta in essere ai danni del minore e, per l'effetto, Persona_1
ORDINA al 'immediata e pronta assegnazione, in favore dello Controparte_1
studente predetto, come sopra generalizzato (iscritto alla scuola dell'infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale “G. Verga”), di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per 25
ore settimanali conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per il minore medesimo per l'a.s. 2024/2025;
CONDANNA il a corrispondere al ricorrente l'importo di € Controparte_1
100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione integrale del provvedimento, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento e termine finale al 30 giugno 2025;
CONDANNA l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 700,00 euro per compensi,
oltre IVA, CPA se dovuti e come per legge e spese forfettarie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 6 aprile 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.3.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. lette le note depositate da parte ricorrente in data 20.3.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile di primo grado, introdotta ex art. 700 c.p.c. ed iscritta al n. 554 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
(C.F. ), nata in ROMANIA il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio , nato a Persona_1
CA (AG) il 23/04/2019 (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
BUTTICÈ MARIA LUISA, giusta procura in calce all'atto introduttivo;
- ricorrente -
contro
C.F. ), in persona del sindaco pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
rilevato che con ricorso cautelare depositato in data 5.3.2025, nella qualità Parte_1
di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore - alunno della scuola Persona_1
dell'infanzia sez. D dell'Istituto Comprensivo Statale “G. Verga”, plesso DE AMICIS, di
CA (AG) - ha lamentato l'assegnazione ridotta delle ore dell'assistente alla comunicazione (concesse 12 h settimanali in luogo delle 25 h previste nel PEI);
riferito che, pur correttamente evocato, il Comune di non si è costituito in CP_1
giudizio;
1 considerato, nel merito, che è dimostrato che il minore è invalido con disabilità grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92, che è iscritto alla scuola dell'infanzia sez. D dell'Istituto Comprensivo
Statale “G. Verga” di CA (AG) e che necessita di assistente alla comunicazione per 25
h/settimanali, come da verifica finale del PEI del 13 aprile 2024; mentre - a fronte di tale previsione - il convenuto ne ha garantite 12; CP_1
rilevato che la figura dell'assistente all'autonomia ed alla comunicazione rientra - al pari dell'affiancamento dell'insegnante curriculare con insegnate specializzato di sostegno - tra le misure di integrazione e sostegno previste dalla legge per garantire l'effettività del diritto all'istruzione del soggetto diversamente abile;
riferito che al fine di dare attuazione al principio di uguaglianza formale e sostanziale sancito dall'art. 3 Cost., la legge 67/2006 ha introdotto il divieto di ogni pratica discriminatoria,
diretta e indiretta, in pregiudizio delle persone con disabilità, prevedendo nuovi strumenti di tutela in favore delle stesse contro qualsivoglia comportamento che di fatto le ponga in una situazione di esclusione ed emarginazione;
ne consegue che ogni condotta, anche omissiva,
dell'Amministrazione, che abbia l'effetto di porre il soggetto disabile in una condizione svantaggiata rispetto agli altri, rientra necessariamente nella nozione di discriminazione c.d.
indiretta;
considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione n.
25011/2014), il diritto della persona disabile all'istruzione si configura come un diritto fondamentale “la cui tutela passa attraverso l'attivarsi della pubblica amministrazione per il suo
riconoscimento e la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere
possibile ai portatori di disabilità la frequenza delle scuole, a partire dalla materna”; deve perciò
ritenersi che “l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione
scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale
del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze
rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del
servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da
una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una
discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il
comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio
2 scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di
svantaggio rispetto agli altri alunni” (ancora Cass. civ., sez. un., 8 ottobre 2019, n. 25101);
precisato che ciò che viene in rilievo è il preminente principio di uguaglianza sostanziale,
con la conseguenza che la sola affermazione di inadeguatezza delle coperture finanziarie da parte del non può essere idonea a giustificare una riduzione delle ore;
CP_1
ritenuto, pertanto, alla luce delle suddette ragioni, che il minore si è venuto a trovare in una situazione di svantaggio rispetto agli altri studenti, circostanza idonea a ritenere integrato nel caso di specie il requisito del fumus boni iuris;
considerato che nei PEI si sottolineano le difficoltà del minore che “non possiede il codice
verbale: comunica bisogni ed esigenze con vocalizzi. Esegue un'attività solo con l'impiego di promt fisici
da parte dell'insegnante”, “presenta deficit attentivo, non verbalizza, non aggancia lo sguardo, assente
il contatto verbale”.
rilevato conseguentemente che, nel caso di specie, l'importanza di un completo supporto alla comunicazione è stata sottolineata da parte del Gruppo di Lavoro data la peculiare situazione;
ritenuto altresì, muovendo al periculum in mora, che l'attesa dei tempi di un giudizio ordinario vanificherebbe per l'effetto di una pronuncia favorevole, successiva Persona_1
alla conclusione dell'anno scolastico;
riferito che il ricorrente ha altresì richiesto che la condanna sia accompagnata dalla decisione ex art. 614 bis c.p.c. Ebbene, tale misura (cc.dd. astreintes) è, nel caso in oggetto,
senz'altro giustificata, per un verso, dall'infungibilità dell'obbligo posto con la presente sentenza e, per l'altro verso, dai suddetti pregiudizi che il minore subirebbe dalla mancata (o ritardata) esecuzione dello stesso provvedimento.
ritenuto che la somma dovuta dal al ricorrente per ogni settimana di ritardo CP_1
nell'esecuzione andrà determinata in € 100,00, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento e termine finale al 30 giugno 2025;
la concessione di tale termine dilatorio si ritiene opportuna considerata la necessità di adottare le determine da parte dell'ente;
P.Q.M.
3 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda cautelare spiegata ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e in accoglimento della stessa così provvede:
ACCERTA e DICHIARA la natura discriminatoria della condotta posta in essere ai danni del minore e, per l'effetto, Persona_1
ORDINA al 'immediata e pronta assegnazione, in favore dello Controparte_1
studente predetto, come sopra generalizzato (iscritto alla scuola dell'infanzia dell'Istituto
Comprensivo Statale “G. Verga”), di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per 25
ore settimanali conformemente al piano educativo individualizzato elaborato per il minore medesimo per l'a.s. 2024/2025;
CONDANNA il a corrispondere al ricorrente l'importo di € Controparte_1
100,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione integrale del provvedimento, con decorrenza iniziale allo spirare dei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento e termine finale al 30 giugno 2025;
CONDANNA l'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 700,00 euro per compensi,
oltre IVA, CPA se dovuti e come per legge e spese forfettarie al 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 6 aprile 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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