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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
29/05/2025 svoltasì con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente R.G. n. 8603 / 2023, cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 10138/2023 . vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RUGGIERO GAETANO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti DI FEO AGOSTINO, CAPASSO ERMINIO, CP_1
CAVALCANTI GIULIANA e INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso avente R.G. n. 8603 del 2023, depositato in data 5.05.2023, la società epigrafata:
CP_
- ha premesso di avere già iscritto a ruolo avverso l' ricorso cautelare ante causam avente n.
R.G. 23884/22 ottenendo in data 6 marzo 2023 ordinanza ex art. 700 c.p.c. a sé favorevole a mezzo della quale il Tribunale, accogliendo il ricorso predetto, così statuiva: “Previo accertamento del diritto CP_ della all'esonero dal pagamento all' del contributo addizionale CIGS di cui in Parte_1 motivazione, dichiara non dovute dalla ricorrente società le somme di cui all'invito a regolarizzare del CP_ 15/02/2022 e del successivo avviso di addebito n. 37120220022572546; condanna l' al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.750,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione all'avv.to Gaetano Ruggiero anticipatario”;
- ha dichiarato pertanto di intendere introdurre, nel rispetto del termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., il giudizio di merito.
CP_ Ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) Confermare le determinazioni di cui all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023 RG
n. 23884/2022 e dunque accertare e dichiarare il diritto della all'esonero dalla contribuzione Parte_1 addizionale CIGS relativa all'autorizzazione n. 510550068443. Inoltre, per le medesime ragioni e per quanto esposto, accertare e dichiarare il diritto della all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS Parte_1 anche con riferimento alle autorizzazioni 510550083802, 510550082472, 510550080698, 510550062587, 510550016627, 510520014694, 510520013728 ed in generale per tutto il periodo di sottoposizione alla procedura concorsuale;
CP_ 2) Accertare e dichiarare il diritto della alla ripetizione, da parte dell' delle somme a Parte_1 questa versate con causale E600 ed E 399 e dunque a titolo di contribuzione addizionale CIGS, negli anni 2017,
2018, 2021 e 2022 e segnatamente pari ad euro 984.595,70, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento al soddisfo, ovvero della diversa maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto, CP_ condannare l' alla ripetizione in favore della Ricorrente della somma accertata come dovuta;
CP_ 3) Condannare l' a corrispondere alla un risarcimento ex art. 96 c.p.c., stante il Parte_1 comportamento adottato dall'ente, per aver ingiustamente omesso di riscontrare alle Istanze di rimborso della
Ricorrente, nonché per aver rigettato il ricorso in autotutela formulato dalla non conformandosi ai Parte_1 CP_ provvedimenti di altre sedi
All'uopo la difesa di ha allegato in punto di fatto: Parte_2
- di avere concluso ai sensi dell'art. 182 bis e art. 182 ter L.F.degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tra i quali cui anche un atto di transazione previdenziale in data 19 dicembre 2013 con l' Filiale CP_2
, e che detti accordi, conclusi con i creditori indicati all'interno Controparte_3 degli stessi, erano stati pubblicati nel Registro delle Imprese nelle date del 7 e del 23 gennaio 2014 ed omologati dalla Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2014;
CP_
- che, sebbene talune delle transazioni omologate (come, ad esempio, quella conclusa con l' ) erano state già completamente adempiute, vi erano ancora degli accordi di ristrutturazione del debito in corso di esecuzione (come ad esempio quello con la , prevedente un piano di Controparte_4 pagamenti decennale ), ragion per cui essa doveva considerarsi ancora soggetto sottoposto a procedura concorsuale di accordo di ristrutturazione dei debiti e pertanto esonerata dalla contribuzione addizionale
CIGS ;
- che con Decreto n.109474 del 31/03/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva approvato il programma di Crisi Aziendale ex art. 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs 148/2015, autorizzando Parte_1 alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti, per il periodo
[...] dal 28/03/2021 al 22/01/2022;
CP_
- che a decorrere d in data 11/08/2022 l' aveva notificato alla società una richiesta di pagamento per il contributo addizionale a fronte delle integrazioni salariali erogate in esecuzione dell'autorizzazione CIG
n.510550068443, nel periodo dal 28.03.2021 al 23,01.2022 per complessivi euro 717.484,70:
- di avere proposto in data 07/09/2022, avverso tale richiesta, ricorso amministrativo in autotutela ritenendo, in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ss. L.F., di avere diritto a fruire dell'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8 bis del D.L. 21/03/1988 N. 86, convertito in L. N. 160 del 20/05/1988 e ss. mm.;
CP_
- che l' in data 30/09/2022, con comunicazione a mezzo pec inviata al consulente aziendale, comunicava l'annullamento del ricorso amministrativo in quanto la pratica veniva affidata agli uffici competenti per un riesame in sede amministrativa;
che erano inoltrati attraverso il Cassetto Previdenziale vari solleciti e che CP_ sempre la società era invitata dall' di ompulsata ad attendere gli esiti dell'istruttoria, essendo la Pt_1 richiesta stata sottoposta alla Direzione Centrale;
CP_
- che infine, l' in data 15/12/2022, comunicava al consulente della società la reiezione della domanda di esonero dell'azienda dal pagamento della contribuzione addizionale CIGS e del ricorso in Parte_1 autotutela, indicando a motivo della reiezione stessa il fatto che “ l'intervento di integrazione salariale straordinaria autorizzato con decreto ministeriale n. 108253 del 09/11/2020 era stato concesso successivamente al decreto di omologa della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2014 che, come noto, determina la chiusura della procedura concorsuale”, anche richiamando a sostegno dell'assunto quanto CP_ disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 16/02/2018 e dalla circolare n. 9 del 19/02/2017;
CP_
-che, sempre in data 15/12/2022, l' (sede di Napoli Vomero), aveva notificato alla società l'invito a regolarizzare con il quale sollecitava al pagamento entro e non oltre 15 gg., della somma di Parte_1 euro 737.534,14, quale contributo integrativo asseritamente dovuto per la fruizione della CIG
n.510550068443, fornendo altresì un prospetto del ruolo AVA in corso di formazione e preavvisava che:
“l'assenza di pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE (il DURC), per
l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”.
- che comunque nella pendenza della procedura concorsuale sopra descritta ed inispecie negli anni dal 2017 al 2022, essa oltre alla fruizione della CIGS nel periodo dal 28.03.2021 al 23,01.2022 giusta Parte_1 autorizzazione n.510550068443 era stata costretta più volte a fare ricorso al trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti, in particolare per i periodi indicati nel punto 47 del ricorso di merito sulla base delle autorizzazioni specificamente nel medesimo punto individuate.
CP_ Nell'odierno giudizio di merito la ha contestato la tesi sostenuta dall' nella fase Parte_1 amministrativa secondo cui all'esito della omologa degli accordi di ristrutturazione, la procedura doveva intendersi conclusa, affermando che la sottoposizione di una società alla procedura e ai suoi effetti, in particolare per quanto riguardava l'applicabilità dell'esonero da pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis del D.L. 21/03/1988 N. 86, convertito in L. N. 160 del 20/05/1988 e ss. mm., perdura per tutto il periodo in cui è ancora in corso il programma di pagamenti previsto negli accordi. La ha Pt_1 poi precisato di avere introdotto il giudizio al fine anzitutto di ottenere la conferma di quanto già disposto in sede cautelare e, più in generale, onde far accertare e dichiarare il proprio diritto della all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale CIGS, relativi alle integrazioni salariali CIGS / CIGO di cui aveva beneficiato e di cui eventualmente beneficerà per tutta la durata dell'accordo di ristrutturazione, e dunque anche onde accertare e dichiarare il proprio diritto alla ripetizione dei contributi addizioni indebitamente CP_ versati in favore dell' negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, sotto la vigenza ed efficacia degli accordi di ristrutturazione sopraindicati pari ad euro € 984.595,70.
CP_ L' si è costituita tempestivamente nel giudizio avente R.G. 8603/2023 chiedendo in via preliminare accertare l'inammissibilità del rimedio cautelare atipico in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 e per l'effetto revocarlo, dichiarandolo inammissibile. In via gradata, accertare che in ogni caso la società avrebbe dovuto proporre opposizione all'avviso di Pt_1 addebito n. 371-2022-00225725-46 nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 per l'effetto, accertata la definitività ed irretrattabilità del credito ivi indicato in ragione della mancata opposizione nei termini, revocando il provvedimento cautelare concesso, confermando integralmente la pretesa creditoria dell' In via ulteriormente gradata, qualora alcuna delle prefate considerazioni dovesse trovare CP_5 accoglimento, nel merito, accertato che l'autorizzazione al godimento della CIGS interveniva successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, dichiarare che l'azienda non era soggetta a procedura concorsuale in quanto tornata in bonis e, come tale, non poteva beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. In l. 160/88, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito n. 371-
2022-00225725-46 che merita di essere integralmente confermato.
CP_ Con ricorso avente R.G. n. 10138/2023 ex art. 669- octies c.p.c. depositato in data 26 maggio 2023, l' introduceva a sua volta il giudizio di merito a seguito della emanazione della ordinanza cautelare emessa in data 6 marzo 2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di avviso di addebito per la mancata opposizione all'avviso di addebito n. 37120220022572546 nel termine di cui all'art. 24 D.LGT 46/99 e l'asserita definitività del credito dell' nel merito sosteneva la legittimità CP_5 della pretesa contributiva ricorrendo nella fattispecie l'obbligo di versamento del contributo addizionale da parte di Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(i) in via preliminare Pt_1 accertare l'inammissibilità del rimedio cautelare atipico in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 e per l'effetto revocarlo, dichiarandolo inammissibile. In via gradata, ove l'adito Giudice dovesse ritenere ammissibile lo strumento cautelare, accertare che in ogni caso la società resistente avrebbe dovuto proporre opposizione all'avviso di addebito n. 371-2022-00225725- Pa
nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 per l'effetto, accertata la definitività ed irretrattabilità del credito ivi indicato in ragione della mancata opposizione nei termini, revocando il provvedimento cautelare concesso. In via ulteriormente gradata, qualora alcuna delle prefate considerazioni dovesse trovare accoglimento, nel merito, accertato che l'autorizzazione al godimento della CIGS interveniva successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, dichiarare che l'azienda non era soggetta a procedura concorsuale in quanto tornata in bonis e, come tale, non poteva beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. In l. 160/88, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito n. 371-
2022- 00225725-46 che merita di essere integralmente confermato. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Parte_1 preliminare e principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ex art.
669 octies c.p.c., in quanto tardivamente introdotto e comunque fondato su eccezioni proponibili solo in sede cautelare, ovvero di relativo reclamo;
Per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'odierno giudizio, disponendo in ordine agli onorari e alle spese di giudizio in favore del procuratore costituito, quale antistatario;
In via gradata
e subordinata e sempre in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello antecedentemente e tempestivamente introdotto dalla recante RG 8603/2023, con prima Parte_1 udienza fissata per il 21/09/2023; In ogni caso confermare le determinazioni di cui all'ordinanza ex art. 700
c.p.c. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023 RG n. 23884/2022 e dunque accertare e dichiarare il diritto della
[...] all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS relativa all'autorizzazione n. 510550068443. Parte_1
Inoltre, per le medesime ragioni e per quanto esposto, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS anche con riferimento alle autorizzazioni 510550083802,
510550082472, 510550080698, 510550062587, 510550016627, 510520014694, 510520013728 ed in generale per tutto il periodo di sottoposizione alla procedura concorsuale;
In ogni caso, rigettare tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituto e antistatatio, altresì stante il comportamento adottato dall'ente, per aver ingiustamente omesso di riscontrare alle Istanze di rimborso della Ricorrente, nonché per aver rigettato CP_ il ricorso in autotutela formulato dalla non conformandosi ai provvedimenti di altre sedi Parte_1
Si dà atto del fatto che entrambi i giudizi erano assegnati come da provvedimento presidenziale del
21/09/2023 in atti al giudice scrivente che, all'esito della udienza del 16.11.2023, ne disponeva la riunione costatandone la parziale identità dell'oggetto.
*****
In via preliminare va disattesa già solo in virtù del principio della ragione più liquida la eccezione, sollevata dalla di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 669 octies c.p.c. avente R.G. n Parte_1 CP_ 10138/2023 presentato dall' in quanto tardivamente introdotto e comunque fondato su eccezioni proponibili solo in sede cautelare, ovvero in sede di relativo reclamo;
ciò già in limine sulla base della osservazione che alcun effetto può sortire nel presente giudizio l'eventuale accoglimento della eccezione in esame atteso che l'introduzione del giudizio di merito a seguito del giudizio cautelare ante causam R.G. n.
23884/2022 è già avvenuta a mezzo del tempestivo deposito da parte della del ricorso avente R.G. Pt_1
8603/2024.
CP_ Del pari va disattesa per infondatezza la eccezione sollevata dall' nella sua memoria di costituzione nel giudizio R.G. n. 8603 del 2023 di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, proposto dalla
[...]
in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. Pt_1 46/99. Pare opportuno, a tal proposito, porre in premessa che la odierna vicenda propone il caso in cui la notifica dell'avviso di addebito e' avvenuta in data successiva alla l'introduzione della procedura d'urgenza e in pendenza della stessa;
risulta invero dagli atti che il procedimento cautelare “ante causam” è stato instaurato prima della notificazione dell' avviso di addebito impugnato e dunque prima che vi fosse la possibilità di attivare la procedura di opposizione cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 ex adverso richiamata. Ciò posto, il giudice scrivente ritiene di dover dirimere la questione preliminare facendo applicazione del principio di diritto chiaramente enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n 16203 del
2008; nella predetta pronunzia la Corte, affrontando una vicenda sovrapponibile a quella odierna, ha statuito che: ” la tempestiva impugnazione dell'accertamento, e comunque l'impugnazione preventiva di esso anche quando non siano previsti termini specifici, introduce una controversia sul merito, che, da un punto sostanziale, si configura come opposizione di carattere preventivo rispetto ad una eventuale iscrizione a ruolo.
Per questo una volta che sia stata già introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva, non occorre che il contribuente previdenziale instauri un secondo separato giudizio di merito (in cui il secondo giudice dovrebbe inevitabilmente dichiarare la litispendenza o, quanto meno, la continenza dei giudizi, e che potrebbe generare - se questo non viene fatto - una serie di complicazioni di carattere procedurale) relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale. Le decadenze che si siano verificate in precedenza rendono inammissibile, o comunque infondata, una impugnazione successiva proposta per ragioni di merito, e perciò anche una opposizione al ruolo per ragioni di merito che avrebbero potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma, allo stesso modo, le decadenze processuali che si possano verificare in un momento successivo non possono incidere sul contenzioso di merito già in atto che sia già stato ritualmente proposto, nè incidere sugli effetti delle pronunzie emanate nel corso di esso. Non rileva perciò che il contribuente previdenziale non abbia proposto un nuovo contenzioso con una opposizione di merito contro l'iscrizione a ruolo”.
CP_ In conseguenza di quanto appena statuito risulta la infondatezza della istanza formulata dall' di accertamento della definitività ed irretrattabilità della pretesa contributiva recata dall'avviso di addebito n.
371-2022-00225725-46 per mancata proposizione della opposizione nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt.
46/99.
CP_ Infine sempre in via preliminare, al netto di valutazioni di tempestività delle eccezioni dell' sul punto ( effettivamente sollevate per la prima volta in note di discussione), il giudice rileva la piena proponibilità da Pa parte della nella fase di merito di domande nuove, sulla base della autonomia, ormai Parte_1 consolidatamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione (ex multis, da ultimo, l' ordinanza n. 1120 del 11 gennaio 2024), del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare.
Si procede pertanto alla valutazione del merito della fondatezza della domanda avanzata da Parte_1
Orbene, il giudice scrivente, re melius perpensa, in consapevole contrario avviso alla decisione già resa nella fase cautelare, alla luce di ponderata considerazione dei ragionamenti sottesi al parere espresso del Ministero CP_ CP_ del lavoro a seguito di specifico quesito posto dall' così come indicato nel messaggio dell' n. 283 del 24 gennaio 2025, pone a fondamento della odierna definizione, le seguenti considerazioni.
Nel presente giudizio non è in questione tra le parti la natura di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La natura dei tali accordi aveva dato luogo in recente passato ad ampie discussioni, in cui l'impossibilità di guardare all'istituto in termini di procedura concorsuale era fondata principalmente sul meccanismo di conclusione contrattuale dell'accordo fra il debitore ed i propri stakeholders, opzione che risultava rafforzata dalla possibile deroga ai principi della graduazione dei crediti, di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.; tuttavia la
Corte di Cassazione negli ultimi anni ha consolidatamente inserito tali accordi nel perimetro della concorsualità, così come ridefiniti dalla nota pronunzia n. 9087/2018 . La predetta sentenza n. 9087/2018 ha invero inequivocamente statuito la natura concorsuale dell'istituto dell' accordo di ristrutturazione, affermando in motivazione che: “dovrebbe prendersi atto che la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria (con la precisazione che la
L. Delega n. 155 del 2017, art. 5, comma 1, lett. a), per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, intende estendere queste ultime “procedure” anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari)”.
Confermato, per quanto sopra rinnovatamente affermato, tutto quanto indicato nella già resa ordinanza ex art 700 cpc in merito alla natura di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione del debito, da tanto discende il diritto della azienda che ha concluso tali accordi di fruire dell'esonero totale dal versamento del contributo addizionale previsto dall' art. 8, comma 8 bis, del D.L. 21.03.1988 in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Controversa tuttavia tra le parti è la differente questione della durata dell'esonero, e dunque del se l'impresa che ha concluso l'accordo di ristrutturazione possa fruire dell' esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del Dlgs 148/2015 soltanto sino all' emanazione del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione stesso, oppure anche oltre tale data, fino a quando tutte le transazioni concluse con i vari creditori siano state onorate con regolare esecuzione del piano di rateizzo.
Questione che nell'odierna motivazione lo scrivente giudice – in contrario avviso a quanto statuito nella ordinanza cautelare - ritiene non corretto esaurire nella differente e non sovrapponibile questione - questa si, puramente tassonomica – della individuazione del momento in cui detta procedura concorsuale possa dirsi conclusa, ma che deve, più correttamente, essere affrontata in chiave teleologica ed, imprescindibilmente nel quadro di una lettura complessiva dei recenti interventi normativi che, già dal 2017
e successivamente con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), hanno introdotto nel sistema una profonda revisione della normativa in materia di crisi aziendale, mediante la istituzione di nuove più flessibili procedure di regolazione della crisi, che consentono alle imprese in difficoltà di anticipare la gestione della crisi, mantenendo la continuità operativa.
In questo contesto, la previsione dell' estensione dell' esonero dal contributo addizionale in favore anche delle aziende che prescelgono i nuovi strumenti giuridici di risanamento aziendale, integrare senza dubbio un incentivo all'azienda in difficoltà economica affinchè la stessa prescelga per fronteggiare la sfavorevole situazione patrimoniale le nuove procedure;
tale previsione, tuttavia, non può trasmodare in un indebito vantaggio per le imprese che hanno optato per le nuove procedure, in danno delle concorrenti imprese che, avendo le medesime difficoltà economiche, hanno determinato di fronteggiarle mediante il ricorso ad altri strumenti pure normativamente previsti, quali gli ammortizzatori sociali. La la previsione in sede normativa della esenzione contributiva per le aziende che hanno aderito alle nuove procedure di gestione in parola del beneficio senza precisazioni sulla durata temporale della stessa tanto con riferimento al dies ad quem che al dies a quo, lasciando incerta la possibilità di fruizione del beneficio per periodi di ammissione alla Cigs cadenti nella fase di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, ha consentito la realizzazione in concreto di tale rischio di indebito vantaggio, ingenerando la alterazione delle regole di concorrenza nel mercato tra imprese, come dimostrato in maniera palmare dagli atti del presente giudizio . La mancata previsione di un termine finale certamente poteva indurre a ritenere che implicitamente si era intesa affermare la possibilità per il debitore di godere dell'esenzione contributiva nella fase della esecuzione dell'accordo di ristrutturazione anche laddove rientrato in bonis;
né aveva recato elementi di segno contrario la circolare n. 4/2018 del Ministero del Lavoro, ( protagonista significativo soggetto delle procedure di CIGS, in quanto soggetto che in via finale definisce in merito alle domande di ammissione), che ha fornito precisazioni solo in relazione al dies a quo;
in particolare indicando , in relazione alla procedura che qui interessa, che nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito l'esonero spetta a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese dell'art. 57 del CCII;
anzi, la indicazione a chiarimento da parte del Ministero solo del termine iniziale per la fruizione del beneficio senza precisazione alcuna sul termine finale era leggibile anche quale indizio favorevole alla tesi della fruibilità della esenzione contributiva anche successivamente al decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, nella pendenza della esecuzione degli accordi stessi.
Sono perdurate dunque le incertezze applicative, paventate dalla dottrina all'indomani della introduzione della nuova disciplina della gestione della crisi;
incertezze applicative palesatesi palmarmente nell'odierno CP_ giudizio nella difforme condotta tenuta dalle sedi territoriali dell' in relazione alle corrispondenti dell'odierna convenuta , e , che – differentemente dalla istante - si sono Parte_1 CP_6 CP_7 viste riconoscere il beneficio dell'esenzione anche successivamente alla emanazione del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, perché pendente ancora la esecuzione del piano di rateizzo e nonostante si trattasse di aziende in bonis in relazione ai periodi di cassa integrazione autorizzati .
L'incertezza normativa – va senza dire- infrange il circuito logico fra certezza della legge e certezza della sentenza che della prima rappresenta, in modo impersonale ed oggettivo, la traduzione nel caso concreto.
CP_ Nelle more della odierna fase di merito è intervenuto su richiesta dell' un nuovo parere del Ministero del CP_ Lavoro, riportato nel messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025. In detto parere il Ministero ha CP_ sostanzialmente accolto i rilievi dell' che aveva rimarcato, laddove non si fosse intesa la esistenza di adeguato termine finale per la fruizione del beneficio dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale sui trattamenti di CIGS, la concreta violazione del principio di parità di trattamento tra aziende che avevano risolto la crisi d'impresa tramite il solo ricorso agli ammortizzatori sociali, gravate dal versamento del contributo addizionale laddove ammesse a periodi di integrazione salariale straordinaria, e quelle che invece avevano fatto accesso alle procedure concorsuali che viceversa potevano fruire delle integrazioni salariali straordinarie senza corrispondere la relativa contribuzione.
Il Ministero del Lavoro ha nel proprio parere indicato che la interpretazione più corretta della nuova disciplina della crisi è quella che sostiene la intrinseca esistenza di un termine finale di fruizione del beneficio contributivo in parola, che non può che coincidere, in via generale, con il momento in cui l'impresa può risolvere la propria posizione debitoria e ritornare in bonis;
momento che nel caso di accordi di ristrutturazione coincide con quello in cui interviene l'omologa del piano di ristrutturazione ( tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo ove, per effetto dell'omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda).
CP_ La opzione interpretativa consegnata all' dal Ministero del Lavoro deve essere seguita dallo scrivente giudice, in revoca di quanto lo stesso ha affermato nella fase cautelare in quanto maggiormente coerente con regole indefettibili di concorrenza nel mercato e perché costituzionalmente orientata al rispetto del principio di parità di trattamento. La ben possibile apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza con uno spettro temporale anche molto ampio rende più avvertita la esigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare la fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può in concreto e deve per definizione ritenersi rientrato in bonis. Esigenza che, per inciso, si riconosce in concreto anche nella odierna vicenda in cui all'atto della instaurazione del giudizio erano ancora in corso di esecuzione da parte dell'azienda ricorrente gli accordi di ristrutturazione del debito omologati nel lontano novembre del 2014, rilevando che - a seguito dell'ampliamento dell'oggetto di causa operato nella fase di merito – la h chiesto l'accertamento in sede giudiziale del diritto Parte_1 all'esonero contributivo per i periodi di cassa integrazione straordinaria fruiti negli anni 2015, 2016, 2017,
2020, 2021 e 2022.
Sulla scorta di tutto quanto sin qui ricostruito in punto di diritto, revocata la ordinanza cautelare già emessa in data 6 marzo 2023, anche con riferimento al capo di essa relativo al governo delle spese, la domanda avanzata dalla oggi sub iudice va integralmente respinta. Pt_1
I consistenti dubbi interpretativi sulla esistenza o meno di una delimitazione temporale alla fruibilità dell' esonero contributivo di cui all'art. 5 del Dlgs 148/2015 per le aziende che avevano in corso di esecuzione accordi di ristrutturazione già omologati – dubbi che nella pendenza dell'odierno giudizio hanno afflitto lo stesso onvenuto, che ha assunto sul punto provvedimenti dispari a seconda delle sedi Controparte_8 territoriali coinvolte , e che sono rispecchiati nella recente definizione, da parte dello scrivente giudice, del giudizio cautelare in senso contrario a quanto oggi, nella fase di merito, statuito, impongono di compemnsare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta ogni domanda proposta dalla;
per l'effetto previo accertamento della inesistenza del Parte_1 diritto di di beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. Parte_1
In l. 160/88 successivamente al dì della omologazione della procedura concorsuale nel novembre 2014, CP_ dichiara dovute in favore dell' da parte della le somme recate dall' avviso di addebito n. Parte_1
371-2022-00225725-46;
compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cautelare del 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del
29/05/2025 svoltasì con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa avente R.G. n. 8603 / 2023, cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 10138/2023 . vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
RUGGIERO GAETANO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti DI FEO AGOSTINO, CAPASSO ERMINIO, CP_1
CAVALCANTI GIULIANA e INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso avente R.G. n. 8603 del 2023, depositato in data 5.05.2023, la società epigrafata:
CP_
- ha premesso di avere già iscritto a ruolo avverso l' ricorso cautelare ante causam avente n.
R.G. 23884/22 ottenendo in data 6 marzo 2023 ordinanza ex art. 700 c.p.c. a sé favorevole a mezzo della quale il Tribunale, accogliendo il ricorso predetto, così statuiva: “Previo accertamento del diritto CP_ della all'esonero dal pagamento all' del contributo addizionale CIGS di cui in Parte_1 motivazione, dichiara non dovute dalla ricorrente società le somme di cui all'invito a regolarizzare del CP_ 15/02/2022 e del successivo avviso di addebito n. 37120220022572546; condanna l' al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, spese che liquida in euro 3.750,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione all'avv.to Gaetano Ruggiero anticipatario”;
- ha dichiarato pertanto di intendere introdurre, nel rispetto del termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., il giudizio di merito.
CP_ Ha convenuto in giudizio l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) Confermare le determinazioni di cui all'ordinanza ex art. 700 c.p.c. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023 RG
n. 23884/2022 e dunque accertare e dichiarare il diritto della all'esonero dalla contribuzione Parte_1 addizionale CIGS relativa all'autorizzazione n. 510550068443. Inoltre, per le medesime ragioni e per quanto esposto, accertare e dichiarare il diritto della all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS Parte_1 anche con riferimento alle autorizzazioni 510550083802, 510550082472, 510550080698, 510550062587, 510550016627, 510520014694, 510520013728 ed in generale per tutto il periodo di sottoposizione alla procedura concorsuale;
CP_ 2) Accertare e dichiarare il diritto della alla ripetizione, da parte dell' delle somme a Parte_1 questa versate con causale E600 ed E 399 e dunque a titolo di contribuzione addizionale CIGS, negli anni 2017,
2018, 2021 e 2022 e segnatamente pari ad euro 984.595,70, oltre interessi e rivalutazione dalla data di versamento al soddisfo, ovvero della diversa maggiore e/o minor somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto, CP_ condannare l' alla ripetizione in favore della Ricorrente della somma accertata come dovuta;
CP_ 3) Condannare l' a corrispondere alla un risarcimento ex art. 96 c.p.c., stante il Parte_1 comportamento adottato dall'ente, per aver ingiustamente omesso di riscontrare alle Istanze di rimborso della
Ricorrente, nonché per aver rigettato il ricorso in autotutela formulato dalla non conformandosi ai Parte_1 CP_ provvedimenti di altre sedi
All'uopo la difesa di ha allegato in punto di fatto: Parte_2
- di avere concluso ai sensi dell'art. 182 bis e art. 182 ter L.F.degli accordi di ristrutturazione dei debiti, tra i quali cui anche un atto di transazione previdenziale in data 19 dicembre 2013 con l' Filiale CP_2
, e che detti accordi, conclusi con i creditori indicati all'interno Controparte_3 degli stessi, erano stati pubblicati nel Registro delle Imprese nelle date del 7 e del 23 gennaio 2014 ed omologati dalla Corte di Appello di Napoli in data 5 novembre 2014;
CP_
- che, sebbene talune delle transazioni omologate (come, ad esempio, quella conclusa con l' ) erano state già completamente adempiute, vi erano ancora degli accordi di ristrutturazione del debito in corso di esecuzione (come ad esempio quello con la , prevedente un piano di Controparte_4 pagamenti decennale ), ragion per cui essa doveva considerarsi ancora soggetto sottoposto a procedura concorsuale di accordo di ristrutturazione dei debiti e pertanto esonerata dalla contribuzione addizionale
CIGS ;
- che con Decreto n.109474 del 31/03/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aveva approvato il programma di Crisi Aziendale ex art. 21, comma 1, lettera b) del D.Lgs 148/2015, autorizzando Parte_1 alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti, per il periodo
[...] dal 28/03/2021 al 22/01/2022;
CP_
- che a decorrere d in data 11/08/2022 l' aveva notificato alla società una richiesta di pagamento per il contributo addizionale a fronte delle integrazioni salariali erogate in esecuzione dell'autorizzazione CIG
n.510550068443, nel periodo dal 28.03.2021 al 23,01.2022 per complessivi euro 717.484,70:
- di avere proposto in data 07/09/2022, avverso tale richiesta, ricorso amministrativo in autotutela ritenendo, in quanto società sottoposta alla procedura concorsuale di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182 bis e ss. L.F., di avere diritto a fruire dell'esonero dal versamento del contributo addizionale previsto dall'art. 8, comma 8 bis del D.L. 21/03/1988 N. 86, convertito in L. N. 160 del 20/05/1988 e ss. mm.;
CP_
- che l' in data 30/09/2022, con comunicazione a mezzo pec inviata al consulente aziendale, comunicava l'annullamento del ricorso amministrativo in quanto la pratica veniva affidata agli uffici competenti per un riesame in sede amministrativa;
che erano inoltrati attraverso il Cassetto Previdenziale vari solleciti e che CP_ sempre la società era invitata dall' di ompulsata ad attendere gli esiti dell'istruttoria, essendo la Pt_1 richiesta stata sottoposta alla Direzione Centrale;
CP_
- che infine, l' in data 15/12/2022, comunicava al consulente della società la reiezione della domanda di esonero dell'azienda dal pagamento della contribuzione addizionale CIGS e del ricorso in Parte_1 autotutela, indicando a motivo della reiezione stessa il fatto che “ l'intervento di integrazione salariale straordinaria autorizzato con decreto ministeriale n. 108253 del 09/11/2020 era stato concesso successivamente al decreto di omologa della Corte di Appello di Napoli del 5/11/2014 che, come noto, determina la chiusura della procedura concorsuale”, anche richiamando a sostegno dell'assunto quanto CP_ disposto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 16/02/2018 e dalla circolare n. 9 del 19/02/2017;
CP_
-che, sempre in data 15/12/2022, l' (sede di Napoli Vomero), aveva notificato alla società l'invito a regolarizzare con il quale sollecitava al pagamento entro e non oltre 15 gg., della somma di Parte_1 euro 737.534,14, quale contributo integrativo asseritamente dovuto per la fruizione della CIG
n.510550068443, fornendo altresì un prospetto del ruolo AVA in corso di formazione e preavvisava che:
“l'assenza di pagamento comporterà la definizione del Documento con esito NON REGOLARE (il DURC), per
l'importo relativo alla irregolarità contributiva accertata”.
- che comunque nella pendenza della procedura concorsuale sopra descritta ed inispecie negli anni dal 2017 al 2022, essa oltre alla fruizione della CIGS nel periodo dal 28.03.2021 al 23,01.2022 giusta Parte_1 autorizzazione n.510550068443 era stata costretta più volte a fare ricorso al trattamento di integrazione salariale, in favore dei dipendenti, in particolare per i periodi indicati nel punto 47 del ricorso di merito sulla base delle autorizzazioni specificamente nel medesimo punto individuate.
CP_ Nell'odierno giudizio di merito la ha contestato la tesi sostenuta dall' nella fase Parte_1 amministrativa secondo cui all'esito della omologa degli accordi di ristrutturazione, la procedura doveva intendersi conclusa, affermando che la sottoposizione di una società alla procedura e ai suoi effetti, in particolare per quanto riguardava l'applicabilità dell'esonero da pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis del D.L. 21/03/1988 N. 86, convertito in L. N. 160 del 20/05/1988 e ss. mm., perdura per tutto il periodo in cui è ancora in corso il programma di pagamenti previsto negli accordi. La ha Pt_1 poi precisato di avere introdotto il giudizio al fine anzitutto di ottenere la conferma di quanto già disposto in sede cautelare e, più in generale, onde far accertare e dichiarare il proprio diritto della all'esonero dal pagamento della contribuzione addizionale CIGS, relativi alle integrazioni salariali CIGS / CIGO di cui aveva beneficiato e di cui eventualmente beneficerà per tutta la durata dell'accordo di ristrutturazione, e dunque anche onde accertare e dichiarare il proprio diritto alla ripetizione dei contributi addizioni indebitamente CP_ versati in favore dell' negli anni 2017, 2018, 2021 e 2022, sotto la vigenza ed efficacia degli accordi di ristrutturazione sopraindicati pari ad euro € 984.595,70.
CP_ L' si è costituita tempestivamente nel giudizio avente R.G. 8603/2023 chiedendo in via preliminare accertare l'inammissibilità del rimedio cautelare atipico in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 e per l'effetto revocarlo, dichiarandolo inammissibile. In via gradata, accertare che in ogni caso la società avrebbe dovuto proporre opposizione all'avviso di Pt_1 addebito n. 371-2022-00225725-46 nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 per l'effetto, accertata la definitività ed irretrattabilità del credito ivi indicato in ragione della mancata opposizione nei termini, revocando il provvedimento cautelare concesso, confermando integralmente la pretesa creditoria dell' In via ulteriormente gradata, qualora alcuna delle prefate considerazioni dovesse trovare CP_5 accoglimento, nel merito, accertato che l'autorizzazione al godimento della CIGS interveniva successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, dichiarare che l'azienda non era soggetta a procedura concorsuale in quanto tornata in bonis e, come tale, non poteva beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. In l. 160/88, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito n. 371-
2022-00225725-46 che merita di essere integralmente confermato.
CP_ Con ricorso avente R.G. n. 10138/2023 ex art. 669- octies c.p.c. depositato in data 26 maggio 2023, l' introduceva a sua volta il giudizio di merito a seguito della emanazione della ordinanza cautelare emessa in data 6 marzo 2023, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. in materia di avviso di addebito per la mancata opposizione all'avviso di addebito n. 37120220022572546 nel termine di cui all'art. 24 D.LGT 46/99 e l'asserita definitività del credito dell' nel merito sosteneva la legittimità CP_5 della pretesa contributiva ricorrendo nella fattispecie l'obbligo di versamento del contributo addizionale da parte di Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “(i) in via preliminare Pt_1 accertare l'inammissibilità del rimedio cautelare atipico in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 e per l'effetto revocarlo, dichiarandolo inammissibile. In via gradata, ove l'adito Giudice dovesse ritenere ammissibile lo strumento cautelare, accertare che in ogni caso la società resistente avrebbe dovuto proporre opposizione all'avviso di addebito n. 371-2022-00225725- Pa
nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 per l'effetto, accertata la definitività ed irretrattabilità del credito ivi indicato in ragione della mancata opposizione nei termini, revocando il provvedimento cautelare concesso. In via ulteriormente gradata, qualora alcuna delle prefate considerazioni dovesse trovare accoglimento, nel merito, accertato che l'autorizzazione al godimento della CIGS interveniva successivamente all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, dichiarare che l'azienda non era soggetta a procedura concorsuale in quanto tornata in bonis e, come tale, non poteva beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. In l. 160/88, con conseguente legittimità dell'avviso di addebito n. 371-
2022- 00225725-46 che merita di essere integralmente confermato. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la rassegnando le seguenti conclusioni: “In via Parte_1 preliminare e principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ex art.
669 octies c.p.c., in quanto tardivamente introdotto e comunque fondato su eccezioni proponibili solo in sede cautelare, ovvero di relativo reclamo;
Per l'effetto, dichiarare l'estinzione dell'odierno giudizio, disponendo in ordine agli onorari e alle spese di giudizio in favore del procuratore costituito, quale antistatario;
In via gradata
e subordinata e sempre in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello antecedentemente e tempestivamente introdotto dalla recante RG 8603/2023, con prima Parte_1 udienza fissata per il 21/09/2023; In ogni caso confermare le determinazioni di cui all'ordinanza ex art. 700
c.p.c. cronol. 5739/2023 del 06/03/2023 RG n. 23884/2022 e dunque accertare e dichiarare il diritto della
[...] all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS relativa all'autorizzazione n. 510550068443. Parte_1
Inoltre, per le medesime ragioni e per quanto esposto, accertare e dichiarare il diritto della Parte_1 all'esonero dalla contribuzione addizionale CIGS anche con riferimento alle autorizzazioni 510550083802,
510550082472, 510550080698, 510550062587, 510550016627, 510520014694, 510520013728 ed in generale per tutto il periodo di sottoposizione alla procedura concorsuale;
In ogni caso, rigettare tutte le avverse deduzioni, eccezioni e domande, con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del procuratore costituto e antistatatio, altresì stante il comportamento adottato dall'ente, per aver ingiustamente omesso di riscontrare alle Istanze di rimborso della Ricorrente, nonché per aver rigettato CP_ il ricorso in autotutela formulato dalla non conformandosi ai provvedimenti di altre sedi Parte_1
Si dà atto del fatto che entrambi i giudizi erano assegnati come da provvedimento presidenziale del
21/09/2023 in atti al giudice scrivente che, all'esito della udienza del 16.11.2023, ne disponeva la riunione costatandone la parziale identità dell'oggetto.
*****
In via preliminare va disattesa già solo in virtù del principio della ragione più liquida la eccezione, sollevata dalla di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 669 octies c.p.c. avente R.G. n Parte_1 CP_ 10138/2023 presentato dall' in quanto tardivamente introdotto e comunque fondato su eccezioni proponibili solo in sede cautelare, ovvero in sede di relativo reclamo;
ciò già in limine sulla base della osservazione che alcun effetto può sortire nel presente giudizio l'eventuale accoglimento della eccezione in esame atteso che l'introduzione del giudizio di merito a seguito del giudizio cautelare ante causam R.G. n.
23884/2022 è già avvenuta a mezzo del tempestivo deposito da parte della del ricorso avente R.G. Pt_1
8603/2024.
CP_ Del pari va disattesa per infondatezza la eccezione sollevata dall' nella sua memoria di costituzione nel giudizio R.G. n. 8603 del 2023 di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. ante causam, proposto dalla
[...]
in presenza della tipicità del rimedio dell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 24 del d.lgt. Pt_1 46/99. Pare opportuno, a tal proposito, porre in premessa che la odierna vicenda propone il caso in cui la notifica dell'avviso di addebito e' avvenuta in data successiva alla l'introduzione della procedura d'urgenza e in pendenza della stessa;
risulta invero dagli atti che il procedimento cautelare “ante causam” è stato instaurato prima della notificazione dell' avviso di addebito impugnato e dunque prima che vi fosse la possibilità di attivare la procedura di opposizione cui all'art. 24 del d.lgt. 46/99 ex adverso richiamata. Ciò posto, il giudice scrivente ritiene di dover dirimere la questione preliminare facendo applicazione del principio di diritto chiaramente enunziato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n 16203 del
2008; nella predetta pronunzia la Corte, affrontando una vicenda sovrapponibile a quella odierna, ha statuito che: ” la tempestiva impugnazione dell'accertamento, e comunque l'impugnazione preventiva di esso anche quando non siano previsti termini specifici, introduce una controversia sul merito, che, da un punto sostanziale, si configura come opposizione di carattere preventivo rispetto ad una eventuale iscrizione a ruolo.
Per questo una volta che sia stata già introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva, non occorre che il contribuente previdenziale instauri un secondo separato giudizio di merito (in cui il secondo giudice dovrebbe inevitabilmente dichiarare la litispendenza o, quanto meno, la continenza dei giudizi, e che potrebbe generare - se questo non viene fatto - una serie di complicazioni di carattere procedurale) relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale. Le decadenze che si siano verificate in precedenza rendono inammissibile, o comunque infondata, una impugnazione successiva proposta per ragioni di merito, e perciò anche una opposizione al ruolo per ragioni di merito che avrebbero potuto, e dovuto, essere proposte prima, ma, allo stesso modo, le decadenze processuali che si possano verificare in un momento successivo non possono incidere sul contenzioso di merito già in atto che sia già stato ritualmente proposto, nè incidere sugli effetti delle pronunzie emanate nel corso di esso. Non rileva perciò che il contribuente previdenziale non abbia proposto un nuovo contenzioso con una opposizione di merito contro l'iscrizione a ruolo”.
CP_ In conseguenza di quanto appena statuito risulta la infondatezza della istanza formulata dall' di accertamento della definitività ed irretrattabilità della pretesa contributiva recata dall'avviso di addebito n.
371-2022-00225725-46 per mancata proposizione della opposizione nel termine di cui all'art. 24 del d.lgt.
46/99.
CP_ Infine sempre in via preliminare, al netto di valutazioni di tempestività delle eccezioni dell' sul punto ( effettivamente sollevate per la prima volta in note di discussione), il giudice rileva la piena proponibilità da Pa parte della nella fase di merito di domande nuove, sulla base della autonomia, ormai Parte_1 consolidatamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione (ex multis, da ultimo, l' ordinanza n. 1120 del 11 gennaio 2024), del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare.
Si procede pertanto alla valutazione del merito della fondatezza della domanda avanzata da Parte_1
Orbene, il giudice scrivente, re melius perpensa, in consapevole contrario avviso alla decisione già resa nella fase cautelare, alla luce di ponderata considerazione dei ragionamenti sottesi al parere espresso del Ministero CP_ CP_ del lavoro a seguito di specifico quesito posto dall' così come indicato nel messaggio dell' n. 283 del 24 gennaio 2025, pone a fondamento della odierna definizione, le seguenti considerazioni.
Nel presente giudizio non è in questione tra le parti la natura di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
La natura dei tali accordi aveva dato luogo in recente passato ad ampie discussioni, in cui l'impossibilità di guardare all'istituto in termini di procedura concorsuale era fondata principalmente sul meccanismo di conclusione contrattuale dell'accordo fra il debitore ed i propri stakeholders, opzione che risultava rafforzata dalla possibile deroga ai principi della graduazione dei crediti, di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.; tuttavia la
Corte di Cassazione negli ultimi anni ha consolidatamente inserito tali accordi nel perimetro della concorsualità, così come ridefiniti dalla nota pronunzia n. 9087/2018 . La predetta sentenza n. 9087/2018 ha invero inequivocamente statuito la natura concorsuale dell'istituto dell' accordo di ristrutturazione, affermando in motivazione che: “dovrebbe prendersi atto che la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili, gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e le convenzioni di moratoria (con la precisazione che la
L. Delega n. 155 del 2017, art. 5, comma 1, lett. a), per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, intende estendere queste ultime “procedure” anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari)”.
Confermato, per quanto sopra rinnovatamente affermato, tutto quanto indicato nella già resa ordinanza ex art 700 cpc in merito alla natura di procedura concorsuale degli accordi di ristrutturazione del debito, da tanto discende il diritto della azienda che ha concluso tali accordi di fruire dell'esonero totale dal versamento del contributo addizionale previsto dall' art. 8, comma 8 bis, del D.L. 21.03.1988 in favore delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.
Controversa tuttavia tra le parti è la differente questione della durata dell'esonero, e dunque del se l'impresa che ha concluso l'accordo di ristrutturazione possa fruire dell' esonero dal versamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del Dlgs 148/2015 soltanto sino all' emanazione del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione stesso, oppure anche oltre tale data, fino a quando tutte le transazioni concluse con i vari creditori siano state onorate con regolare esecuzione del piano di rateizzo.
Questione che nell'odierna motivazione lo scrivente giudice – in contrario avviso a quanto statuito nella ordinanza cautelare - ritiene non corretto esaurire nella differente e non sovrapponibile questione - questa si, puramente tassonomica – della individuazione del momento in cui detta procedura concorsuale possa dirsi conclusa, ma che deve, più correttamente, essere affrontata in chiave teleologica ed, imprescindibilmente nel quadro di una lettura complessiva dei recenti interventi normativi che, già dal 2017
e successivamente con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), hanno introdotto nel sistema una profonda revisione della normativa in materia di crisi aziendale, mediante la istituzione di nuove più flessibili procedure di regolazione della crisi, che consentono alle imprese in difficoltà di anticipare la gestione della crisi, mantenendo la continuità operativa.
In questo contesto, la previsione dell' estensione dell' esonero dal contributo addizionale in favore anche delle aziende che prescelgono i nuovi strumenti giuridici di risanamento aziendale, integrare senza dubbio un incentivo all'azienda in difficoltà economica affinchè la stessa prescelga per fronteggiare la sfavorevole situazione patrimoniale le nuove procedure;
tale previsione, tuttavia, non può trasmodare in un indebito vantaggio per le imprese che hanno optato per le nuove procedure, in danno delle concorrenti imprese che, avendo le medesime difficoltà economiche, hanno determinato di fronteggiarle mediante il ricorso ad altri strumenti pure normativamente previsti, quali gli ammortizzatori sociali. La la previsione in sede normativa della esenzione contributiva per le aziende che hanno aderito alle nuove procedure di gestione in parola del beneficio senza precisazioni sulla durata temporale della stessa tanto con riferimento al dies ad quem che al dies a quo, lasciando incerta la possibilità di fruizione del beneficio per periodi di ammissione alla Cigs cadenti nella fase di esecuzione dell'accordo di ristrutturazione, ha consentito la realizzazione in concreto di tale rischio di indebito vantaggio, ingenerando la alterazione delle regole di concorrenza nel mercato tra imprese, come dimostrato in maniera palmare dagli atti del presente giudizio . La mancata previsione di un termine finale certamente poteva indurre a ritenere che implicitamente si era intesa affermare la possibilità per il debitore di godere dell'esenzione contributiva nella fase della esecuzione dell'accordo di ristrutturazione anche laddove rientrato in bonis;
né aveva recato elementi di segno contrario la circolare n. 4/2018 del Ministero del Lavoro, ( protagonista significativo soggetto delle procedure di CIGS, in quanto soggetto che in via finale definisce in merito alle domande di ammissione), che ha fornito precisazioni solo in relazione al dies a quo;
in particolare indicando , in relazione alla procedura che qui interessa, che nel caso degli accordi di ristrutturazione del debito l'esonero spetta a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese dell'art. 57 del CCII;
anzi, la indicazione a chiarimento da parte del Ministero solo del termine iniziale per la fruizione del beneficio senza precisazione alcuna sul termine finale era leggibile anche quale indizio favorevole alla tesi della fruibilità della esenzione contributiva anche successivamente al decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, nella pendenza della esecuzione degli accordi stessi.
Sono perdurate dunque le incertezze applicative, paventate dalla dottrina all'indomani della introduzione della nuova disciplina della gestione della crisi;
incertezze applicative palesatesi palmarmente nell'odierno CP_ giudizio nella difforme condotta tenuta dalle sedi territoriali dell' in relazione alle corrispondenti dell'odierna convenuta , e , che – differentemente dalla istante - si sono Parte_1 CP_6 CP_7 viste riconoscere il beneficio dell'esenzione anche successivamente alla emanazione del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, perché pendente ancora la esecuzione del piano di rateizzo e nonostante si trattasse di aziende in bonis in relazione ai periodi di cassa integrazione autorizzati .
L'incertezza normativa – va senza dire- infrange il circuito logico fra certezza della legge e certezza della sentenza che della prima rappresenta, in modo impersonale ed oggettivo, la traduzione nel caso concreto.
CP_ Nelle more della odierna fase di merito è intervenuto su richiesta dell' un nuovo parere del Ministero del CP_ Lavoro, riportato nel messaggio n. 283 del 24 gennaio 2025. In detto parere il Ministero ha CP_ sostanzialmente accolto i rilievi dell' che aveva rimarcato, laddove non si fosse intesa la esistenza di adeguato termine finale per la fruizione del beneficio dell'esonero dal versamento della contribuzione addizionale sui trattamenti di CIGS, la concreta violazione del principio di parità di trattamento tra aziende che avevano risolto la crisi d'impresa tramite il solo ricorso agli ammortizzatori sociali, gravate dal versamento del contributo addizionale laddove ammesse a periodi di integrazione salariale straordinaria, e quelle che invece avevano fatto accesso alle procedure concorsuali che viceversa potevano fruire delle integrazioni salariali straordinarie senza corrispondere la relativa contribuzione.
Il Ministero del Lavoro ha nel proprio parere indicato che la interpretazione più corretta della nuova disciplina della crisi è quella che sostiene la intrinseca esistenza di un termine finale di fruizione del beneficio contributivo in parola, che non può che coincidere, in via generale, con il momento in cui l'impresa può risolvere la propria posizione debitoria e ritornare in bonis;
momento che nel caso di accordi di ristrutturazione coincide con quello in cui interviene l'omologa del piano di ristrutturazione ( tenuto conto che tale circostanza consente di considerare il debitore rientrato in bonis, analogamente a quanto prospettato per il concordato preventivo ove, per effetto dell'omologazione, il debitore torna in bonis e riacquista la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda).
CP_ La opzione interpretativa consegnata all' dal Ministero del Lavoro deve essere seguita dallo scrivente giudice, in revoca di quanto lo stesso ha affermato nella fase cautelare in quanto maggiormente coerente con regole indefettibili di concorrenza nel mercato e perché costituzionalmente orientata al rispetto del principio di parità di trattamento. La ben possibile apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza con uno spettro temporale anche molto ampio rende più avvertita la esigenza di individuare il termine finale di fruizione del beneficio al fine di evitare la fruizione prolungata del beneficio, anche in una fase in cui il debitore può in concreto e deve per definizione ritenersi rientrato in bonis. Esigenza che, per inciso, si riconosce in concreto anche nella odierna vicenda in cui all'atto della instaurazione del giudizio erano ancora in corso di esecuzione da parte dell'azienda ricorrente gli accordi di ristrutturazione del debito omologati nel lontano novembre del 2014, rilevando che - a seguito dell'ampliamento dell'oggetto di causa operato nella fase di merito – la h chiesto l'accertamento in sede giudiziale del diritto Parte_1 all'esonero contributivo per i periodi di cassa integrazione straordinaria fruiti negli anni 2015, 2016, 2017,
2020, 2021 e 2022.
Sulla scorta di tutto quanto sin qui ricostruito in punto di diritto, revocata la ordinanza cautelare già emessa in data 6 marzo 2023, anche con riferimento al capo di essa relativo al governo delle spese, la domanda avanzata dalla oggi sub iudice va integralmente respinta. Pt_1
I consistenti dubbi interpretativi sulla esistenza o meno di una delimitazione temporale alla fruibilità dell' esonero contributivo di cui all'art. 5 del Dlgs 148/2015 per le aziende che avevano in corso di esecuzione accordi di ristrutturazione già omologati – dubbi che nella pendenza dell'odierno giudizio hanno afflitto lo stesso onvenuto, che ha assunto sul punto provvedimenti dispari a seconda delle sedi Controparte_8 territoriali coinvolte , e che sono rispecchiati nella recente definizione, da parte dello scrivente giudice, del giudizio cautelare in senso contrario a quanto oggi, nella fase di merito, statuito, impongono di compemnsare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta ogni domanda proposta dalla;
per l'effetto previo accertamento della inesistenza del Parte_1 diritto di di beneficiare dell'esonero contributivo di cui all'art. 8 co, 8 bis del d.l. 86/98, conv. Parte_1
In l. 160/88 successivamente al dì della omologazione della procedura concorsuale nel novembre 2014, CP_ dichiara dovute in favore dell' da parte della le somme recate dall' avviso di addebito n. Parte_1
371-2022-00225725-46;
compensa integralmente le spese di lite.
Napoli, in esito alla udienza cautelare del 29 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara