Articolo 3 della Legge 14 ottobre 1999, n. 395
Articolo 2Articolo 4
Versione
5 novembre 1999
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno egli anni 1998 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 5 novembre 1999