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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 03/05/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.290/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1615/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra e domiciliati in Taranto presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Viviana Mancinelli e dell'avv. Annalisa Turnone dalle quali sono rappresentati e difesi;
appellanti e
in Taranto, domiciliato in Controparte_1
Taranto presso l'Avv. Giovanni Pignatelli dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 4.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.07.2022, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di proprietari di unità immobiliari nel Condominio sito in Taranto alla
[...]
, impugnavano, dinanzi al Tribunale di Taranto le delibere Controparte_1
assembleari del 5.04.2022, limitatamente ai punti 3), 4), 5) e 6) dell'ordine del giorno, segnatamente quelle relative al punto 3 (“Lettura delle dimissioni rassegnate dal dott. ”), al punto 4 (“Lettura delle dimissioni Controparte_2
rassegnate dal geometra ”), al punto 5 (“Lettura dei preventivi Controparte_3 giunti dai nuovi tecnici per la direzione dei lavori, l'asseverazione e il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza e conferimento incarico”) e al punto 6 (“Approvazione del piano di riparto redatto sulla base delle offerte ricevute più economiche oltre che modificate in ordine alle mancate adesioni sulle lavorazioni dei pavimenti balconi”).
Lamentavano i condomini la nullità e/o annullabilità della delibera per violazione di legge, asserendo la mancanza di corrispondenza tra l'ordine del giorno e quanto deliberato in assemblea in ordine ai punti 3, 4 e 5 del detto ordine del giorno in quanto “nel testo della delibera assembleare impugnata non c'è alcun riferimento ad un'eventuale lettura delle lettere contenenti le dimissioni dei tecnici, né sono state riportate le ragioni delle dimissioni dei tecnici”, e “l'amministratore ha deciso l'affidamento degli incarichi senza alcuna preventiva approvazione da parte dell'assemblea, che dunque non era a conoscenza della ricerca di nuovi professionisti”, nonché la “erroneità del piano di riparto” ivi approvato per la esistenza di errori di calcolo;
chiedevano quindi al tribunale adito di “dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare”.
Costituitosi il che contestava l'impugnazione delle delibere, con la CP_1
sentenza n. 1615/2023 del 3.07.2023 il tribunale, ritenendo legittima la delibera in ordine all'osservanza dell'ordine del giorno e non provati i paventati errori di calcolo, rigettava le domande attoree.
Con citazione notificata il 4.09.2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello.
Si è costituito il insistendo per il rigetto del gravame, rappresentando CP_1
che: 1) tra le stesse parti pendeva altro giudizio, distinto al n. 361/2023 R.G., di appello avverso la sentenza n. 779/2023 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato nulla la delibera assembleare dell'11.02.2022 limitatamente alla parte in cui il aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per il rifacimento CP_1
delle “fioriere” di esclusiva proprietà dei condomini;
2) che le somme riportate nel piano di riparto relative ai balconi, ritenute non dovute dagli appellanti, erano state “stornate” e poi “caricate sulle voci dei compensi per D.L. e asseverazione congruità prezzi”, che in ogni caso il e il avendo dichiarato di non Pt_1 Pt_2 volersi avvalere del “bonus facciate”, avrebbero dovuto pagare l'intero importo dei lavori a loro carico come da tabelle millesimali.
Nelle more del giudizio, si definiva il procedimento penale distinto al n.
6928/2022 R.G. del Tribunale di Taranto, che con sentenza n.521/2024 (versata in atti dagli appellanti) dichiarava , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
responsabili del reato di cui all'art. 316 ter c.p. per aver, in concorso Parte_3
tra loro, conseguito indebite utilità (agevolazioni fiscali e sconti in fattura relativi al cd. Bonus facciate) attestando in maniera falsa l'esecuzione di lavori, in realtà iniziati successivamente alla data del 31.12.2021, ultima data utile per usufruire dei vantaggi fiscali di cui alla L. 160/2019 relativa al c.d. “bonus facciate”.
Con un unico e lungo motivo di appello il e il allegano e lamentano Pt_1 Pt_2
il difetto di motivazione e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie
(documenti) in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere non provati gli errori di calcolo lamentati dagli attori. Nello specifico, gli appellanti deducevano che:
1) dall'esame del piano di riparto, il tribunale avrebbe potuto riscontrare con semplici operazioni aritmetiche che il totale delle spese di € 933.072,90 riportato nel piano di riparto non corrisponde alla somma algebrica delle singole voci pari ad € 907.694,90; 2) che il piano di riparto riportava una colonna denominata
“compenso direzione sicurezza cantiere” per € 25.378,00 ed un'altra colonna denominata “Storno per mancata adesione pavimenti balconi”, priva di sommatoria finale delle voci, con “segno negativo” e corrispondente per importo a quanto riportato quale “compenso direzione sicurezza cantiere”, 3) che la differenza tra il totale riportato nel piano di riparto e la somma effettiva delle singole voci sarebbe costituito proprio da quella somma di € 25.378,00; 4) che pur avendo il e il non aderito alla cessione del credito di imposta Pt_2 Pt_1
(bonus fiscale) all'impresa esecutrice, il piano di riparto riportava l'indicazione di tale cessione del credito d'imposta del 90% per ciascuno dei due e del costo residuo del 10% per ciascun dei due condomini;
5) che il piano di riparto riportava una serie di spese relative a “parti private” (cioè di titolarità esclusiva dei condomini), nello specifico per “fioriere” (spese per fioriere, peraltro, oggetto della precedente delibera assembleare approvata lo 11.02.2022 e annullata dallo stesso tribunale con la sentenza n. 779/2023 sul presupposto che non potesse l'assemblea deliberare lavori su parti di proprietà individuale), per “ripristino balcone parti private” e “ripristino ringhiere balconi (parte privata)” discordanti con quanto previsto nel computo metrico.
Premesso che l''impugnazione proposta dal e dal investe solo la Pt_1 Pt_2
delibera di approvazione del piano di riparto, l'appello non è condivisibile.
In ordine all'erroneità del piano di riparto, allegata dagli appellanti in primo grado e ritenuta dal tribunale non provata dagli attori su cui ricadeva l'onere della prova in base ai principi generali (art. 2697 c.c.), si rileva in effetti l'estrema sinteticità
e laconicità della motivazione adottata sul punto dal tribunale, in sostanza il difetto di motivazione sul punto, essendosi il giudice di prime cure limitato a dedurre che “quanto ad errori di calcolo che sarebbero contenuti nel piano di riparto l'assunto degli attori …. è rimasto del tutto sprovvisto di prova ed, anzi, risulta smentito dalla copiosa documentazione contabile prodotta dal convenuto in corso di causa” e non avendo - il tribunale - argomentato le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostrerebbe l'erroneità del piano di riparto e anzi la escluderebbe. Tuttavia, la conclusione del tribunale, da motivare in questo grado, appare condivisibile.
Innanzitutto perché i piani di riparto prodotti telematicamente dagli attori (in primo grado e in appello) in copia digitale sono del tutto illeggibili. I caratteri letterali e numerici, infatti, sono così ridotti (di pochi millimetri) e sfocati, da non consentirne la lettura.
In secondo luogo, esaminando i singoli “errori” del piano di riparto, dei quali si esporrà in seguito, su cui hanno discusso le parti e argomentato gli attori, si ritiene che comunque tali errori siano mere imprecisioni che non incidono sulla funzione del piano di riparto di indicare e far comprendere ai condomini i criteri di riparto delle spese condominiali, imprecisioni che non sono cioè tali da rendere il piano di riparto incomprensibile e inidoneo alla sua funzione e da portare allo annullamento della relativa delibera di approvazione.
La differenza tra il “totale” delle spese di € 933.072,90 riportato nel piano di riparto approvato il 5.04.2022 e l'importo di € 907.694,90 a cui secondo gli appellanti ammonterebbe la somma delle voci che compongono il citato piano di riparto, differenza che sempre secondo gli appellanti dimostrerebbe l'erroneità del piano di riparto (v. atto di appello alla pag. 4), consiste in € 25.378,00. Detta somma corrisponde, sempre secondo il e il alla spesa prevista per la Pt_2 Pt_1
pavimentazione dei balconi a cui i singoli condomini non hanno aderito, è riportata con “segno negativo” nel piano di riparto ed è pari alla spesa prevista come compenso per la direzione lavori e sicurezza cantiere (v. appello alle pagg.
6 e 7) riportata nel piano di riparto.
Dette asserzioni, provenienti dagli stessi appellanti, sono la conferma che la spesa
(individuale di ciascun condomino) per la pavimentazione dei balconi (a cui i condomini non hanno aderito) non è stata conteggiata, tanto che è stata riportata nel piano di riparto con il “segno negativo” (come allegato dagli stessi appellanti) per ogni condomino.
La circostanza poi che quegli stessi 25.378,00 euro corrispondono (come pure fatto rilevare dagli stessi appellanti) al compenso per la direzione dei lavori e per l'asseverazione pure riportato nel piano di riparto conferma ciò che sostiene il
(v. comparsa di risposta di appello, alla pag. 5), cioè che quelle spese CP_1
(pari nel totale ad € 25.378,00), non imputate alla pavimentazione dei balconi non avendo i singoli condomini consentito a tale opera, con una “operazione contabile di compensazione”, sono state “caricate sulle voci dei compensi per D.L. e asseverazione prezzi”. Sono stata cioè imputate ad altra voce del piano di riparto e sono state pertanto ivi correttamente conteggiate.
A dimostrazione che le spese per la pavimentazione balconi non sarebbero state sottratte, nonostante la non adesione a tali lavori dei singoli condomini, il e Pt_2
il fanno richiamo allo “stralcio piano di riparto per sconto in fattura e Pt_1 cessione credito” sottoscritto dall'amministratore (e prodotto dal condominio in primo grado, all. 31) nel quale erano annotate le spese dei due condomini per i
“Balconi” e dal quale emergerebbe, dunque, che dette spese non sono state detratte, come avrebbero dovuto avendo (si ribadisce) i condomini non aderito ai lavori di sostituzione della pavimentazione dei balconi.
La tesi non convince perché il riferimento nello “Stralcio Piano di Riparto” del
26.04.2022 (che non è oggetto della delibera qui impugnata e approvata il
5.04.2022) ai “Balconi” è assai generico e ben potrebbe riguardare non i lavori di rifacimento della pavimentazione dei balconi (lavori “individuali” ai quali i condomini non hanno aderito) ma le parti dei balconi da considerarsi comuni
(quali gli elementi decorativi delle parti frontali e inferiori dei balconi che svolgono una funzione estetica riguardante l'intera facciata e sono da considerare beni comuni).
In sintesi, l'importo di € 25.378,00, non più imputato e riportato nel piano di riparto a titolo di spese per la pavimentazione dei balconi, è stato ivi riportato e sommato a titolo di spesa per il compenso professionale dei tecnici incaricati della direzione dei lavori e dell'asseverazione dei lavori.
Consegue che al e al non sono state nel piano di riparto attribuite Pt_2 Pt_1
spese per la pavimentazione dei balconi ma, semplicemente, quegli importi sono stati imputati ad altre spese da sostenere per l'esecuzione de lavori, che, pertanto, quella somma (di 25.378,00 euro) è stata correttamente considerata nel piano di riparto.
Gli appellanti lamentano che erroneamente nel piano di riparto risulterebbero aver aderito alla cessione del credito a favore della società esecutrice dei lavori alle facciate.
Premesso che il e il evidentemente fanno riferimento al c.d. bonus Pt_2 Pt_1
facciate che prevedeva ex lege la possibilità di cedere (scontare) all'impresa esecutrice il credito per detrazione di imposta del 90% (del 60% dal 2022) dei lavori alle facciate, pacifico (v. comparsa di risposta di primo grado del
, alla pag. 2) che gli stessi non vi hanno aderito, la circostanza che dal CP_1 piano di riparto risulti il contrario (circostanza non contestata dal , cfr. CP_1
comparsa di risposta di primo grado alle pagg. 2 e 3) non inficiava il piano di riparto e dunque la delibera assembleare di approvazione poiché, esclusi il beneficio fiscale (bonus facciate) e la cessione del credito di imposta del e Pt_2
del esclusione di cui il e il erano evidentemente consapevoli, Pt_1 Pt_2 Pt_1
non risulta che il piano di riparto impedisse loro di verificare comunque le quote da loro dovute, senza il bonus e la cessione del credito di imposta all'impresa. In sostanza, pur ammettendo l'erronea indicazione della adesione dei due condomini al bonus facciate e della cessione del credito di imposta da parte del e del Pt_2
tale imprecisione non ha inficiato quella che è la funzione del piano di Pt_1
riparto (verifica dei criteri di ripartizione della spesa per le parti comuni e dell'importo della spesa da porre a carico dei singoli condomini), potendo il Pt_2
e il comunque evincere quanto da loro dovuto per i lavori senza detrazione Pt_1
fiscale e senza cessione del credito all'impresa esecutrice.
Gli appellanti allegano che l'assemblea avrebbe deliberato, con l'approvazione del piano di riparto, anche su beni di proprietà individuale, sui quali non poteva assumere decisioni, non rientrando nei suoi poteri deliberare su beni non comuni.
Lamentano quindi che lo stesso tribunale, che pur con sentenza n. 779/2023 ha dichiarato la nullità della delibera dell'11.02.2022 con cui l'assemblea aveva deliberato una prima ripartizione delle spese (poi superata dal piano di riparto approvato il 5.4.2022), non abbia rilevato la stessa nullità per la delibera del
5.04.2022.
L'assunto non è condivisibile.
Ribadita infatti l'illeggibilità del piano di riparto approvato il 5.04.2022, non si comprende quali siano le parti di proprietà individuale per le quali l'assemblea avrebbe deliberato il riparto delle spese. Né gli appellanti hanno specificato nell'atto di appello, come era loro onere fare ex art. 342 c.p.c., quali sarebbero dette parti “individuali” su cui l'assemblea avrebbe deliberato.
Per la stessa ragione non rileva, a fini probatori, la sentenza n. 779/2023 del
Tribunale di Taranto, peraltro oggetto di impugnazione (come documentato dal ), non potendosi comprendere che cosa si intenda per “fioriere” a cui CP_1
detta sentenza si riferiva e se i beni di proprietà individuale oggetto del riparto approvato il 5.04.2022 si riferiva alle “fioriere” o ad altri beni individuali.
Gli appellanti allegano che con una semplice operazione di addizione sarebbe stato e sarebbe possibile verificare che nel piano di riparto sono riportate spese per le “parti private”, nello specifico quella di € 25.378,00 per compenso della direzione lavoro e sicurezza cantiere, oggetto di storno per la mancata adesione dei singoli condomini ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei loro balconi, quella di € 79.330,00 per le fioriere, quella di € 173.430,70 per il ripristino delle parti private dei balconi e quella di € 36.195,72 per il ripristino delle ringhiere dei balconi, contrastanti con i costi riportati nel computo metrico, da intendersi (a giudizio di questa Corte) computo metrico estimativo in quanto contenente i costi, cioè la stima economica dei lavori (v. copia del computo metico estimativo prodotto dal ). CP_1
Ciò premesso, l'assunto, ribadito anche nella memoria di replica, non è condivisibile perché la rilevata illeggibilità del piano di riparto prodotto in copia digitale rende impossibile verificare la conformità o la difformità delle spese ivi contabilizzate con quelle stimate nel computo metrico estimativo.
Peraltro, il computo metrico estimativo prodotto in copia non è completo, mancando le ultime pagine e la sottoscrizione delle parti e del suo redattore, come ammesso dagli stessi appellanti (v. atto di appello, alla pag. 8), con la conseguenza che non può la difformità dallo stesso costituire elemento di prova della erroneità del piano di riparto
.
Nella memoria di replica il e il allegano che il piano di riparto Pt_2 Pt_1
avrebbe dovuto essere approvato prima dell'assemblea del 23.12.2021 (in cui la assemblea ha deliberato sulla scelta delle offerte pervenute per l'esecuzione dei lavori) o comunque prima della stipula, avvenuta il 29.12.2021, del contratto di appalto. A parte il fatto che il piano di riparto, dovendo ripartire i costi effettivi dei lavori, non poteva che essere redatto e approvato dopo la stipula del contratto di appalto da cui si desumevano i costi effettivi dei lavori da ripartire, si ritiene che le dette lagnanze attengono ad eventuali profili di annullabilità della delibera di approvazione del piano di riparto e che, pertanto, andavano proposte nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c. II c.c. Essendo state proposte (non nell'atto di impugnazione della delibera ma) nelle difese conclusive, dette allegazioni sono tardive ed inammissibili.
Nella stessa memoria di replica il e il lamentano anche la mancata Pt_2 Pt_1
costituzione del fondo speciale imposto dall'art.1135 c. I n. 4 c.c., quale condizione di validità della delibera di approvazione del piano di riparto.
L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, perché la costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari riguarda la delibera con cui si dispongono detti lavori e non quella, avente natura dichiarativa, di approvazione del riparto delle spese. E considerato che nel caso in esame oggetto di impugnazione è la delibera di approvazione del riparto delle spese, non può rilevarsi d'ufficio la nullità di una delibera che non rientra nello oggetto del giudizio.
Peraltro, tale nullità non potrebbe comunque esser dichiarata perché dagli atti non risulta, né gli attori hanno documentato, se la delibera di approvazione dei lavori sia stata o meno accompagnata dalla costituzione del fondo speciale.
In appello, in sede di precisazione delle conclusioni, il e il hanno Pt_2 Pt_1
prodotto copia della sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art.316 ter c.p. del tecnico incaricato dell'asseverazione, del rappresentante legale della impresa esecutrice dei lavori e dell'amministratore del condominio avendo costoro, in concorso tra loro e secondo il Tribunale penale, consentito al condominio di usufruire della detrazione fiscale (bonus facciate) attestando falsamente il tecnico nell'asseverazione, l'amministratore condominiale nella comunicazione inizio lavori e il rappresentante legale dell'impresa esecutrice nella fattura “a saldo” del 30.12.2021, tutti i tre imputati nel verbale di consegna dei lavori del 29.12.2021, che i lavori alla facciata erano iniziati entro il
31.12.2021, data entro cui i lavori dovevano aver inizio per beneficiare ex lege del credito d'imposta. Da tale atto gli appellanti vorrebbero trarre la conferma dell'invalidità della delibera di approvazione del piano di riparto.
L'assunto non è condivisibile.
Le falsi attestazioni dei tre imputati suddetti attengono infatti non al riparto delle spese ma al beneficio fiscale della detrazione di imposta, ottenuto - secondo il tribunale penale – con false attestazioni e dichiarazioni sull'inizio dei lavori. Le circostanze che l'agevolazione fiscale non spettasse e che i suddetti abbiano attestato il falso per farla ottenere al condominio non incidono sul piano di riparto delle spese de lavori la cui funzione era quella di indicare e di far comprendere ai condomini i criteri di riparto delle spese condominiali e la quota posta a loro carico.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri tra i minimi e i medi approvati con D.M. 10.03.2014 n.55, non essendo state affrontate questioni giuridiche particolarmente complesse, seguono la soccombenza.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo degli appellanti di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n. 1615/2023 del Tribunale di Taranto proposto e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in Taranto con atto di citazione notificato il 4.09.2023, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rimborsare in solido al Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite di appello, liquidate in € 15.000,00 per Controparte_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del art.13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Così deciso in Taranto il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.290/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n.
1615/2023 del Tribunale di Taranto, pendente tra e domiciliati in Taranto presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Viviana Mancinelli e dell'avv. Annalisa Turnone dalle quali sono rappresentati e difesi;
appellanti e
in Taranto, domiciliato in Controparte_1
Taranto presso l'Avv. Giovanni Pignatelli dal quale è rappresentato e difeso;
appellato
All'udienza ex art.352 cpc del 4.04.2025 la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.07.2022, e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di proprietari di unità immobiliari nel Condominio sito in Taranto alla
[...]
, impugnavano, dinanzi al Tribunale di Taranto le delibere Controparte_1
assembleari del 5.04.2022, limitatamente ai punti 3), 4), 5) e 6) dell'ordine del giorno, segnatamente quelle relative al punto 3 (“Lettura delle dimissioni rassegnate dal dott. ”), al punto 4 (“Lettura delle dimissioni Controparte_2
rassegnate dal geometra ”), al punto 5 (“Lettura dei preventivi Controparte_3 giunti dai nuovi tecnici per la direzione dei lavori, l'asseverazione e il coordinamento della progettazione ed esecuzione della sicurezza e conferimento incarico”) e al punto 6 (“Approvazione del piano di riparto redatto sulla base delle offerte ricevute più economiche oltre che modificate in ordine alle mancate adesioni sulle lavorazioni dei pavimenti balconi”).
Lamentavano i condomini la nullità e/o annullabilità della delibera per violazione di legge, asserendo la mancanza di corrispondenza tra l'ordine del giorno e quanto deliberato in assemblea in ordine ai punti 3, 4 e 5 del detto ordine del giorno in quanto “nel testo della delibera assembleare impugnata non c'è alcun riferimento ad un'eventuale lettura delle lettere contenenti le dimissioni dei tecnici, né sono state riportate le ragioni delle dimissioni dei tecnici”, e “l'amministratore ha deciso l'affidamento degli incarichi senza alcuna preventiva approvazione da parte dell'assemblea, che dunque non era a conoscenza della ricerca di nuovi professionisti”, nonché la “erroneità del piano di riparto” ivi approvato per la esistenza di errori di calcolo;
chiedevano quindi al tribunale adito di “dichiarare nulla e/o annullabile la delibera assembleare”.
Costituitosi il che contestava l'impugnazione delle delibere, con la CP_1
sentenza n. 1615/2023 del 3.07.2023 il tribunale, ritenendo legittima la delibera in ordine all'osservanza dell'ordine del giorno e non provati i paventati errori di calcolo, rigettava le domande attoree.
Con citazione notificata il 4.09.2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello.
Si è costituito il insistendo per il rigetto del gravame, rappresentando CP_1
che: 1) tra le stesse parti pendeva altro giudizio, distinto al n. 361/2023 R.G., di appello avverso la sentenza n. 779/2023 con la quale il Tribunale di Taranto aveva dichiarato nulla la delibera assembleare dell'11.02.2022 limitatamente alla parte in cui il aveva ripartito tra tutti i condomini le spese per il rifacimento CP_1
delle “fioriere” di esclusiva proprietà dei condomini;
2) che le somme riportate nel piano di riparto relative ai balconi, ritenute non dovute dagli appellanti, erano state “stornate” e poi “caricate sulle voci dei compensi per D.L. e asseverazione congruità prezzi”, che in ogni caso il e il avendo dichiarato di non Pt_1 Pt_2 volersi avvalere del “bonus facciate”, avrebbero dovuto pagare l'intero importo dei lavori a loro carico come da tabelle millesimali.
Nelle more del giudizio, si definiva il procedimento penale distinto al n.
6928/2022 R.G. del Tribunale di Taranto, che con sentenza n.521/2024 (versata in atti dagli appellanti) dichiarava , e Controparte_4 Controparte_3 [...]
responsabili del reato di cui all'art. 316 ter c.p. per aver, in concorso Parte_3
tra loro, conseguito indebite utilità (agevolazioni fiscali e sconti in fattura relativi al cd. Bonus facciate) attestando in maniera falsa l'esecuzione di lavori, in realtà iniziati successivamente alla data del 31.12.2021, ultima data utile per usufruire dei vantaggi fiscali di cui alla L. 160/2019 relativa al c.d. “bonus facciate”.
Con un unico e lungo motivo di appello il e il allegano e lamentano Pt_1 Pt_2
il difetto di motivazione e l'errata valutazione delle risultanze istruttorie
(documenti) in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere non provati gli errori di calcolo lamentati dagli attori. Nello specifico, gli appellanti deducevano che:
1) dall'esame del piano di riparto, il tribunale avrebbe potuto riscontrare con semplici operazioni aritmetiche che il totale delle spese di € 933.072,90 riportato nel piano di riparto non corrisponde alla somma algebrica delle singole voci pari ad € 907.694,90; 2) che il piano di riparto riportava una colonna denominata
“compenso direzione sicurezza cantiere” per € 25.378,00 ed un'altra colonna denominata “Storno per mancata adesione pavimenti balconi”, priva di sommatoria finale delle voci, con “segno negativo” e corrispondente per importo a quanto riportato quale “compenso direzione sicurezza cantiere”, 3) che la differenza tra il totale riportato nel piano di riparto e la somma effettiva delle singole voci sarebbe costituito proprio da quella somma di € 25.378,00; 4) che pur avendo il e il non aderito alla cessione del credito di imposta Pt_2 Pt_1
(bonus fiscale) all'impresa esecutrice, il piano di riparto riportava l'indicazione di tale cessione del credito d'imposta del 90% per ciascuno dei due e del costo residuo del 10% per ciascun dei due condomini;
5) che il piano di riparto riportava una serie di spese relative a “parti private” (cioè di titolarità esclusiva dei condomini), nello specifico per “fioriere” (spese per fioriere, peraltro, oggetto della precedente delibera assembleare approvata lo 11.02.2022 e annullata dallo stesso tribunale con la sentenza n. 779/2023 sul presupposto che non potesse l'assemblea deliberare lavori su parti di proprietà individuale), per “ripristino balcone parti private” e “ripristino ringhiere balconi (parte privata)” discordanti con quanto previsto nel computo metrico.
Premesso che l''impugnazione proposta dal e dal investe solo la Pt_1 Pt_2
delibera di approvazione del piano di riparto, l'appello non è condivisibile.
In ordine all'erroneità del piano di riparto, allegata dagli appellanti in primo grado e ritenuta dal tribunale non provata dagli attori su cui ricadeva l'onere della prova in base ai principi generali (art. 2697 c.c.), si rileva in effetti l'estrema sinteticità
e laconicità della motivazione adottata sul punto dal tribunale, in sostanza il difetto di motivazione sul punto, essendosi il giudice di prime cure limitato a dedurre che “quanto ad errori di calcolo che sarebbero contenuti nel piano di riparto l'assunto degli attori …. è rimasto del tutto sprovvisto di prova ed, anzi, risulta smentito dalla copiosa documentazione contabile prodotta dal convenuto in corso di causa” e non avendo - il tribunale - argomentato le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostrerebbe l'erroneità del piano di riparto e anzi la escluderebbe. Tuttavia, la conclusione del tribunale, da motivare in questo grado, appare condivisibile.
Innanzitutto perché i piani di riparto prodotti telematicamente dagli attori (in primo grado e in appello) in copia digitale sono del tutto illeggibili. I caratteri letterali e numerici, infatti, sono così ridotti (di pochi millimetri) e sfocati, da non consentirne la lettura.
In secondo luogo, esaminando i singoli “errori” del piano di riparto, dei quali si esporrà in seguito, su cui hanno discusso le parti e argomentato gli attori, si ritiene che comunque tali errori siano mere imprecisioni che non incidono sulla funzione del piano di riparto di indicare e far comprendere ai condomini i criteri di riparto delle spese condominiali, imprecisioni che non sono cioè tali da rendere il piano di riparto incomprensibile e inidoneo alla sua funzione e da portare allo annullamento della relativa delibera di approvazione.
La differenza tra il “totale” delle spese di € 933.072,90 riportato nel piano di riparto approvato il 5.04.2022 e l'importo di € 907.694,90 a cui secondo gli appellanti ammonterebbe la somma delle voci che compongono il citato piano di riparto, differenza che sempre secondo gli appellanti dimostrerebbe l'erroneità del piano di riparto (v. atto di appello alla pag. 4), consiste in € 25.378,00. Detta somma corrisponde, sempre secondo il e il alla spesa prevista per la Pt_2 Pt_1
pavimentazione dei balconi a cui i singoli condomini non hanno aderito, è riportata con “segno negativo” nel piano di riparto ed è pari alla spesa prevista come compenso per la direzione lavori e sicurezza cantiere (v. appello alle pagg.
6 e 7) riportata nel piano di riparto.
Dette asserzioni, provenienti dagli stessi appellanti, sono la conferma che la spesa
(individuale di ciascun condomino) per la pavimentazione dei balconi (a cui i condomini non hanno aderito) non è stata conteggiata, tanto che è stata riportata nel piano di riparto con il “segno negativo” (come allegato dagli stessi appellanti) per ogni condomino.
La circostanza poi che quegli stessi 25.378,00 euro corrispondono (come pure fatto rilevare dagli stessi appellanti) al compenso per la direzione dei lavori e per l'asseverazione pure riportato nel piano di riparto conferma ciò che sostiene il
(v. comparsa di risposta di appello, alla pag. 5), cioè che quelle spese CP_1
(pari nel totale ad € 25.378,00), non imputate alla pavimentazione dei balconi non avendo i singoli condomini consentito a tale opera, con una “operazione contabile di compensazione”, sono state “caricate sulle voci dei compensi per D.L. e asseverazione prezzi”. Sono stata cioè imputate ad altra voce del piano di riparto e sono state pertanto ivi correttamente conteggiate.
A dimostrazione che le spese per la pavimentazione balconi non sarebbero state sottratte, nonostante la non adesione a tali lavori dei singoli condomini, il e Pt_2
il fanno richiamo allo “stralcio piano di riparto per sconto in fattura e Pt_1 cessione credito” sottoscritto dall'amministratore (e prodotto dal condominio in primo grado, all. 31) nel quale erano annotate le spese dei due condomini per i
“Balconi” e dal quale emergerebbe, dunque, che dette spese non sono state detratte, come avrebbero dovuto avendo (si ribadisce) i condomini non aderito ai lavori di sostituzione della pavimentazione dei balconi.
La tesi non convince perché il riferimento nello “Stralcio Piano di Riparto” del
26.04.2022 (che non è oggetto della delibera qui impugnata e approvata il
5.04.2022) ai “Balconi” è assai generico e ben potrebbe riguardare non i lavori di rifacimento della pavimentazione dei balconi (lavori “individuali” ai quali i condomini non hanno aderito) ma le parti dei balconi da considerarsi comuni
(quali gli elementi decorativi delle parti frontali e inferiori dei balconi che svolgono una funzione estetica riguardante l'intera facciata e sono da considerare beni comuni).
In sintesi, l'importo di € 25.378,00, non più imputato e riportato nel piano di riparto a titolo di spese per la pavimentazione dei balconi, è stato ivi riportato e sommato a titolo di spesa per il compenso professionale dei tecnici incaricati della direzione dei lavori e dell'asseverazione dei lavori.
Consegue che al e al non sono state nel piano di riparto attribuite Pt_2 Pt_1
spese per la pavimentazione dei balconi ma, semplicemente, quegli importi sono stati imputati ad altre spese da sostenere per l'esecuzione de lavori, che, pertanto, quella somma (di 25.378,00 euro) è stata correttamente considerata nel piano di riparto.
Gli appellanti lamentano che erroneamente nel piano di riparto risulterebbero aver aderito alla cessione del credito a favore della società esecutrice dei lavori alle facciate.
Premesso che il e il evidentemente fanno riferimento al c.d. bonus Pt_2 Pt_1
facciate che prevedeva ex lege la possibilità di cedere (scontare) all'impresa esecutrice il credito per detrazione di imposta del 90% (del 60% dal 2022) dei lavori alle facciate, pacifico (v. comparsa di risposta di primo grado del
, alla pag. 2) che gli stessi non vi hanno aderito, la circostanza che dal CP_1 piano di riparto risulti il contrario (circostanza non contestata dal , cfr. CP_1
comparsa di risposta di primo grado alle pagg. 2 e 3) non inficiava il piano di riparto e dunque la delibera assembleare di approvazione poiché, esclusi il beneficio fiscale (bonus facciate) e la cessione del credito di imposta del e Pt_2
del esclusione di cui il e il erano evidentemente consapevoli, Pt_1 Pt_2 Pt_1
non risulta che il piano di riparto impedisse loro di verificare comunque le quote da loro dovute, senza il bonus e la cessione del credito di imposta all'impresa. In sostanza, pur ammettendo l'erronea indicazione della adesione dei due condomini al bonus facciate e della cessione del credito di imposta da parte del e del Pt_2
tale imprecisione non ha inficiato quella che è la funzione del piano di Pt_1
riparto (verifica dei criteri di ripartizione della spesa per le parti comuni e dell'importo della spesa da porre a carico dei singoli condomini), potendo il Pt_2
e il comunque evincere quanto da loro dovuto per i lavori senza detrazione Pt_1
fiscale e senza cessione del credito all'impresa esecutrice.
Gli appellanti allegano che l'assemblea avrebbe deliberato, con l'approvazione del piano di riparto, anche su beni di proprietà individuale, sui quali non poteva assumere decisioni, non rientrando nei suoi poteri deliberare su beni non comuni.
Lamentano quindi che lo stesso tribunale, che pur con sentenza n. 779/2023 ha dichiarato la nullità della delibera dell'11.02.2022 con cui l'assemblea aveva deliberato una prima ripartizione delle spese (poi superata dal piano di riparto approvato il 5.4.2022), non abbia rilevato la stessa nullità per la delibera del
5.04.2022.
L'assunto non è condivisibile.
Ribadita infatti l'illeggibilità del piano di riparto approvato il 5.04.2022, non si comprende quali siano le parti di proprietà individuale per le quali l'assemblea avrebbe deliberato il riparto delle spese. Né gli appellanti hanno specificato nell'atto di appello, come era loro onere fare ex art. 342 c.p.c., quali sarebbero dette parti “individuali” su cui l'assemblea avrebbe deliberato.
Per la stessa ragione non rileva, a fini probatori, la sentenza n. 779/2023 del
Tribunale di Taranto, peraltro oggetto di impugnazione (come documentato dal ), non potendosi comprendere che cosa si intenda per “fioriere” a cui CP_1
detta sentenza si riferiva e se i beni di proprietà individuale oggetto del riparto approvato il 5.04.2022 si riferiva alle “fioriere” o ad altri beni individuali.
Gli appellanti allegano che con una semplice operazione di addizione sarebbe stato e sarebbe possibile verificare che nel piano di riparto sono riportate spese per le “parti private”, nello specifico quella di € 25.378,00 per compenso della direzione lavoro e sicurezza cantiere, oggetto di storno per la mancata adesione dei singoli condomini ai lavori di rifacimento della pavimentazione dei loro balconi, quella di € 79.330,00 per le fioriere, quella di € 173.430,70 per il ripristino delle parti private dei balconi e quella di € 36.195,72 per il ripristino delle ringhiere dei balconi, contrastanti con i costi riportati nel computo metrico, da intendersi (a giudizio di questa Corte) computo metrico estimativo in quanto contenente i costi, cioè la stima economica dei lavori (v. copia del computo metico estimativo prodotto dal ). CP_1
Ciò premesso, l'assunto, ribadito anche nella memoria di replica, non è condivisibile perché la rilevata illeggibilità del piano di riparto prodotto in copia digitale rende impossibile verificare la conformità o la difformità delle spese ivi contabilizzate con quelle stimate nel computo metrico estimativo.
Peraltro, il computo metrico estimativo prodotto in copia non è completo, mancando le ultime pagine e la sottoscrizione delle parti e del suo redattore, come ammesso dagli stessi appellanti (v. atto di appello, alla pag. 8), con la conseguenza che non può la difformità dallo stesso costituire elemento di prova della erroneità del piano di riparto
.
Nella memoria di replica il e il allegano che il piano di riparto Pt_2 Pt_1
avrebbe dovuto essere approvato prima dell'assemblea del 23.12.2021 (in cui la assemblea ha deliberato sulla scelta delle offerte pervenute per l'esecuzione dei lavori) o comunque prima della stipula, avvenuta il 29.12.2021, del contratto di appalto. A parte il fatto che il piano di riparto, dovendo ripartire i costi effettivi dei lavori, non poteva che essere redatto e approvato dopo la stipula del contratto di appalto da cui si desumevano i costi effettivi dei lavori da ripartire, si ritiene che le dette lagnanze attengono ad eventuali profili di annullabilità della delibera di approvazione del piano di riparto e che, pertanto, andavano proposte nel termine perentorio di cui all'art. 1137 c. II c.c. Essendo state proposte (non nell'atto di impugnazione della delibera ma) nelle difese conclusive, dette allegazioni sono tardive ed inammissibili.
Nella stessa memoria di replica il e il lamentano anche la mancata Pt_2 Pt_1
costituzione del fondo speciale imposto dall'art.1135 c. I n. 4 c.c., quale condizione di validità della delibera di approvazione del piano di riparto.
L'assunto non è condivisibile.
Innanzitutto, perché la costituzione del fondo speciale per i lavori straordinari riguarda la delibera con cui si dispongono detti lavori e non quella, avente natura dichiarativa, di approvazione del riparto delle spese. E considerato che nel caso in esame oggetto di impugnazione è la delibera di approvazione del riparto delle spese, non può rilevarsi d'ufficio la nullità di una delibera che non rientra nello oggetto del giudizio.
Peraltro, tale nullità non potrebbe comunque esser dichiarata perché dagli atti non risulta, né gli attori hanno documentato, se la delibera di approvazione dei lavori sia stata o meno accompagnata dalla costituzione del fondo speciale.
In appello, in sede di precisazione delle conclusioni, il e il hanno Pt_2 Pt_1
prodotto copia della sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art.316 ter c.p. del tecnico incaricato dell'asseverazione, del rappresentante legale della impresa esecutrice dei lavori e dell'amministratore del condominio avendo costoro, in concorso tra loro e secondo il Tribunale penale, consentito al condominio di usufruire della detrazione fiscale (bonus facciate) attestando falsamente il tecnico nell'asseverazione, l'amministratore condominiale nella comunicazione inizio lavori e il rappresentante legale dell'impresa esecutrice nella fattura “a saldo” del 30.12.2021, tutti i tre imputati nel verbale di consegna dei lavori del 29.12.2021, che i lavori alla facciata erano iniziati entro il
31.12.2021, data entro cui i lavori dovevano aver inizio per beneficiare ex lege del credito d'imposta. Da tale atto gli appellanti vorrebbero trarre la conferma dell'invalidità della delibera di approvazione del piano di riparto.
L'assunto non è condivisibile.
Le falsi attestazioni dei tre imputati suddetti attengono infatti non al riparto delle spese ma al beneficio fiscale della detrazione di imposta, ottenuto - secondo il tribunale penale – con false attestazioni e dichiarazioni sull'inizio dei lavori. Le circostanze che l'agevolazione fiscale non spettasse e che i suddetti abbiano attestato il falso per farla ottenere al condominio non incidono sul piano di riparto delle spese de lavori la cui funzione era quella di indicare e di far comprendere ai condomini i criteri di riparto delle spese condominiali e la quota posta a loro carico.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri tra i minimi e i medi approvati con D.M. 10.03.2014 n.55, non essendo state affrontate questioni giuridiche particolarmente complesse, seguono la soccombenza.
Al rigetto dell'impugnazione consegue l'obbligo degli appellanti di versare in solido un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, art.13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello alla sentenza n. 1615/2023 del Tribunale di Taranto proposto e nei confronti del Parte_1 Parte_2 Controparte_5 in Taranto con atto di citazione notificato il 4.09.2023, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e a rimborsare in solido al Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite di appello, liquidate in € 15.000,00 per Controparte_1
compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento, a carico degli appellanti in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi del art.13 c. I quater D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
Così deciso in Taranto il 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott.ssa A. M. Marra)