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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4265/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1745/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manco, con domicilio eletto presso Parte_1
lo studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura alle liti in atti rilasciata su separato foglio
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti Controparte_2
all'intestato Tribunale, (di seguito indicata semplicemente come , per Controparte_1 CP_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Previo accertamento dell'avvenuta manipolazione del tasso effettivo praticato dalla rispetto a quello contrattualmente convenuto, dichiarare la nullità della clausola di CP_3 pattuizione degli interessi e per l'effetto condannare la alla restituzione degli importi a tale titolo già CP_3 corrisposti, dalla data di accensione del mutuo fino alla sua estinzione del 13.12.2022, pari ad € 18.422,53; in
subordine, condannare la alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali corrisposti in più rispetto a CP_3 quelli convenzionali stabiliti, per manipolazione del tasso effettivo praticato, pari all'importo di € 10.205,08, o in via alternativa, ove più favorevole per il ricorrente, quello stabilito dagli artt. 117 e 125-bis comma 6 del T.U.B., o quello minore che dovesse risultare dall'invocata CTU contabile;
in ogni caso, riconoscere gli interessi legali sulle somme dovute, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condannare la al pagamento delle spese e CP_3 competenze legali, comprese quelle della fase di mediazione obbligatoria”. L'attore esponeva di aver contratto con atto pubblico del 30.03.2011 un mutuo fondiario a tasso variabile con la successivamente incorporata dalla Controparte_4 Controparte_1
e di aver sempre corrisposto tutte le rate e proceduto successivamente all'estinzione anticipata
[...]
dello stesso.
Richiamava gli artt. 1, 2 e 3 del contratto sottoscritto e lamentava che la convenuta, nel corso del rapporto, non si era attenuta alle modalità di calcolo pattuite ed aveva fatto gravare sul mutuatario un interesse superiore a quello effettivamente stabilito, non avendo rispettato la disciplina degli interessi.
Precisava di essersi rivolto all'ABF che, con provvedimento del 27.04.2021, trasmesso dalla Banca
d'Italia il 05.08.2021, aveva accertato il comportamento scorretto della disponendo che la CP_3
stessa si attenesse a quanto richiesto dal ricorrente, rimborsando la somma versata per il ricorso ed
Euro 200,00 alla Banca d'Italia.
Esponeva che la aveva corrisposto la somma di Euro 8.08 a titolo di interessi ricalcolati dal CP_3
01.01.2020, comunicando di essersi attenuta alla decisione dell' CP_5
Riteneva che la ancora una volta, non si era attenuta alla decisione, applicando tassi Euribor CP_3
non rilevati il primo giorno lavorativo del mese in corso ed eseguendo arrotondamenti non conformi all'art. 1 del contratto.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 preliminare, nel rito, sulla scorta delle eccezioni, preliminari e di merito, nonché delle richieste avanzate dalle parti nonché atteso l'oggetto del contendere e la natura della pronuncia che definirà il giudizio, procedere al mutamento di rito (da sommario ad ordinario), per l'effetto, fissando l'udienza di prima comparizione e trattazione;
nel merito, in via principale, rigettare ciascuna e tutte le avverse eccezioni e domande, poiché inammissibili, prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto e sfornite di prova, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
in ogni caso, condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario, cap e iva come per legge”.
La detta convenuta chiedeva il mutamento del rito e, in via preliminare, nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale di tutte le somme eventualmente accertate a detto titolo anteriori alla notifica del ricorso.
Contestava l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi sollevata da parte attrice, atteso che la vertenza riguardava solo la modalità di calcolo degli interessi.
Sosteneva la legittimità dell'operato della Banca.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini per il deposito di memorie, disposta CTU tecnico contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta relativamente alla pretesa restitutoria dell'attore, atteso che il rapporto in oggetto riguarda un contratto di mutuo ed il pagamento delle rate costituisce un'obbligazione unica, per cui il relativo debito deve considerarsi scaduto con il pagamento dell'ultima rata che, nel caso di specie, coincide con la data di estinzione anticipata, avvenuta il 13.12.2022 (Ord. Cass. n.4232/2023).
Nel rapporto in esame, peraltro, la prescrizione é decennale ed il relativo termine non risulta affatto decorso.
Ciò stabilito, si osserva che l'attore ha eccepito la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, chiedendo in via preliminare la restituzione della somma di Euro 18.452,53 e, in subordine, la restituzione dei maggiori interessi corrisposti rispetto a quelli convenzionali pattuiti, pari ad Euro
10.205,08 e, in alternativa al tasso stabilito dagli art. 117 e 125 bis del TUB, eccependo l'applicazione di un TAEG differente rispetto a quello pattuito ed invocando l'applicazione dell'art. 125 bis del
TUB.
All'uopo va precisato che la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ricorre solo laddove sia stato pattuito un tasso di interesse superiore al tasso soglia e non anche come nella fattispecie in esame quando si verte in materia di mero calcolo degli interessi, essendo stato pattuito un tasso variabile degli interessi corrispettivi, fissato nella misura del tasso Euribor.
La causa in oggetto é stata istruita con la perizia tecnico contabile redatta dalla dott.ssa , Persona_1
le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il detto CTU all'esito dei calcoli, ha riferito che “con l'applicazione dei criteri indicati in contratto gli interessi dovuti dall'attore sono pari a € 18.411,43 mentre quelli corrisposti sono stati € 18.422,53. Pertanto la differenza tra quelli corrisposti e quelli dovuti è di € 11,10.
Poiché la in data 24.08.2021, ha restituito all'attore la somma di 8,08, residua a favore dello stesso la somma di CP_3
€ 3,02”.
Inoltre il CTU, riguardo al secondo quesito ha precisato che “All'atto della stipula del contratto è indicato il
Tan pari al 2,90% e il Taeg pari allo 3,29%. Nel documento di sintesi allegato allo stesso sono riportate tutte le condizioni economiche con i rispettivi importi tranne le spese di assicurazione che sono solo elencate ma non esattamente quantificate e agli atti non risulta depositata documentazione da cui si evince l'ammontare delle stesse. Pertanto, effettuando il conteggio del Taeg, senza le spese di assicurazione, risulta che lo stesso non è superiore a quello esposto nel contratto (3,29%)”.
Ebbene, da tali risultanze emerge che la domanda attorea può ritenersi fondata nei ristretti limiti di quanto accertato dal CTU, ovvero nel riconoscimento in favore dell'attore della esigua somma di Euro
3,02, mentre risulta infondata ed andrà rigettata in ordine all'asserita nullità della clausola di pattuizione degli interessi, non essendo emersa l'usurarietà dei tassi applicati e non emergendo neppure un TAEG applicato differente a quello concordato. Corre l'obbligo di precisare che, benché nel calcolo del TAEG vadano incluse anche le spese di assicurazione, il CTU non le ha potute considerare, poiché l'attore nulla ha prodotto in questa sede al fine di documentarle, benché tenuto ex art. 2697 c.c..
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di causa stante la sostanziale soccombenza del ricorrente vengono poste a carico dello stesso, in ragione dell'abnormità della domanda rispetto a quanto accertato dal CTU.
Parimenti le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accertato un credito dell'attore nell'esigua somma di Euro 3,02, condanna la convenuta al pagamento di detto importo in favore di;
Controparte_2
2) Condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che Controparte_2
liquida in Euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico del ricorrente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 23.04.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 23.04.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1745/2023 R.G.AA.CC. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Manco, con domicilio eletto presso Parte_1
lo studio dello stesso, per mandato in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Miccolis, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dello stesso, come da procura alle liti in atti rilasciata su separato foglio
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti Controparte_2
all'intestato Tribunale, (di seguito indicata semplicemente come , per Controparte_1 CP_3 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Previo accertamento dell'avvenuta manipolazione del tasso effettivo praticato dalla rispetto a quello contrattualmente convenuto, dichiarare la nullità della clausola di CP_3 pattuizione degli interessi e per l'effetto condannare la alla restituzione degli importi a tale titolo già CP_3 corrisposti, dalla data di accensione del mutuo fino alla sua estinzione del 13.12.2022, pari ad € 18.422,53; in
subordine, condannare la alla restituzione di tutti gli interessi convenzionali corrisposti in più rispetto a CP_3 quelli convenzionali stabiliti, per manipolazione del tasso effettivo praticato, pari all'importo di € 10.205,08, o in via alternativa, ove più favorevole per il ricorrente, quello stabilito dagli artt. 117 e 125-bis comma 6 del T.U.B., o quello minore che dovesse risultare dall'invocata CTU contabile;
in ogni caso, riconoscere gli interessi legali sulle somme dovute, dalla data di maturazione del credito al soddisfo;
condannare la al pagamento delle spese e CP_3 competenze legali, comprese quelle della fase di mediazione obbligatoria”. L'attore esponeva di aver contratto con atto pubblico del 30.03.2011 un mutuo fondiario a tasso variabile con la successivamente incorporata dalla Controparte_4 Controparte_1
e di aver sempre corrisposto tutte le rate e proceduto successivamente all'estinzione anticipata
[...]
dello stesso.
Richiamava gli artt. 1, 2 e 3 del contratto sottoscritto e lamentava che la convenuta, nel corso del rapporto, non si era attenuta alle modalità di calcolo pattuite ed aveva fatto gravare sul mutuatario un interesse superiore a quello effettivamente stabilito, non avendo rispettato la disciplina degli interessi.
Precisava di essersi rivolto all'ABF che, con provvedimento del 27.04.2021, trasmesso dalla Banca
d'Italia il 05.08.2021, aveva accertato il comportamento scorretto della disponendo che la CP_3
stessa si attenesse a quanto richiesto dal ricorrente, rimborsando la somma versata per il ricorso ed
Euro 200,00 alla Banca d'Italia.
Esponeva che la aveva corrisposto la somma di Euro 8.08 a titolo di interessi ricalcolati dal CP_3
01.01.2020, comunicando di essersi attenuta alla decisione dell' CP_5
Riteneva che la ancora una volta, non si era attenuta alla decisione, applicando tassi Euribor CP_3
non rilevati il primo giorno lavorativo del mese in corso ed eseguendo arrotondamenti non conformi all'art. 1 del contratto.
Si costituiva che, a sua volta, rassegnava le seguenti conclusioni: “in via Controparte_1 preliminare, nel rito, sulla scorta delle eccezioni, preliminari e di merito, nonché delle richieste avanzate dalle parti nonché atteso l'oggetto del contendere e la natura della pronuncia che definirà il giudizio, procedere al mutamento di rito (da sommario ad ordinario), per l'effetto, fissando l'udienza di prima comparizione e trattazione;
nel merito, in via principale, rigettare ciascuna e tutte le avverse eccezioni e domande, poiché inammissibili, prescritte e, comunque, infondate in fatto e diritto e sfornite di prova, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
in ogni caso, condannare la parte ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario, cap e iva come per legge”.
La detta convenuta chiedeva il mutamento del rito e, in via preliminare, nel merito, eccepiva la prescrizione quinquennale di tutte le somme eventualmente accertate a detto titolo anteriori alla notifica del ricorso.
Contestava l'eccezione di nullità della clausola di pattuizione degli interessi sollevata da parte attrice, atteso che la vertenza riguardava solo la modalità di calcolo degli interessi.
Sosteneva la legittimità dell'operato della Banca.
Disposto il mutamento del rito, concessi i termini per il deposito di memorie, disposta CTU tecnico contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * * Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca convenuta relativamente alla pretesa restitutoria dell'attore, atteso che il rapporto in oggetto riguarda un contratto di mutuo ed il pagamento delle rate costituisce un'obbligazione unica, per cui il relativo debito deve considerarsi scaduto con il pagamento dell'ultima rata che, nel caso di specie, coincide con la data di estinzione anticipata, avvenuta il 13.12.2022 (Ord. Cass. n.4232/2023).
Nel rapporto in esame, peraltro, la prescrizione é decennale ed il relativo termine non risulta affatto decorso.
Ciò stabilito, si osserva che l'attore ha eccepito la nullità della clausola di pattuizione degli interessi, chiedendo in via preliminare la restituzione della somma di Euro 18.452,53 e, in subordine, la restituzione dei maggiori interessi corrisposti rispetto a quelli convenzionali pattuiti, pari ad Euro
10.205,08 e, in alternativa al tasso stabilito dagli art. 117 e 125 bis del TUB, eccependo l'applicazione di un TAEG differente rispetto a quello pattuito ed invocando l'applicazione dell'art. 125 bis del
TUB.
All'uopo va precisato che la nullità della clausola di pattuizione degli interessi ricorre solo laddove sia stato pattuito un tasso di interesse superiore al tasso soglia e non anche come nella fattispecie in esame quando si verte in materia di mero calcolo degli interessi, essendo stato pattuito un tasso variabile degli interessi corrispettivi, fissato nella misura del tasso Euribor.
La causa in oggetto é stata istruita con la perizia tecnico contabile redatta dalla dott.ssa , Persona_1
le cui conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il detto CTU all'esito dei calcoli, ha riferito che “con l'applicazione dei criteri indicati in contratto gli interessi dovuti dall'attore sono pari a € 18.411,43 mentre quelli corrisposti sono stati € 18.422,53. Pertanto la differenza tra quelli corrisposti e quelli dovuti è di € 11,10.
Poiché la in data 24.08.2021, ha restituito all'attore la somma di 8,08, residua a favore dello stesso la somma di CP_3
€ 3,02”.
Inoltre il CTU, riguardo al secondo quesito ha precisato che “All'atto della stipula del contratto è indicato il
Tan pari al 2,90% e il Taeg pari allo 3,29%. Nel documento di sintesi allegato allo stesso sono riportate tutte le condizioni economiche con i rispettivi importi tranne le spese di assicurazione che sono solo elencate ma non esattamente quantificate e agli atti non risulta depositata documentazione da cui si evince l'ammontare delle stesse. Pertanto, effettuando il conteggio del Taeg, senza le spese di assicurazione, risulta che lo stesso non è superiore a quello esposto nel contratto (3,29%)”.
Ebbene, da tali risultanze emerge che la domanda attorea può ritenersi fondata nei ristretti limiti di quanto accertato dal CTU, ovvero nel riconoscimento in favore dell'attore della esigua somma di Euro
3,02, mentre risulta infondata ed andrà rigettata in ordine all'asserita nullità della clausola di pattuizione degli interessi, non essendo emersa l'usurarietà dei tassi applicati e non emergendo neppure un TAEG applicato differente a quello concordato. Corre l'obbligo di precisare che, benché nel calcolo del TAEG vadano incluse anche le spese di assicurazione, il CTU non le ha potute considerare, poiché l'attore nulla ha prodotto in questa sede al fine di documentarle, benché tenuto ex art. 2697 c.c..
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di causa stante la sostanziale soccombenza del ricorrente vengono poste a carico dello stesso, in ragione dell'abnormità della domanda rispetto a quanto accertato dal CTU.
Parimenti le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Accertato un credito dell'attore nell'esigua somma di Euro 3,02, condanna la convenuta al pagamento di detto importo in favore di;
Controparte_2
2) Condanna alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite che Controparte_2
liquida in Euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.
3) Pone le spese di CTU a carico del ricorrente.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 23.04.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 23.04.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini