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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 dicembre 2023, da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi , in virtù di procura C.F._2 allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv. Sabato
Moschiano (pec: , Email_1
appellanti
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore,
[...]
(C.F.: , Controparte_2 P.IVA_2 in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_3
(C.F.: ), in persona del
[...] P.IVA_3
Dirigente Scolastico pro tempore, Controparte_4
(C.F.: ), in persona del Dirigente Scolastico pro tempore,
[...] P.IVA_4
1 tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
(pec: , Email_2
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Belluno n. 25/2023 d.d. 16.05.2023, non notificata.-
In punto: revoca inserimento graduatoria ATA di istituto;
diploma istituto paritario “Centro Studi Sannitico”.-
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI
APPELLANTI:
a) accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dei decreti di depennamento in epigrafe dalle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il profilo di cuoco e collaboratore scolastico, in ogni caso disporne la disapplicazione;
b) disapplicare tutte le note e le circolari richiamate dai decreti suddetti, nella parte in cui non riconoscono la validità delle qualifiche triennali rilasciate dall'Istituto Paritario Centro Studi Sannitico, nell'anno scolastico 2012/2013; c) accertare e dichiarare la validità dei titoli di studio di accesso al profilo di cuoco e di collaboratore scolastico (Diploma di qualifica professionale triennale) e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al reinserimento in graduatoria di terza fascia ATA ed all'attribuzione del punteggio derivante dal titolo di studio di accesso dichiarato in domanda, pari a punti
10 (dieci); d) ordinare all'Amministrazione resistente di ricollocare essi ricorrenti nella graduatoria di terza fascia di personale ATA per il profilo di cuoco e di collaboratore scolastico, nella posizione spettante in ragione del punteggio corretto;
e) riconoscere altresì la validità ai fini giuridici di tutto il servizio svolto dai ricorrenti presso le scuole statali;
f) conseguentemente, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno da mancato guadagno, rapportato alle retribuzioni che i ricorrenti avrebbero percepito per i nuovi incarichi, stante la provocata impossibilità della loro accettazione.
Vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per fattone anticipo.
APPELLATI:
2 in via pregiudiziale, rigettare l'appello avversario in quanto tardivo;
- ulteriormente, in via pregiudiziale, disporre la riunione delle due causa sub r.g. n. 543/2023 e 710/2023;
- in via principale, nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza del Tribunale di Belluno - sezione lavoro n. 25/2023 del 16.5.2023. - Spese di primo e secondo grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con appello depositato in data 18 dicembre 2023 gli appellanti Parte_1
e hanno impugnato la sentenza n. 25/2023 Parte_2 depositata in data 16 maggio 2023 con la quale il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno dichiarava in parte inammissibili per difetto di giurisdizione ed in parte infondate nel merito le domande proposte dai ricorrenti (unitamente a Parte_3
, e impugnanti nel
[...] Parte_4 Parte_5 procedimento n. 543/2023) relative all'illegittima estromissione dagli istituti scolastici ove prestavano la loro attività quali collaboratori scolastici nonché dalle graduatorie di III fascia del personale A.T.A, siccome il titolo di qualifica professionale di operatore dei servizi alberghieri e della ristorazione rilasciato nell'a.s. 2012/2013 dall' - con compensazione delle spese di lite stante CP_5 la “i recenti contrastanti orientamenti giurisprudenziali”.
Con il gravame gli appellanti insistono per l'accoglimento delle domande pedissequamente riportate in epigrafe.
2. Radicatosi il contradditorio gli appellati hanno eccepito, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'impugnazione, ex artt. 327 e 434 c.p.c., giacché il ricorso avversario è stato depositato decorso il c.d. termine lungo di sei (6) dalla pubblicazione della sentenza impugnata, laddove le controversie di lavoro non sono soggette al termine di sospensione feriale ex art. 3 della l. n. 742/1969.
Hanno poi concluso comunque nel merito per l'infondatezza del gravame.
3. Dopo un rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo di udienza del giudice relatore, la causa è stata discussa sulla questione preliminare sollevata dall'appellata e decisa all'udienza del 13 febbraio 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 4. L'appello è inammissibile poiché proposto oltre il termine dettato dall'art. 327
c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Invero, a norma dell'art. 327 c.p.c. il termine massimo c.d. termine lungo per proporre l'impugnazione, a prescindere dalla notificazione della sentenza, è fissato in sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza.
L'art. 133 c.p.c. dispone che ”la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”.
Orbene nella fattispecie in esame risulta documentalmente che la sentenza è stata pubblicata in data 16.05.2023.
Il ricorso in appello è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte il
18.12.2023 mentre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. comma 1° (computato a mente dell'art. 155 cpv. c.p.c.) scadeva il giorno 16.05.2023 (sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza).
Trattandosi di causa di lavoro va, invero, fatta applicazione delle norme degli artt. 1 e 3 della legge n. 742/1969, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non rileva.
5. Parte appellante, che risulta avere proposto appello con colpa grave, non solo perché ha depositato il gravame senza rispettare i termini previsti dall'art. 327
c.p.c. ma soprattutto perché sollecitata dalla Corte sulla tardività del gravame nulla ha replicato e quindi per aver abusato non solo del diritto di impugnazione ma soprattutto del processo, va altresì condannata al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata - ai sensi dell'art. 96 comma 1° e 3° c.p.c.
- che si stima congruo indicare in € 1.000,00 tenuto conto della modesta capacità economica della parte nonché del valore di causa.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei valori prossimi al minimo tabellare secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (valore di causa indeterminato) tenuto conto del carattere preliminare e processuale dell'unica questione di causa risolta nonché della semplicità della soluzione adottata.
7. In ragione della declaratoria d'inammissibilità dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1-quater del
4 d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 3473,00 per compensi oltre spese generali ex lege;
3) condanna l'appellante a pagare a parte appellata l'ulteriore somma di €
1000,00 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo TALAMO Paolo
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