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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/12/2024, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 12188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritto al n. 12188/2023 R.G. avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Iseo (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. POLINI SILVIA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Brescia presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. MORASCHI LUCIA VELIA che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “La casa coniugale, corrente in Adro (Bs) Via Parzani n. 28, di proprietà della madre del sig.
[...]
resterà in uso esclusivo a quest'ultimo, con tutti gli arredi, i mobili e i beni in essa presenti, Parte_1
fatta eccezione per gli effetti personali della moglie e i beni concordati già asportati, posto che ella ha trasferito la propria residenza in altra abitazione corrente in Adro (Bs) Via Carota n. 11.
1. I minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria alternata secondo la seguente modalità: dal sabato mattina fino al lunedì mattina con un genitore, dal lunedì dopo la scuola fino al giovedì mattina dall'altro genitore, dal giovedì dopo la scuola fino al sabato mattina dall'altro genitore e così di seguito;
durante le festività Pasquali e Natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, nel corso delle vacanze estive da stabilire entro il 31.05 di ogni anno.
2. A far data dal mese in cui saranno formalizzati il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo di cui al successivo art. 5, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli (ossia occupandosi del mantenimento degli stessi in via esclusiva per il tempo in cui quest'ultimi trascorreranno presso ciascun genitore), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie come da protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia n. 2208/2016 del 14.07.2016 (ed eventuali aggiornamenti), di cui le Parti dichiarano di aver ricevuto una copia, fatta eccezione per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se necessaria, sarà a carico esclusivo del genitore richiedente;
stessa cosa anche per la mensa che dovrà essere pagata al 50% da ciascun genitore. Resta inteso che, sino a tale momento, il padre continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 450,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio) alla madre e il 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie come previste dal protocollo appena richiamato, fatta eccezione per la mensa dei figli, che, se necessaria, sarà pagata integralmente dalla madre e per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se necessaria, sarà a carico esclusivo del genitore richiedente;
il tutto come stabilito nel decreto di omologa della separazione.
3. Sempre a far data dal mese in cui saranno formalizzati il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo di cui al successivo art. 5, l'assegno unico universale di cui al Decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230 sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del Decreto appena citato.
4. Nel solo caso in cui l'emananda sentenza di divorzio recepisca integralmente e letteralmente le condizioni indicate nei precedenti punti 1,2,3,4, i coniugi stabiliscono che: i. entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, al preciso fine di addivenire ad un accordo complessivo, riguardante anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare, la sig.ra si impegna a cedere/trasferire, a titolo gratuito, al sig. che per Controparte_1 Parte_1
l'effetto si impegna ad acquisire, per sé e/o per persona fisica da nominare al momento della stipula dell'atto notarile, anche in cointestazione, la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dei seguenti immobili siti in Adro (Bs) Via Parzani e identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
Foglio 11, Particella 357, sub. 1, Cat. A/4, Cl. 2, Vani 3,5, Rendita: Euro 86,76 (già Foglio 22, particella 3218, sub. 1);
Foglio 11, Particella 358, sub. 1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 3, Rendita: Euro 117,75 (già Foglio 22, particella 3218, sub. 5);
Foglio 11, Particella 360, sub. 3, Cat. F/1, mq 95 (già Foglio 22, particella 3221, sub.3);
Foglio 11, Particella 360, sub. 4, Cat. F/1, mq 31 (già Foglio 22, particella 3221, sub.4);
Foglio 11, Particella 360, sub. 5, Cat. F/1, mq 52 (già Foglio 22, particella 3221, sub.5);
il tutto con facoltà di meglio indicare corretti e più precisi dati catastali al momento della stipula dell'atto definitivo.
ii. contestualmente al trasferimento immobiliare appena indicato e a fronte di esso, il sig.
[...]
si accollerà, unitamente al fratello sig. (C.F. Parte_1 Controparte_2
), nato a [...] il [...], il finanziamento fondiario residuo di C.F._3
cui al contratto stipulato dai coniugi con Controparte_3
mediante atto pubblico a rogito del Notaio n. 40740 Rep. – n. 27572 Racc. del Per_1
29.11.2021, con iscrizione di ipoteca sui suddetti immobili, a garanzia del capitale mutuato, liberando la debitrice originaria, sig.ra Controparte_1
iii. tutte le spese notarili, onorari e tassazioni connesse ai trasferimenti di cui ai precedenti punti i. e ii saranno esclusivamente a carico del sig. Parte_1
5. Le Parti danno atto che l'accordo economico di cui al pregresso art. 5, indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, trova l'esclusiva causa giuridica nel divorzio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto
i suddetti trasferimento immobiliare e accollo del mutuo saranno effettuati nell'ambito della regolamentazione di tutti i rapporti scaturiti dalla unione matrimoniale e a completa estinzione di qualsiasi pregresso rapporto economico/personale tra i coniugi. Le Parti chiedono, quindi, di essere ammesse a tutti i benefici o esenzioni di legge in tema di trasferimenti in sede di separazione/divorzio.
6. In ogni caso, sino a che non sia formalizzato l'accollo del mutuo di cui al precedente art.
5.ii, la sig.ra si impegna e obbliga a versare regolarmente e puntualmente la propria Controparte_1
quota, pari alla metà, della rata del finanziamento de quo.
7. Nella sola ipotesi in cui sia formalizzato, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il trasferimento immobiliare di cui al precedente art. 5, il sig. si impegna, inoltre, Parte_1
ad accollarsi integralmente il debito ad oggi gravante in egual misura sui coniugi nei confronti di Lazzari S.r.l. con sede in Sarnico (Bg) Piazza Santissimo Redentore, per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile de quo, per un importo complessivo di €
70.000,00.=, oltre Iva di legge, nonché eventuali debiti contratti ad oggi per la ristrutturazione della casa.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver tra loro definito ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, e di non avere, con il corretto adempimento di quanto indicato nel presente accordo, null'altro reciprocamente a che pretendere.
9. Entrambi i coniugi si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio/ rinnovo di documenti di identità validi ai fini dell'espatrio e/o passaporti per sé stessi e per i figli.
10. I coniugi dichiarano, inoltre, di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza.
11. Le spese legali sono integralmente compensate fra le Parti.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il sig. deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario ad Adro (BS) in data 7.12.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del
Per_ predetto Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 2008, unione dalla quale erano nati i figli (in data 30.3.2010), (in data 2.7.2014) e in data 5.2.2019). Per_3 Per_4
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 7.2.2023. Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 13.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, e il
Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità nonché alla luce della tenera età dei due figli più piccoli.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritto al n. 12188/2023 R.G. avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da instaurato da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Iseo (BS) presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. POLINI SILVIA ALESSANDRA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
e
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Brescia presso Controparte_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. MORASCHI LUCIA VELIA che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 13.11.2024)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “La casa coniugale, corrente in Adro (Bs) Via Parzani n. 28, di proprietà della madre del sig.
[...]
resterà in uso esclusivo a quest'ultimo, con tutti gli arredi, i mobili e i beni in essa presenti, Parte_1
fatta eccezione per gli effetti personali della moglie e i beni concordati già asportati, posto che ella ha trasferito la propria residenza in altra abitazione corrente in Adro (Bs) Via Carota n. 11.
1. I minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria alternata secondo la seguente modalità: dal sabato mattina fino al lunedì mattina con un genitore, dal lunedì dopo la scuola fino al giovedì mattina dall'altro genitore, dal giovedì dopo la scuola fino al sabato mattina dall'altro genitore e così di seguito;
durante le festività Pasquali e Natalizie il periodo di rispettiva permanenza dei figli presso i genitori dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell'Angelo, nonché alternando 15 giorni anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori, nel corso delle vacanze estive da stabilire entro il 31.05 di ogni anno.
2. A far data dal mese in cui saranno formalizzati il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo di cui al successivo art. 5, ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli (ossia occupandosi del mantenimento degli stessi in via esclusiva per il tempo in cui quest'ultimi trascorreranno presso ciascun genitore), oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie come da protocollo di Intesa fra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di
Brescia n. 2208/2016 del 14.07.2016 (ed eventuali aggiornamenti), di cui le Parti dichiarano di aver ricevuto una copia, fatta eccezione per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se necessaria, sarà a carico esclusivo del genitore richiedente;
stessa cosa anche per la mensa che dovrà essere pagata al 50% da ciascun genitore. Resta inteso che, sino a tale momento, il padre continuerà a versare, a titolo di contributo al mantenimento della prole, la somma di € 450,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio) alla madre e il 50% delle spese mediche e scolastiche straordinarie come previste dal protocollo appena richiamato, fatta eccezione per la mensa dei figli, che, se necessaria, sarà pagata integralmente dalla madre e per la baby sitter (o altra forma di aiuto per la gestione della prole), che, se necessaria, sarà a carico esclusivo del genitore richiedente;
il tutto come stabilito nel decreto di omologa della separazione.
3. Sempre a far data dal mese in cui saranno formalizzati il trasferimento immobiliare e l'accollo del mutuo di cui al successivo art. 5, l'assegno unico universale di cui al Decreto legislativo 21 dicembre del 2021 n. 230 sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del Decreto appena citato.
4. Nel solo caso in cui l'emananda sentenza di divorzio recepisca integralmente e letteralmente le condizioni indicate nei precedenti punti 1,2,3,4, i coniugi stabiliscono che: i. entro tre mesi dalla data di pubblicazione della stessa, al preciso fine di addivenire ad un accordo complessivo, riguardante anche il patrimonio mobiliare ed immobiliare, la sig.ra si impegna a cedere/trasferire, a titolo gratuito, al sig. che per Controparte_1 Parte_1
l'effetto si impegna ad acquisire, per sé e/o per persona fisica da nominare al momento della stipula dell'atto notarile, anche in cointestazione, la propria quota di comproprietà (pari al 50%) dei seguenti immobili siti in Adro (Bs) Via Parzani e identificati al Catasto Fabbricati del predetto Comune come segue:
Foglio 11, Particella 357, sub. 1, Cat. A/4, Cl. 2, Vani 3,5, Rendita: Euro 86,76 (già Foglio 22, particella 3218, sub. 1);
Foglio 11, Particella 358, sub. 1, Cat. A/3, Cl. 2, Vani 3, Rendita: Euro 117,75 (già Foglio 22, particella 3218, sub. 5);
Foglio 11, Particella 360, sub. 3, Cat. F/1, mq 95 (già Foglio 22, particella 3221, sub.3);
Foglio 11, Particella 360, sub. 4, Cat. F/1, mq 31 (già Foglio 22, particella 3221, sub.4);
Foglio 11, Particella 360, sub. 5, Cat. F/1, mq 52 (già Foglio 22, particella 3221, sub.5);
il tutto con facoltà di meglio indicare corretti e più precisi dati catastali al momento della stipula dell'atto definitivo.
ii. contestualmente al trasferimento immobiliare appena indicato e a fronte di esso, il sig.
[...]
si accollerà, unitamente al fratello sig. (C.F. Parte_1 Controparte_2
), nato a [...] il [...], il finanziamento fondiario residuo di C.F._3
cui al contratto stipulato dai coniugi con Controparte_3
mediante atto pubblico a rogito del Notaio n. 40740 Rep. – n. 27572 Racc. del Per_1
29.11.2021, con iscrizione di ipoteca sui suddetti immobili, a garanzia del capitale mutuato, liberando la debitrice originaria, sig.ra Controparte_1
iii. tutte le spese notarili, onorari e tassazioni connesse ai trasferimenti di cui ai precedenti punti i. e ii saranno esclusivamente a carico del sig. Parte_1
5. Le Parti danno atto che l'accordo economico di cui al pregresso art. 5, indispensabile per la risoluzione della crisi familiare, trova l'esclusiva causa giuridica nel divorzio e precisamente nella finalità di assicurare i presupposti anche patrimoniali per consentire la prosecuzione di vite separate tenuto conto di tutti gli apporti sin qui da ciascuno effettuati alla vita comune. Pertanto
i suddetti trasferimento immobiliare e accollo del mutuo saranno effettuati nell'ambito della regolamentazione di tutti i rapporti scaturiti dalla unione matrimoniale e a completa estinzione di qualsiasi pregresso rapporto economico/personale tra i coniugi. Le Parti chiedono, quindi, di essere ammesse a tutti i benefici o esenzioni di legge in tema di trasferimenti in sede di separazione/divorzio.
6. In ogni caso, sino a che non sia formalizzato l'accollo del mutuo di cui al precedente art.
5.ii, la sig.ra si impegna e obbliga a versare regolarmente e puntualmente la propria Controparte_1
quota, pari alla metà, della rata del finanziamento de quo.
7. Nella sola ipotesi in cui sia formalizzato, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, il trasferimento immobiliare di cui al precedente art. 5, il sig. si impegna, inoltre, Parte_1
ad accollarsi integralmente il debito ad oggi gravante in egual misura sui coniugi nei confronti di Lazzari S.r.l. con sede in Sarnico (Bg) Piazza Santissimo Redentore, per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile de quo, per un importo complessivo di €
70.000,00.=, oltre Iva di legge, nonché eventuali debiti contratti ad oggi per la ristrutturazione della casa.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver tra loro definito ogni altra questione, anche di carattere patrimoniale, e di non avere, con il corretto adempimento di quanto indicato nel presente accordo, null'altro reciprocamente a che pretendere.
9. Entrambi i coniugi si danno sin da ora il reciproco assenso al rilascio/ rinnovo di documenti di identità validi ai fini dell'espatrio e/o passaporti per sé stessi e per i figli.
10. I coniugi dichiarano, inoltre, di rinunciare alla impugnazione dell'emananda sentenza.
11. Le spese legali sono integralmente compensate fra le Parti.”;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.10.2023 il sig. deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario ad Adro (BS) in data 7.12.2008, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del
Per_ predetto Comune al n. 24, parte II, serie A, anno 2008, unione dalla quale erano nati i figli (in data 30.3.2010), (in data 2.7.2014) e in data 5.2.2019). Per_3 Per_4
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 7.2.2023. Egli chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
La resistente è comparsa alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, all'esito della quale non è stato possibile raggiungere un accordo, e, dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e le determinazioni istruttorie, all'udienza del 13.11.2024, celebrata in modalità cartolare, le parti, autorizzate dal Giudice, hanno precisato le conclusioni in forma congiunta sopra trascritte, e il
Giudice, quindi, si è riservato di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Le condizioni concordate dalle parti sono conformi all'interesse morale e materiale della prole, che si è omesso di sentire perché l'audizione sarebbe stata manifestamente superflua alla luce del raggiunto accordo rispettoso del principio della bigenitorilità nonché alla luce della tenera età dei due figli più piccoli.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
Si dà atto altresì che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2024
La Presidente estensora
Claudia Gheri Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209