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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1660 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 12.03.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che soltanto l' ha depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione CP_1
scritta” contenenti le proprie istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del G.O. Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1660/2024 R.G.
Oggetto: Assegno mensile di assistenza vertente tra
, c.f , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. CATERINA CALAMIA
- ricorrente -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. CP_1
Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto accertarsi il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118 art.1971, dolendosi degli esiti della CTU espletata nell'ambito del precedente ATP.
In via preliminare, la domanda giudiziale è proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio entro il termine decadenziale decorrente ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., dalla formulazione del dissenso sulle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo già espletato e versato in atti.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato. Ai fini della corresponsione dell'assegno mensile di assistenza, sotto il profilo meramente sanitario, occorre una invalidità compresa tra il 74 ed il 99%; sotto il profilo socio economico i requisiti sono i seguenti: non avere superato il limite massimo di età di 65 anni (oggi 67); avere prodotto redditi non superiori a quelli stabiliti per la concessione dell'assegno sociale erogato dall' agli ultra65enni; CP_1
- non svolgere attività lavorativa.
Orbene, sia nella pregressa fase di ATP che in quella di merito, il consulente tecnico d'ufficio, in base alle visite mediche effettuate e all'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che le infermità in questione coesistenti tra di loro, valutate nel loro complesso attraverso il calcolo a scalare secondo la formula di Balthazard, comportano nel ricorrente un grado di invalidità complessivo pari al 68% che non dà diritto alla prestazione economica richiesta.
Le conclusioni cui sono concordemente pervenuti i periti vanno condivise, perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Entrambi i ctu hanno, d'altra parte, fornito completa e adeguata risposta al quesito loro sottoposto, giungendo a confermare il risultato percentuale sfavorevole al ricorrente così come elaborato e formulato nella pregressa fase;
il perito ha, inoltre, illustrato analiticamente tutti i parametri e i profili disfunzionali conclamati specificando, per ogni singola patologia, l'incidenza sul grado di invalidità complessivamente accertato;
a fronte delle comprensibili contestazioni sollevate da parte ricorrente su un risultato sfavorevole, non residuano, dunque, margini razionalmente apprezzabili per non ritenere pienamente attendibile e processualmente soddisfacente la valutazione tecnica acquisita al giudizio.
Malgrado la soccombenza, non vi è assoggettamento al pagamento delle spese di lite, trovando applicazione la disposizione di ci all'art. 152, disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, poi convertito nella legge n. 326/2003.
La predetta disposizione di legge correla, infatti, la condanna alle spese, nei ricorsi in materia previdenziale, al superamento di un limite reddituale, indicato per relationem dalla stessa norma, salvo le ipotesi di azioni intraprese in mala fede o in colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. ; risulta in concreto che l'istante ha presentato in calce al ricorso la dichiarazione attestante che la propria posizione reddituale è inferiore al limite di legge, dimostrando con ciò di essere indenne alla possibilità di condanna alla refusione delle spese del giudizio secondo le regole generale sul riparto delle stesse, nel caso di soccombenza, nel processo civile.
Vanno, infine, poste definitivamente a carico del convenuto le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è assoggettata al pagamento delle spese processuali.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate CP_1
in atti.
Marsala 12.03.2025
il Giudice
Monica D'Angelo