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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2271/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, nel proc. n. 2271/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in san Parte_1
PONTECORVO Via S. G. Battista n. 2 sc. B, presso lo studio dell'Avv. FORLINI GIOVANNI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
,
PICO via Ponteodiosopastena n. 11, presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE ROSSANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 19/02/2025, ritiene il
Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 09/07/2021);
·la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei minori a carico del padre nella misura di € 750,00 di cui € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29/10/2006 in PONTECORVO tra
Controparte_1 come in epigrafe generalizzati, matrimonio iscrittoParte_1 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO al n.11, parte I, Ufficio 1, dell'anno
2006, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 15/10/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Virgilio Notari Dr.ssa Michela Grillo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, nel proc. n. 2271/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in san Parte_1
PONTECORVO Via S. G. Battista n. 2 sc. B, presso lo studio dell'Avv. FORLINI GIOVANNI che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
,
PICO via Ponteodiosopastena n. 11, presso lo studio dell'Avv. CARNEVALE ROSSANA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 19/02/2025.
FATTO E DIRITTO Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto delle dichiarazioni di cui alla dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 19/02/2025, ritiene il
Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Cassino in data 09/07/2021);
·la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla l. n. 74/87) per pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa (affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre, assegnazione della casa coniugale alla madre, diritto di visita paterno, contributo al mantenimento in favore dei minori a carico del padre nella misura di € 750,00 di cui € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 a titolo di mantenimento della moglie);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato il 29/10/2006 in PONTECORVO tra
Controparte_1 come in epigrafe generalizzati, matrimonio iscrittoParte_1 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO al n.11, parte I, Ufficio 1, dell'anno
2006, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 15/10/2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTECORVO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Virgilio Notari Dr.ssa Michela Grillo