Articolo 159 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 158Articolo 160
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 159.
(Modalita)

1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, puo' essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ((su cio' di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete)) .
Nel procedere a rilievi e ad operazioni tecniche puo' altresi' estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli accertamenti e' redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti e' consegnata copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile .
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile ((o il rappresentante del titolare o del responsabile)) , sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo e' assente o non e' designato, ((alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies)) . Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non e' disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale, l'accertamento non puo' essere iniziato prima delle ore sette e dopo le ore venti, e puo' essere eseguito anche con preavviso quando cio' puo' facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica ((...)) .
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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