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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2055/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TO LI;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 19 luglio 2024 e cioè “ Nel merito:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con sentenza definitiva e addebito della stessa in capo al signor per le causali di cui agli atti;
2. Assegnare la casa familiare, Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons (PN), via Troset n. 38, alla signora , di cui ella è già piena proprietaria, ove la ricorrente Parte_1
1 Per_ continuerà a vivere con i due figli, e , ad oggi entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che rimarranno quindi collocati presso la madre;
3. Disporre che il signor provveda Controparte_1
al versamento alla moglie di € 400,00= mensili, così per € 200,00= per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei medesimi, o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da versarsi alla moglie anticipatamente e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4. Disporre l'obbligo per il signor di provvedere al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e avvocati, in vigore presso codesto spett.le Tribunale;
5. Disporre che la signora possa percepire integralmente l'assegno Pt_1
unico per i figli e ogni altro beneficio economico agli stessi riconosciuto e correlati;
6. Spese di lite integralmente rifuse. Nell'eventualità in cui Codesto
spett.le Giudice ritenga provate le circostanze sulla base delle quali si chiede l'accoglimento delle sopraindicate conclusioni, nessuna esclusa, si chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e relative repliche. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritengano già
provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette conclusioni, con particolare riferimento alla pronuncia di addebito e alla misura del contributo al mantenimento per i figli, visto anche l'art. 232 c.p.c.,
si insiste in via istruttoria: per l'ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente richieste con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dd.
04.07.2023 e non ammesse, di seguito dettagliate: A. Prova testimoniale così
come articolata in memoria istruttoria;
B. Autorizzarsi a richiedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, della Direzione centrale del lavoro,
degli istituti bancari della regione FVG e Veneto, ogni elemento utile a ricostruire movimentazioni e/o possidenze economico patrimoniali e/o attività
2 lavorativa riconducibile al codice fiscale del signor ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 301/2023 pubblicata il 2 maggio 2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19 luglio 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e
3 materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la ha lamentato la violazione, da parte del marito, Pt_2
degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia. Ha dedotto, in particolare, la ricorrente, che il marito, in costanza di matrimonio avrebbe intrapreso dal 2019 la frequenza di corsi olistici, di reiki e altre pratiche spirituali e, successivamente, avrebbe tenuto condotte asociali,
disinteressandosi della cura e del mantenimento dei familiari e avrebbe,
inoltre, posto in essere agìti violenti nei confronti della moglie e della figlia,
rendendo così la convivenza coniugale intollerabile.
Tali circostanze possono ritenersi dimostrate dalla valutazione, unitamente ad altri documenti, della mancata risposta all'interrogatorio formale disposto nei confronti del convenuto contumace sui fatti sopra menzionati e dedotti in atti;
come è noto, l'art. 232 c.p.c. dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del
27/12/2021); tale condotta processuale, valutata unitamente alla
Per_ documentazione attestante l'accesso al pronto soccorso della figlia a seguito del maltrattamento del padre (v. doc. n. 6 fascicolo parte attrice), la denuncia-querela sporta dalla figlia (v. doc. n. 7 allegato alla terza memoria istruttoria), la contestazione disciplinare del datore di lavoro del marito per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per ben dieci giorni lavorativi
4 consecutivi, del 20 maggio 2022, con provvedimento disciplinare del licenziamento del 31 maggio 2022 (v. doc. depositato il 5 gennaio 2024), il disinteresse del convenuto rispetto agli obblighi di mantenimento cui è
gravato, con conseguente necessità per la ricorrente di avviare azioni esecutive e (v. documenti allegati alla comparsa conclusionale) consente di ritenere provati i fatti allegati e cioè che, a decorrere dall'anno 2020, il marito ha assunto condotte aggressive verso i familiari e noncuranti verso il lavoro e il mantenimento della famiglia, al punto da rendere intollerabile la convivenza.
La domanda di addebito, pertanto, sarà accolta.
2. Assegnazione della casa familiare.
Per_ I coniugi hanno due figli, di anni 23 e , di anni 20, non Per_2
economicamente autonomi. La ricorrente ha depositato documentazione
Per_ sanitaria attestante che è affetta da epilessia focale criptogenetica, ben controllata, con terapia in corso, e che è affetto da lissencefalia Per_2
polimicrogiria ed epilessia focale sintomatica con sviluppo cognitivo borderline.
Per_ ha prestato ha prestato sino a giugno 2022 la propria attività lavorativa all'Istituto scolastico Don Bosco di Pordenone, per 6 ore settimanali di insegnamento. Studia canto lirico. è seguito da un educatore. Per_2
I figli risiedono ancora con la madre nella casa familiare, che, pertanto, andrà
assegnata a quest'ultima, giusto il disposto dell'art. 337-sexies c.c.
3. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole, occorre osservare quanto segue.
La moglie ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.700,00/1.800,00 euro (inclusa tredicesima e/o quattordicesima mensilità, distribuita su base dodici); è
proprietaria della casa familiare;
è proprietaria di autovettura;
è obbligata per la restituzione di finanziamento con rata mensile pari ad euro 253,13.
5 Per quanto concerne il marito, a seguito di ordine di esibizione, l'Electrolux
Group ha dichiarato che è cessato il rapporto di lavoro con , Controparte_1
ha allegato la busta paga relativa al mese di giugno 2022, da cui si evince una retribuzione pari ad euro 2.163,00 (che attesta la sua capacità economica) e la percezione di una indennità sostitutiva del mancato preavviso (per il licenziamento) con un netto totale in busta paga pari ad euro 6.096,54; Il
trattamento di fine rapporto, invece, è stato destinato in corso di rapporto lavorativo nel Fondo Pensione Cometa, per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, come attestato dal doc. n. 22 allegato da parte ricorrente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei figli;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 400,00,
dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale, ove ne sussistano i presupposti di legge, sarà
percepito al 100% dalla madre . Parte_1
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto contumace a sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, trattazione, istruttoria, fase decisoria).
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons
(PN), via Troset n. 38 a;
Pt_1 Pt_1
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento dei figli, da corrispondere a CP_1 Parte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale, ove ne sussistano i presupposti di legge, sarà
percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre spese
[...]
forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2055/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
TO LI;
RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 19 luglio 2024 e cioè “ Nel merito:
1. Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con sentenza definitiva e addebito della stessa in capo al signor per le causali di cui agli atti;
2. Assegnare la casa familiare, Controparte_1
con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons (PN), via Troset n. 38, alla signora , di cui ella è già piena proprietaria, ove la ricorrente Parte_1
1 Per_ continuerà a vivere con i due figli, e , ad oggi entrambi Per_2
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, che rimarranno quindi collocati presso la madre;
3. Disporre che il signor provveda Controparte_1
al versamento alla moglie di € 400,00= mensili, così per € 200,00= per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei medesimi, o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, da versarsi alla moglie anticipatamente e in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese. La
somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
4. Disporre l'obbligo per il signor di provvedere al CP_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo
d'Intesa tra Magistrati e avvocati, in vigore presso codesto spett.le Tribunale;
5. Disporre che la signora possa percepire integralmente l'assegno Pt_1
unico per i figli e ogni altro beneficio economico agli stessi riconosciuto e correlati;
6. Spese di lite integralmente rifuse. Nell'eventualità in cui Codesto
spett.le Giudice ritenga provate le circostanze sulla base delle quali si chiede l'accoglimento delle sopraindicate conclusioni, nessuna esclusa, si chiede la concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale e relative repliche. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritengano già
provate le ragioni della ricorrente ai fini dell'accoglimento delle predette conclusioni, con particolare riferimento alla pronuncia di addebito e alla misura del contributo al mantenimento per i figli, visto anche l'art. 232 c.p.c.,
si insiste in via istruttoria: per l'ammissione delle prove ritualmente e tempestivamente richieste con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. dd.
04.07.2023 e non ammesse, di seguito dettagliate: A. Prova testimoniale così
come articolata in memoria istruttoria;
B. Autorizzarsi a richiedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, della Direzione centrale del lavoro,
degli istituti bancari della regione FVG e Veneto, ogni elemento utile a ricostruire movimentazioni e/o possidenze economico patrimoniali e/o attività
2 lavorativa riconducibile al codice fiscale del signor ”. Controparte_1
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 301/2023 pubblicata il 2 maggio 2023, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 19 luglio 2024, tenutasi mediante trattazione scritta, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO
1. Addebito.
L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla provocazione dell'altro quando si traduca nella violazione di regole imperative di condotta e di norme morali di particolare rilevanza sociale ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà e di assistenza morale e
3 materiale. Altro presupposto per la pronuncia di addebito è l'accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, gravando sul coniuge richiedente l'onere della prova, sia della contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. (Cass. civ. n. 16691 del 05/08/2020).
Orbene, ciò premesso, la ha lamentato la violazione, da parte del marito, Pt_2
degli obblighi di assistenza morale e materiale nascenti dal matrimonio e l'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia. Ha dedotto, in particolare, la ricorrente, che il marito, in costanza di matrimonio avrebbe intrapreso dal 2019 la frequenza di corsi olistici, di reiki e altre pratiche spirituali e, successivamente, avrebbe tenuto condotte asociali,
disinteressandosi della cura e del mantenimento dei familiari e avrebbe,
inoltre, posto in essere agìti violenti nei confronti della moglie e della figlia,
rendendo così la convivenza coniugale intollerabile.
Tali circostanze possono ritenersi dimostrate dalla valutazione, unitamente ad altri documenti, della mancata risposta all'interrogatorio formale disposto nei confronti del convenuto contumace sui fatti sopra menzionati e dedotti in atti;
come è noto, l'art. 232 c.p.c. dà la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 41643 del
27/12/2021); tale condotta processuale, valutata unitamente alla
Per_ documentazione attestante l'accesso al pronto soccorso della figlia a seguito del maltrattamento del padre (v. doc. n. 6 fascicolo parte attrice), la denuncia-querela sporta dalla figlia (v. doc. n. 7 allegato alla terza memoria istruttoria), la contestazione disciplinare del datore di lavoro del marito per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per ben dieci giorni lavorativi
4 consecutivi, del 20 maggio 2022, con provvedimento disciplinare del licenziamento del 31 maggio 2022 (v. doc. depositato il 5 gennaio 2024), il disinteresse del convenuto rispetto agli obblighi di mantenimento cui è
gravato, con conseguente necessità per la ricorrente di avviare azioni esecutive e (v. documenti allegati alla comparsa conclusionale) consente di ritenere provati i fatti allegati e cioè che, a decorrere dall'anno 2020, il marito ha assunto condotte aggressive verso i familiari e noncuranti verso il lavoro e il mantenimento della famiglia, al punto da rendere intollerabile la convivenza.
La domanda di addebito, pertanto, sarà accolta.
2. Assegnazione della casa familiare.
Per_ I coniugi hanno due figli, di anni 23 e , di anni 20, non Per_2
economicamente autonomi. La ricorrente ha depositato documentazione
Per_ sanitaria attestante che è affetta da epilessia focale criptogenetica, ben controllata, con terapia in corso, e che è affetto da lissencefalia Per_2
polimicrogiria ed epilessia focale sintomatica con sviluppo cognitivo borderline.
Per_ ha prestato ha prestato sino a giugno 2022 la propria attività lavorativa all'Istituto scolastico Don Bosco di Pordenone, per 6 ore settimanali di insegnamento. Studia canto lirico. è seguito da un educatore. Per_2
I figli risiedono ancora con la madre nella casa familiare, che, pertanto, andrà
assegnata a quest'ultima, giusto il disposto dell'art. 337-sexies c.c.
3. Mantenimento della prole.
In ordine al mantenimento della prole, occorre osservare quanto segue.
La moglie ha documentato di aver percepito negli ultimi tre anni di imposta un reddito mensile netto medio pari ad euro 1.700,00/1.800,00 euro (inclusa tredicesima e/o quattordicesima mensilità, distribuita su base dodici); è
proprietaria della casa familiare;
è proprietaria di autovettura;
è obbligata per la restituzione di finanziamento con rata mensile pari ad euro 253,13.
5 Per quanto concerne il marito, a seguito di ordine di esibizione, l'Electrolux
Group ha dichiarato che è cessato il rapporto di lavoro con , Controparte_1
ha allegato la busta paga relativa al mese di giugno 2022, da cui si evince una retribuzione pari ad euro 2.163,00 (che attesta la sua capacità economica) e la percezione di una indennità sostitutiva del mancato preavviso (per il licenziamento) con un netto totale in busta paga pari ad euro 6.096,54; Il
trattamento di fine rapporto, invece, è stato destinato in corso di rapporto lavorativo nel Fondo Pensione Cometa, per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, come attestato dal doc. n. 22 allegato da parte ricorrente.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti e considerate le presumibili esigenze dei figli, i tempi di permanenza presso la madre e i maggiori oneri di cura e di assistenza che vi sono connessi, appare conforme ad equità
determinare in misura analoga a quella già stabilita in sede presidenziale l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento dei figli;
il marito dovrà dunque corrispondere alla moglie l'importo mensile di euro 400,00,
dalla domanda giudiziale. L'importo dovuto dovrà essere aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
L'assegno unico universale, ove ne sussistano i presupposti di legge, sarà
percepito al 100% dalla madre . Parte_1
4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto contumace a sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile – complessità bassa) e dell'attività effettivamente svolta (fase di studio, fase introduttiva, trattazione, istruttoria, fase decisoria).
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
assegna la casa familiare, con ogni arredo e pertinenza, sita in Cordenons
(PN), via Troset n. 38 a;
Pt_1 Pt_1
determina in euro 400,00 il contributo mensile dovuto da
[...]
per il mantenimento dei figli, da corrispondere a CP_1 Parte_1
presso il di lei domicilio, in forma tracciabile, entro il giorno 5 di ogni
[...]
mese, con decorrenza dalla domanda, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, come individuate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine
degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
l'assegno unico universale, ove ne sussistano i presupposti di legge, sarà
percepito al 100% dalla madre;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 7.500,00, oltre spese
[...]
forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 10/12/2024
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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