Sentenza 16 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2025REG.PROV.COLL.
N. 07140/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7140 del 2024, proposto da
PP Di EG, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Cisi - Consorzio Intercomunale Servizi Ischia, Evi S.p.a. - Energia Verde Idrica, non costituiti in giudizio;
Comune di Barano D'Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN ON, TR ON, EN RO ON, GH ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Dante Iovino e Vincenzo Cenvinzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
BE SO, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4120 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barano D'Ischia e di AN ON, TR ON, EN RO ON e GH ON;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Elena Quadri;
Preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Molinaro e Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori TR, AN, EN RO e GH ON hanno impugnato il provvedimento prot. n. 3389 del 20 marzo 2024 con cui il responsabile dell’Ufficio Tributi del Comune di Barano d’Ischia ha accolto l’istanza di accesso agli atti presentata dal sig. Di EG PP il 15 gennaio 2024, prot. com. n. 545, nonché il provvedimento prot. n. 3396 del 20 marzo 2024 di “accoglimento istanza-rilascio copie” assunto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Barano d'Ischia a “ridefinizione” dell'istanza di accesso agli atti presentata dal Di EG PP in data 15 gennaio 2024, prot. com. n. 546;
Né l’amministrazione comunale né il controinteressato Di EG PP, attuale appellante, si sono costituiti in giudizio.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto il ricorso con sentenza n. 4120 del 2024, appellata dal sig. PP Di EG per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione del contraddittorio;
II) error in iudicando ; travisamento; eccesso di potere giurisdizionale.
Si sono costituiti il Comune di Barano D'Ischia in adesione all’appello e i signori AN ON, TR ON, EN RO ON e GH ON in resistenza.
Successivamente il Comune ha depositato una memoria a sostegno delle proprie conclusioni.
Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal signor PP Di EG per la riforma della sentenza del Tar Campania n. 4120 del 2024, che ha accolto il ricorso dei signori TR, AN, EN RO e GH ON per l’annullamento delle note del 20 marzo 2024, rispettivamente prot. n. 3389 e prot. n. 3389, con cui il Dirigente del Settore Ufficio Edilizia Privata, nonché il Dirigente del Settore 4 – Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo, hanno accolto le richieste di accesso dell’odierno appellante motivate con esigenze defensionali correlate alla necessità di fornire prova nell’incardinato giudizio civile (per risarcimento danni da diffamazione) dell’accettazione dell’eredità di MI Di ST da parte del coniuge e dei figli, per essere stati ed essere nel possesso dei beni della de cuius .
Per la sentenza: “ Nel caso che ne occupa, è evidente la esorbitanza delle istanze ad exhibendum, e della stessa esigenza conoscitiva rappresentata (sorte della eredità e sua accettazione eventuale da parte dei ricorrenti) rispetto all’oggetto del giudizio pendente tra le parti (azione di risarcimento dei danni esperita dal controinteressato nei confronti, ab initio, della dante causa dei ricorrenti, in precedenza condannata per diffamazione a mezzo stampa) ciò che non consente, ab imis e in nuce, di rinvenire una concreta significanza e utilitas della istanza per l’attuale controinteressato. … Non è percepibile, in altre parole, il necessario nesso di strumentalità delle pretese ostensive quivi azionate, in quanto volta al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali dovrebbero porsi in posizione ancillare ”.
Il giudice di prime cure ha, dunque, accolto le censure con cui parte ricorrente aveva dedotto l’insussistenza della legittimazione all’accesso, stante la genericità e il carattere esplorativo delle pretese ostensive, non collegate all’oggetto del contendere nel giudizio civile pendente tra le parti.
Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per violazione del contraddittorio, atteso che la stessa è stata pronunciata sebbene il ricorso non sia mai stato notificato personalmente all’appellante PP Di EG, pacificamente controinteressato.
Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza in quanto lesiva delle prerogative defensionali dell’appellante, titolare di una situazione giuridicamente rilevante all’ostensione degli atti, oggettivamente strumentale alla difesa in sede giurisdizionale dei propri diritti ed interessi.
Come emergerebbe dalle istanze di accesso presentate e come affermato anche dallo stesso Giudice di primo grado con la gravata sentenza, il Di EG fonda la propria pretesa ostensiva sulla pendenza di un giudizio civile in cui: “ si controverte dell’eredità della signora MIna Di ST… dante causa degli attuali ricorrenti ”. Essendo in tale giudizio controversa l’avvenuta accettazione dell’eredità, il Di EG, attraverso l’ostensione, ha inteso acquisire elementi fattuali ulteriori atti a dimostrare che i chiamati all’eredità di MI Di ST, oltre a porsi nel possesso degli immobili reliti dalla de cuius , hanno anche provveduto a coltivare la domanda di condono edilizio presentata da quest’ultima per l’abitazione ed altri manufatti, a volturare l’utenza idrica per l’approvvigionamento di acqua, a pagare i relativi canoni, nonché i tributi (TARI, IMU ecc). Non sarebbe, pertanto, condivisibile la motivazione del T.A.R. secondo cui “ non è dato rinvenire quale utilitas possa ingenerare nella sfera del controinteressato, recte ai fini della tutela della situazione giuridica “altra” cui l’accesso è preordinato e strumentale, la conoscenza di dati ed informazioni attinenti ad un bene immobile e alla sua appartenenza o meno ai ricorrenti ”.
E, invero, l’acquisizione di qualsiasi documentazione atta a dimostrare il possesso e il godimento dei beni da parte degli eredi, con i correlativi obblighi di gestione, integrerebbero, per l’appellante, un fatto idoneo a realizzare il pieno soddisfacimento della pretesa risarcitoria azionata nei confronti dei germani ON. Ne deriverebbe che non può condividersi l'affermazione del primo giudice, secondo cui le domande avanzate dal controinteressato assumerebbero " carattere generico, esplorativo e, in definitiva, perplesso ”. All’opposto, le istanze di accesso presentate sarebbero strettamente funzionali ad esigenze di difesa tecnica, al cosiddetto accesso “defensionale”, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo.
L’appello è fondato per il primo motivo, con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica al controinteressato. La sentenza impugnata ha, infatti, omesso di dichiarare il ricorso inammissibile sebbene lo stesso non sia mai stato notificato personalmente al signor PP Di EG, attuale appellante, pacificamente controinteressato.
Ed invero, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a.: “ Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato. …”.
Anche dalla lettera dell’art. 41, comma 2, c.p.a., si evince che per controinteressato, in relazione al quale sussiste l’onere di notificare il ricorso a pena di inammissibilità, si intende quel soggetto che, titolare di un interesse antitetico e di segno contrario rispetto a quello azionato dal ricorrente, sia “individuato nell’atto stesso”.
Il controinteressato è dunque il soggetto che, sebbene non specificamente nominato nel provvedimento impugnato, può essere individuato, quale soggetto titolare di un interesse contrapposto a quello del ricorrente, senza necessità di consultare ulteriori documenti o, comunque, di effettuare ulteriori ricerche.
Come statuito dalla consolidata e univoca giurisprudenza amministrativa, nel processo amministrativo la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) (cfr., fra le tante e da ultimo, Cons. Stato, V, 11 ottobre 2024, n. 8172).
Inoltre: “ Nel contesto del processo amministrativo, le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non potere ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicchè non è concedibile, come nella specie, la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato ” (Cons. Stato, V, 6 settembre 2024, n. 7467).
Da ciò consegue che, nella fattispecie in questione, l’odierno appellante PP Di EG era certamente da qualificarsi come controinteressato e allo stesso avrebbe dovuto essere notificato il ricorso di primo grado.
Ed invero, il sig. Di EG era proprio il soggetto che aveva presentato l’istanza di accesso agli atti che era stata accolta mediante il provvedimento impugnato, dunque il beneficiario del provvedimento medesimo che i signori ON intendevano far annullare.
Né rileva, come affermato dagli appellati, che la notificazione del ricorso sia stata effettuata al Di EG PP presso l’avv. Giampaolo ON, all’indirizzo p.e.c. avv.buono@pec.it fornito nelle istanze di accesso, presso il quale il Di EG PP avrebbe eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6 -quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per cui la notificazione sarebbe stata eseguita in via telematica al domicilio eletto, ovvero presso l’avv. Giampaolo ON che aveva firmato e presentato l’istanza di accesso.
Dalla documentazione versata in atti risulta, invero, che l’odierno appellante ha rilasciato all’avv. Giampaolo ON esclusivamente una procura speciale per il patrocinio nel giudizio civile instaurato nei confronti dei signori ON in cui è controversa l’avvenuta accettazione dell’eredità della signora MIna Di ST da parte degli stessi; ne consegue che il suddetto avvocato era certamente legittimato a presentare l’istanza di accesso, in quanto atto negoziale propedeutico alla difesa in quello specifico giudizio, compiuto in nome e per conto della parte dal difensore, ma non lo è per il patrocinio nel diverso giudizio instaurato dai signori ON, volto all’impugnazione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO