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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1860 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1860/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALLOCCO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione con ricorso depositato telematicamente in data 28/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
273/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Pronunciare sentenza di divorzio – scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN), ove il matrimonio è stato celebrato e regolarmente trascritto;
- Confermare ogni condizione della separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso congiunto le parti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra ad alcun titolo e ragione”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da nata a Parte_1 Parte_2
ON (CANADA) il 3/09/1961, celebrato in BRA in data 15/05/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte I, Serie, Anno 2012,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1860/2024
avente per oggetto: separazione personale e divorzio (cessazione degli effetti civili)
congiuntamente proposta da:
nato l'[...] a [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALLOCCO CHIARA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi della decisione con ricorso depositato telematicamente in data 28/05/2024 le parti congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
veniva pronunciata sentenza parziale n.
273/2024 pubblicata il 4/07/2024 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 5/03/2025; essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di
Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“- Pronunciare sentenza di divorzio – scioglimento del matrimonio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Bra (CN), ove il matrimonio è stato celebrato e regolarmente trascritto;
- Confermare ogni condizione della separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
;
[...]
- Con il corretto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso congiunto le parti dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto di natura economica e di non aver più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra ad alcun titolo e ragione”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura congiunta del ricorso e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nato a [...] l'[...] e da nata a Parte_1 Parte_2
ON (CANADA) il 3/09/1961, celebrato in BRA in data 15/05/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte I, Serie, Anno 2012,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.