a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla banca emittente, alla societa' cessionaria di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-octies;
b) l'erogazione alla societa' cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;
c) la prestazione da parte della societa' cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".