Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/04/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2076/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2076/2024 R.G. riservata in decisione in data 13.1.2025 e vertente
TRA
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MUSSO BARBARA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Genova, Via Cesarea 2/37
RICORRENTE
E
, (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico , il quale nulla ha opposto CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ai sensi del disposto dell'art 473 bis c.p.c previe tutte le declaratorie di rito, disporre la revisione delle condizioni di divorzio, con riguardo all'obbligo al contributo di mantenimento dovuto alla Sig.ra ichiarando il Sig. non più tenuto a detto obbligo. Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese diritti e onorari, da liquidarsi a favore del difensore che se ne dichiara antistataria e che si chiede vengano liquidate sulla base delle vigenti tabelle compensi avvocati”
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Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, va premesso che parte ricorrente ha chiesto la modifica della sentenza di divorzio n. 490/2020, pronunciata dal Tribunale di Pavia in data 30.4.2020, con cui veniva, per quanto in questa sede interessa, posto a carico del resistente l'obbligo di versarle un assegno mensile di divorzio di euro 200,00 (v. doc. n.1), domandando la revoca dell'obbligo di contribuzione previsto in suo favore.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto che l'ex coniuge di fatto non le aveva mai versato l'assegno di divorzio e che, pertanto, a fini fiscali e previdenziali, risultava contrario al suo interesse mantenere in essere detta previsione
(v. verbale di udienza del 15.10.2024). La ricorrente ha, altresì, riferito di svolgere regolare attività lavorativa e di avere instaurato una convivenza con l'attuale compagno, del pari impiegato.
Ebbene, in assenza di contestazioni da parte del resistente, il quale non ha ritenuto di costituirsi in giudizio il
Collegio ritiene che la domanda meriti accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico del resistente e sono liquidate in favore dell'avv. Musso Barbara, procuratore antistatario, in assenza di nota spese nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto della modesta attività professionale espletata.
PQM
Il Tribunale Ordinario di Pavia, II sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa a modifica della sentenza di divorzio n. 490/2020 del 30.4.2020 così dispone:
- REVOCA, con decorrenza dalla data della domanda, l'obbligo del sig. di versare alla Controparte_1 ricorrente l'assegno divorzile;
- CONDANNA a rifondere all'avv. Musso Barbara, procuratore antistatario, le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in € 2.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14.3.2025
Il Giudice delegato
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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