Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 336/2022 R.G.L., vertente TRA
, nato in [...] il [...], CF Parte_1
rappresentato e dall'Avv. Paola Lemma, CF C.F._1 C.F._2 con studio in Reggio Calabria Via San Cristoforo n. 43, pec Email_1 appellante CONTRO
in persona del Direttore generale p.t. Controparte_1
o rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Magda Santagati, CF
elettivamente domiciliata C.F._3 Email_2 presso l'Ufficio della stessa sito in via S. Anna 2° tronco Pal. Tibi, 89128 Reggio CP_2 Calabria appellata CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 15.10.2018, l proponeva opposizione Parte_2 avverso il D.I. n. 315/2028, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.08.2018, con cui, su ricorso di , era stato ingiunto ad essa opponente il Parte_1 pagamento della somma di € 6.231,69 - a titolo di saldo premio produttività per gli anni 2013 Parte
– 2014 – 2015, avendo l corrisposto nel dicembre 2016 la sola quota del 30% della quota di produttività per gli anni indicati - oltre la maggior somma fra interessi e rivalutazione e oltre spese di procedura. Parte Opponeva l l'inesistenza del credito, osservando che il punto 4 lett. b dell'accordo decentrato 16.02.2016 prevedeva: “il saldo potrà essere erogato entro il 31 dicembre 2016, secondo i criteri prescritti dalla vigente normativa in materia di misurazione e valutazione del merito individuale e collettivo” e i criteri non erano citati. La vigente normativa prescriveva il pagamento degli incentivi per la produttività, collettivi e individuali, soltanto a consuntivo e comunque previa verifica del lavoro svolto da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione. Infatti, l'art. 47 CCNL 94/97 Comparto Sanità prevedeva: “
6. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui
all'art. 20 del D.lgs. n. 29 del 1993, che ne definisce parametri e standard di riferimento con i criteri del comma 5. La valutazione deve basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati – con particolare riguardo agli indici di qualità della prestazione e dei tempi di attesa per la fruizione – sia su elementi attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale. L'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 4 nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.” L'art. 48 CCNL 94/97 Comparto Sanità prevedeva: “
3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti: a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio servizio e tra diversi servizi;
d) capacità organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
4. Il processo di valutazione di cui al comma 2 avviene, sentiti i dirigenti responsabili delle unità operative, secondo modalità stabilite dall'azienda o ente, che ne informa le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 7, comma 2, del presente contratto. Gli obiettivi e criteri sulla cui base sarà effettuata la valutazione devono essere specificamente definiti per figure professionali e relative specificazioni. Il processo di valutazione è gestito dal dirigente responsabile, con verifica e coordinamento della direzione generale.
5. Le decisioni adottate dai dirigenti sono rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS. deve essere evidenziata la motivazione delle decisioni medesime. I risultati generali dell'applicazione del presente articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al riguardo con le amministrazioni interessate. Eventuali controversie sull'applicazione del presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 31 dicembre 1995.
6. I risultati raggiunti, per ciascuna amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993.” Inoltre, la legislazione nazionale vietava l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance senza l'adozione di metodi e strumenti idonei a misurare la produttività individuale e collettiva, posto che l'art. 3 Dlgs n.150/09 (Decreto Brunetta) disponeva:
“Principi generali
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché' alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 3
3. Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” Le norme richiamate rendevano evidente che la somma ingiunta non poteva essere erogata, ove non fosse stato provato che vi era stata una verifica delle prestazioni individuale e/o collettiva;
diversamente si sarebbe trattato di erogazioni “a pioggia”, vietate dalla normativa richiamata. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1 Esponeva di essere dipendente dell' con la qualifica di Parte_3 collaboratore professionale sanitario cat D e, ai sensi di tutte le norme citate e trascritte nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, art 47 e 48 CCNL 94/97 e art 3 d lgs 150/09, aveva diritto annualmente di essere valutato anche al fine della corresponsione del premio produttività individuale/collettiva. Parte L' non aveva mai rispettato la normativa richiamata nell'atto di opposizione, tant'è che da anni aveva corrisposto agli aventi diritto solo un anticipo del premio produttività, pari ad una percentuale determinata tramite accordo sindacale, impegnandosi a corrispondere il saldo entro altra data. Ciò però non era mai avvenuto e il personale del comparto aspettava la corresponsione del saldo premio produttività (pur in presenza di valutazione positiva), relativo agli anni 2009-2010-2011-2012. Ad ogni buon conto, in data 16/02/2016 era stato sottoscritto un accordo decentrato Parte tra l e le OO.SS. per l'erogazione al personale in forza al comparto dei fondi per la produttività individuale e collettiva di cui all'art 8 del CCNL 2006-2009. Detto accordo prevedeva, tra l'altro, la corresponsione del 30% del premio produttività entro il 31/03/2016 ed il saldo entro il 31/12/2016.Con la busta paga di dicembre 2016, però, era stata erogata solo la quota pari al 30% del premio spettante ad ogni dipendente in forza al comparto. (doc Parte 3 e 4). Successivamente, con delibera 59/del 19/01/2017 l prendeva atto ed attuava l'accordo decentrato produttività anno 2015 relativo al personale dipendete del Comparto ( all. 02). In tale delibera viene rettificato e integrato l'accordo del 16/02/2016 (allegato alla delibera) alla luce del verbale di riconvocazione del 29/11/2016 (allegato alla delibera) che CoParte prevedeva il saldo del premio produttività entro il 30 settembre 2017. aveva quindi ritenuto necessario prendere atto dell'accordo a fine di liquidare quanto in esso stabilito. La delibera indicava altresì i conti cui le somme da corrispondere erano imputate (pagg. 2 e 3). Dalle allegate nota prot. 36441 del 14/06/2018 e prot. n 37133v del 18/06/2018, si evinceva che l'acconto corrisposto in busta paga nel dicembre 2016 corrisponde al 30% del premio totale spettante ad ogni dipendente. In data 11/03/2016, prima della corresponsione dell'acconto, su invito del legale rappresentante era stata rilasciata una scheda di valutazione finalizzata alla corresponsione 4
del premio de qua. La valutazione dell'odierno opposto era stata ampiamente positiva, dal momento che nel dicembre 2016 gli era stato corrisposto il premio. Era stata richiesta ex legge 241/90 copia della scheda relativa ad esso opponente, unitamente alle schede relative agli anni 2009-2012 e 2016, trasmessa al direttore dell'ufficio, senza riscontro. Essendo trascorso il termine previsto per la corresponsione del saldo, aveva adito il Tribunale con il ricorso in monitorio, poi accolto.
Parte Con l'opposizione l non aveva negato il diritto del ricorrente, avendo eccepito la mancata valutazione, né aveva opposto il mancato conseguimento dei risultati e, secondo il principio di vicinanza della prova, era onere del datore di lavoro offrire la prova dell'insussistenza dei presupposti. Alla fattispecie in esame poteva essere applicata la previsione dell'art. 1359 c.c., posto
Parte che l aveva eccepito il mancato avveramento della condizione, valutazione del
Parte lavoratore, ciò però era avvenuto per fatto imputabile all' medesima. In subordine, formulava domanda di risarcimento del danno, nella misura di € 6.261,69
Parte
o altra somma di giustizia, per inadempimento dell' che aveva violato gli obblighi di valutazione derivanti dalla contrattazione collettiva e non aveva rispettato l'obbligo di corrispondere il saldo del premio di produttività entro il 30.09.2017, con la conseguenza che i motivi posti a fondamento dell'opposizione erano pretestuosi.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. Con sentenza n. 1811.2021, pubblicata il 18.11.2021, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca interamente il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda ingiuntiva dell'opposto e quella risarcitoria. Condanna parte opposta al pagamento alla opponente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1.400,00 euro per compensi professionali, nonché iva e cpa se dovute” Richiamato che il decreto ingiuntivo era stato emesso per il pagamento del saldo (pari al 70 % della somma dovuta) per l'incentivo alla produttività per gli anni 2013, 2014, 2015, Part affermava che della somma ingiunta non vi era riconoscimento da parte dell' risultando soltanto che essa avesse pagato un acconto, ma era stato prodotto alcun atto di liquidazione della somma intera spettante al singolo dipendente. La pretesa si inseriva nella materia retributiva del lavoratore pubblico e doveva rispondere ai criteri ed ai requisiti indicati dalle norme della contrattazione collettiva. Anche i contratti collettivi integrativi decentrati (e a fortiori gli atti concreti di liquidazione dell'organo competente) dovevano rispettare i limiti del contratto collettivo nazionale, a pena di nullità ove difformi (art 45 D. Lgs. 29/93 come modificato ed ora art 40 D. Lgs. 165/2001). Il trattamento economico del pubblico impiegato era rimesso dalla legge alla disciplina dei contratti collettivi come pure ogni trattamento economico accessorio (art 49 D. Lgs n. 29/93 come modificato ed ora art 45 D. L.gs n.165/2001); Il comma 3 dell'art 2 D. Lgs 165/01 disponeva l'attribuzione di trattamenti economici esclusivamente mediante contratti collettivi, o alle condizioni previste, mediante contratti individuali e l'art 45 comma 3 D. Lgs 165/2001, già in vigore dal 2009, rimetteva ai contratti collettivi la misurazione della performance individuale e riservava ai dirigenti l'attribuzione dei trattamento economici accessori. Nel comparto Sanità il CCNL del 01.09.1995 (art 46) aveva previsto i FONDI per la produttività individuale e collettiva e agli artt. 47 e 48 aveva fissato le condizioni di erogazione, riservando ad apposita valutazione dei dirigenti la motivazione e l'attribuzione, caratterizzata da selettività della comparazione e dalla limitazione quantitativa e non quindi con una attribuzione generale ed automatica e la giurisprudenza della Corte dei Conti, ancorché per comparto diverso da quello sanità, aveva affrontato in sede giurisdizionale la 5
indebita erogazione “a pioggia” dei trattamenti di produttività senza alcuna verifica di progetti e risultati, cfr. Corte dei Conti terza sezione centrale sent .n. 301 del 2015. Nel caso di specie, la pretesa azionata sarebbe riferita all'accordo decentrato del 16.02.2016, riferita ad una produttività individuale e collettiva di cui all'art. 8 CCNL 2006- 2009, senza distinguere in quale parte atteneva alla produttività individuale e quale a quella collettiva. Era l'art. 9 CCNL 2006/2009 ad occuparsi del Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali e in ogni caso l'accordo decentrato del 16.02.2016 – a prescindere dalla sua legittimità a regolare una performance del personale relativa ad anni passati e quindi retroattivamente, situazione che in sede di giurisdizione contabile varie Sezioni regionali della Corte dei Conti avevano stigmatizzato come non consentita perché in contrasto con lo scopo ad incentivare la prestazione lavorativa ( v tra le altre Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia deliberazione n. . FVG/ 29 /2018/PAR) – conteneva una regolazione in senso generale e non individuale del 30% del Fondo e richiedeva attestazione specifica dei dirigenti sulla valutazione della prestazione lavorativa del dipendente che qui non era prodotta né era dato verificare. Per il resto della somma l'accordo del 16.02.2016 richiedeva apposita valutazione della dirigenza mediante scheda di valutazione, sicché la spettanza del saldo era condizionata al rispetto dei criteri di misurazione e valutazione del merito individuale e collettivo e all'emissione delle previste valutazioni individuali. Anche la richiesta del Sub Commissario del 11.03.2016 rendeva evidente la necessità della formulazione di apposita valutazione individuale – secondo un modello allegato - per il triennio 2013- 2014- 2015. Tale documento non risultava prodotto e la scheda prodotta non era datata, né recava il nominativo del dipendente, per cui era priva di ogni valenza al fine di rappresentare una specifica apposita valutazione in favore dell'opposto. Di tale attestazione, valutazione e liquidazione della somma finale a saldo non sussisteva documentazione, né era possibile trarla dal solo conteggio operato sulla base delle somme in acconto già erogate perché la somma intera, finale e definitiva (dalla cui determinazione sarebbe stato possibile trarre la differenza a saldo) era legata a specifiche ulteriori valutazioni, per cui la somma già erogata non era idonea a certificare anche la spettanza della somma intera dovuta. D'altra parte, la circostanza che la somma erogata in acconto non potesse costituire prova certa della spettanza anche della somma residua, era affermato dallo stesso punto c) del numero 4) dell'accordo del 16.02.2016, laddove l'Amministrazione si riservava una successiva verifica della stessa anticipazione, facendo riferimento alla valutazione finale che, dunque, appariva necessaria ma di cui non vi era traccia. La legge e la contrattazione collettiva, anche in sede decentrata, richiedevano le determinazioni da parte della dirigenza, che doveva valutare i presupposti, motivare la conformità ai criteri vigenti e determinare il compenso per ciascun dipendente, in mancanza risultando illecita ogni erogazione come in varie occasioni la giustizia contabile aveva evidenziato. Nella carenza di qualsivoglia attestazione o delibera che attestasse le valutazioni favorevoli operate per il ricorrente e della cifra spettante, in totale e in via definitiva, mancava la prova del credito e i presupposti per affermare il diritto alla somma residua, con la conseguenza che nessuna norma di legge o contrattuale collettiva nazionale autorizzava l'anticipo delle somme prima ancora di una valutazione della spettanza sul premio di produttività. La domanda dell'opposto era, pertanto, infondata. 6
La domanda subordinata di risarcimento del danno, in misura pari alla somma ingiunta, non poteva essere accolta. Trattavasi di danno patrimoniale, di cui mancava la prova, perché mancava il riscontro della certezza della valutazione positiva, per cui la spettanza del giudizio positivo – che richiedeva una ben più complessa operazione di valutazione con contenuti discrezionali per i quali resta preclusa al giudicante la sostituzione alla dirigenza - non è acclarata. Né poteva condividersi la tesi della parte opposta di poter trarre prova della positività da altre valutazioni riferite ad altri contesti, situazioni e anni. La valutazione di produttività doveva essere specifica e attinente ai criteri di misurazione individuati dalla contrattazione con riferimento all'anno/ anni a cui erano destinati e non poteva essere sostituito da una inferenza tratta da diversi contesti. Per i motivi esposti, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava le domande proposte dal ricorrente, che veniva condannato alla rifusione delle spese di lite.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal , che la impugnava Parte_1 nella parte in cui aveva affermato la mancanza di prova del credito e dei presupposti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto per mancanza di verifica Parte delle prestazioni individuali/collettive del ricorrente;
l aveva opposto la mancanza di valutazione, senza provare che i risultati, sia individuali che collettivi, non fossero stati raggiunti dall'odierno opposto, mentre risultava documentalmente provata la pattuizione del premio di produttività( l'opponente si era impegnata a corrispondere il saldo del premio entro settembre 2017) e, prima della corresponsione dell'acconto nella busta paga di dicembre 2016, l'appellante era stato valutato positivamente e non era dato comprendere come il responsabile, a distanza di qualche mese, avrebbe potuto valutare negativamente l'odierno opposto dal momento che la valutazione relativa agli anni 2013-14-15 era postuma . La Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Lav. del 16 maggio 2012 n. 7648), prendendo in esame il caso del c.d. «premio di redditività» (ma tale decisione ben poteva essere riferita alla fattispecie in esame ), giungeva a significative conclusioni partendo dai princìpi di riferibilità o vicinanza/disponibilità del mezzo di prova, affermando che, essendo il premio di redditività dovuto al raggiungimento di risultati aziendali, ed essendo tali risultati noti all'imprenditore e non anche al lavoratore, l'onere negativo doveva ricadere sull'imprenditore. Alla fattispecie in esame poteva essere applicata la disposizione di cui all'art. 1359 Parte c.c., poiché la condizione non si era verificata per fatto imputabile all' tale che la stessa doveva ritenersi realizzata, posto che dalla documentazione allegata emergeva che, se l'odierno opposto fosse stato valutato, avrebbe avuto una valutazione positiva, peraltro già avuta prima della corresponsione dell'acconto. Impugnava la sentenza nella parte in cui non aveva accolto la domanda subordinata volta al risarcimento economico. L'appellante aveva sempre ottenuto i premi produttività, era stato sempre valutato positivamente dal proprio dirigente responsabile dott. , come emergeva Controparte_4 dalle schede di valutazione relative agli anni 2009-2016. Part L' in merito agli anni 201 – 2015, non valutando il ricorrente, non solo aveva violato gli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva, ma anche gli accordi decentrati, non avendo rispettato l'impegno della corresponsione del saldo premio produttività entro il 30/09/2017. Questo comportamento omissivo integrava inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio nella misura richiesta in monitorio, pari ad € 6261.69, importo mai contesto dall'odierna opponente. 7
Impugnava la sentenza anche in punto di statuizione sulle spese di lite, sussistendo buone ragioni per compensarle.
Parte Costituitasi, l resisteva all'appello, di cui chiedeva il rigetto. Richiamate le norma regolatrici della materia, affermava che la somma richiesta non poteva essere erogata se non fosse stato provato che vi era stata una verifica delle prestazioni individuali e/o collettive;
diversamente si sarebbe trattato di un'erogazione “a pioggia” vietata e la presunzione invocata non poteva tenere luogo alla valutazione. La circostanza che l'Amministrazione non avesse proceduto al recupero forzoso dell'importo già corrisposto non costituiva evento che potesse tener luogo alla valutazione positiva e fondare il diritto alla corresponsione del rimanente eventuale saldo, come asserito da controparte. Il mancato recupero forzoso (che in ogni caso poteva ancora avvenire) non poteva
“dimostrare” un fatto che non si era verificato, ovvero la valutazione del dipendente. La valutazione implicava la previsione di criteri in base ai quali il saldo poteva essere corrisposto in proporzione diversa rispetto all'acconto, che, viceversa, in quanto tale, era stato erogato in misura uniforme. Il contratto collettivo stipulato tra le OOSS e Amministrazione stabiliva ben precise condizioni al verificarsi delle quali poteva essere corrisposta la retribuzione di risultato. Tali condizioni erano quelle previste dai contratti collettivi e dalla legge e non erano stati previsti nella contrattazione decentrata gli specifici criteri di valutazione dei risultati che avrebbero potuto consentire la corresponsione, seppure in via retroattiva, del credito invocato. Parte L' non doveva e non poteva provare che i risultati non fossero stati raggiunti perché mancavano i criteri valutativi e gli obiettivi che avrebbero consentito la valutazione. Parte appellante avrebbe avuto l'onere di dimostrare che si erano realizzate le condizioni previste nell'accordo, che avrebbero consentito di corrispondere legittimamente la retribuzione di risultato, contraddicendosi allorquando, da un lato aveva affermato che Part spettava all' provare che i risultati positivi non erano stati conseguiti e dall'altro aveva Part affermato che l aveva violato l'accordo non valutando il dipendente e da ciò facendo discendere l'avverarsi della condizione per fatto non imputabile a colui al quale interessava che la condizione si realizzasse. La eventuale violazione dell'obbligo di dare seguito all'accordo decentrato non era stata oggetto del giudizio di primo grado né poteva esserlo nella fase di appello. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.11.2022, si costituiva nell'interesse dell'appellante, a seguito del decesso del precedente difensore, Avv. Domenica Panzera, l'Avv. Paola Lemma, facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni di cui all'atto di gravame, chiedendone l'accoglimento. accogliere tutte le richieste in esso formulate.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Invero, la domanda posta a fondamento del ricorso in monitorio, che, rigettata dal Tribunale è stata riproposta con l'atto di appello, è fondata sull'assunto che, poiché l'accordo Parte decentrato tra e le OO.SS sottoscritto in data 16.02.2016 per l'erogazione dei fondi per la produttività individuale e collettiva di cui all'art 8 del CCNL 2006-2009, aveva previsto, tra l'altro, la corresponsione del 30% del premio produttività entro il 31/03/2016 ed il saldo entro 8
il 31/12/2016 e che, corrisposta a dicembre 2016 la quota pari al 30% del premio e non corrisposto il saldo del 70% entro il mese di settembre 2017, esso ricorrente/appellante aveva diritto al 70% per gli anni 2013 – 2014 – 2015, quantificato in € 6.231,69 sulla base di una semplice operazione matematica. L'assunto non è assistito da pregio, per le medesime ragioni già esposte dal giudice a quo. Invero, l'Accordo Decentrato Produttività anno 2015 del 16.02.2016, non attribuisce al dipendente del comparto il diritto, già compiuto e perfetto, a percepire il premio di produttività, né in tale accordo è consacrato alcun diritto del dipendente che abbia ricevuto il 30% a conseguire il restante 70% a saldo. Va richiamato che, secondo l'art. 47 CCNL del 01.09.1995 l'istituto della produttività collettiva è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati, complessivamente concordati dalla direzione generale con i dirigenti responsabili delle unità operative. I risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e di miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo, sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 29 del 1993, che ne definisce parametri e standard di riferimento con i criteri del comma 5. L'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 4, nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. L'art. 48, nel disciplinare la qualità delle prestazione individuale, dispone che i dirigenti attribuiscono i premi entro il 30 giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi di luglio e dicembre, sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti: a) precisione e qualità delle prestazioni svolte;
b) capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c) orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio servizio e tra diversi servizi;
d) capacità organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali. Il processo di valutazione avviene, sentiti i dirigenti responsabili delle unità operative, secondo modalità stabilite dall'azienda o ente. Gli obiettivi e criteri sulla cui base doveva essere effettuata la valutazione dovevano essere specificamente definiti per figure professionali e relative specificazioni. Il processo di valutazione era gestito dal dirigente responsabile, con verifica e coordinamento della direzione generale. Ciò posto, appare evidente che la valutazione della prestazione individuale costituisce non una condizione sospensiva – come sembrerebbe doversi intendere dalle affermazioni dell'appellante che ha invocato l'applicazione dell'art. 1359 c.c. -, bensì come elemento costitutivo per l'insorgenza del diritto stesso, tale che, in mancanza, non sussiste il diritto e non vi è titolo per conseguire pagamento alcuno. Nel prosieguo si osserva, che l'invocato accordo del 16.02.2016 non ha inciso, modificandola, sulle prescrizioni sopra riportate. Anzi, all'art. 4 ha previsto che le parti si impegnavano, entro il 30 giugno 2016, a predisporre il Contratto Integrativo Aziendale, la cui disciplina sarebbe stata applicata anche ai fondi in argomento, con la precisazione, alla lett. a) che la verifica e la valutazione di merito del personale, sarebbe avvenuta, in ossequio alla disciplina vigente in materia, sulla base di apposita scheda di valutazione che doveva essere trasmessa ai rispettivi dirigenti e da questi trasmessa entro e non oltre il 30.10.2016. Alla lettera b) è stato ulteriormente precisato che il saldo poteva essere erogato entro il 31 dicembre 2016, secondo i criteri prescritti dalla vigente normativa in materia di misurazione e valutazione del merito individuale e collettivo. 9
Appare evidente, dunque, che l'accordo decentrato in nulla abbia innovato, anzi abbia costantemente richiamato la disciplina vigente in materia di misurazione e valutazione del merito individuale e collettivo, prevedendo anche alla lett. c) che l avrebbe CP_1 proceduto al recupero forzoso delle somme erogate a titolo di anticipazione o di indebiti, all'eventuale esito di verifiche disposte d'ufficio. Deve, dunque, addivenirsi alla conclusione che l'Accordo Decentrato Produttività anno 2015 del 16.02.2016 non abbia consacrato in capo al dipendente un diritto, già compiuto e perfetto, a conseguire tout court il premio di produttività, continuando questo ad essere indefettibilmente correlato alla valutazione del merito individuale e collettivo. Deve poi escludersi che la corresponsione della misura del 30% possa aver assunto, in tale accordo, la valenza di riconoscimento del diritto, tale che il dipendente possa vantare il diritto alla percezione del restante 70%, come sembrerebbe esser preteso dall'appellante, posto che è stato espressamente previsto il recupero dell'anticipazione o dell'indebito, all'esito di non adeguate valutazioni del merito individuale e collettivo. La valutazione è, dunque, imprescindibile presupposto per l'insorgenza del diritto, con esclusione di automatismi, pur a fronte dell'eventuale corresponsione del 30%. Parte È, quindi, infondata l'argomentazione dell'appellante secondo cui l avrebbe dovuto provare il mancato conseguimento del risultato, tale da negare il diritto invocato. Così non è, posto che grava sul dipendente l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, nella fattispecie il diritto a conseguire il premio di produttività non corrisposto, avendo conseguito l'indefettibile valutazione del merito individuale. Tale conseguimento, come più volte ribadito dal giudice a quo, non è stato provato, ma nemmeno allegato dal ricorrente/appellante.
5. Nel prosieguo, va posto in rilievo che proprio quell'accordo del 16.02.2016 demandava ad uno stipulando Contratto Integrativo Aziendale la disciplina da applicare anche ai fondi in argomento e non risulta che tale contratto integrativo sia stato stipulato e Parte che, nonostante ciò, l ne abbia disatteso l'applicazione. Ancora, prive di pregio si palesano le affermazioni dell'appellante nella parte in cui ha affermato che il dipendente aveva conseguito, per altre annualità, positive valutazioni di merito e non vi erano ragioni ostative a ritenere che egli fosse stato parimenti meritevole per gli anni in esame, anzi doveva ritenersi che lo fosse essendogli stato corrisposto il 30% dell'ammontare. Si è detto che la corresponsione del 30% non può assumere, in mancanza dei requisiti di legge, valore di riconoscimento del diritto in toto o pro quota. Parimenti, non può operarsi il ragionamento presuntivo invocato dall'appellante, a fronte di una prescrizione che impone la valutazione del dipendente, non potendosi, peraltro, omettere di considerare che l'emolumento è correlato non solo alla valutazione del merito individuale, ma anche del merito collettivo e che l'incentivo è corrisposto a consuntivo, sì che all'interprete non solo non è consentito operare una valutazione presuntiva, ma nell'ambito di siffatta inammissibile presunzione, non potrebbe neppure postularsi questione di valutazione presuntiva individuale, decontestualizzata dalla valutazione collettiva.
6. Infondato è il motivo di appello, proposto avverso il rigetto della domanda risarcitoria, proposta in via subordinata. Parte L'appellante ha affermato che l non valutando i dipendenti era incorsa in un'omissione costituente inadempimento ex art. 1218 c.c., causativa di un danno patrimoniale in misura pari all'importo richiesto in monitorio, € 6.261,69. Anche tale domanda è infondata. Perché il ricorrente appellante possa lamentare di aver subito il danno nella misura di
€ 6.261,69, pari all'importo dei premi di produttività, asseritamente spettanti, ma non 10
corrisposti, dovrebbe essere titolare del relativo diritto, mentre, lo si è in precedenza esposto, egli tale diritto non può vantare, difettando la valutazione di merito all'uopo indispensabile. Quanto all'omessa valutazione per gli anni per gli anni 2013, 2014, 2015, essa per essere rilevante a fini risarcitori dovrebbe essere imputabile, ribadendosi ancora un volta che, ai fini invocati dal ricorrente/appellante, la valutazione è correlata non solo al valutazione merito individuale, ma anche al merito collettivo e che essa, ai fini della corresponsione dell'incentivo, è valutata a consuntivo. Su tutti questi elementi, il ricorrente/appellante ha omesso qualsivoglia deduzione e prova, sì che la domanda non può trovare accoglimento. Infondato è pure l'ultimo motivo di impugnazione, con cui la sentenza è stata appellata per non aver compensato le spese di lite, sussistendo giusti motivi, posto che l'art. 92 c.p.c. individua con precisione le fattispecie in cui il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite e fra queste non rientrano quelle dedotte dall'appellante. Per i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, in favore dell'appellata, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. avverso Controparte_1 la sentenza n. 1811/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 18.11.2021, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti