Art. 39. Trattamento economico e incompatibilita'
Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilita' dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilita' previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.
Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilita' dei professori universitari a tempo pieno.
Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianita' maturata nel ruolo di provenienza.
Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilita' previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.
Il personale di cui al presente articolo e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.