Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 07/11/2022, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01768/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, n. 13/A;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS- n. pos. -OMISSIS- del 31.01.2018 del M.E.F. - Guardia di Finanza, notificata il 12.02.2018, avente ad oggetto «provvedimento per la causa di servizio di cui alla domanda di accertamenti sanitari/equo indennizzo presentata dall'Appuntato Scelto -OMISSIS- […] seguito nota nr. -OMISSIS- datata 27.10.2017», con cui il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza ha disposto che «le infermità “Gastroduodenite cronica” e “Ipertensione arteriosa” non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio»;
- del parere -OMISSIS- del 2.10.2017 nella parte in cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha riconosciuto l'infermità gastroduodenite cronica come dipendente da fatti di servizio e non ha riconosciuto l'ipertensione arteriosa come dipendente da fatti di servizio;
- del verbale modello BL/B – -OMISSIS- datato 17/02/2016 del Dipartimento militare di Medicina legale - Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di gastroduodenite cronica e ipertensione arteriosa con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to D. Mastrolia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente - Appuntato Scelto presso il Corpo della Guardia di Finanza, in servizio a -OMISSIS- - impugna, con ricorso notificato il 12/04/2018 e depositato in giudizio il 18/04/2018, la determinazione dirigenziale -OMISSIS- n. pos. -OMISSIS- del 31.01.2018 del M.E.F. - Guardia di Finanza (notificata il 12.02.2018), avente ad oggetto « provvedimento per la causa di servizio di cui alla domanda di accertamenti sanitari/equo indennizzo presentata dall'Appuntato Scelto -OMISSIS- […] seguito nota nr. -OMISSIS- datata 27.10.2017 », con cui il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza ha disposto che « le infermità “Gastroduodenite cronica” e “Ipertensione arteriosa” non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio », il parere -OMISSIS- del 2.10.2017 nella parte in cui il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha riconosciuto l'infermità gastroduodenite cronica come dipendente da fatti di servizio e non ha riconosciuto l'ipertensione arteriosa come dipendente da fatti di servizio, il verbale modello BL/B - -OMISSIS- datato 17/02/2016 del Dipartimento militare di Medicina legale - Bari Palese - Commissione Medica Ospedaliera distaccata, nonchè ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale in quanto lesivo. Chiede, altresì, la declaratoria del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie di gastroduodenite cronica e ipertensione arteriosa con tutte le conseguenze di legge a ciò connesse ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
In limine
Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con il D.P.R. n. 461/2001. Eccesso di potere per travisamento ed omessa valutazione dei fatti, oltre che irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
1.- Violazione e Falsa applicazione dell’art. 97 Co st. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Irragionevolezza manifesta. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il 20/04/2018, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un atto di costituzione, per resistere al ricorso.
Il 04/05/2018, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una memoria difensiva, chiedendo preliminarmente di rigettare la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per assenza del fumus e per l’evidente carenza di ragioni d’urgenza ed indifferibilità della tutela richiesta, e, nel merito, di rigettare integralmente l’avverso ricorso, perché infondato in fatto e diritto.
Il 09/05/2018, il difensore del ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di abbinamento al merito, con rinuncia alla domanda di sospensiva incidentalmente proposta.
Il 12/05/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio una memoria difensiva della Guardia di Finanza, nella quale, preliminarmente, è stato evidenziato che il ricorso introduttivo del presente giudizio “ deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'Ufficio Trattamento Economico Personale in Quiescenza, con la Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- (cit. all.8) del 30 aprile 2018, ha annullato il provvedimento impugnato dal militare (Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- … del 31 gennaio 2018 ”, nonché il provvedimento-OMISSIS- del 30/04/2018, con cui, effettivamente, il Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza, premettendo che la “ Det. Dir. -OMISSIS-, in via di autotutela, deve essere annullata in quanto, è stata emessa in assenza delle osservazioni presentate dall'interessato; TENUTO CONTO che si provvederà a richiedere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio un riesame del parere negativo n -OMISSIS-, in merito al mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie 1)"GASTRODUODENITE CRONICA" e 2)"1PERTENSIONE ARTERIOSA", sulla scorta delle citate osservazioni ”, ha annullato la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 31.012018, impugnata nel presente giudizio, facendo “ riserva di emettere una nuova Determinazione in esito alle osservazioni dell’Appuntato Scelto … trasmesse con nota nr. -OMISSIS- del 22.03.2018, a conclusione della nuova fase istruttoria ”.
Nella Camera di Consiglio del 16/05/2018, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, la difesa del ricorrente ha chiesto l’abbinamento al merito, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo della Camera di Consiglio.
Nella pubblica udienza del 12/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Collegio che il 12/05/2018, il Ministero resistente ha depositato in giudizio il provvedimento-OMISSIS- del 30/04/2018, con cui Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di Finanza ha annullato in autotutela la determinazione dirigenziale -OMISSIS- del 31.01.2018 impugnata nel presente giudizio, chiedendo al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio un riesame del parere negativo n -OMISSIS- e facendo riserva di emettere una nuova determinazione finale in esito alle osservazioni trasmesse in sede amministrativa dall’odierno ricorrente con nota nr. -OMISSIS- del 22.03.2018, a conclusione della nuova fase istruttoria.
Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua delle predette sopravvenienze emergenti dalla documentazione esibita agli atti - che dichiarare il ricorso introduttivo del presente giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti impugnati non sono più concretamente lesivi della sfera giuridica del militare ricorrente.
3. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione dell’esito del presente giudizio) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.