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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3060 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32778/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Parte_1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRICO UGO CP_1 P.IVA_1
MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare: omissis
Nel merito:
pagina 1 di 4 In via principale:
Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto:
- respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa per tutte le rilevanti considerazioni di cui al proemio introduttivo.
- confermarsi il decreto ingiuntivo n. 11010/2023 emesso dal Tribunale di Milano
e qui opposto. in subordine:
- accertare e dichiarare che l'Avv. è debitore nei confronti di Pt_1 CP_1
[...
della somma di euro 11.392,10 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in decreto o come meglio visto.
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora ad un'eventuale richiesta avversaria di espletamento di CTU contabile, stante l'evidente carattere generico ed esplorativo della relativa istanza.
Vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 10.420,44, oltre interessi legali dal 27/12/2022, vantato da nei confronti di a seguito della CP_1 Parte_1
invocata decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento n.
CIT20220404F4PUCH1, di capitali euro 9.000, concluso on line in data 4/4/2022 (v. doc. 2 conv.). Il contratto prevedeva il rimborso mediante il pagamento di 72 rate mensili, ciascuna di euro 187,80, e dall'estratto conto prodotto (v. doc. 5 conv.) risulta che sono state pagate solo la prima rata e parzialmente la seconda.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11010/2023, qui tempestivamente opposto.
E' opportuno tenere presente che, a seguito di decreto di sospensione, la ricorrente ha rinunciato alla penale di euro 971,66 ed ha limitato la misura degli interessi a quella legale.
2. Premesso che la lettura e la comprensione dell'atto di citazione non è sempre agevole,
l'opponente ha in primo luogo invocato la disciplina del d.lgs. n. 70/2003, recante
“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della pagina 2 di 4 società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.” Dopo aver richiamato alcuni obblighi informativi gravanti sul prestatore del servizio, parte attrice ha allegato di non aver ricevuto “indicazioni in maniera esaustiva” circa il prezzo, le modalità di recesso, il metodo di pagamento, i costi di consegna e i tributi applicabili. Si osserva che, in linea generale, eventuali carenze informative possono giustificare una domanda risarcitoria, ma in difetto di una specifica previsione di legge non possono comportare invalidità contrattuali o modifiche dei patti. Nel caso di specie, poi, il contrato concluso dall'attore indica in modo chiaro il termine e le modalità del recesso, il
TAN e il TAEG, cioè il prezzo del finanziamento, nonché l'imposta di bollo dovuta, di modo che non si ravvisano le carenze informative lamentate.
3. L'opponente ha anche ricordato che quando il TAEG applicato è superiore a quello indicato nel contratto, le finanziarie non hanno diritto agli interessi ivi previsti ed ha richiamato una sentenza di merito relativa alla necessità di inserire il premio assicurativo nel calcolo del TAEG. La difesa è molto generica e non chiarisce nemmeno se il principio di diritto richiamato sia applicabile alla fattispecie per cui è causa. In ogni caso si rileva che dall'esame del contratto prodotto non risulta stipulata alcuna polizza assicurativa, contestualmente o comunque connessa al finanziamento. Pertanto, non vi è prova di alcuna erroneità del TAEG indicato nella misura del 15,49% e non può applicarsi un tasso sostitutivo.
4. Parte attrice ha altresì richiamato la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle modalità di recesso dei contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali. Come già indicato, all'art. 10 delle condizioni generali di contratto è espressamente prevista la facoltà di recesso del finanziato, con l'indicazione specifica del termine e delle modalità. Fuori luogo è, infine, la doglianza ex art. 1341 c.c. circa la mancata approvazione specifica della relativa clausola, perché tale modalità è richiesta quando la facoltà di recesso è attribuita alla parte che ha predisposto il contratto e non nel caso opposto, che ricorre nella fattispecie.
6. In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati generici e infondati, di modo pagina 3 di 4 che la domanda di revoca va rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11010/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 1.700.00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA.
Milano, 10 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 32778/2023 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Parte_1
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CHIRICO UGO CP_1 P.IVA_1
MARIA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare: omissis
Nel merito:
pagina 1 di 4 In via principale:
Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, per l'effetto:
- respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e meramente pretestuosa per tutte le rilevanti considerazioni di cui al proemio introduttivo.
- confermarsi il decreto ingiuntivo n. 11010/2023 emesso dal Tribunale di Milano
e qui opposto. in subordine:
- accertare e dichiarare che l'Avv. è debitore nei confronti di Pt_1 CP_1
[...
della somma di euro 11.392,10 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta a seguito di istruttoria e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al relativo pagamento, oltre interessi come in decreto o come meglio visto.
In via istruttoria:
Ci si oppone sin d'ora ad un'eventuale richiesta avversaria di espletamento di CTU contabile, stante l'evidente carattere generico ed esplorativo della relativa istanza.
Vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è un credito di euro 10.420,44, oltre interessi legali dal 27/12/2022, vantato da nei confronti di a seguito della CP_1 Parte_1
invocata decadenza dal beneficio del termine in relazione al finanziamento n.
CIT20220404F4PUCH1, di capitali euro 9.000, concluso on line in data 4/4/2022 (v. doc. 2 conv.). Il contratto prevedeva il rimborso mediante il pagamento di 72 rate mensili, ciascuna di euro 187,80, e dall'estratto conto prodotto (v. doc. 5 conv.) risulta che sono state pagate solo la prima rata e parzialmente la seconda.
Per il pagamento la creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 11010/2023, qui tempestivamente opposto.
E' opportuno tenere presente che, a seguito di decreto di sospensione, la ricorrente ha rinunciato alla penale di euro 971,66 ed ha limitato la misura degli interessi a quella legale.
2. Premesso che la lettura e la comprensione dell'atto di citazione non è sempre agevole,
l'opponente ha in primo luogo invocato la disciplina del d.lgs. n. 70/2003, recante
“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della pagina 2 di 4 società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.” Dopo aver richiamato alcuni obblighi informativi gravanti sul prestatore del servizio, parte attrice ha allegato di non aver ricevuto “indicazioni in maniera esaustiva” circa il prezzo, le modalità di recesso, il metodo di pagamento, i costi di consegna e i tributi applicabili. Si osserva che, in linea generale, eventuali carenze informative possono giustificare una domanda risarcitoria, ma in difetto di una specifica previsione di legge non possono comportare invalidità contrattuali o modifiche dei patti. Nel caso di specie, poi, il contrato concluso dall'attore indica in modo chiaro il termine e le modalità del recesso, il
TAN e il TAEG, cioè il prezzo del finanziamento, nonché l'imposta di bollo dovuta, di modo che non si ravvisano le carenze informative lamentate.
3. L'opponente ha anche ricordato che quando il TAEG applicato è superiore a quello indicato nel contratto, le finanziarie non hanno diritto agli interessi ivi previsti ed ha richiamato una sentenza di merito relativa alla necessità di inserire il premio assicurativo nel calcolo del TAEG. La difesa è molto generica e non chiarisce nemmeno se il principio di diritto richiamato sia applicabile alla fattispecie per cui è causa. In ogni caso si rileva che dall'esame del contratto prodotto non risulta stipulata alcuna polizza assicurativa, contestualmente o comunque connessa al finanziamento. Pertanto, non vi è prova di alcuna erroneità del TAEG indicato nella misura del 15,49% e non può applicarsi un tasso sostitutivo.
4. Parte attrice ha altresì richiamato la disciplina in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alle modalità di recesso dei contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali. Come già indicato, all'art. 10 delle condizioni generali di contratto è espressamente prevista la facoltà di recesso del finanziato, con l'indicazione specifica del termine e delle modalità. Fuori luogo è, infine, la doglianza ex art. 1341 c.c. circa la mancata approvazione specifica della relativa clausola, perché tale modalità è richiesta quando la facoltà di recesso è attribuita alla parte che ha predisposto il contratto e non nel caso opposto, che ricorre nella fattispecie.
6. In conclusione, tutti i motivi di opposizione sono risultati generici e infondati, di modo pagina 3 di 4 che la domanda di revoca va rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m.
55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa, con esclusione della fase istruttoria.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice opponente;
2) per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 11010/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 1.700.00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
CPA ed IVA.
Milano, 10 aprile 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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