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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. N. 835/2024 – sub 1)
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, nella causa civile n. R.g. 835/2024 – sub 1) – promossa da:
, con gli avv.ti Federico Marchetti e Carmen Collini;
Parte_1
contro
, con gli avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola;
CP_1
letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/05/2025, ha emesso la presente ORDINANZA
dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio;
sentite le parti e i loro difensori;
rilevato che la ricorrente ha rappresentato che il sig. adducendo motivi di salute, non CP_1 si era recato in Trentino nelle sue settimane di spettanza con i figli nel periodo gennaio/febbraio
(come avrebbe dovuto in forza delle condizioni di separazione, confermate con l'ordinanza ex
473bis.22 c.p.c.), né aveva offerto un qualche tipo di aiuto o supporto alla sig.ra Chiesa, né si era reso disponibile al pagamento della baby-sitter;
rilevato che la ricorrente chiede, pertanto, una modifica delle condizioni provvisorie ed urgenti di affidamento dei figli di cui all'ordinanza dd. 17.01.2025, e di disporsi la collocazione prevalente dei figli presso la madre, un adeguamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in € 1.400,00 mensili, oltre ad una ripartizione delle spese straordinarie come richieste in ricorso dd. 27.03.2024, oltre a prevedere i conseguenti diritti di vista del padre come da piano genitoriale o con le modalità ritenute più opportune;
rilevato che – in forza dell'ordinanza emessa il 17.01.2025 –è attualmente in vigore l'affido condiviso dei figli, con residenza presso la madre e collocamento di fatto paritario, essendo previsto che stiano con i genitori a settimane alterne (quanto ai profili economici, è previsto 1 l'obbligo del padre di versare un assegno di euro 575 mensili per ogni figlio, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi);
rilevato che il resistente ha contestato ogni assunto avversario, precisando che le ragioni per le quali non si è potuto recare in Trentino dal 27/01/2025 al 25/03/2025 devono rinvenirsi esclusivamente nello stato di salute del resistente stesso, prontamente e regolarmente comunicato alla ricorrente;
che il predetto ha, altresì, evidenziato che in ragione delle sue condizioni sanitarie dovrà ridurre (anche) i propri viaggi, aventi cadenza settimanale, “Genova/Malè”;
rilevato che il resistente conclude per il rigetto della domanda di modifica dell'ordinanza provvisoria, proposta dalla sig.ra e chiede, in via riconvenzionale, una modifica delle Pt_1 modalità di frequentazione genitori/figli, in modo che – ferma la collocazione paritaria – Per_1
e staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive da lunedì a domenica; Per_2
osservato che, in sede di udienza, il resistente ha chiarito che le due settimane devono intendersi consecutive in senza alcuna modifica, nei giorni in cui i minori sarebbero con Pt_2 lui, delle loro abitudini e fermo quanto disposto dall'ordinanza del 17.01.2025 in punto di trasferimenti dei minori nella città di Genova;
letta la relazione dei Servizi sociali – Comunità della Valle di Sole CTU d.d. 06/05/2025, a firma dell'Ass. Soc. Arianna Melchiori, depositata nel fascicolo portante della procedura;
rilevato che entrambi i minori hanno condiviso di aver provato nostalgia rispetto al periodo in cui non hanno visto il papà e si sono rassicurati rispetto alle sue condizioni quando hanno potuto incontrarlo nuovamente; osservato che i minori hanno un positivo legame affettivo con entrambi i genitori;
rilevato che le problematiche di salute del padre sono documentate e che, in ogni caso, le visite di questo con i figli si svolgono nuovamente con regolarità, così come l'alternanza settimanale di spettanza dei due genitori;
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per provvedere - allo stato - ad una modifica delle condizioni attualmente in vigore, come da ordinanza del 17/01/2025, nel senso prospettato dalla ricorrente;
ritenuto, quanto alla domanda del resistente di prevedere un'alternanza di due settimane consecutive, fermo il collocamento paritario, che tale soluzione comporti un tempo eccessivamente prolungato in cui i figli non sarebbero con l'altro genitore;
2 ritenuto, quindi, che ciò possa disporsi solo prevedendo almeno una giornata nel weekend da trascorrere con la madre, quando i bambini sono con il padre;
così come sarebbe necessario favorire i contatti – anche a mezzo videochiamate – nelle due settimane in cui i minori sarebbero con la madre (presumendosi che l' non sia disposto a recarsi in nel weekend CP_1 Pt_2 intermezzo tra le due settimane “materne”, perché ciò vanificherebbe la modifica del regime di visita richiesta, volto a ridurre proprio i viaggi del medesimo);
osservato che, concluso il percorso di mediazione (che aveva portato a risultati positivi), negli ultimi mesi le difficoltà comunicative e relazionali tra le parti si sono ripresentate, tanto che i Servizi ritengono opportuna la riattivazione della mediazione stessa;
ritenuto che l'assenza di una distensione comunicativa tra le parti, e le conseguenti difficoltà nel trovare un punto di incontro, non consentano – allo stato – la previsione di un articolato piano di visite come sopra ipotizzato, essendo concreto il rischio che le esigenze organizzative e la necessità di costanti contatti possano acuire le tensioni tra le parti, con conseguente pregiudizio per i minori;
ritenuto, quindi, allo stato, consigliabile mantenere l'attuale regime di visite e di alternanza settimanale tra i genitori per le ragioni sopra esposte, specie in assenza di supporto esterno – rectius mediazione/coordinatore genitoriale – che possa accompagnare i genitori sotto il profilo gestionale e comunicativo;
ritenuto che sia opportuno mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, affinché verifichino periodicamente lo stato del nucleo, anche cercando di favorire la ripresa della mediazione ovvero l'individuazione – previo consenso necessario di ambo le parti – di un coordinatore genitoriale;
ritenuto, di conseguenza, che alcuna modifica economica possa trovare spazio in questa sede, dovendosi rigettare le domande in tal senso formulate dalla ricorrente;
ritenuto comunque opportuno richiamare le parti ad un principio di collaborazione, nell'interesse dei minori, anche sotto il profilo organizzativo/economico qualora il padre si dovesse trovare impossibilitato a recarsi in Trentino nelle settimane di sua spettanza;
P.Q.M.
Rigetta le domande di modifica delle condizioni vigenti e, per l'effetto, conferma il provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. emesso in data 17/01/2025;
3 Conferma il monitoraggio da parte dei Servizi sociali già officiati, delegandoli altresì di verificare periodicamente (almeno mensilmente) lo stato del nucleo, di verificare lo stato e le condizioni dei minori, anche mediante accesso all'abitazione (anche senza preavviso e comunque nelle modalità ritenute più opportune). Voglia il Servizio favorire l'auspicata ripresa della mediazione ovvero l'individuazione – previo consenso necessario di ambo le parti – di un coordinatore genitoriale;
Si richiede al Servizio, infine, di relazionare periodicamente (almeno trimestralmente) e comunque in tempo utile per ogni successiva udienza.
Spese al merito.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi sociali competenti.
Trento, 30/05/2025
Il Giudice
(dott. Niccolò Cogliati Dezza)
4
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
Il Giudice, in persona del dott. Niccolò Cogliati Dezza, nella causa civile n. R.g. 835/2024 – sub 1) – promossa da:
, con gli avv.ti Federico Marchetti e Carmen Collini;
Parte_1
contro
, con gli avv.ti Giuseppe Muscolo e Antonella Castagnola;
CP_1
letti gli atti e sentite le parti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/05/2025, ha emesso la presente ORDINANZA
dato atto della regolare instaurazione del contraddittorio;
sentite le parti e i loro difensori;
rilevato che la ricorrente ha rappresentato che il sig. adducendo motivi di salute, non CP_1 si era recato in Trentino nelle sue settimane di spettanza con i figli nel periodo gennaio/febbraio
(come avrebbe dovuto in forza delle condizioni di separazione, confermate con l'ordinanza ex
473bis.22 c.p.c.), né aveva offerto un qualche tipo di aiuto o supporto alla sig.ra Chiesa, né si era reso disponibile al pagamento della baby-sitter;
rilevato che la ricorrente chiede, pertanto, una modifica delle condizioni provvisorie ed urgenti di affidamento dei figli di cui all'ordinanza dd. 17.01.2025, e di disporsi la collocazione prevalente dei figli presso la madre, un adeguamento dell'assegno di mantenimento da parte del padre in € 1.400,00 mensili, oltre ad una ripartizione delle spese straordinarie come richieste in ricorso dd. 27.03.2024, oltre a prevedere i conseguenti diritti di vista del padre come da piano genitoriale o con le modalità ritenute più opportune;
rilevato che – in forza dell'ordinanza emessa il 17.01.2025 –è attualmente in vigore l'affido condiviso dei figli, con residenza presso la madre e collocamento di fatto paritario, essendo previsto che stiano con i genitori a settimane alterne (quanto ai profili economici, è previsto 1 l'obbligo del padre di versare un assegno di euro 575 mensili per ogni figlio, con spese straordinarie al 50% tra i coniugi);
rilevato che il resistente ha contestato ogni assunto avversario, precisando che le ragioni per le quali non si è potuto recare in Trentino dal 27/01/2025 al 25/03/2025 devono rinvenirsi esclusivamente nello stato di salute del resistente stesso, prontamente e regolarmente comunicato alla ricorrente;
che il predetto ha, altresì, evidenziato che in ragione delle sue condizioni sanitarie dovrà ridurre (anche) i propri viaggi, aventi cadenza settimanale, “Genova/Malè”;
rilevato che il resistente conclude per il rigetto della domanda di modifica dell'ordinanza provvisoria, proposta dalla sig.ra e chiede, in via riconvenzionale, una modifica delle Pt_1 modalità di frequentazione genitori/figli, in modo che – ferma la collocazione paritaria – Per_1
e staranno con ciascun genitore per due settimane consecutive da lunedì a domenica; Per_2
osservato che, in sede di udienza, il resistente ha chiarito che le due settimane devono intendersi consecutive in senza alcuna modifica, nei giorni in cui i minori sarebbero con Pt_2 lui, delle loro abitudini e fermo quanto disposto dall'ordinanza del 17.01.2025 in punto di trasferimenti dei minori nella città di Genova;
letta la relazione dei Servizi sociali – Comunità della Valle di Sole CTU d.d. 06/05/2025, a firma dell'Ass. Soc. Arianna Melchiori, depositata nel fascicolo portante della procedura;
rilevato che entrambi i minori hanno condiviso di aver provato nostalgia rispetto al periodo in cui non hanno visto il papà e si sono rassicurati rispetto alle sue condizioni quando hanno potuto incontrarlo nuovamente; osservato che i minori hanno un positivo legame affettivo con entrambi i genitori;
rilevato che le problematiche di salute del padre sono documentate e che, in ogni caso, le visite di questo con i figli si svolgono nuovamente con regolarità, così come l'alternanza settimanale di spettanza dei due genitori;
ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per provvedere - allo stato - ad una modifica delle condizioni attualmente in vigore, come da ordinanza del 17/01/2025, nel senso prospettato dalla ricorrente;
ritenuto, quanto alla domanda del resistente di prevedere un'alternanza di due settimane consecutive, fermo il collocamento paritario, che tale soluzione comporti un tempo eccessivamente prolungato in cui i figli non sarebbero con l'altro genitore;
2 ritenuto, quindi, che ciò possa disporsi solo prevedendo almeno una giornata nel weekend da trascorrere con la madre, quando i bambini sono con il padre;
così come sarebbe necessario favorire i contatti – anche a mezzo videochiamate – nelle due settimane in cui i minori sarebbero con la madre (presumendosi che l' non sia disposto a recarsi in nel weekend CP_1 Pt_2 intermezzo tra le due settimane “materne”, perché ciò vanificherebbe la modifica del regime di visita richiesta, volto a ridurre proprio i viaggi del medesimo);
osservato che, concluso il percorso di mediazione (che aveva portato a risultati positivi), negli ultimi mesi le difficoltà comunicative e relazionali tra le parti si sono ripresentate, tanto che i Servizi ritengono opportuna la riattivazione della mediazione stessa;
ritenuto che l'assenza di una distensione comunicativa tra le parti, e le conseguenti difficoltà nel trovare un punto di incontro, non consentano – allo stato – la previsione di un articolato piano di visite come sopra ipotizzato, essendo concreto il rischio che le esigenze organizzative e la necessità di costanti contatti possano acuire le tensioni tra le parti, con conseguente pregiudizio per i minori;
ritenuto, quindi, allo stato, consigliabile mantenere l'attuale regime di visite e di alternanza settimanale tra i genitori per le ragioni sopra esposte, specie in assenza di supporto esterno – rectius mediazione/coordinatore genitoriale – che possa accompagnare i genitori sotto il profilo gestionale e comunicativo;
ritenuto che sia opportuno mantenere il monitoraggio da parte dei Servizi sociali, affinché verifichino periodicamente lo stato del nucleo, anche cercando di favorire la ripresa della mediazione ovvero l'individuazione – previo consenso necessario di ambo le parti – di un coordinatore genitoriale;
ritenuto, di conseguenza, che alcuna modifica economica possa trovare spazio in questa sede, dovendosi rigettare le domande in tal senso formulate dalla ricorrente;
ritenuto comunque opportuno richiamare le parti ad un principio di collaborazione, nell'interesse dei minori, anche sotto il profilo organizzativo/economico qualora il padre si dovesse trovare impossibilitato a recarsi in Trentino nelle settimane di sua spettanza;
P.Q.M.
Rigetta le domande di modifica delle condizioni vigenti e, per l'effetto, conferma il provvedimento ex art. 473bis.22 c.p.c. emesso in data 17/01/2025;
3 Conferma il monitoraggio da parte dei Servizi sociali già officiati, delegandoli altresì di verificare periodicamente (almeno mensilmente) lo stato del nucleo, di verificare lo stato e le condizioni dei minori, anche mediante accesso all'abitazione (anche senza preavviso e comunque nelle modalità ritenute più opportune). Voglia il Servizio favorire l'auspicata ripresa della mediazione ovvero l'individuazione – previo consenso necessario di ambo le parti – di un coordinatore genitoriale;
Si richiede al Servizio, infine, di relazionare periodicamente (almeno trimestralmente) e comunque in tempo utile per ogni successiva udienza.
Spese al merito.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi sociali competenti.
Trento, 30/05/2025
Il Giudice
(dott. Niccolò Cogliati Dezza)
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