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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 134/2024
TRIBUNALE DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 134/2024 R.A.C.L., promossa da
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Marzia C.F._1
Lorenza Falchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Lanusei, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, in virtù di CP_1
procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000484274 Prot. N.
5300.21/05/2024.0080239, notificata il 07/06/2024, relativa ad atto di accertamento n. CP_1 CP_1
5300.20/10/2021.0134112 del 20/10/2021 riferito all'anno 2019, con cui veniva ordinato alla società ( ), in solido col rappresentante legale indicato nella persona di Parte_1 P.IVA_1
( , di pagare, come sanzione amministrativa per violazioni Parte_3 C.F._2 accertate, la somma di € 734,00, con riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019. CP_ L' si è costituita in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nuoro, giudice del lavoro, atteso che l'art. 444 c.p.c., comma 3, prescrive che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Trattandosi di ordinanza ingiunzione relativa ad una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza obbligatoria, la competenza apparteneva infatti al Giudice del lavoro del luogo ove pagina1 di 2 era stata commessa la violazione, ossia nel luogo ove trovasi la sede dell' , in specie Nuoro, CP_1 deputata a ricevere l'omesso pagamento.
Parte ricorrente con note di udienza del 17 febbraio 2025 ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 444, 3 comma, c.p.c. dispone: “[...] Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Secondo costante giurisprudenza, il legislatore nell'indicare il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, ha inteso riferirsi a quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, è legittimato a ricevere i contributi, pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (tra le più recenti vedi Cass., sez. VI, n. 6178, del 1° marzo 2019). La sede dell'Ente, con le caratteristiche di cui sopra, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione è quella di
Nuoro.
Per quanto sopra, a questo Tribunale non resta che declinare la propria competenza ed indicare come giudice del lavoro territorialmente competente quello del Tribunale di Nuoro ove trovasi la sede dell'Istituto deputata a ricevere l'omesso pagamento.
Rilevato che la questione si è risolta con una mera pronuncia in rito e che parte ricorrente ha aderito all'eccezione d'incompetenza, compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il giudice del lavoro del
Tribunale di Nuoro;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Lanusei, 16 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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TRIBUNALE DI LANUSEI
SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa in materia di lavoro-previdenza iscritta al n. 134/2024 R.A.C.L., promossa da
( ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. Marzia C.F._1
Lorenza Falchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in Lanusei, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, in virtù di CP_1
procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-000484274 Prot. N.
5300.21/05/2024.0080239, notificata il 07/06/2024, relativa ad atto di accertamento n. CP_1 CP_1
5300.20/10/2021.0134112 del 20/10/2021 riferito all'anno 2019, con cui veniva ordinato alla società ( ), in solido col rappresentante legale indicato nella persona di Parte_1 P.IVA_1
( , di pagare, come sanzione amministrativa per violazioni Parte_3 C.F._2 accertate, la somma di € 734,00, con riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2019. CP_ L' si è costituita in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Nuoro, giudice del lavoro, atteso che l'art. 444 c.p.c., comma 3, prescrive che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Trattandosi di ordinanza ingiunzione relativa ad una violazione concernente disposizioni in materia di previdenza obbligatoria, la competenza apparteneva infatti al Giudice del lavoro del luogo ove pagina1 di 2 era stata commessa la violazione, ossia nel luogo ove trovasi la sede dell' , in specie Nuoro, CP_1 deputata a ricevere l'omesso pagamento.
Parte ricorrente con note di udienza del 17 febbraio 2025 ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale.
***
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
L'art. 444, 3 comma, c.p.c. dispone: “[...] Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”.
Secondo costante giurisprudenza, il legislatore nell'indicare il “luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, ha inteso riferirsi a quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, è legittimato a ricevere i contributi, pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (tra le più recenti vedi Cass., sez. VI, n. 6178, del 1° marzo 2019). La sede dell'Ente, con le caratteristiche di cui sopra, che ha emesso l'ordinanza ingiunzione è quella di
Nuoro.
Per quanto sopra, a questo Tribunale non resta che declinare la propria competenza ed indicare come giudice del lavoro territorialmente competente quello del Tribunale di Nuoro ove trovasi la sede dell'Istituto deputata a ricevere l'omesso pagamento.
Rilevato che la questione si è risolta con una mera pronuncia in rito e che parte ricorrente ha aderito all'eccezione d'incompetenza, compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il giudice del lavoro del
Tribunale di Nuoro;
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Lanusei, 16 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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