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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/05/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 30 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(codice fiscale e partita IVA Parte_1
), fallimento n. 20/2009, dichiarato con sentenza n. 22 del Tribunale di S. Maria C.V., P.IVA_1 emessa il 10-13/03/2009, in persona del curatore p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Trotta
(codice fiscale ), giusta procura allegata al ricorso introduttivo rilasciata in virtù C.F._1 del provvedimento del 17/10/2024 del G.D., con domicilio digitale indicato in atti;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casaluce (CE) alla Via Lemitone I tratto n. 5;
RESISTENTE-NON COSTITUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1.Il ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 7, C.C.I.I. alla società mediante Controparte_1 inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Inoltre, la curatela del ha tentato la notifica presso la sede ed avendo avuta Parte_1 questa esito negativo, ha notificato alla resistente il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza con il deposito nella casa comunale della sede ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I.I.
2. La ricorrente agisce sulla scorta della sentenza n. 1928/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
1.000.000,00 oltre IVA e interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo per canoni di locazione non pagati da dicembre 2008 a gennaio 2013.
Dalla visura camerale risulta a carico dell'odierna resistente una pregressa procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aperta il 19.09.2012 e chiusa il 23.03.2016.
Dalla lettura della sentenza n. 1928/2024 emerge che con istanza depositata il 29.01.2013 al Tribunale di S. Maria C. V., la Curatela del chiese al la Parte_1 Parte_2 restituzione dei beni oggetto di un contratto di locazione stipulato dalle due società quando erano in bonis e l'ammissione allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 1.000.000,00, oltre iva, CP_1 per canoni maturati e non pagati dal dicembre 2008.
Con provvedimento del 26.09.2013 il Tribunale, accolta la domanda di restituzione dei beni, rigettò la domanda relativa ai canoni. Proposta opposizione allo stato passivo, la stessa è stata rigettata con decreto del 5.11.2014.
Nonostante la proposizione del ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto, il fallimento è stato chiuso il 23.03.2016 ai sensi dell'art. 118 n. 2 della legge fallimentare, dandosi atto che tutti i creditori ammessi al passivo erano stati soddisfatti.
Con ordinanza del 3.07.2019 è stato cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Il giudizio è stata riassunto con atto di citazione depositato il 30.09.2019 e nell'ambito del detto procedimento è stata emessa la sentenza in parola.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero esso svolge attività di movimento terra, trasporto breccia, sabbia inerti, lavori di demolizione e sterri, lavori fognari, stradali, lavori edili in genere, lavori ferroviari, idraulici, di sistemazione agraria, forestale e del verde pubblico, marittimi e speciali;
b) la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso, già solo il debito nei confronti della ricorrente è ampiamente superiore ad euro 500.000,00. Inoltre l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019. 3.3.Quanto al profilo oggettivo, la società resistente, non costituendosi, non ha dimostrato di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Inoltre la sussistenza dello stato d'insolvenza è dimostrata dall'irreperibilità della società presso la sede e dal mancato deposito dei bilanci dal 2017, elementi sintomatici di una sostanziale inattività della società. I modesti dati di bilancio del 2017 (attivo di euro 80.247,00; ricavi di euro 14.009,00; patrimonio netto era di euro 78.710,00; utili per euro 1.083,00) dimostrano come la società, una volta tornata in bonis non abbia avuto una ripresa tale da poter fronteggiare regolarmente i propri debiti.
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casaluce (CE) alla Via Lemitone I tratto n. 5;
NOMINA giudice delegato la dr.ssa Maria De Vivo; curatore l'Avv. Jacopo Soluri, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
20.10.2025, ore 10.30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 7.05.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 30 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2025, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
(codice fiscale e partita IVA Parte_1
), fallimento n. 20/2009, dichiarato con sentenza n. 22 del Tribunale di S. Maria C.V., P.IVA_1 emessa il 10-13/03/2009, in persona del curatore p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Raffaele Trotta
(codice fiscale ), giusta procura allegata al ricorso introduttivo rilasciata in virtù C.F._1 del provvedimento del 17/10/2024 del G.D., con domicilio digitale indicato in atti;
RICORRENTE per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casaluce (CE) alla Via Lemitone I tratto n. 5;
RESISTENTE-NON COSTITUITA
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1.Il ricorso ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 7, C.C.I.I. alla società mediante Controparte_1 inserimento nell'area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Inoltre, la curatela del ha tentato la notifica presso la sede ed avendo avuta Parte_1 questa esito negativo, ha notificato alla resistente il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza con il deposito nella casa comunale della sede ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I.I.
2. La ricorrente agisce sulla scorta della sentenza n. 1928/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, che ha condannato la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro
1.000.000,00 oltre IVA e interessi al tasso legale dalle singole scadenze al saldo per canoni di locazione non pagati da dicembre 2008 a gennaio 2013.
Dalla visura camerale risulta a carico dell'odierna resistente una pregressa procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, aperta il 19.09.2012 e chiusa il 23.03.2016.
Dalla lettura della sentenza n. 1928/2024 emerge che con istanza depositata il 29.01.2013 al Tribunale di S. Maria C. V., la Curatela del chiese al la Parte_1 Parte_2 restituzione dei beni oggetto di un contratto di locazione stipulato dalle due società quando erano in bonis e l'ammissione allo stato passivo del fallimento per l'importo di € 1.000.000,00, oltre iva, CP_1 per canoni maturati e non pagati dal dicembre 2008.
Con provvedimento del 26.09.2013 il Tribunale, accolta la domanda di restituzione dei beni, rigettò la domanda relativa ai canoni. Proposta opposizione allo stato passivo, la stessa è stata rigettata con decreto del 5.11.2014.
Nonostante la proposizione del ricorso per Cassazione avverso il decreto di rigetto, il fallimento è stato chiuso il 23.03.2016 ai sensi dell'art. 118 n. 2 della legge fallimentare, dandosi atto che tutti i creditori ammessi al passivo erano stati soddisfatti.
Con ordinanza del 3.07.2019 è stato cassato il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere.
Il giudizio è stata riassunto con atto di citazione depositato il 30.09.2019 e nell'ambito del detto procedimento è stata emessa la sentenza in parola.
3. Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero esso svolge attività di movimento terra, trasporto breccia, sabbia inerti, lavori di demolizione e sterri, lavori fognari, stradali, lavori edili in genere, lavori ferroviari, idraulici, di sistemazione agraria, forestale e del verde pubblico, marittimi e speciali;
b) la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
in ogni caso, già solo il debito nei confronti della ricorrente è ampiamente superiore ad euro 500.000,00. Inoltre l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, D.lgs. n. 14/2019. 3.3.Quanto al profilo oggettivo, la società resistente, non costituendosi, non ha dimostrato di essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Inoltre la sussistenza dello stato d'insolvenza è dimostrata dall'irreperibilità della società presso la sede e dal mancato deposito dei bilanci dal 2017, elementi sintomatici di una sostanziale inattività della società. I modesti dati di bilancio del 2017 (attivo di euro 80.247,00; ricavi di euro 14.009,00; patrimonio netto era di euro 78.710,00; utili per euro 1.083,00) dimostrano come la società, una volta tornata in bonis non abbia avuto una ripresa tale da poter fronteggiare regolarmente i propri debiti.
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Casaluce (CE) alla Via Lemitone I tratto n. 5;
NOMINA giudice delegato la dr.ssa Maria De Vivo; curatore l'Avv. Jacopo Soluri, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
20.10.2025, ore 10.30;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 7.05.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello