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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11242/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 CP_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 Persona_1
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 15,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Migliardi in sostituzione dell'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Migliardi fa presente che sono state depositate le note integrative richieste. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11242/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11242 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_16
2 CP_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 Persona_1
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_1
n. , residente in [...], n.540, Joinville, Stato di Santa C.F._1 C.F._2 Catarina, Brasile;
2. nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CF-CPF n. CP_3
, residente in [...], n.540, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
P.IVA_1
3. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CF- Controparte_4 CPF n. , residente in [...]do Cavaquinho, n.52, Joinville, Stato di Santa C.F._3
Catarina, Brasile;
4. , nata il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile, CP_5
n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella C.F._1 P.IVA_2 qualità di rappresentante legale della figlia minore
5. , nata il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Persona_2
Brasile, CF-CPF n. 10963277910, residenti in [...], n. 263;
6. , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CFCPF n. CP_6
06400861955, residente in [...], n° 1163, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
7. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Controparte_7 Brasile, n. , residente in [...], n. 105, apartamento 102, C.F._1 C.F._4
Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
8. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CFCPF n. Controparte_8
31245382934, residente in [...], n. 1286, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
9. , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_9
n. , residente in [...], n. 40, casa 01, Barra C.F._1 C.F._5 Velha, Stato di Santa Catarina, Brasile;
10. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Controparte_10 Brasile, n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, C.F._1 P.IVA_3 nella qualità di rappresentante legale del figlio minore
11. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Parte_1 Catarina, Brasile, n. , residenti in [...]de novembro, n. 644 – C.F._1 C.F._6 apartamento 21, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
12. , nato il [...] nella città di Atalanta, Stato di Santa Catarina, Controparte_12 Brasile, n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, C.F._1 C.F._7 nella qualità di rappresentante legale del figlio minore all'epoca del deposito delricorso
13. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Controparte_13
Catarina, Brasile, n. , residenti in [...]de Santiago C.F._1 C.F._8 Filho, n. 405, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 3
14. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_14 CP_1 CF-CPF n. , residente in [...]de Santiago Filho, n. 405, Joinville, P.IVA_4
Stato di Santa Catarina, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
-ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_3 Persona_4
, nato a [...], provincia di Treviso, il 29.08.1875, emigrato in Persona_5
Brasile, ivi coniugato il 21.09.1894 con , ove decedeva senza mai essersi Persona_6 naturalizzato brasiliano;
-dal matrimonio tra e nasceva: Persona_3 Persona_6
• , 3.11.1901, coniugato il 21.05.1924 con . Da detto Persona_7 Persona_8 matrimonio nasceva:
➢ , 29.04.1929, coniugato il 26.07.1952 con Persona_9 Controparte_17
e da detto matrimonio nascevano:
[...]
✓ 1) , il 31.3.1955, coniugato il 12.05.1980 con Persona_10
. Da detto matrimonio nascevano i ricorrenti: Persona_11
❖ , il 5.7.1981, coniugata il 19.07.2002 con CP_5
, da cui divorziava nel 2013. Da detto Persona_12 matrimonio nasceva la ricorrente
, il 23.07.2008; Persona_13
❖ , il 13.10.1983, coniugata il 24.10.2008 con CP_4
Persona_14
[...]
, il 9.5.1987, coniugato il 6.5.2020 con
[...]
Persona_15
✓ 2) , il 27.11.1958, coniugata il 10.10.1980 con Persona_16
Da detto matrimonio nascevano i Persona_17 ricorrenti:
❖ , nata in [...] il [...], coniugata Controparte_7 in data 11.11.2022 con Controparte_18
nato in [...] il [...], coniugato Persona_18 in data 11.11.2022 con Controparte_19 Dall'unione pre-matrimoniale tra e Controparte_10 nasceva il ricorrente Controparte_19
▪ nato in [...] il Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
23.10.2011, dichiarato nell'atto di nascita da entrambi i genitori.
❖ , nato in [...] il [...], Controparte_9 coniugato il 25.11.2022 con Persona_19
✓ 3) , nata in [...] il [...], coniugata il Controparte_1
11.07.1987 con Da detto matrimonio Persona_20 nasceva:
❖ il ricorrente nato in [...] il [...] CP_3
✓ 4) , nato in [...] il [...], coniugato il Controparte_12
20.10.1997 con . Da detto matrimonio nascevano i CP_20 ricorrenti:
❖ , nata in [...] il [...] Controparte_14
❖ , nato in [...] il [...] Controparte_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_15 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di Persona_3
e di , nato a [...], provincia di Treviso, il CP_21 Persona_5
29.08.1875
Dott. Giovanni Calasso 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11242/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 CP_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 Persona_1
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Verbale di causa Udienza 25.03.2025 alle ore 15,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Migliardi in sostituzione dell'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Migliardi fa presente che sono state depositate le note integrative richieste. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11242/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11242 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_16
2 CP_3
3 Controparte_4
4 CP_5
5 Persona_1
6 CP_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9 Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
14 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 25.03.2025
Dott. Giovanni Calasso 2
I. Con ricorso depositato in data 02.08.2023
1. nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_1
n. , residente in [...], n.540, Joinville, Stato di Santa C.F._1 C.F._2 Catarina, Brasile;
2. nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CF-CPF n. CP_3
, residente in [...], n.540, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
P.IVA_1
3. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CF- Controparte_4 CPF n. , residente in [...]do Cavaquinho, n.52, Joinville, Stato di Santa C.F._3
Catarina, Brasile;
4. , nata il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile, CP_5
n. , per sé medesima e, congiuntamente con l'altro genitore, nella C.F._1 P.IVA_2 qualità di rappresentante legale della figlia minore
5. , nata il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Persona_2
Brasile, CF-CPF n. 10963277910, residenti in [...], n. 263;
6. , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CFCPF n. CP_6
06400861955, residente in [...], n° 1163, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
7. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Controparte_7 Brasile, n. , residente in [...], n. 105, apartamento 102, C.F._1 C.F._4
Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
8. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, CFCPF n. Controparte_8
31245382934, residente in [...], n. 1286, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
9. , nato il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_9
n. , residente in [...], n. 40, casa 01, Barra C.F._1 C.F._5 Velha, Stato di Santa Catarina, Brasile;
10. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Catarina, Controparte_10 Brasile, n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, C.F._1 P.IVA_3 nella qualità di rappresentante legale del figlio minore
11. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Parte_1 Catarina, Brasile, n. , residenti in [...]de novembro, n. 644 – C.F._1 C.F._6 apartamento 21, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
12. , nato il [...] nella città di Atalanta, Stato di Santa Catarina, Controparte_12 Brasile, n. , per sé medesimo e, congiuntamente con l'altro genitore, C.F._1 C.F._7 nella qualità di rappresentante legale del figlio minore all'epoca del deposito delricorso
13. , nato il [...] nella città di Joinville, Stato di Santa Controparte_13
Catarina, Brasile, n. , residenti in [...]de Santiago C.F._1 C.F._8 Filho, n. 405, Joinville, Stato di Santa Catarina, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 3
14. , nata il [...] a [...], Stato di Santa Catarina, Brasile, Controparte_14 CP_1 CF-CPF n. , residente in [...]de Santiago Filho, n. 405, Joinville, P.IVA_4
Stato di Santa Catarina, Brasile;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
“-Accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
-ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario.“
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , figlio di e di Persona_3 Persona_4
, nato a [...], provincia di Treviso, il 29.08.1875, emigrato in Persona_5
Brasile, ivi coniugato il 21.09.1894 con , ove decedeva senza mai essersi Persona_6 naturalizzato brasiliano;
-dal matrimonio tra e nasceva: Persona_3 Persona_6
• , 3.11.1901, coniugato il 21.05.1924 con . Da detto Persona_7 Persona_8 matrimonio nasceva:
➢ , 29.04.1929, coniugato il 26.07.1952 con Persona_9 Controparte_17
e da detto matrimonio nascevano:
[...]
✓ 1) , il 31.3.1955, coniugato il 12.05.1980 con Persona_10
. Da detto matrimonio nascevano i ricorrenti: Persona_11
❖ , il 5.7.1981, coniugata il 19.07.2002 con CP_5
, da cui divorziava nel 2013. Da detto Persona_12 matrimonio nasceva la ricorrente
, il 23.07.2008; Persona_13
❖ , il 13.10.1983, coniugata il 24.10.2008 con CP_4
Persona_14
[...]
, il 9.5.1987, coniugato il 6.5.2020 con
[...]
Persona_15
✓ 2) , il 27.11.1958, coniugata il 10.10.1980 con Persona_16
Da detto matrimonio nascevano i Persona_17 ricorrenti:
❖ , nata in [...] il [...], coniugata Controparte_7 in data 11.11.2022 con Controparte_18
nato in [...] il [...], coniugato Persona_18 in data 11.11.2022 con Controparte_19 Dall'unione pre-matrimoniale tra e Controparte_10 nasceva il ricorrente Controparte_19
▪ nato in [...] il Parte_1
Dott. Giovanni Calasso 4
23.10.2011, dichiarato nell'atto di nascita da entrambi i genitori.
❖ , nato in [...] il [...], Controparte_9 coniugato il 25.11.2022 con Persona_19
✓ 3) , nata in [...] il [...], coniugata il Controparte_1
11.07.1987 con Da detto matrimonio Persona_20 nasceva:
❖ il ricorrente nato in [...] il [...] CP_3
✓ 4) , nato in [...] il [...], coniugato il Controparte_12
20.10.1997 con . Da detto matrimonio nascevano i CP_20 ricorrenti:
❖ , nata in [...] il [...] Controparte_14
❖ , nato in [...] il [...] Controparte_13
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_15 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , figlio di Persona_3
e di , nato a [...], provincia di Treviso, il CP_21 Persona_5
29.08.1875
Dott. Giovanni Calasso 5
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 25.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
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