Articolo 42 della Legge 21 luglio 1967, n. 613
Articolo 41Articolo 43
Versione
18 agosto 1967
Art. 42.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso:
1) perde i requisiti soggettivi di cui all'art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'art. 18;
2) non svolge il programma di sviluppo del campo entro il termine prescritto nel decreto di concessione;
3) non si attiene alle disposizioni impartite dalla autorita' mineraria e marittima;
4) riduce, senza apposita autorizzazione e senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;
5) sospende i lavori senza averne autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;
6) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;
7) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;
8) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1), 2), 3) e 6) dell'art. 30 della presente legge;
9) non osserva gli altri obblighi, per la inadempienza dei quali la concessione prevede espressamente la sanzione della decadenza.
Entrata in vigore il 18 agosto 1967