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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/06/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2617/2025 R.G. e vertente tra
e elettivamente domiciliate Parte_1 Parte_2 Parte_3
in Genova, via Domenico Fiasella n. 10/14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ferrandino che le rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piovani, con domicilio Controparte_1 digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da procura su foglio separato, da intendersi in calce Email_1
alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.6.2025 le parti così hanno precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento delle domande avanzate dalle ricorrenti, a) dichiarare che il testamento del Signor pubblicato con verbale Controparte_2
a rogito del Notaio di Saronno, alla residenza di Genova, in data 1° marzo 2024, Persona_1
Repertorio n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo per mancanza di olografia nella parte testuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 606 cod. civ., e, per l'effetto, dichiarare che le eredi legittime del de cuius sono , ed;
b) ordinare Parte_3 Parte_1 Parte_2
al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza;
c) in ogni caso, con compensazione di spese, compensi ed oneri come per legge”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esperito ricorso ex art. 281 Parte_1 Parte_2 Parte_3
undecies c.p.c. esponendo che:
1) in data 9 febbraio 2024 è deceduto in Genova cittadino italiano, nato Controparte_2
a Craiova il 27.09.1939 ed avente ultima residenza in vita in Genova, via Discesa Cadevilla n.
13;
2) il defunto era di stato civile libero, in quanto vedovo, e non aveva discendenti in linea retta, non avendo generato prole, né al momento della morte erano presenti suoi ascendenti in vita;
3) in data 1 marzo 2024, si è recata presso lo Studio del Notaio Controparte_1 Per_1
di Saronno di Genova chiedendo la pubblicazione di quello che dichiarava essere il
[...]
testamento olografo del detto e con cui era stata istituita erede universale del Controparte_2
de cuius;
4) avendo dei dubbi sull'autenticità del testamento, hanno incaricato un perito al fine di procedere alle necessarie verifiche, all'esito delle quali è emerso che il testamento oggetto di indagine non era stato redato da ed è apocrifo in ogni sua parte;
Controparte_2
5) anche la convenuta ha proceduto all'esame della scheda testamentaria e all'esito si è dichiarata d'accordo sulla non riconducibilità del documento nella parte testuale al de cuius, riconoscendone la nullità;
6) vi è dunque accordo nel ritenere che l'eredità morendo dismessa da Controparte_2
si debba devolvere ab intestato ed in forza di legga alle sole eredi legittime. si è costituita evidenziando che, dopo essersi attivava al fine di far Controparte_1
verificare il documento per cui è causa, ha manifestato assenso sulla sua non riconducibilità, nella parte testuale, al de cuius, riconoscendone la nullità e, conseguentemente, che l'eredità morendo dismessa da sia da devolversi, ab intestato ed in forza di legge, alle CP_3
ricorrenti, eredi legittime del de cuius.
Attese le conclusioni congiunte, va accolta la domanda delle ricorrenti.
Va dunque dichiarato che il testamento di , pubblicato con verbale a rogito Controparte_2
del Notaio di Saronno, alla residenza di Genova, in data 1° marzo 2024, Repertorio Persona_1
n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo per mancanza di olografia nella parte testuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.c., e, per l'effetto, che le eredi legittime del de cuius sono e Parte_3 Parte_1 Parte_2
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda delle ricorrenti, dichiara che il testamento di CP_2
pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Saronno, alla residenza di
[...] Persona_1
Genova, in data 1° marzo 2024, Repertorio n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.c., e, per l'effetto, dichiara che le eredi legittime del de cuius sono e Parte_3 Parte_1 Parte_2
2) ordina al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Genova, in data 6.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Mainella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2617/2025 R.G. e vertente tra
e elettivamente domiciliate Parte_1 Parte_2 Parte_3
in Genova, via Domenico Fiasella n. 10/14, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ferrandino che le rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -;
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Piovani, con domicilio Controparte_1 digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata come da procura su foglio separato, da intendersi in calce Email_1
alla comparsa di costituzione;
- resistente -;
OGGETTO: successioni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 5.6.2025 le parti così hanno precisato le conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, in accoglimento delle domande avanzate dalle ricorrenti, a) dichiarare che il testamento del Signor pubblicato con verbale Controparte_2
a rogito del Notaio di Saronno, alla residenza di Genova, in data 1° marzo 2024, Persona_1
Repertorio n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo per mancanza di olografia nella parte testuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 606 cod. civ., e, per l'effetto, dichiarare che le eredi legittime del de cuius sono , ed;
b) ordinare Parte_3 Parte_1 Parte_2
al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza;
c) in ogni caso, con compensazione di spese, compensi ed oneri come per legge”.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno esperito ricorso ex art. 281 Parte_1 Parte_2 Parte_3
undecies c.p.c. esponendo che:
1) in data 9 febbraio 2024 è deceduto in Genova cittadino italiano, nato Controparte_2
a Craiova il 27.09.1939 ed avente ultima residenza in vita in Genova, via Discesa Cadevilla n.
13;
2) il defunto era di stato civile libero, in quanto vedovo, e non aveva discendenti in linea retta, non avendo generato prole, né al momento della morte erano presenti suoi ascendenti in vita;
3) in data 1 marzo 2024, si è recata presso lo Studio del Notaio Controparte_1 Per_1
di Saronno di Genova chiedendo la pubblicazione di quello che dichiarava essere il
[...]
testamento olografo del detto e con cui era stata istituita erede universale del Controparte_2
de cuius;
4) avendo dei dubbi sull'autenticità del testamento, hanno incaricato un perito al fine di procedere alle necessarie verifiche, all'esito delle quali è emerso che il testamento oggetto di indagine non era stato redato da ed è apocrifo in ogni sua parte;
Controparte_2
5) anche la convenuta ha proceduto all'esame della scheda testamentaria e all'esito si è dichiarata d'accordo sulla non riconducibilità del documento nella parte testuale al de cuius, riconoscendone la nullità;
6) vi è dunque accordo nel ritenere che l'eredità morendo dismessa da Controparte_2
si debba devolvere ab intestato ed in forza di legga alle sole eredi legittime. si è costituita evidenziando che, dopo essersi attivava al fine di far Controparte_1
verificare il documento per cui è causa, ha manifestato assenso sulla sua non riconducibilità, nella parte testuale, al de cuius, riconoscendone la nullità e, conseguentemente, che l'eredità morendo dismessa da sia da devolversi, ab intestato ed in forza di legge, alle CP_3
ricorrenti, eredi legittime del de cuius.
Attese le conclusioni congiunte, va accolta la domanda delle ricorrenti.
Va dunque dichiarato che il testamento di , pubblicato con verbale a rogito Controparte_2
del Notaio di Saronno, alla residenza di Genova, in data 1° marzo 2024, Repertorio Persona_1
n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo per mancanza di olografia nella parte testuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.c., e, per l'effetto, che le eredi legittime del de cuius sono e Parte_3 Parte_1 Parte_2
All'accoglimento della domanda consegue l'ordine al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza.
2 Deve essere infine disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, come richiesto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) in accoglimento della domanda delle ricorrenti, dichiara che il testamento di CP_2
pubblicato con verbale a rogito del Notaio di Saronno, alla residenza di
[...] Persona_1
Genova, in data 1° marzo 2024, Repertorio n. 58503, Raccolta n. 41440, è nullo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 c.c., e, per l'effetto, dichiara che le eredi legittime del de cuius sono e Parte_3 Parte_1 Parte_2
2) ordina al Conservatore di procedere con le conseguenti trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3) compensa le spese di lite.
Così deciso in Genova, in data 6.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Mainella
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