Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01085/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2022, proposto da
IC IV, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Chiarelli, Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salve, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Igeim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta comunale di Salve n. 211 datata 09.12.2021, pubblicata all'Albo Pretorio dal 09.12 al 23.12.2021, avente ad oggetto “ Modifica della dividente demaniale – Comune di Salve – Approvazione ”, nonché di ogni atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della modifica della dividente demaniale presentata in data 11.11.2021 (prot. n. 13176) dall'arch. M. Patruno e dei relativi elaborati tecnici, tutti sconosciuti al ricorrente; della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.11.2021 avente ad oggetto “ modifica della dividente demaniale – Comune di Salve – presa d'atto ”; della determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica Reg. Gen n. 1016 del 20.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 21 febbraio 2022 e depositato in data 18 marzo 2022, il ricorrente ha impugnato gli atti a mezzo dei quali il Comune di Salve ha proceduto all’approvazione di un progetto di modifica della dividente demaniale marittima nel territorio comunale.
1.2. Riferisce il ricorrente, comproprietario di un’area situata sul litorale del Comune di Salve, che l’Amministrazione comunale, a seguito dell’avvio, con determina n. 247 del 31 dicembre 2012, delle attività funzionali alla redazione del Piano Comunale delle Coste, con istanza del 7 marzo 2013 richiedeva alla Capitaneria di porto, all’Agenzia del Demanio e alla Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia di procedere alla ridefinizione della linea demaniale ai sensi dell’art. 32 cod. nav., ritenendo sussistenti profili di obiettiva incertezza in ordine al suo confine.
1.3. Negli anni successivi, si svolgevano diverse interlocuzioni tra le amministrazioni coinvolte nel procedimento e, in particolare, tra la Capitaneria di Porto e il Comune, ad esito delle quali, tuttavia, non si addiveniva alla conclusione del procedimento.
1.4. Il Comune, pertanto, in data 30 dicembre 2020, procedeva ad affidare ad un tecnico la redazione di una proposta di nuova dividente demaniale, che il Consiglio comunale approvava con deliberazione n. 39 del 26 novembre 2021, dando, altresì, compito alla Giunta e gli uffici comunali, ciascuno per quanto di sua competenza, di svolgere i consequenziali adempimenti, cui la Giunta provvedeva con deliberazione n. 211 del 9 dicembre 2021 e l’Area Tecnica del Comune con determinazione n. 1016 del 20 dicembre 2021.
1.5. Il ricorrente ha, quindi, proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento degli atti di approvazione della modifica della dividente demaniale, come meglio indicati in epigrafe, sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ Nullità dei provvedimenti impugnati ex art 21septies della legge n. 241/90 per carenza di attribuzione e incompetenza assoluta; annullamento dei provvedimenti impugnati per carenza di potere in concreto; violazione ed errata applicazione dell’art. 32 del codice della navigazione; violazione ed errata applicazione dell’art. 105 del D. Lgs 112/98, in combinato disposto con l’art. 6 della L.R. Puglia n. 17/2015 ”.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la nullità degli atti impugnati per difetto assoluto di attribuzione o, in subordine, per carenza di potere in concreto, in quanto il Comune non avrebbe potuto procedere a disporre la modifica della dividente demaniale marittima, trattandosi di competenza della Capitaneria di Porto ai sensi dell’art. 32 cod. nav.
- “ Violazione di legge, in particolare degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/90; violazione dei principi di partecipazione al procedimento amministrativo; violazione dell’art. 32 del codice della navigazione; violazione dell’art. 21bis della legge n. 241/90 ”.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato la violazione degli artt. 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 32 cod. nav. per non essere stato coinvolto nella procedura di delimitazione della dividente, pur interessando aree di cui è proprietario. Con la medesima censura il ricorrente ha dedotto, altresì, la violazione dell’art. 21bis l. 241/1990, non avendo il Comune provveduto a dare comunicazione degli atti impugnati, pur a fronte della loro idoneità ad incidere sul suo diritto dominicale.
- “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del Codice della navigazione; eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca; illogicità ed irrazionalità manifesta ”.
Con l’ultimo motivo di censura, il ricorrente ha contestato la sussistenza delle condizioni per attivare il procedimento ex art. 32 cod. nav., sia in quanto la relativa iniziativa spetterebbe alla Capitaneria di Porto, sia in quanto non vi sarebbe nel caso di specie alcuna incertezza tra i confini demaniali e la proprietà privata. Difetterebbero, inoltre, anche le condizioni di operatività dell’ulteriori ipotesi di modifica demaniale di cui al successivo art. 33 cod. nav.
2.1. Il Comune di Salve si è costituito in giudizio in data 22 marzo 2022 per resistere al ricorso e in data 16 aprile 2025 ha depositato una memoria difensiva. L’Amministrazione, in particolare, ha provveduto alla ricostruzione delle vicende di causa, precisando che, a seguito del mancato perfezionamento della procedura ex art. 32 cod. nav. avviata nel 2012, il Comune, stante la necessità di completare la redazione del Piano Comunale delle Coste, ha ritenuto di procedere ex novo , affidando ad un tecnico l’incarico per la predisposizione di una nuova proposta di aggiornamento della dividente. Ha, inoltre, evidenziato che, con le consequenziali delibere del Consiglio e della Giunta comunale (oggetto del ricorso), l’Amministrazione non avrebbe provveduto all’approvazione della nuova dividente, ma solo recepito la proposta redatta dal tecnico incaricato e sottoposto la stessa alle competenti autorità statali e regionali ai fini dell’attivazione del conseguente procedimento (come, poi, in effetti avvenuto). Il Comune, quindi, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, avendo ad oggetto l’impugnazione di meri atti di indirizzo a contenuto non precettivo e non vincolante per le amministrazioni titolari della competenza all’accertamento del confine demaniale. Il Comune ha, inoltre, dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso, dato che la procedura per l’accertamento della dividente è in corso e in tale sede il ricorrente è stato coinvolto nel contraddittorio.
2.2. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
3.1. Il Collegio ritiene fondata l’eccezione formulata da parte della difesa dell’Amministrazione comunale nella memoria del 16 aprile 2025, con la quale è stato evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, gli atti adottati dal Comune di Salve e oggetto della domanda di annullamento formulata nel presente giudizio non hanno comportato l’approvazione di una nuova dividente demaniale marittima, né hanno determinato alcun vincolo in tal senso nei confronti delle amministrazioni titolari dei relativi poteri, costituendo, piuttosto, semplici atti di indirizzo, funzionali unicamente a stimolare l’avvio della procedura di aggiornamento della dividente.
3.2. Tale conclusione emerge con evidenza dall’esame del contenuto degli atti impugnati.
3.3. Nella deliberazione del Consiglio comunale n. 39/2021, infatti, dopo la ricostruzione delle pregresse vicende e la manifestazione dell’esigenza di aggiornare la dividente demaniale ai fini del completamento del Piano Comunale delle Coste, viene semplicemente recepita la proposta presentata dal tecnico incaricato dal Comune e dato incarico alla Giunta di adoperarsi affinché la stessa “ venga approvata dall’Amministrazione Demaniale preposta ed essere recepita all’interno del Piano Comunale delle Coste ”. Conseguentemente, la Giunta, con la successiva delibera n. 211/2021, ha preso atto di quanto stabilito da Consiglio e dato incarico agli uffici comunali per i successivi adempimenti, adottati con la determinazione n. 1016 del 20 dicembre 2021.
3.4. Il Comune di Salve, pertanto, non si è sostituito alle funzioni riservate ad altre amministrazioni, provvedendo direttamente all’approvazione di una nuova dividente, ma ha semplicemente posto in essere degli atti istruttori e di indirizzo volti a sollecitare l’avvio del procedimento presso le amministrazioni competenti, come poi effettivamente avvenuto.
3.5. Gli atti adottati dal Comune, quindi, non hanno determinato alcuna modifica della dividente demaniale, né sono stati adottati in attuazione dei relativi procedimenti disciplinati dal codice della navigazione. Trattasi, piuttosto, di atti di natura meramente istruttoria e di indirizzo e, pertanto, privi di valore precettivo e comunque inidonei a spiegare alcun effetto lesivo nei confronti del ricorrente, ragione per cui il Collegio ritiene di dover dare continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “ l'adozione di un atto di indirizzo non si produce nessuna lesione attuale di una posizione giuridica sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso atti a contenuto generale e programmatico e, quindi, privi di effetti lesivi diretti, autonomi e immediati (cfr. Consiglio di Stato, V, 19 luglio 2018, n. 4401; anche 29 aprile 2019, n. 2731). Tale conclusione risulta confermata dal costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale risulta inammissibile l'impugnazione per carenza originaria di interesse, laddove rivolta avverso un atto privo di valenza provvedimentale e, in particolare, programmatico o di indirizzo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, III, 16 agosto 2022, n. 1167; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 aprile 2019, n. 921; T.A.R. Campania, Napoli, V, 29 agosto 2019, n. 4426) ” (TAR Milano, Sez. IV, sent. n. 853 del 5 aprile 2023).
4. Per quanto detto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b), cod. proc. amm. per difetto di interesse.
5. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura interpretativa della decisione di inammissibilità del ricorso in relazione, in particolare, alla valutazione sull’effettiva portata degli atti impugnati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO