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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2952/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Filatoio n. 6 (C.F. ); nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
20/01/1975 e ivi resi-dente alla Via Vico del Filatoio n. 6 (C. F.
); nata a [...] il [...] e ivi residente C.F._2 CP_2 alla Via Nuova Detta Casoria n. 52/A (C. F. ); CodiceFiscale_3 CP_3
nata a [...] il [...] e ivi residente alla Via S. Teresa degli Scalzi n.
[...]
16 (C. F. ) tutti nella qualità di legittimi ere-di del sig. C.F._4
nato a [...] il [...] e ivi e deceduto il Persona_1
21/12/2022, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento volontario degli eredi ex art. 105 cpc, dall'avv. Rosa Alfano (Cod.Fisc.
, presso la quale elettivamente domiciliano in Pompei, Via CodiceFiscale_5
Mazzini n. 83, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 081/8500590 o pec: ; Email_1
Appellanti- CONTRO
Controparte_4
- P. IVA – Cod. Fisc. - P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_5
- Sede di NAPOLI in persona del Direttore pro-tempore, rapp.to e difeso, CP_5 giusta procura generale alle liti, in atti, conferita per atto Notaio Persona_2
,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv. CONCETTA PETRILLO - CF , elett.te domiciliato nella Avvocatura di C.F._6 CP_4
Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro ( Email_2
– Email_3
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.3677/2023 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – pubblicata in data 31/05/2023 ,non notificata, avente ad oggetto aggravamento della malattia professionale asbesto-correlata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 22.6.2021 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, esponeva : Persona_1
-di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della presso lo stabilimento sito in Castellammare di Stabia dal Controparte_6
8/01/1968 al 31/7/1996, svolgendo per quasi trenta anni, le mansioni di meccanico congegnatore e motorista a bordo delle navi;
-di essere stato esposto, per effetto dell'attività svolta, a fibre di amianto come da certificazione di esposizione rilasciata dall' CP_4
-di essersi ammalato di asbestosi polmonare e di aver presentato in data 15/10/2018 denuncia di malattia professionale all' che gli riconosceva sì la CP_4 sussistenza della malattia professionale riscontrando però “sottili calcificazione lamellare della pleura diaframmatica” con un grado di invalidità del 2% .
Ritenuto tale riconoscimento del tutto ingiusto ed inadeguato chiedeva all'adito Tribunale, previo riconoscimento della malattia professionale , l'accertamento della percentuale invalidante quantomeno superiore al 12%,con la condanna al pagamento dell'indennizzo/rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si costituiva l'Ente che resisteva con articolate argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. Nelle more del giudizio di primo grado decedeva per cui si Persona_1 costituivano gli eredi. Il Tribunale adito ,con la sentenza in epigrafe indicata , all'esito dell'espletata CTU
,condannava l' al pagamento di un indennizzo per danno biologico( CP_4 spettante al de cuius ) pari ad un grado di menomazione del Persona_1
6% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data dell'accertamento della malattia oltre interessi di legge nonché al pagamento delle spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.11.2023 deducendo :
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., insufficiente motivazione della sentenza per omessa valutazione dell'aggravamento della malattia professionale sofferta dal ricorrente, dal momento che il primo giudice aveva aderito acriticamente alle risultanze peritali, senza d'indicazione di un'adeguata e convincente motivazione, anche in merito alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica , nonostante le specifiche censure mosse all'elaborato peritale;
2)Insufficienti, contraddittorie motivazioni contenute nell'elaborato peritale e nel successivo atto di integrazione, atteso che le considerazioni espresse dal CTU di primo grado, dr. in entrambe le relazioni erano in contraddizione sia Per_3 tra di loro e sia con i documenti di causa;
che inoltre le valutazioni medico legali espresse dal primo consulente erano in netto contrasto con la relazione medico- legale di parte redatta dal Dott. (consulente dell'ANMIL), da cui Per_4 risultava , con ragionevole certezza – che il dante causa fosse affetto, prima della morte, da asbestosi polmonare e da un'insufficienza respiratoria cronica e grave e che vi era , altresì, ragionevole certezza che vi fossero complicanze prima polmonari e poi cardiache, che avevano portato di lì a poco ad un'insufficienza respiratoria cronica con sviluppo di cuore polmonare ed all'exitus nel dicembre 2022. Chiedevano , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di :accertare e dichiarare che il sig. era affetto da malattia professionale da Persona_1 asbestosi polmonare e che la stessa, comportava un'invalidità nella percentuale iniziale del 16/% a decorrere dalla domanda amministrativa (15/10/2018), per poi progressiva-mente aumentare in virtù dell'aggravamento della stessa, fino al decesso (21/12/2022), nella percentuale del 60% o della diversa misura, maggiore
o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, ma comunque superiore al 6%;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. _1
, al pagamento dei ratei di rendita pari ad una percentuale iniziale del
[...]
16% a decorrere dal-la domanda amministrativa (15/10/2018) per poi progressivamente aumentare in virtù dell'aggravamento della malattia fino al decesso (21/12/2022) nella percentuale del 60%, o della diversa misura, maggiore
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. _1
, al pagamento dei ratei dell'indennizzo per danno biologico qualora
[...]
l'invalidità accertata fosse inferiore al 15%, e superiore al 6% dalla domanda amministrativa fino al decesso;
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_4 pagamento, in favore dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. , dei Persona_1 ratei di rendita pari ad una percentuale iniziale del 16% a decorrere dalla domanda amministrativa (15/10/2018), per poi progressivamente aumentare in virtù dell'aggravamento della ma-lattia fino al decesso (21/12/2022), nella percentuale del 60% di invalidità o della diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa o dei ratei dell'indennizzo per danno biologico, qualora l'invalidità accertata fosse inferiore al 15%, e superiore al 6%, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, dal dovuto pagamento all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_4 spese e competenze di giudizio, oltre il rimborso del contributo unificato versato, del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che rilevava la CP_4 correttezza della decisione impugnata , instando per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia può essere validamente decisa sulla scorta dei dati risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, a mezzo del CTU dott. ,il quale ha compiuto un attento ed accurato esame Per_5 della documentazione sanitaria versata in atti nonchè tenuto conto delle indagini peritali espletate nel corso del giudizio di primo grado nonché dei rilievi e delle osservazioni delle parti. L'ausiliare nominato dalla Corte ha innanzitutto escluso , in accordo con quanto indicato dal CTU di prime cure , che vi fosse evidenza documentale di “cuore polmonare cronico”. Con dovizia di rilievi e competenze tecniche ha ,quindi ,accertato che
“L'assicurato presentava un quadro clinico delineabile quale: Persona_1 Presenza di minute placchette pleuriche prevalenti a sinistra e rare micronodulazioni parenchimali in portatore di enfisema polmonare segmentario in assenza di coinvolgimento dell'interstizio polmonare L'espressione nosografica sopra delineata solo limitatamente alle modeste
“placchette pleuriche” e alle “micronodulazioni parenchimnalo” è da considerare ascrivile con l'attività cui l'assicurato in esame è stato addetto per alcuni anni e conseguente esposizione al rischio amianto. Si tratta di un quadro clinico a tipo ispessimento pleurico che rappresenta oggi la più frequente e spesso la unica alterazione documentabile in soggetti esposti all'asbesto. Le placche pleuriche, insieme all'ispessimento pleurico diffuso e alle atelettasie rotonde, rappresentano le cosiddette pleuropatie benigne da amianto, per lo più asintomatiche.1 Le placche pleuriche (pleural plaques) interessano esclusivamente la pleura parietale (diaframmatica compresa), sono di norma multiple, bilaterali, talvolta simmetriche, hanno estensione e spessore variabili, risparmiano apici e seni costofrenici e possono calcificare. Per quanto specificamente attiene al rapporto tra esposizione all'asbesto e placche pleuriche è unanimemente riconosciuto che detta patologia è strettamente correlata all'inquinante ambientale. Basterà ricordare che studi molto recenti confermano in maniera inconfutabile che le indagini radiografiche sono quelle più sensibili ad individuare segni precoci di malattia e che, un segno radiografico tipico dell'esposizione all'asbesto, è la placca pleurica (cfr. Mizzell e coll. Antemortem diagnosis of asbestosis by screening chest radiograph correlated with postmortem histologic features of asbestosis: a study of 273 cases. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2009, 4:14). Pertanto, nel caso di specie, il rilievo di ispessimenti pleurici e la coesistenza di
“rare micronodulazioni fibrose” consente di ascrivere all'allegata esposizione lavorativa all'amianto dette patologie “. L'ausiliare officiato dal Collegio in punto di quantificazione , tenuto conto dei riferimenti tabellari di legge (D.M. 12.7.00),ha accertato che “ la patologia ascrivibile all'amianto nel caso dell'assicurato è riconducibile al Persona_1 codice 331 (danno anatomico a tipo: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) valutazione 5% (lesioni di modesta entità morfo- volumetrica) al codice 332 (Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione) Valutazione 2% a motivo della esiguità e scarsa rappresentazione endo- parenchimale delle stesse Ha quindi concluso per il riconoscimento di una percentuale di danno biologico complessivo del 6% (sei per cento) ,così come accertato in primo grado. Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono esaurienti , persuasive e coerenti con la documentazione clinica in atti nonché redatte secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto, assorbita ogni ulteriore doglianza . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante ( che nelle conclusioni dell'atto di appello ha dichiarato, ai fini dell'esonero, di avere un reddito familiare superiore ai limiti previsti dalla legge ) e si liquidano come da successivo dispositivo . Le spese di CTU vengono poste in solido a carico dell' e di parte appellante CP_4
e si liquidano come da separato decreto.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese CP_4 del grado che liquida in complessivi euro 2.600,00 oltre iva e cpa se dovuti ;
3-pone le spese di CTU , liquidate con separato decreto, in solido a carico dell' e di parte appellante. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2952/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
Filatoio n. 6 (C.F. ); nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
20/01/1975 e ivi resi-dente alla Via Vico del Filatoio n. 6 (C. F.
); nata a [...] il [...] e ivi residente C.F._2 CP_2 alla Via Nuova Detta Casoria n. 52/A (C. F. ); CodiceFiscale_3 CP_3
nata a [...] il [...] e ivi residente alla Via S. Teresa degli Scalzi n.
[...]
16 (C. F. ) tutti nella qualità di legittimi ere-di del sig. C.F._4
nato a [...] il [...] e ivi e deceduto il Persona_1
21/12/2022, rappresentati e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di intervento volontario degli eredi ex art. 105 cpc, dall'avv. Rosa Alfano (Cod.Fisc.
, presso la quale elettivamente domiciliano in Pompei, Via CodiceFiscale_5
Mazzini n. 83, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al numero 081/8500590 o pec: ; Email_1
Appellanti- CONTRO
Controparte_4
- P. IVA – Cod. Fisc. - P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_5
- Sede di NAPOLI in persona del Direttore pro-tempore, rapp.to e difeso, CP_5 giusta procura generale alle liti, in atti, conferita per atto Notaio Persona_2
,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv. CONCETTA PETRILLO - CF , elett.te domiciliato nella Avvocatura di C.F._6 CP_4
Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. S. Lazzaro ( Email_2
– Email_3
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.3677/2023 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro – pubblicata in data 31/05/2023 ,non notificata, avente ad oggetto aggravamento della malattia professionale asbesto-correlata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il 22.6.2021 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, esponeva : Persona_1
-di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della presso lo stabilimento sito in Castellammare di Stabia dal Controparte_6
8/01/1968 al 31/7/1996, svolgendo per quasi trenta anni, le mansioni di meccanico congegnatore e motorista a bordo delle navi;
-di essere stato esposto, per effetto dell'attività svolta, a fibre di amianto come da certificazione di esposizione rilasciata dall' CP_4
-di essersi ammalato di asbestosi polmonare e di aver presentato in data 15/10/2018 denuncia di malattia professionale all' che gli riconosceva sì la CP_4 sussistenza della malattia professionale riscontrando però “sottili calcificazione lamellare della pleura diaframmatica” con un grado di invalidità del 2% .
Ritenuto tale riconoscimento del tutto ingiusto ed inadeguato chiedeva all'adito Tribunale, previo riconoscimento della malattia professionale , l'accertamento della percentuale invalidante quantomeno superiore al 12%,con la condanna al pagamento dell'indennizzo/rendita con decorrenza dalla domanda amministrativa. Si costituiva l'Ente che resisteva con articolate argomentazioni chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte. Nelle more del giudizio di primo grado decedeva per cui si Persona_1 costituivano gli eredi. Il Tribunale adito ,con la sentenza in epigrafe indicata , all'esito dell'espletata CTU
,condannava l' al pagamento di un indennizzo per danno biologico( CP_4 spettante al de cuius ) pari ad un grado di menomazione del Persona_1
6% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato alla data dell'accertamento della malattia oltre interessi di legge nonché al pagamento delle spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 30.11.2023 deducendo :
1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., insufficiente motivazione della sentenza per omessa valutazione dell'aggravamento della malattia professionale sofferta dal ricorrente, dal momento che il primo giudice aveva aderito acriticamente alle risultanze peritali, senza d'indicazione di un'adeguata e convincente motivazione, anche in merito alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica , nonostante le specifiche censure mosse all'elaborato peritale;
2)Insufficienti, contraddittorie motivazioni contenute nell'elaborato peritale e nel successivo atto di integrazione, atteso che le considerazioni espresse dal CTU di primo grado, dr. in entrambe le relazioni erano in contraddizione sia Per_3 tra di loro e sia con i documenti di causa;
che inoltre le valutazioni medico legali espresse dal primo consulente erano in netto contrasto con la relazione medico- legale di parte redatta dal Dott. (consulente dell'ANMIL), da cui Per_4 risultava , con ragionevole certezza – che il dante causa fosse affetto, prima della morte, da asbestosi polmonare e da un'insufficienza respiratoria cronica e grave e che vi era , altresì, ragionevole certezza che vi fossero complicanze prima polmonari e poi cardiache, che avevano portato di lì a poco ad un'insufficienza respiratoria cronica con sviluppo di cuore polmonare ed all'exitus nel dicembre 2022. Chiedevano , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza di :accertare e dichiarare che il sig. era affetto da malattia professionale da Persona_1 asbestosi polmonare e che la stessa, comportava un'invalidità nella percentuale iniziale del 16/% a decorrere dalla domanda amministrativa (15/10/2018), per poi progressiva-mente aumentare in virtù dell'aggravamento della stessa, fino al decesso (21/12/2022), nella percentuale del 60% o della diversa misura, maggiore
o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa, ma comunque superiore al 6%;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. _1
, al pagamento dei ratei di rendita pari ad una percentuale iniziale del
[...]
16% a decorrere dal-la domanda amministrativa (15/10/2018) per poi progressivamente aumentare in virtù dell'aggravamento della malattia fino al decesso (21/12/2022) nella percentuale del 60%, o della diversa misura, maggiore
o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;
- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. _1
, al pagamento dei ratei dell'indennizzo per danno biologico qualora
[...]
l'invalidità accertata fosse inferiore al 15%, e superiore al 6% dalla domanda amministrativa fino al decesso;
- per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al CP_4 pagamento, in favore dei ricorrenti, eredi legittimi del sig. , dei Persona_1 ratei di rendita pari ad una percentuale iniziale del 16% a decorrere dalla domanda amministrativa (15/10/2018), per poi progressivamente aumentare in virtù dell'aggravamento della ma-lattia fino al decesso (21/12/2022), nella percentuale del 60% di invalidità o della diversa misura maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa o dei ratei dell'indennizzo per danno biologico, qualora l'invalidità accertata fosse inferiore al 15%, e superiore al 6%, il tutto oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria, dal dovuto pagamento all'effettivo soddisfo;
- condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_4 spese e competenze di giudizio, oltre il rimborso del contributo unificato versato, del presente grado, con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva l' che rilevava la CP_4 correttezza della decisione impugnata , instando per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. Indi, ammessa ed espletata nuova Ctu , il procedimento era definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, acquisito l'elaborato peritale , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni di seguito esposte.
La presente controversia può essere validamente decisa sulla scorta dei dati risultanti dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, a mezzo del CTU dott. ,il quale ha compiuto un attento ed accurato esame Per_5 della documentazione sanitaria versata in atti nonchè tenuto conto delle indagini peritali espletate nel corso del giudizio di primo grado nonché dei rilievi e delle osservazioni delle parti. L'ausiliare nominato dalla Corte ha innanzitutto escluso , in accordo con quanto indicato dal CTU di prime cure , che vi fosse evidenza documentale di “cuore polmonare cronico”. Con dovizia di rilievi e competenze tecniche ha ,quindi ,accertato che
“L'assicurato presentava un quadro clinico delineabile quale: Persona_1 Presenza di minute placchette pleuriche prevalenti a sinistra e rare micronodulazioni parenchimali in portatore di enfisema polmonare segmentario in assenza di coinvolgimento dell'interstizio polmonare L'espressione nosografica sopra delineata solo limitatamente alle modeste
“placchette pleuriche” e alle “micronodulazioni parenchimnalo” è da considerare ascrivile con l'attività cui l'assicurato in esame è stato addetto per alcuni anni e conseguente esposizione al rischio amianto. Si tratta di un quadro clinico a tipo ispessimento pleurico che rappresenta oggi la più frequente e spesso la unica alterazione documentabile in soggetti esposti all'asbesto. Le placche pleuriche, insieme all'ispessimento pleurico diffuso e alle atelettasie rotonde, rappresentano le cosiddette pleuropatie benigne da amianto, per lo più asintomatiche.1 Le placche pleuriche (pleural plaques) interessano esclusivamente la pleura parietale (diaframmatica compresa), sono di norma multiple, bilaterali, talvolta simmetriche, hanno estensione e spessore variabili, risparmiano apici e seni costofrenici e possono calcificare. Per quanto specificamente attiene al rapporto tra esposizione all'asbesto e placche pleuriche è unanimemente riconosciuto che detta patologia è strettamente correlata all'inquinante ambientale. Basterà ricordare che studi molto recenti confermano in maniera inconfutabile che le indagini radiografiche sono quelle più sensibili ad individuare segni precoci di malattia e che, un segno radiografico tipico dell'esposizione all'asbesto, è la placca pleurica (cfr. Mizzell e coll. Antemortem diagnosis of asbestosis by screening chest radiograph correlated with postmortem histologic features of asbestosis: a study of 273 cases. Journal of Occupational Medicine and Toxicology 2009, 4:14). Pertanto, nel caso di specie, il rilievo di ispessimenti pleurici e la coesistenza di
“rare micronodulazioni fibrose” consente di ascrivere all'allegata esposizione lavorativa all'amianto dette patologie “. L'ausiliare officiato dal Collegio in punto di quantificazione , tenuto conto dei riferimenti tabellari di legge (D.M. 12.7.00),ha accertato che “ la patologia ascrivibile all'amianto nel caso dell'assicurato è riconducibile al Persona_1 codice 331 (danno anatomico a tipo: placche pleuriche in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) valutazione 5% (lesioni di modesta entità morfo- volumetrica) al codice 332 (Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione) Valutazione 2% a motivo della esiguità e scarsa rappresentazione endo- parenchimale delle stesse Ha quindi concluso per il riconoscimento di una percentuale di danno biologico complessivo del 6% (sei per cento) ,così come accertato in primo grado. Le conclusioni cui è giunto il CTU appaiono esaurienti , persuasive e coerenti con la documentazione clinica in atti nonché redatte secondo ineccepibili valutazioni tecniche. Non sussistendo ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato dalla Corte , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, il gravame va respinto, assorbita ogni ulteriore doglianza . Le spese del grado seguono la soccombenza a carico di parte appellante ( che nelle conclusioni dell'atto di appello ha dichiarato, ai fini dell'esonero, di avere un reddito familiare superiore ai limiti previsti dalla legge ) e si liquidano come da successivo dispositivo . Le spese di CTU vengono poste in solido a carico dell' e di parte appellante CP_4
e si liquidano come da separato decreto.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e , per l'effetto , conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante alla refusione , in favore dell' , delle spese CP_4 del grado che liquida in complessivi euro 2.600,00 oltre iva e cpa se dovuti ;
3-pone le spese di CTU , liquidate con separato decreto, in solido a carico dell' e di parte appellante. CP_4
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.