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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n°683/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Rita Anna De Falco -Giudice ausil. rel. estensore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello, avverso la sentenza n. 2950/19 pubblicata il
05/11/2019 emessa dal Tribunale Napoli Nord, II sez.civ. iscritta al n. 683
R.G. dell'anno2020, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
( ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Antonella Di Leo ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti (RI), alla Via F.lli
Sebastiani n. 181, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 14.12.2023.
-Appellante-
E
con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa Controparte_1
n. 14 (c.f. e p.iva R.E.A. n. TV-364135, Società P.IVA_1 P.IVA_2
iscritta all'Albo delle Imprese n. 1.00021, soggetta all'attività di CP_2 direzione e coordinamento dell'Azionista ed CP_3 Controparte_4
appartenente al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi CP_1
assicurativi), in persona dei suoi legali rapp.ti dott. Controparte_5
amministratore delegato e dott. , direttore generale, rapp.ta e Controparte_6
difesa in virtù di procura Notaio del 18.12.2014 rep. N. Persona_1
186905 racc. 30367, dall'avv. Antonio Vinciguerra
( ), con il quale domicilia in Napoli presso l'avv. C.F._3
Dario Cimmino, via A. D'Isernia,38,indicando per le comunicazioni la PEC:
Email_1
-Appellata-
E
, residente in [...]di Napoli al C.so Mediterraneo n. 10, CP_7
( ), e , residente in [...]di CodiceFiscale_4 Controparte_8
Napoli al C.so Mediterraneo n. 10, (C.F. ). C.F._5
-Appellati contumaci-
Conclusioni:
Per gli appellanti: “Dichiarare l'ammissibilità dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro de quo a carico dei sigg.ri e condannare in CP_7 Controparte_8
solido con la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. e Controparte_9
quantificati complessivamente in €. 112.640,59 a cui andrà decurtato
l'importo del 50% eventualmente già corrisposto dalla compagnia pag. 2/14 assicuratrice ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta secondo giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione;
2) condannare le parti appellate in solido e/o alternativamente con il sig. al pagamento CP_10
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese del presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore anicipatario.
Per l'appellata “ … a) dichiarare Controparte_11
l'inammissibilità dell'appello; b) in ogni caso, rigettare l'appello siccome infondato in diritto ed in fatto;
c) vinte le spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione, ritualmente notificata, , Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_8
e , nonché le al fine di ottenere
[...] CP_7 Controparte_1
il risarcimento dei danni, per le lesioni riportate nella misura di € 112.640,59, ovvero di quella diversa somma che il giudice vorrà liquidare ritenuta secondo giustizia, a seguito di un incidente verificatosi in data 09/08/2010 alle ore 23:15 in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia allorquando mentre si trovava alla guida del motociclo tipo Honda Chiocciola tg. CF95998 veniva investito da un veicolo tipo Peugeot 307 tg. CN942RG.
La si costituiva in giudizio, contestando il fondamento Controparte_1
della domanda attrice, chiedendone il rigetto. Instaurato il contraddittorio, ed espletata la fase istruttoria, con l'escussione dei testi, e la Ctu medico- legale, all'esito della quale, all'udienza del 24/06/2019 la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
2. LA SENTENZA IMPUGNATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
pag. 3/14 Il Tribunale Napoli Nord, con sentenza n. 2950/2019 depositata in data
05.11.2019, sulla domanda di risarcimento danni spigata da
[...]
così provvedeva: Parte_1
“1)in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella misura del 50% ciascuno;
2) condannava per l'effetto, i convenuti
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_7
e al pagamento, in solido tra loro, a titolo di
[...] Controparte_8
risarcimento del danno, la somma complessiva di €. 28.225,30 in favore di
(già decurtata della quota del 50%, pari alla dichiarata Parte_1
corresponsabilità individuata in capo alla parte attrice, oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo per come in motivazione;
3) compensava nella misura della metà le spese di lite del grado tra le parti, contestualmente condannando i convenuti in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e al CP_7 Controparte_8
pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, Parte_1
, della residua metà delle spese di lite, che liquidava (già decurtate
[...]
della metà compensata) in complessivi €. 1.900,00, di cui € 400,00 per spese, ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Petteruti Gianluca;
4)poneva le spese della Ctu come da decreto di liquidazione, nella misura del 50% a carico delle parti in causa (attore e convenuti).
La sentenza detta, veniva impugnata con appello notificato il 24.02.2020, dal
, che lamentandosi sostanzialmente della Parte_1
pronuncia di corresponsabilità a suo carico, chiedeva dunque la riforma pag. 4/14 parziale della decisione gravata, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria. Vinte le spese del grado.Incardinatosi il giudizio di appello si costituiva la società contestando l'appello eccepiva, Controparte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità dello stesso;
vinte le spese del grado.
Nella susseguente fase, con ordinanza di codesta Corte del 6 luglio 2020, veniva ordinata la rinnovazione dell'appello nei confronti di CP_7
e di e l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e la causa Controparte_8
veniva rinviata per il prosieguo.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni, all'udienza del
30/09/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg.ri e, CP_7
, atteso che, l'atto di appello è stato ritualmente notificato, Controparte_8
e non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che, in punto di diritto, priva di fondamento risulta essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata Società, ai sensi dell'art.342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del
D.L. n.83/2012 convertito in L. n.143/2012, in quanto, i motivi di appello risultano sufficientemente specifici, risultando chiaramente indicate le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste alla pag. 5/14 ricostruzione del fatto del primo giudice, e l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; 8845/2017). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte è intervenuta più volte, al fine di chiarire i limiti sull'ammissibilità dell'appello, e da ultimo le SS.UU. con sentenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato, che “gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado “
(ved. anche Cass. civ. n. 21401 del 26 luglio 2021; e per ultima Cass. Civ.
n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'appello in esame, così come formulato, consente senza dubbio di individuare i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado.
Sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata sempre dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pag. 6/14 pervenire ad una definizione del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.3, sent. n. 10422 del 15.04.2019).
Detto ciò, l'appello proposto da , risulta Parte_1 Parte_1
ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, ma non merita considerazione per come infra.
2. Per ragioni di opportunità, in primis va esaminata l'eccezione sollevata dalla , di inammissibilità dell'appello, per averlo Controparte_12
proposto oltre i 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado.
L'appellata società sostiene che, la sentenza impugnata pubblicata in data
05/11/2019 e, notificata in data 14/01/2020 a mezzo pec al procuratore del sig. ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 co. I e 285 Parte_1
c.p.c., mentre l'appello è stato notificato a mezzo pec al procuratore della società appellata in data 24/02/2020, oltre il termine dei Controparte_1
30 gg. previsti per legge.
Sul punto si osserva che, per giurisprudenza consolidata dalla Suprema
Corte, la notifica della sentenza deve essere effettata anche alle parti contumaci affinché il termine breve per l'impugnazione decorra.
pag. 7/14 Secondo l'art. 292, ultimo comma, del C.p.c., la notifica deve essere fatta personalmente al contumace per rendere operante la decorrenza del termine breve per l'impugnazione (art.325 e 326 C.p.c). Tale principio va recepito da codesto Collegio, il quale ribadisce che: “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (
e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che, lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., per far scattare il termine breve per impugnare, per tutte ved. ( Cass. Civ. del 5.12. 2018, n. 31516; Cass. Civ. 14.03.2013, n.
6571).”
L'eccezione detta, va rigettata.
3.Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito, ovverosia i motivi dell'appello; l'odierno appellante sostanzialmente lamenta con il primo e secondo motivo di censura che, il Tribunale abbia errato nel dichiarare la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, omettendo la valutazione documentale in atti. In particolare, sostiene l'appellante, che il primo giudice abbia interpretato in modo del tutto arbitrario ed erroneo sia il rapporto dei Carabinieri di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro, sia le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg. ri e . Testimone_1 Testimone_2
I motivi possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi tra loro.
Sostanzialmente, l'appellante si duole del fatto che, il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, pervenendo ad una sentenza errata ed iniqua.
pag. 8/14 La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda che, il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dal teste escusso, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità del teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni, che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza rispetto alle altre emergenze istruttorie (quale il comportamento tenuto dallo stesso appellante, il quale ha contribuito a causare le lesioni subite, aggravandole notevolmente).
Premesso che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità
e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una o più prove, dovendosi ritenere che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014 e Cass. n.
13054/2014), osserva la Corte che coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente pag. 9/14 motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Prima di passare all'esame delle risultanze probatorie, ai fini della verifica, in particolare, dell'operato dal giudice di prime cure, giova premettere che il Tribunale, correttamente ha inquadrato la fattispecie nel disposto normativo dell'art. 2054 c.c. 2°, con pronuncia condivisa da questa
Corte.
Si osserva che, il Tribunale ha esaminato sia il rapporto dei C.C. di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro, sia le dichiarazioni del teste Tes_1
e della teste .
[...] Testimone_2
Difatti dal testimoniale emerge che:“ non fu il veicolo Peugeot ad attingere in modo diretto e frontale il veicolo sul quale viaggiava l'odierno appellante, quanto piuttosto che quest'ultimo, pur trovandosi di fronte il veicolo innanzi detto, non riuscì ad evitare l'impatto con lo stesso, andandosi a scontrare con la parte anteriore laterale destra del detto veicolo”.
Passando al rapporto dei Carabinieri di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro si legge la seguente dinamica del sinistro : “il conducente del veicolo
A (Peugeot) mentre percorreva il Corso Italia del Comune di Mugnano di
Napoli proveniente da Marano di Napoli, giunto all'altezza dell'ingresso del distributore di carburante Q8 sito sulla sua sinistra, non vedeva sopraggiungere sulla corsia opposta il motociclo (veicolo B) tagliandogli la strada. L'impatto era violentissimo e avveniva sull'anteriore destro dell'autovettura, le due persone a bordo del veicolo B a causa della forte velocità venivano catapultati cadendo rovinosamente sull'asfalto sulla parte sinistra dell'autovettura, prima però il passeggero del motociclo di sesso femminile sfondava il parabrezza del veicolo A, infatti su di esso vi erano ciocche di capelli (cfr. rapporto dei C.C. di Giugliano all. agli atti)”.
pag. 10/14 Si evidenzia, che i testi escussi pur confermando la dinamica esposta nel libello introduttivo, non hanno però fornito alcun elemento che potesse confermare una responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot e quindi inficiare in qualche modo le affermazioni contenute nella dinamica stilata nel Rapporto dai Carabinieri di Giugliano.
Né può sottovalutarsi la circostanza che, sul velocipede, abilitato al trasporto del solo conducente, viaggiassero due persone.
Il trasporto anomalo, infatti, diminuendo le capacità di frenata ed alterando il normale equilibrio del veicolo a due ruote, non può non aver avuto una determinante incidenza causale sul sinistro e sulle conseguenze, laddove la maggiore stabilità ed agilità del ciclomotore, in condizioni di normale circolazione, avrebbero sicuramente consentito al Del Giudice di adottare quelle usuali manovre di emergenze (deviazione di traiettoria, frenata) che il caso necessitava.
La gravità delle lesioni riportate dal ed il particolare del Parte_1
parabrezza sfondato a seguito del forte impatto del motociclo non poteva che confermare invece l'elevata velocità tenuta dall'odierno appellante. Difatti lo stesso non tenne una condotta di guida irreprensibile, in particolare non pare rispettato il precetto di cui all'art. 141 c.d.s., che fa obbligo di “regolare la velocità…..in prossimità delle intersezioni, né le norme di comune prudenza. Ed invero - premesso che la velocità deve essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, quindi sia alle caratteristiche del mezzo guidato che alle condizioni della strada, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. n.3542/2013) - non assume rilievo il mancato riscontro del superamento del limite di velocità, e/o il mancato accertamento specifico della velocità tenuta dal (comunque Parte_1
pag. 11/14 sicuramente non moderata considerato che la moto riportava notevoli danni
), per cui il , avrebbe dovuto, notare l'auto e tentare una manovra Parte_1
di emergenza per evitare l'impatto, qualora la sua andatura fosse stata prudenziale.
In conclusione, nella descritta situazione, deve essere affermato che il sinistro in controversia è stato causato da pari e concorrente responsabilità dei due conducenti.
Si osserva che, il primo giudice non ha posto alla base della decisione sfavorevole all'istante le sole propalazioni testimoniali, ma l'intero compendio probatorio offerto dalle parti.
Si ribadisce che la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art.2054 co 2 c.c. cit., deve trovare quindi applicazione nel caso in esame, laddove le risultanze probatorie non hanno permesso concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento (v. Cass. 26 giugno 2015 n. 13216; Cass. civ. sez. III, sentenza
9/12/2010 n. 24860).
Al riguardo giova richiamare la costante giurisprudenza di legittimità: “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che, l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sez.III, n.15146/2024;
Cass.civ .n.5671/2000)”.
I motivi di impugnazione risultano infondati.
4. DECISIONE DELLA CORTE
pag. 12/14 La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da , con la Parte_1
condanna dello stesso, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del Controparte_12
presente grado, che si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €. 52.001 a
260.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma
17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dal iudice;
Parte_1
b) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
Società che liquida, in complessivi €. 9.991,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% , iva e cpa come per legge;
c) Nulla per le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra l'appellante e appellati contumaci.
pag. 13/14 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
pag. 14/14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Antonio Quaranta - Presidente -
- dr. Maria Rosaria Pupo - Consigliere -
- dr. Rita Anna De Falco -Giudice ausil. rel. estensore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello, avverso la sentenza n. 2950/19 pubblicata il
05/11/2019 emessa dal Tribunale Napoli Nord, II sez.civ. iscritta al n. 683
R.G. dell'anno2020, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
( ), rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Antonella Di Leo ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rieti (RI), alla Via F.lli
Sebastiani n. 181, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 14.12.2023.
-Appellante-
E
con sede legale in Mogliano Veneto via Marocchesa Controparte_1
n. 14 (c.f. e p.iva R.E.A. n. TV-364135, Società P.IVA_1 P.IVA_2
iscritta all'Albo delle Imprese n. 1.00021, soggetta all'attività di CP_2 direzione e coordinamento dell'Azionista ed CP_3 Controparte_4
appartenente al gruppo iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi CP_1
assicurativi), in persona dei suoi legali rapp.ti dott. Controparte_5
amministratore delegato e dott. , direttore generale, rapp.ta e Controparte_6
difesa in virtù di procura Notaio del 18.12.2014 rep. N. Persona_1
186905 racc. 30367, dall'avv. Antonio Vinciguerra
( ), con il quale domicilia in Napoli presso l'avv. C.F._3
Dario Cimmino, via A. D'Isernia,38,indicando per le comunicazioni la PEC:
Email_1
-Appellata-
E
, residente in [...]di Napoli al C.so Mediterraneo n. 10, CP_7
( ), e , residente in [...]di CodiceFiscale_4 Controparte_8
Napoli al C.so Mediterraneo n. 10, (C.F. ). C.F._5
-Appellati contumaci-
Conclusioni:
Per gli appellanti: “Dichiarare l'ammissibilità dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza così provvedere: 1) in parziale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei dedotti motivi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro de quo a carico dei sigg.ri e condannare in CP_7 Controparte_8
solido con la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. e Controparte_9
quantificati complessivamente in €. 112.640,59 a cui andrà decurtato
l'importo del 50% eventualmente già corrisposto dalla compagnia pag. 2/14 assicuratrice ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta secondo giustizia maggiorata di interessi e rivalutazione;
2) condannare le parti appellate in solido e/o alternativamente con il sig. al pagamento CP_10
delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione delle spese del presente grado di giudizio al sottoscritto procuratore anicipatario.
Per l'appellata “ … a) dichiarare Controparte_11
l'inammissibilità dell'appello; b) in ogni caso, rigettare l'appello siccome infondato in diritto ed in fatto;
c) vinte le spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con citazione, ritualmente notificata, , Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, CP_8
e , nonché le al fine di ottenere
[...] CP_7 Controparte_1
il risarcimento dei danni, per le lesioni riportate nella misura di € 112.640,59, ovvero di quella diversa somma che il giudice vorrà liquidare ritenuta secondo giustizia, a seguito di un incidente verificatosi in data 09/08/2010 alle ore 23:15 in Mugnano di Napoli (NA) al Corso Italia allorquando mentre si trovava alla guida del motociclo tipo Honda Chiocciola tg. CF95998 veniva investito da un veicolo tipo Peugeot 307 tg. CN942RG.
La si costituiva in giudizio, contestando il fondamento Controparte_1
della domanda attrice, chiedendone il rigetto. Instaurato il contraddittorio, ed espletata la fase istruttoria, con l'escussione dei testi, e la Ctu medico- legale, all'esito della quale, all'udienza del 24/06/2019 la causa veniva introitata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 C.p.c.
2. LA SENTENZA IMPUGNATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO.
pag. 3/14 Il Tribunale Napoli Nord, con sentenza n. 2950/2019 depositata in data
05.11.2019, sulla domanda di risarcimento danni spigata da
[...]
così provvedeva: Parte_1
“1)in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava la concorrente responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nella misura del 50% ciascuno;
2) condannava per l'effetto, i convenuti
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 CP_7
e al pagamento, in solido tra loro, a titolo di
[...] Controparte_8
risarcimento del danno, la somma complessiva di €. 28.225,30 in favore di
(già decurtata della quota del 50%, pari alla dichiarata Parte_1
corresponsabilità individuata in capo alla parte attrice, oltre agli interessi, al tasso e secondo le modalità di calcolo per come in motivazione;
3) compensava nella misura della metà le spese di lite del grado tra le parti, contestualmente condannando i convenuti in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., e al CP_7 Controparte_8
pagamento, in solido tra loro, in favore di parte attrice, Parte_1
, della residua metà delle spese di lite, che liquidava (già decurtate
[...]
della metà compensata) in complessivi €. 1.900,00, di cui € 400,00 per spese, ed € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Petteruti Gianluca;
4)poneva le spese della Ctu come da decreto di liquidazione, nella misura del 50% a carico delle parti in causa (attore e convenuti).
La sentenza detta, veniva impugnata con appello notificato il 24.02.2020, dal
, che lamentandosi sostanzialmente della Parte_1
pronuncia di corresponsabilità a suo carico, chiedeva dunque la riforma pag. 4/14 parziale della decisione gravata, con accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria. Vinte le spese del grado.Incardinatosi il giudizio di appello si costituiva la società contestando l'appello eccepiva, Controparte_1
l'improcedibilità e l'inammissibilità dello stesso;
vinte le spese del grado.
Nella susseguente fase, con ordinanza di codesta Corte del 6 luglio 2020, veniva ordinata la rinnovazione dell'appello nei confronti di CP_7
e di e l'acquisizione del fascicolo di primo grado, e la causa Controparte_8
veniva rinviata per il prosieguo.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, dopo alcuni rinvii, previo mutamento del relatore, e, precisate le conclusioni, all'udienza del
30/09/2024, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter del C.p.c. e, comunicata in pari data la causa veniva trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 C.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei sigg.ri e, CP_7
, atteso che, l'atto di appello è stato ritualmente notificato, Controparte_8
e non hanno inteso costituirsi nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare è opportuno precisare che, in punto di diritto, priva di fondamento risulta essere l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata Società, ai sensi dell'art.342 c.p.c., come modificato dall'art.54 del
D.L. n.83/2012 convertito in L. n.143/2012, in quanto, i motivi di appello risultano sufficientemente specifici, risultando chiaramente indicate le parti del provvedimento che si intendono appellare, le modifiche richieste alla pag. 5/14 ricostruzione del fatto del primo giudice, e l'indicazione delle circostanze, da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza, ai fini della decisione impugnata (ved. Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; 8845/2017). Si osserva, inoltre, che la Suprema Corte è intervenuta più volte, al fine di chiarire i limiti sull'ammissibilità dell'appello, e da ultimo le SS.UU. con sentenza del 16/11/2017 n. 27199 hanno precisato, che “gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012,n.83, convertito, con modificazioni, legge 7 agosto 2012,n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolante- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione, da contrapporre a quella di primo grado “
(ved. anche Cass. civ. n. 21401 del 26 luglio 2021; e per ultima Cass. Civ.
n. 3929 del 9 febbraio 2023 sul principio di specificità dei motivi di appello).
L'appello in esame, così come formulato, consente senza dubbio di individuare i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado.
Sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., auspicata sempre dalla parte appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pag. 6/14 pervenire ad una definizione del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio, secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (cfr. Cass. civ., Sez.3, sent. n. 10422 del 15.04.2019).
Detto ciò, l'appello proposto da , risulta Parte_1 Parte_1
ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 342 c.p.c. così come novellato dall'art. 54 D.L. n. 83/2012, ma non merita considerazione per come infra.
2. Per ragioni di opportunità, in primis va esaminata l'eccezione sollevata dalla , di inammissibilità dell'appello, per averlo Controparte_12
proposto oltre i 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado.
L'appellata società sostiene che, la sentenza impugnata pubblicata in data
05/11/2019 e, notificata in data 14/01/2020 a mezzo pec al procuratore del sig. ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 co. I e 285 Parte_1
c.p.c., mentre l'appello è stato notificato a mezzo pec al procuratore della società appellata in data 24/02/2020, oltre il termine dei Controparte_1
30 gg. previsti per legge.
Sul punto si osserva che, per giurisprudenza consolidata dalla Suprema
Corte, la notifica della sentenza deve essere effettata anche alle parti contumaci affinché il termine breve per l'impugnazione decorra.
pag. 7/14 Secondo l'art. 292, ultimo comma, del C.p.c., la notifica deve essere fatta personalmente al contumace per rendere operante la decorrenza del termine breve per l'impugnazione (art.325 e 326 C.p.c). Tale principio va recepito da codesto Collegio, il quale ribadisce che: “nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata (
e perfino ancorché erroneamente dichiarata), la sentenza che, lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., per far scattare il termine breve per impugnare, per tutte ved. ( Cass. Civ. del 5.12. 2018, n. 31516; Cass. Civ. 14.03.2013, n.
6571).”
L'eccezione detta, va rigettata.
3.Tanto premesso, si passa ad esaminare il merito, ovverosia i motivi dell'appello; l'odierno appellante sostanzialmente lamenta con il primo e secondo motivo di censura che, il Tribunale abbia errato nel dichiarare la pari responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, omettendo la valutazione documentale in atti. In particolare, sostiene l'appellante, che il primo giudice abbia interpretato in modo del tutto arbitrario ed erroneo sia il rapporto dei Carabinieri di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro, sia le dichiarazioni testimoniali rese dai sigg. ri e . Testimone_1 Testimone_2
I motivi possono essere esaminati unitamente essendo strettamente connessi tra loro.
Sostanzialmente, l'appellante si duole del fatto che, il primo giudice ha erroneamente valutato le risultanze di alcuni elementi probatori raccolti, pervenendo ad una sentenza errata ed iniqua.
pag. 8/14 La Corte ritiene che, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice (ex artt. 115 e 116 cpc), il Tribunale ha correttamente valutato tutti gli elementi raccolti durante lo svolgimento del processo, volti a dimostrare l'esistenza del fatto dichiarato dalle parti. In particolare, si ricorda che, il giudice, nel caso sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dal teste escusso, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità del teste in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni, che lo hanno portato a ritenere attendibile una testimonianza rispetto alle altre emergenze istruttorie (quale il comportamento tenuto dallo stesso appellante, il quale ha contribuito a causare le lesioni subite, aggravandole notevolmente).
Premesso che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità
e la concludenza, di scegliere quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere la rilevanza di una o più prove, dovendosi ritenere che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare, specificamente, che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (Cass. n. 13485/2014 e Cass. n.
13054/2014), osserva la Corte che coerentemente con quanto si evince dal combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., il giudice di prime cure ha valutato gli elementi ritenuti necessari ai fini della decisione, la quale, dunque, si dimostra essere assolutamente argomentata e pienamente pag. 9/14 motivata sia sul piano logico che giuridico, tanto da risultare esente da vizi e priva di fratture. Prima di passare all'esame delle risultanze probatorie, ai fini della verifica, in particolare, dell'operato dal giudice di prime cure, giova premettere che il Tribunale, correttamente ha inquadrato la fattispecie nel disposto normativo dell'art. 2054 c.c. 2°, con pronuncia condivisa da questa
Corte.
Si osserva che, il Tribunale ha esaminato sia il rapporto dei C.C. di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro, sia le dichiarazioni del teste Tes_1
e della teste .
[...] Testimone_2
Difatti dal testimoniale emerge che:“ non fu il veicolo Peugeot ad attingere in modo diretto e frontale il veicolo sul quale viaggiava l'odierno appellante, quanto piuttosto che quest'ultimo, pur trovandosi di fronte il veicolo innanzi detto, non riuscì ad evitare l'impatto con lo stesso, andandosi a scontrare con la parte anteriore laterale destra del detto veicolo”.
Passando al rapporto dei Carabinieri di Giugliano intervenuti sul luogo del sinistro si legge la seguente dinamica del sinistro : “il conducente del veicolo
A (Peugeot) mentre percorreva il Corso Italia del Comune di Mugnano di
Napoli proveniente da Marano di Napoli, giunto all'altezza dell'ingresso del distributore di carburante Q8 sito sulla sua sinistra, non vedeva sopraggiungere sulla corsia opposta il motociclo (veicolo B) tagliandogli la strada. L'impatto era violentissimo e avveniva sull'anteriore destro dell'autovettura, le due persone a bordo del veicolo B a causa della forte velocità venivano catapultati cadendo rovinosamente sull'asfalto sulla parte sinistra dell'autovettura, prima però il passeggero del motociclo di sesso femminile sfondava il parabrezza del veicolo A, infatti su di esso vi erano ciocche di capelli (cfr. rapporto dei C.C. di Giugliano all. agli atti)”.
pag. 10/14 Si evidenzia, che i testi escussi pur confermando la dinamica esposta nel libello introduttivo, non hanno però fornito alcun elemento che potesse confermare una responsabilità esclusiva del conducente della Peugeot e quindi inficiare in qualche modo le affermazioni contenute nella dinamica stilata nel Rapporto dai Carabinieri di Giugliano.
Né può sottovalutarsi la circostanza che, sul velocipede, abilitato al trasporto del solo conducente, viaggiassero due persone.
Il trasporto anomalo, infatti, diminuendo le capacità di frenata ed alterando il normale equilibrio del veicolo a due ruote, non può non aver avuto una determinante incidenza causale sul sinistro e sulle conseguenze, laddove la maggiore stabilità ed agilità del ciclomotore, in condizioni di normale circolazione, avrebbero sicuramente consentito al Del Giudice di adottare quelle usuali manovre di emergenze (deviazione di traiettoria, frenata) che il caso necessitava.
La gravità delle lesioni riportate dal ed il particolare del Parte_1
parabrezza sfondato a seguito del forte impatto del motociclo non poteva che confermare invece l'elevata velocità tenuta dall'odierno appellante. Difatti lo stesso non tenne una condotta di guida irreprensibile, in particolare non pare rispettato il precetto di cui all'art. 141 c.d.s., che fa obbligo di “regolare la velocità…..in prossimità delle intersezioni, né le norme di comune prudenza. Ed invero - premesso che la velocità deve essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, quindi sia alle caratteristiche del mezzo guidato che alle condizioni della strada, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (cfr. Cass. n.3542/2013) - non assume rilievo il mancato riscontro del superamento del limite di velocità, e/o il mancato accertamento specifico della velocità tenuta dal (comunque Parte_1
pag. 11/14 sicuramente non moderata considerato che la moto riportava notevoli danni
), per cui il , avrebbe dovuto, notare l'auto e tentare una manovra Parte_1
di emergenza per evitare l'impatto, qualora la sua andatura fosse stata prudenziale.
In conclusione, nella descritta situazione, deve essere affermato che il sinistro in controversia è stato causato da pari e concorrente responsabilità dei due conducenti.
Si osserva che, il primo giudice non ha posto alla base della decisione sfavorevole all'istante le sole propalazioni testimoniali, ma l'intero compendio probatorio offerto dalle parti.
Si ribadisce che la presunzione di responsabilità concorrente dei conducenti, ex art.2054 co 2 c.c. cit., deve trovare quindi applicazione nel caso in esame, laddove le risultanze probatorie non hanno permesso concretamente di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento (v. Cass. 26 giugno 2015 n. 13216; Cass. civ. sez. III, sentenza
9/12/2010 n. 24860).
Al riguardo giova richiamare la costante giurisprudenza di legittimità: “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che, l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente (Cass. civ. sez.III, n.15146/2024;
Cass.civ .n.5671/2000)”.
I motivi di impugnazione risultano infondati.
4. DECISIONE DELLA CORTE
pag. 12/14 La sentenza impugnata resiste cioè alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da , con la Parte_1
condanna dello stesso, per il principio della soccombenza, al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del Controparte_12
presente grado, che si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della
Giustizia 13 agosto 2022 n. 147, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 negli importi medi dello scaglione di riferimento ( da €. 52.001 a
260.000,00), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi (Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma
17 L.228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto dal iudice;
Parte_1
b) Condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite in favore della
Società che liquida, in complessivi €. 9.991,00 Controparte_1
per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15% , iva e cpa come per legge;
c) Nulla per le spese del grado nel rapporto incardinatosi fra l'appellante e appellati contumaci.
pag. 13/14 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co.
1 quater, d.p.r.n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 17 ottobre 2025, nella camera di consiglio della ottava sezione civile di questa Corte.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(avv. Rita Anna De Falco) (dr. Antonio Quaranta)
Documento firmato digitalmente
pag. 14/14